La polizia giudiziaria è un soggetto attivo del processo penale: quali sono i suoi poteri e le sue funzioni?

 

La polizia giudiziaria: soggetto del processo penale

La polizia giudiziaria viene annoverata tra i soggetti del processo penale[1], insieme al giudice, al Pubblico Ministero, all’imputato, alla parte civile, al responsabile civile, alla persona offesa ed il difensore. Ricordiamo che per soggetti intendiamo coloro che sono titolari di poteri di iniziativa nel procedimento, il cui compimento di un atto fa sorgere in un altro soggetto il dovere di compiere un atto successivo.

 

Le funzioni della polizia giudiziaria

Lo Stato si occupa di tutelare l’ordine pubblico e il rispetto della legge servendosi di corpi di polizia che, a seconda delle funzioni che svolgono, si possono distinguere in:

  • polizia giudiziaria e
  • polizia di sicurezza.

 

Ciò che distingue i due corpi di polizia, è proprio la contrapposizione tra prevenzione dei reati e repressione dei reati. Quando svolge la funzione di prevenire i reati, la polizia non gode di poteri coercitivi ma non appena giunge a conoscenza della notizia di reato potrà avvalersene, poiché l’esercizio di poteri coercitivi è correlato all’instaurazione di un procedimento penale nel quale viene garantito il diritto alla difesa, sotto il controllo del giudice e del Pubblico Ministero.

In sintesi, le attività che la polizia giudiziaria svolge possono essere facilmente definitive come informative, investigative e repressive.

In particolare, la polizia giudiziaria trova la propria definizione nell’articolo 55 c.p.p. che individua le seguenti funzioni:

  • prendere notizia dei reati,
  • impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori,
  • ricercarne gli autori,
  • compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova
  • raccogliere quant’altro per l’applicazione della legge penale.

 

In genere si parla di dipendenza funzionale della polizia giudiziaria, poiché essa svolge le proprie funzioni sotto la direzione del Pubblico Ministero[2] e sotto la sorveglianza del Procuratore generale presso la Corte d’Appello, il quale è legittimato a dare inizio al procedimento disciplinare contro l’ufficiale o agente di polizia in caso di trasgressione dei doveri correlati al proprio ufficio. Possiamo affermare che il PM e la polizia giudiziaria svolgono parallelamente le proprie funzioni durante la fase delle indagini preliminari, infatti come disposto dall’articolo 327 c.p.p. “il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria”. Dalla norma si evince proprio come il ruolo della polizia giudiziaria sia subordinata a quello del PM e al rispetto delle direttive da quest’ultimo dettate.

 

L’autonoma iniziativa della polizia giudiziaria

Nell’ambito delle indagini preliminari il codice effettua una distinzione tra l’autonoma iniziativa del Pubblico Ministero e quella della polizia giudiziaria.

Tale distinzione viene effettuata solo a livello disciplinare, per agevolare lo studio e renderlo più chiaro, in quanto non esistono attività svolte sulla base dell’esclusiva iniziativa della polizia giudiziaria, essendo essa sempre subordinata al potere del PM. Invece è possibile individuare una differente regolamentazione degli atti compiuti da tali soggetti: ad esempio, l’attività di perquisizione ed ispezione compiuta dal PM è molto più incisiva rispetto a quella posta in essere dalla polizia giudiziaria, legata soltanto ai casi di flagranza o evasione e richiedente sempre la convalida del PM. Nel caso di perquisizione ordinata dal PM è sufficiente solo la sussistenza di indizi, non è richiesta alcuna convalida ma è necessario che l’indagato sia affiancato da un difensore di fiducia o d’ufficio, nel caso in cui non abbia provveduto a nominarlo.

In merito all’attività svolta ad iniziativa della polizia giudiziaria è possibile ravvisare un’attività autonoma in senso stretto che inizia nel momento in cui la polizia viene a conoscenza della notizia di reato e termina quando il PM impartisce le proprie direttive. Quest’attività consiste nel raccogliere ogni elemento funzionale alla ricostruzione del fatto di reato e alla ricerca del colpevole.

Vi è poi un’attività in senso ampio svolta dalla polizia in seguito alla ricezione delle direttive del PM e che può ulteriormente distinguersi in:

  1. iniziativa guidata, volta ad eseguire in modo preciso le istruzioni date dal PM;
  2. iniziativa parallela, che comprende tutte le attività di indagine finalizzare all’accertamento dei reati svolte dalla polizia, purché abbia tempestivamente informato il PM. Specifichiamo, però, che questo tipo di attività pur essendo legittima, ha carattere residuale ed eccezionale.
  3. Iniziativa integrativa, svolta ad iniziativa della polizia giudiziaria ma sulla base dei dati emersi in seguito al compimento di atti delegati dal PM, al fine di assicurarne la massima efficacia. Ovviamente, la polizia non può mai compiere attività che sia in contrasto con quella svolta dal PM e deve informare prontamente quest’ultimo dei risultati conseguiti.

 

Altre attività

La polizia giudiziaria, inoltre, è legittimata a compiere quelle attività che richiedono specifiche competenze tecniche, per le quali potrà avvalersi dell’ausilio di figure maggiormente specializzate quali l’ausiliario, che presta semplicemente un aiuto materiale all’agente di polizia, di conseguenza si tratta comunque di un atto svolto dalla polizia giudiziaria; ed il consulente tecnico, il quale svolge le attività autonomamente e dovrà riferire i risultati al PM.

 

Atti della polizia giudiziaria senza l’uso di poteri coercitivi

Andiamo ora ad analizzare i singoli atti tipici che la polizia giudiziaria svolge senza avvalersi della forza coercitiva.

Sommarie informazioni dall’indagato

l’articolo 530 c.p.p. indica diverse modalità con lui l’indagato può deferire informazioni alla polizia giudiziaria: in presenza del difensore, il che presuppone che la polizia abbia invitato l’indagato a nominare un difensore; dichiarazioni spontanee rese su spontanea iniziativa dall’indagato all’ufficiale o agente di polizia; informazioni per la prosecuzione delle indagini che consente alla polizia giudiziaria di porre domande all’indagato anche in assenza del difensore, ma esclusivamente sul luogo e nell’immediatezza del fatto di reato e deve trattarsi, inoltre, di notizie utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini.

 

Sommarie informazioni da persone diverse dall’indagato

Coloro che rendono informazioni sono indicate dal codice come persone informate o possibili testimoni ed hanno una posizione analoga a quella del testimone, in quanto su di essi grava l’obbligo di rispondere secondo verità.

 

Altri atti ad iniziativa della polizia giudiziaria

Esistono inoltre atti che la polizia giudiziaria svolge anche avvalendosi della forza coercitiva.

Identificazione

Si tratta di un atto non garantito con cui viene identificata una persona fisica della quale non si conoscono le generalità. Possono essere sottoposti ad identificazione la persona offesa, i possibili testimoni e la persona sottoposta alle indagini, in sintesi tutte quelle persone che hanno avuto a che fare con il reato direttamente o indirettamente. Il sopralluogo è il mezzo più veloce per procedere all’identificazione del colpevole ed ha la finalità di comprendere la dinamica del fatto di reato, raccogliere elementi di prova e cercare spunti per la successiva attività di indagine.

 

Perquisizione

Questa può essere compiuta solo nei casi di flagranza di reato, in caso di evasione o se si deve procedere al fermo di una persona indagata o all’esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o la carcerazione per uno dei delitti per cui è previsto l’arresto obbligatorio. In merito agli aspetti procedimentali, la polizia deve informare l’indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia e deve trasmettere al PM del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, il relativo verbale affinché egli possa disporre la convalida entro le successive 48 ore.

 

Sequestro probatorio

Il sequestro probatorio è compiuto dalla polizia giudiziaria se vi è pericolo che il PM non possa intervenire tempestivamente o quando non ha ancora assunto la direzione delle indagini. Il verbale del sequestro deve essere trasmesso entro 48 ore al PM del luogo in cui il sequestro è eseguito, il quale nelle 48 ore successive convalida il sequestro con decreto motivato, qualora ne ricorrano i presupposti.

 

Prelievo di materiale biologico

La polizia giudiziaria può prelevare coattivamente materiale biologico dall’indagato al fine di provvedere alla sua identificazione. Per quanto concerne soggetti diversi dall’indagato, tale prelievo può avvenire solo sulla base del proprio consenso.

 

Cos’è la relazione di servizio?

La doppia qualifica degli ufficiali di polizia che generalmente cumulano anche la funzione di polizia di sicurezza, impone loro l’obbligo di redigere una relazione di servizio. Si tratta di un atto che ha rilevanza interna al corpo di appartenenza ed è destinato al dirigente dell’ufficio al quale viene conferito quanto accaduto durante il servizio. L’atto svolge una funzione tipica di pubblica sicurezza che secondo la giurisprudenza prevalente dovrebbe sempre essere inserito nel fascicolo del dibattimento, trattandosi di atto non ripetibile. Al contrario, però, una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha stabilito il carattere ripetibile dell’atto quando rappresenta una mera attività di constatazione ed osservazione.

Informazioni

Codice di Procedura Penale esplicato, Edizioni SIMONE, XXI edizione, 2019

Manuale di procedura penale, Tonini, Giuffrè, 2019

[1] Per approfondimento sul processo penale è consigliata la lettura dell’articolo di Viviana Simi http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/17/uno-schema-pratico-del-processo-penale/

[2] Per approfondimento sul ruolo del Pubblico Ministero e della polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari è consigliata la lettura dell’articolo di Giulia Venturin http://www.dirittoconsenso.it/2021/01/04/indagini-preliminari-e-tutela-indagato/