L’estensione della garanzia del nullum crimen europeo alla luce della giurisprudenza sovranazionale
Breve premessa sulla nozione di legalità
Il principio di legalità trova riconoscimento, nell’ordinamento italiano, nell’art. 25 Cost il quale sancisce che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. Da tale principio, magistralmente riassumibile nel brocardo latino nullum crimen nulla poena sine lege e dalla sua tralaticia interpretazione, si ricavano quali corollari del medesimo l’affermazione dell’irretroattività della legge penale, nonché la previsione, quale unica fonte del diritto penale, della legge quale atto emesso dal Parlamento.
Tale principio, come più volte affermato da dottrina e giurisprudenza, assolve alla duplice funzione di garanzia di ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui si esporrà il destinatario della norma trasgredendo al precetto ivi contenuto e di roccaforte per l’individuo contro possibili abusi da parte del potere legislativo.
Il principio di legalità trova il suo corrispondente in ambito sovranazionale nell’art. 7 CEDU, il quale, a ben vedere, si limita a sancire il principio dell’irretroattività della legge ma, dottrina e giurisprudenza lo hanno interpretato come portatore anche dei due principi fondamentali della garanzia del nullum crimen[1].
Vi è tuttavia una significativa differenza tra il principio così come sancito dall’ordinamento giuridico italiano e il corrispondente principio operante in ambito sovranazionale che non è esattamente corrispondente alla riserva di legge. Tra le differenze preme sottolineare, in primis, come l’art.7 CEDU non contenga, in realtà, alcun riferimento alla parola “legge”.
Neppure nella traduzione ufficiale in lingua italiana, essa è contenuta ma si parla piuttosto di “diritto” che evidentemente esprime un significato molto più ampio tanto da ricomprendere persino i principi generali riconosciuti dalle nazioni civili[2].
È infatti opinione generalmente condivisa quella secondo cui, il nullum crimen europeo finisce per equiparare il diritto di origine giurisprudenziale a quello che riconosce il ruolo di fonte solo alla lex positiva. Non solo, peraltro, il principio di legalità europea è ritenuto compatibile con un diritto giurisprudenziale ma la Corte EDU ha spesso messo in evidenza la necessità della funzione interpretativa della giurisprudenza nonché la sua perfetta compatibilità con la lettera dell’art. 7 CEDU, a patto che la scelta applicativa risulti concretamente prevedibile.
La giurisprudenza sovranazionale sul nullum crimen europeo
La natura fluida del principio del nullum crimen europeo nonché il principio di prevedibilità, quale corollario della legalità nella sua accezione sovranazionale, sono state frequentemente dalla giurisprudenza richiamati proprio al fine di evitare un mutamento in peius delle condizioni detentive o una modifica in itinere delle posizioni processuali dei consociati.
In particolare, emblematico della natura fluida della legalità europea è sicuramente il caso Scoppola C. Italia mentre, per quanto attiene all’incidenza della garanzia del nullum crimen sul mutamento giurisprudenziale, il caso Del Rio Prada C. Spagna.
Il caso Scoppola C. Italia
Tale vicenda giudiziaria[3] prende avvio da un mutamento legislativo intervenuto in seno all’ordinamento italiano e relativo all’individuazione del quantum di pena erogabile in caso di condanna all’ergastolo a seguito della scelta, quale rito alterativo, del giudizio abbreviato.
In particolare, nelle more del giudizio che coinvolgeva l’imputato Franco Scoppola[4] era intervenuta una modifica normativa incidente sull’art. 442 c.p.p, così che alla L. Carotti[5] in base alla quale si prevedeva che, in caso di condanna all’ergastolo, lo stesso fosse sostituito per effetto della scelta del rito abbreviato in anni trenta di reclusione, viene sostituita dalla l. 341/2000 che prevede, invece, sempre modificando l’art. 442 c.p.p, che la sostituzione dell’ergastolo con la reclusione ad anni trenta sia applicabile solo nel caso di ergastolo senza isolamento diurno mentre, nel caso di ergastolo con isolamento diurno deve esser applicato l’ergastolo semplice.
Alla luce della novella intervenuta, la Corte d’Assise d’appello ritenne di dover applicare a Scoppola, in luogo che la sanzione così come prevista dalla L. Carotti con conseguente condanna ad anni trenta di reclusione, la l. 341/200 e dunque venne condannato all’ergastolo.
Il ragionamento della Corte poggiava sull’assunto per cui, trattandosi di materia processuale, in quanto tale sottratta al principio del nullum crimen, in caso di successione normativa dovesse trovare attuazione la legge vigente al momento della decisione. Tale orientamento fu condiviso anche dagli Ermellini. Da qui, la scelta di Scoppola di adire la Corte EDU lamentando la violazione dell’art.7 CEDU. La Corte, ritenuto l’art. 442 c.p.p. ascrivibile alla categoria delle disposizioni di diritto penale materiale concernenti la severità della pena, per le quali trovano applicazione le regole sulla retroattività riconosciute indirettamente dall’art. 7 CEDU, riscontrava le violazioni lamentate. Con tale pronuncia la Corte, dunque, estende la portata della garanzia del nullum crimen europeo di cui all’art.7 CEDU andando a prevedere che lo stesso non garantisce solamente il principio di non retroattività delle leggi penali più severe, ma impone altresì che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e quelle successive adottate prima della condanna definitiva siano differenti, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, con la conseguenza che, nell’ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, costituisce violazione dell’art. 7 CEDU l’applicazione della pena più sfavorevole[6].
Anche nel caso ora delineato la Corte richiama il principio del legittimo affidamento riposto dall’imputato in sede di scelta del rito speciale su una riduzione di pena con conseguente violazione, anche, dell’art. 6 CEDU relativo al diritto ad un processo equo.
Il caso Del Rio Prada contro Spagna
Il procedimento in cui, tuttavia, meglio si apprezza il principio di prevedibilità nonché l’ampiezza del nullum crimen europeo è sicuramente il caso Del Rio Prada C. Spagna[7].
La vicenda su cui la Gran Camera della Corte EDU si pronuncia coinvolge Ines Del Rio Prada[8], la quale, facendo leva su una disposizione contenuta nel previgente codice penale, abrogata nel 1995 ma, applicata in via transitoria ai soggetti condannati sulla base del codice previgente chiedeva, previo riconoscimento del beneficio della redención de penas por trabajo[9] sì da fruire della riduzione di pena per i giorni di lavoro intramurario svolto, che le venisse concessa la liberazione anticipata.
Il tribunale spagnolo, tuttavia, rigettava la richiesta facendo leva sulla dottrina Parot. Tale nuova corrente interpretativa riteneva, in estrema sintesi, che lo sconto di pena deve essere calcolato su ciascuna delle pene inflitte e non, come nella precedente prassi giurisprudenziale, sulla sanzione complessiva determinata all’esito dell’applicazione del limite dei trent’anni di reclusione. Di modo che, in adesione a tale orientamento interpretativo, il fine pena veniva spostato al 2017 vanificando, nella pratica, la fruibilità del beneficio.
A fronte di tale revirement giurisprudenziale che ha significativamente inciso sulla posizione di Ines Del Rio Prada la stessa ha presentato ricorso alla Corte EDU per violazione dell’art.7 CEDU a fronte dell’orientamento recepito da numerosi tribunali spagnoli e per violazione dell’art.5 CEDU relativo al diritto alla libertà personale per il periodo di detenzione successivo al rigetto dell’istanza di liberazione anticipata.
La Corte EDU conferma la violazione del principio di legalità sancito dall’art. 7 CEDU e, di conseguenza, del diritto alla libertà personale relativamente al periodo di detenzione successivo al rigetto dell’istanza di liberazione anticipata (in quanto sprovvisto di base legale).
Il nodo problematico che la Corte ha dovuto sciogliere al fine di addivenire a tale pronuncia verte sostanzialmente sulla stessa applicabilità dell’art. 7 CEDU in una vicenda che interessava esclusivamente il piano dell’esecuzione penale e non la misura della pena. Sul punto, la Grande Camera osserva che, sebbene la materia dell’esecuzione penale rimanga esclusa in via di principio dal concetto di “matière pénale” – e non sia pertanto assoggettata al principio di irretroattività di cui all’art. 7 CEDU- nel caso in esame la disciplina della redención de penas deve essere considerata parte integrante del “droit pénal matériel“[10].
A ciò la Corte aggiunge che, l’elaborazione nel 2006 della doctrina Parot ha comportato un prolungamento della pena certamente “imprevedibile” da parte della ricorrente. Secondo giurisprudenza costante di Strasburgo, infatti, l’esame del diritto c.d. “vivente” ha un ruolo decisivo nella valutazione della sussistenza di una base legale e, pertanto, un improvviso revirement giurisprudenziale implica una violazione del principio di legalità al pari di una riforma legislativa retroattiva.
Con tale pronuncia la Corte, in maniera del tutto innovativa, va ad estendere la garanzia del nullum crimen anche ai mutamenti giurisprudenziale vietandone conseguentemente l’applicazione retroattiva qualora delineino un trattamento deteriore per il condannato e risultino, tenuto conto della situazione normativa e giurisprudenziale esistente al momento della condanna, per lo stesso assolutamente imprevedibili.
Riflessioni conclusive sul nullum crimen europeo
Dalla disamina ora brevemente effettuata risulta evidente come il principio del nullum crimen europeo caratterizzato da un elevato grado di flessibilità e duttilità meglio si presti ad una continua innovazione a differenza del principio di legalità così come concepito dall’ordinamento italiano che risulta, invece, maggiormente rigido e “fossilizzato”. Proprio tale rigore rende, sovente, difficile la conformazione della normativa italiana agli standard sovranazionali.
Se da un lato, una certa apertura a favore di una concezione fluida della nozione di “matière pénale” si è manifestata da parte della recente giurisprudenza[11] e della più accorta dottrina[12] anche nell’ordinamento italiano, stenta ancora ad affermarsi il principio di prevedibilità quale corollario della legalità.
Sul punto, sebbene non vi sia dubbio che il nostro ordinamento, come quello degli altri paesi di civil law, sia costruito in modo diverso con la previsione che il giudice sia sottoposto alla legge e che, almeno in teoria, alcun ruolo quale formante può essere attribuito alla giurisprudenza[13], autorevole dottrina[14], ha tuttavia sottolineato come il concetto di prevedibilità sia senza dubbio suscettibile di trovare una base costituzionale nel combinato disposto di cui agli artt. 25 co. 2 e 27 co. 1 e 3 Cost. Il concetto di prevedibilità risponde ad una logica di tutela dei diritti soggettivi del destinatario della norma, ma è funzionale anche alla tutela di principi e interessi oggettivi costituzionalmente garantiti tra cui l’uguaglianza e parità di trattamento e, più in generale, risponde ad una logica di arricchimento delle garanzie dei consociati[15].
Informazioni
A. BERNARDI, “Riserva di legge” e fonti europee in materia penale, in Annali dell’università di Ferrara, sez. V, vol. XX, 2006
C. SCACCIANOCE, La retroattività della lex mitior nella lettura della giurisprudenza interna e sovranazionale: quali ricadute sul giudicato penale? In Archivio penale, 2013
F. VIGANO’, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in Diritto penale contemporaneo 2016
F. MAZZACUVA, La Gran camera della Corte EDU sul principio di legalità della pena e dei mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli in Diritto penale contemporaneo, 2013
S. DE BLASIS, Oggettivo, soggettivo ed evolutivo nella prevedibilità dell’esito giudiziario tra giurisprudenza sovranazionale e ricadute interne in Diritto penale contemporaneo, 2017
V.F. MAZZACUVA-V. MANES, Irretroattività e libertà personale: l’art.25 secondo comma Cost, rompe gli argini dell’esecuzione della pena. Note a Corte Cost. sentenza 12 febbraio 2020 n. 32 in www.sistemapenale.it 2020,15
La corte costituzionale sulle ricadute interne della sentenza Scoppola della Corte EDU in diritto penale contemporaneo 2013 consultabile al link: https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2434-la-corte-costituzionale-sulle-ricadute-interne-della-sentenza-scoppola-della-corte-edu
[1] In tal senso si veda A. BERNARDI, “Riserva di legge” e fonti europee in materia penale, in Annali dell’università di Ferrara, sez. V, vol. XX, 2006
[2] Sul punto vedi S. DE BLASIS, oggettivo, soggettivo ed evolutivo nella prevedibilità dell’esito giudiziario tra giurisprudenza sovranazionale e ricadute interne in Diritto penale contemporaneo, 2017
[3] Caso Scoppola C. Italia- Grande Camera- sentenza del 17 settembre 2009- ricorso n. 10249/03
[4] Il caso: Franco Scoppola fu accusato e successivamente condannato in primo grado ad anni 30 di reclusione dal GUP di Roma per i reati di maltrattamenti in famiglia, omicidio, tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da fuoco per aver, il 2 settembre 1999, dopo una lite con i figli, ucciso la moglie e ferito uno dei due figli.
[5] L. 479/1999 entrata in vigore il 2 gennaio 2000
[6] Sul punto si veda C. SCACCIANOCE, la retroattività della lex mitior nella lettura della giurisprudenza interna e sovranazionale: quali ricadute sul giudicato penale? In Archivio penale, 2013
[7] Caso Del Rio Prada Contro Spagna- Gran Camera della Corte EDU – sentenza del 21 ottobre 2013- ricorso n. 42750/09
[8] Ines Del Rio Prada era un’esponente del terrorismo separatista basco, fu arrestata nel 1987 e successivamente condannata, in separati procedimenti, per ventitré omicidi e diversi tentativi di omicidio a pene che, sommate aritmeticamente, ammontavano a più di tremila anni di reclusione tuttavia, in applicazione dell’art. 70, 2° comma, del codice penale spagnolo del 1973, che stabiliva il limite massimo al cumulo delle pene, l’entità della sanzione complessiva veniva stabilita, in quella trent’anni di reclusione.
[9] L’espressione significa letteralmente “riduzione della pena in seguito all’attività lavorativa” ed è un istituto previsto dal codice spagnolo che consentiva la riduzione di pena pari ad un giorno per ogni due giorni di lavoro inframurario
[10] Sul punto si veda F. MAZZACUVA, la Gran camera della Corte EDU sul principio di legalità della pena e dei mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli in Diritto penale contemporaneo, 2013
[11] Il riferimento va alla sentenza n. 32/2020 con cui si è definitivamente affermata la natura sostanziale delle norme che governano l’esecuzione penale. Per un maggiore approfondimento si veda l’articolo della stessa autrice pubblicato su DirittoConsenso e consultabile al link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/28/natura-norme-che-governano-fase-esecuzione-penale/
[12] sul punto si veda, V. MANES-F MAZZACUVA, irretroattività e libertà personale: l’art.25 cost comma secondo cost rompe gli argini dell’esecuzione penale Note a Corte Cost. sentenza 12 febbraio 2020 n. 32 in www.sistemapenale.it 2020,15
[13] Si veda, sul punto la pronuncia della Corte costituzionale n. 230/2012 con cui ha ritenuto infondata la questione di legittimità relativa all’art.673 c.p.p. nella parte in cui non prevede la revoca della sentenza di condanna nel caso di mutamento giurisprudenziale riaffermando, in tal modo, il principio di legalità fondato sulla riserva di legge.
[14] In tal senso F. VIGANO’, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in Diritto penale contemporaneo 2016
[15] Sul punto si veda, tra gli altri, F. VIGANO’, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in Diritto penale contemporaneo 2016

Rebecca Giorli
Ciao, sono Rebecca. Sono nata a Lucca nel 1994. Mi sono laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Pisa con una tesi sul trattamento penitenziario per i condannati per i reati di criminalità organizzata. Attualmente svolgo il tirocinio formativo ex art 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Lucca. Nutro un forte interesse per il diritto penale e penitenziario, in particolar modo per quanto riguarda i reati di criminalità organizzata.
Ho fatto parte di DirittoConsenso da marzo 2020 ad aprile 2022.