Per anni si è sostenuto che la tutela dell’ambiente fosse una prerogativa di competenza degli Stati, oggi invece esiste un’ampia normativa europea sulla qualità dell’aria
Excursus storico sulla nascita della normativa europea sulla qualità dell’aria
Nell’ambito della normativa europea sulla qualità dell’aria l’UE ha svolto un importante funzione di raccordo delle politiche nazionali fino ad arrivare ad una disciplina tendenzialmente omogenea nelle legislazioni interne degli Stati membri. Infatti, a partire dal 1987, con l’entrata in vigore dell’Atto unico europeo sono stati introdotti i primi articoli a tutela dell’ambiente[1]. Queste previsioni normative sono state poi riconfermate nel Trattato di Maastricht nel 1992, nel Trattato di Nizza nel 2000 e nel TFUE dove l’azione si trasformava in una vera e propria politica comunitaria[2].
Nel 1979 è stata stipulata a Ginevra la Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (Convention on long-range transboundary air pollution, CLRTAP)[3] della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE), entrata in vigore nel 1983[4]. La Convenzione comprende otto protocolli concernenti la riduzione delle sostanze nocive. Con la Convenzione è nato il programma EMEP (European Monitoring & Evaluation Programme)[5] con lo scopo di sorvegliare e valutare il trasporto a grande distanza delle sostanze inquinanti attraverso l’atmosfera in Europa, le sue principali azioni sono:
- raccolta di dati sulle emissioni;
- misurazione di inquinanti atmosferici nell’atmosfera e nelle precipitazioni;
- modellizzazione dello spostamento e della deposizione di inquinanti atmosferici;
La normativa europea in materia della qualità dell’aria è suddivisa in quattro aree:
- in materia di emissioni dei veicoli a motore con particolare riferimento ai clorofluorocarburi;
- in materia di riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra;
- in materia di inquinanti atmosferici con particolare precisazione dei limiti massimi annui;
- in materia di inquinamento atmosferico da impianti industriali.
La riduzione delle emissioni: un obiettivo fondamentale per la qualità dell’aria
Un importante passo nella tutela dell’ambiente, e in particolare della normativa europea sulla qualità dell’aria, è stata l’emanazione del Regolamento CEE n. 3952/1992 del Consiglio, del 30 dicembre 1992[6], che modificava il regolamento CEE n. 594/1991[7]. Tale disciplina riguardava l’accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo strato di ozono. Il Regolamento è stato successivamente sostituito dal Regolamento CE n. 1005 del 2009 il quale “stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all’importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.”[8].
In materia di riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra è stato adottato il Regolamento UE n. 517/2014 che abroga il Regolamento CE n. 842/2006[9] il quale aveva come obiettivo quello di “contenere, prevenire e quindi ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto”[10]. Anche il nuovo Regolamento aveva come obiettivo “quello di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra stabilendo: a) le disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi; b) le condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra; c) le condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra; e d) i limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.”
Per migliorare la qualità dell’aria l’Unione europea è intervenuta anche nel settore degli impianti industriali i quali provocano un forte inquinamento. La prima direttiva in materia risale al 1984,[11] modificata poi nel 2008 dalla Direttiva UE n.1 e successivamente dalla Direttiva UE n. 75/2010[12] che stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali. Questa normativa si applica alle attività industriali che causano inquinamento e fissa norme intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
Normativa europea sulla qualità dell’aria in riferimento ai limiti delle emissioni annue
Sono stati previsti anche i limiti massimi per le emissioni annue da parte degli Stati Membri di determinati inquinanti atmosferici in primis dalla Direttiva CE n. 81/2001, successivamente sostituita dalla Direttiva n. 35/2003 per arrivare alla Direttiva UE n. 2284/2016 che sostituisce e abroga le altre due. La nuova Direttiva Ue in materia di qualità dell’aria, al fine di tendere al conseguimento di livelli di qualità dell’aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l’ambiente, “stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni per le emissioni atmosferiche antropogeniche degli Stati membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3), e particolato fine (PM2,5) e impone l’elaborazione, l’adozione e l’attuazione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in merito ai suddetti inquinanti e agli altri inquinanti indicati all’allegato I”[13] della direttiva stessa.
La necessità di combattere alla fonte l’emissione di sostanze inquinanti ha comportato l’emanazione di una ulteriore Direttiva europea che, grazie alle sue misure, mira a ridurre l’inquinamento a livello locale, nazionale e comunitario. Si tratta della Direttiva CE n.50 del 2008[14] relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, successivamente modificata dalla Direttiva UE n. 1480 del 2014.
Questa disciplina istituisce misure volte a:
- definire e stabilire obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso;
- valutare la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni;
- ottenere informazioni sulla qualità dell’aria ambiente per contribuire alla lotta contro l’inquinamento dell’aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l’applicazione delle misure nazionali e comunitarie;
- garantire che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico;
- mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi;
- promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.
Gli Stati membri sono tenuti ad attuare tale disciplina e prevedere sanzioni da comminare in caso di violazione di tali disposizioni.
Nel settore della normativa europea sulla qualità dell’aria, l’Europa si sta mobilitando verso l’inquinamento zero con lo scopo di ridurre sempre di più l’inquinamento e, nel quadro del Green Deal europeo, la Commissione ha ideato l’ambizioso progetto “Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil – building a Healthier Planet for Healthier People”[15] che delinea i piani dell’UE finalizzati a raggiungere l’obiettivo di azzerare l’inquinamento tramite migliori azioni di prevenzione, correzione, monitoraggio e rendicontazione in materia[16].
Informazioni
Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza
Programma EMEP (European Monitoring & Evaluation Programme)
Regolamento CEE n. 3952/1992 del Consiglio, del 30 dicembre 1992
Regolamento CE n. 1005 del 2009
Regolamento UE n. 517/2014
Direttiva CE n. 81/2001
Direttiva UE n. 2284/2016
Direttiva UE n. 75/2010
Direttiva UE n. 1480 del 2014
https://www.eea.europa.eu/it/highlights/verso-un-inquinamento-zero-in-europa
AMBIENTOPOLI: Ambiente svenduto, Antonio Giangrande, 29 ago 2020
Ambiente 2020, Wolters Kluwer Italia, Erica Blasizza, 2020
Compendio di diritto dell’ambiente, Edizioni giuridiche Simone, Eugenio Benacci, 2019
[1] La prima normativa europea a tutela dell’ambiente era formata dall’articolo 130R, S e T dove erano definiti gli obiettivi, i principi e gli strumenti dell’UE.
[2] Il Trattato di Lisbona ha apportato una grande modifica del TCE e del Trattato di Maastricht, una delle conseguenze di ciò è stato l’inserimento della materia ambientale tra le competenze concorrenti tra gli Stati membri e l’Unione.
[3] Per consultare il testo completo della Convenzione è consigliato di procedere al seguente link https://unece.org/fileadmin/DAM//env/lrtap/full%20text/1979.CLRTAP.e.pdf
[4] Per approfondire l’argomento si consiglia la lettura dell’articolo “I soggetti e le fonti della tutela internazionale dell’ambiente tra prassi e buona volontà” di Deborah Veraldi al link http://www.dirittoconsenso.it/2020/11/12/la-tutela-internazionale-ambiente/
[5] È possibile consultare tutte le informazioni inerenti al programma EMEP al link https://www.emep.int/
[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31992R3952
[7] Il vecchio regolamento è consultabile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31991R0594
[8] Articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
[9] Il Regolamento è consultabile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=NL
[10] Articolo 1 del Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, consultabile al link https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0842:20081211:IT:PDF
[11] Si tratta della Direttiva CEE n. 360 del 1984 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1984/360/oj?locale=it
[12] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0075
[13] Come stabilito tra gli obiettivi e oggetto all’articolo 1 della Direttiva n. 2284/2016, consultabile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2284&from=RO
[14] Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, consultabile al seguente link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32008L0050
[15] https://ec.europa.eu/environment/news/commission-outlines-road-zero-pollution-action-plan-2020-10-01_en
[16] https://www.eea.europa.eu/it/highlights/verso-un-inquinamento-zero-in-europa

Valeriya Topolska
Ciao sono Valeriya. Sono nata in Ucraina nel 1992. Ho conseguito una laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Parma. Nutro da sempre una grande passione per il diritto penale, ma di recente mi sono appassionata anche al diritto alimentare, materia in cui ho scelto di scrivere la tesi (Novel Food, tra diritto ed innovazione: una prospettiva comparata). Nell'ultimo anno ho iniziato la mia esperienza come praticante forense presso uno studio legale associato, dove ho la possibilità di esplorare sia il mondo civilistico che quello penalistico.