Tra legislazione e giurisprudenza: nozione e disciplina dell’anatocismo bancario nell’ordinamento giuridico italiano

 

La nozione di anatocismo bancario

Per “anatocismo bancario” s’intende l’operazione con cui la banca aggiunge alla somma capitale di un proprio credito gli interessi su di esso maturati per poi prendere tale importo complessivo come base per calcolare nuovi interessi sullo stesso. In altri termini, è la produzione di interessi da altri interessi scaduti e non pagati su un determinato capitale. Nel linguaggio bancario tali interessi anatocistici si definiscono infatti “interessi composti”, ossia interessi che vengono calcolati sul debito principale unitamente agli interessi maturati su di esso.

Si tratta di una pratica che chiaramente presuppone l’esistenza di un’obbligazione pecuniaria e, dunque, la stipula di un contratto tra la banca (creditore) ed una persona fisica o giuridica (debitore): possiamo pensare al riguardo, ad esempio, ai tradizionali contratti di mutuo o di deposito. L’articolo 1282 del codice civile stabilisce infatti, al primo comma, che “crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente”.

 

La disciplina dell’anatocismo bancario

L’anatocismo è contemplato dall’art. 1283 c.c. in virtù del quale gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale[1] o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, purché si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi. Il giudice potrà dunque condannare al pagamento degli interessi su interessi nel caso in cui venga provata la già scadenza degli interessi principali alla data della domanda giudiziale. L’art. 1283 c.c. rappresenta pertanto una norma sintomatica dello sfavore con cui il legislatore ha valutato la pratica di capitalizzare gli interessi, così come sono contemplate altre restrizioni per interessi superiori a quelli legali.

Ricordiamo tuttavia il carattere eccezionale della norma di cui all’art. 1283 c.c., applicabile dunque ai soli debiti di valuta (o pecuniari) e non estensibile a quelli di valore. Per tale motivo, essa non è estendibile al caso in cui gli interessi vengano riconosciuti a partire dalla data del fatto illecito sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno. Inoltre, occorre specificare come l’art. 1283 c.c. non venga applicato in materia tributaria, ove sussistono invece disposizioni speciali che regolano gli effetti della mora debendi[2]. La disciplina dell’anatocismo bancario si applica invece alla clausola penale, ossia a quel patto con cui le parti stabiliscono, in caso di ritardo nell’adempimento, se siano dovuti o meno interessi, e ne prevedono altresì la misura. Infine, un ulteriore aspetto significativo è l’applicazione dell’anatocismo agli interessi relativi ai crediti da lavoro nonché a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di danaro sulla quale spettino interessi di vario tipo.

 

Uno scudo contro l’anatocismo bancario

Fino al 19 maggio 2020 la principale difesa delle banche nelle cause di anatocismo bancario era costituita dalla pubblicazione dell’adeguamento alla delibera CICR nella Gazzetta Ufficiale al 30/06/2000. Si tratta di una delibera nata dall’esigenza di regolamentare il fenomeno anatocistico, proponendosi quasi come una vera e propria sanatoria di una prassi, la produzione di interessi sugli interessi, contraria alla legge[3].

Nel 1999 il legislatore ha modificato l’art. 120 del Testo Unico Bancario, mediante l’art. 25 D.lgs. 342/99, conferendo al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) il potere di disciplinare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria. Il 9 febbraio 2000 il CICR è infine intervenuto emanando una delibera entrata in vigore il 30/06/2000, con la quale sono state dichiarate valide ed efficaci le clausole di capitalizzazione sino ad allora vigenti. Insomma, la delibera CICR ha legittimato l’anatocismo in deroga all’art. 1283 c.c. a condizione che fossero capitalizzati con la medesima periodicità anche gli interessi a credito del correntista. Inoltre, affinché l’illegittima pratica dell’anatocismo bancario rientrasse nei parametri di legge, sarebbe stato necessario offrire comunicazione ai correntisti circa l’adeguamento di ciascun istituto di credito alla delibera ed a tal riguardo l’art. 7 della Delibera prevedeva che tale comunicazione potesse essere effettuata in Gazzetta Ufficiale, e potesse ritenersi pienamente operante nei casi in cui le nuove condizioni non comportassero un peggioramento per la clientela. Al contrario, laddove invece le nuove condizioni fossero state peggiorative, sarebbe stata necessaria l’approvazione da parte del cliente.

Nella prassi dei Tribunali la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha cominciato ad acquisire grande valore per la difesa degli istituti di credito. Essa è diventata una sorta di scudo nelle controversie per anatocismo per giustificare l’illegittimo addebito di interessi anatocistici. Tuttavia, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sull’adeguamento alla delibera CICR 2000 è stata utilizzata nei Tribunali in maniera del tutto indiscriminata, comportando il passaggio in secondo piano della necessità che le condizioni peggiorative fossero approvate dalla clientela. Per ritenere l’anatocismo bancario legittimo, in molte controversie ci si è infatti limitati a verificare che agli atti di causa fosse presente l’estratto della Gazzetta Ufficiale omettendo il controllo sulla necessità di approvazione da parte del cliente delle condizioni peggiorative. Tutto ciò ha portato alla diffusione dell’errata idea secondo cui l’anatocismo successivo al 2000 non potesse essere contestato e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale effettuata da parte degli istituti di credito fosse sufficiente a rendere legittimo quello che secondo l’art. 1283 del Codice Civile era invece vietato.

 

La Sentenza n. 9140 del 19/05/2020 in materia di anatocismo bancario

La Sentenza n. 9140 del 19/05/2020 pronunciata dalla I Sezione Civile della Corte di Cassazione ha tuttavia riscritto i termini della vicenda stabilendo l’illegittimità dell’anatocismo bancario nonostante l’adeguamento alla delibera CICR 2000 in Gazzetta Ufficiale. In altri termini, essa scardina i principi sopra esposti, abbattendo lo scudo sino a quel momento largamente utilizzato. In particolare, la Corte di Cassazione con la Sentenza 9140/20 ha evidenziato come la delibera CICR 2000 fosse stata emanata in un contesto normativo che è rapidamente mutato. Dopo infatti meno di tre mesi, nell’aprile 2000, era intervenuta la Corte Costituzionale, che con la Sentenza costituzionale n. 425/2000 aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 25 D.lgs. 342/99 nella parte in cui validava la piena legittimità delle clausole anatocistiche per violazione dell’art. 77 della Carta Costituzionale. Ed è questa la ragione per la quale il meccanismo di legittimazione automatica delle clausole anatocistiche previsto dalla delibera CICR 2000, sostiene la Corte di Cassazione, non può più operare. Le clausole divenute nulle sono inoperanti e l’intervento del CICR non può dare loro linfa vitale.

In tale contesto, la Suprema Corte perviene alla conclusione per cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a legittimare l’anatocismo bancario, ma è invece necessaria un’apposita pattuizione. Nonostante la Delibera CICR 2000 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’illegittimità dell’anatocismo permane fintanto che le parti non abbiano disciplinato la questione con un nuovo contratto.

 

I risvolti pratici della Sentenza 9140/20

La Sentenza della Corte di Cassazione 9140/2020 conferisce un nuovo impulso alle controversie in materia di anatocismo bancario. Tutte le controversie nell’ambito delle quali è stata svolta o verrà svolta una CTU che considera legittima la capitalizzazione trimestrale sul presupposto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’adeguamento alla Delibera CICR 2000 devono dunque essere riviste.

Inoltre, la Sentenza 9140 insegna come tutti i singoli aspetti contrattuali e contabili debbano essere esaminati nel dettaglio dal momento che ciascun rapporto bancario possiede una propria specificità. Ergo, un approccio che prescinda di dettagli e che offra valutazioni in termini generali di un rapporto bancario può condurre ad errori anche significativi.

Informazioni

G.F. Campobasso, Diritto commerciale vol.2, Utet Giuridica, 9 ed., 2015.

R. Nannelli, L’anatocismo bancario, ASB, 2018.

[1] Sul tema si veda: E. Cancellara, Uno schema sul processo amministrativo, in DirittoConsenso, http://www.dirittoconsenso.it/2020/11/30/uno-schema-sul-processo-amministrativo/

[2] Si ha mora debendi quando il debitore ritarda l’adempimento dell’obbligazione, a meno che il ritardo non sia determinato da impossibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile (fermo restando l’obbligo di adempiere dal momento della cessazione della causa ostativa).

[3] R. Nannelli, L’anatocismo bancario, ASB, 2018.