Analisi del diritto alla corrispondenza dei detenuti: differenze tra corrispondenza epistolare e telefonica, limiti al controllo dei contenuti e legge 95 del 2004

 

Introduzione al diritto alla corrispondenza dei detenuti

Durante il periodo di detenzione è necessario preservare l’integrità psico-fisica dei detenuti. L’ordinamento penitenziario è chiamato a conciliare l’esigenza punitiva dello Stato per i reati compiuti con i diritti costituzionalmente garantiti. L’isolamento, l’abbandono e l’emarginazione sono le sensazioni che le persone recluse possono provare durante la loro permanenza in carcere e che sono controproducenti al fine della loro rieducazione. In quest’articolo l’attenzione è rivolta al diritto alla corrispondenza dei detenuti, diritto essenziale­­ al fine di mantenere i legami con la famiglia, con il mondo esterno.

 

Corrispondenza epistolare e corrispondenza telefonica

L’art. 18 l. 354/1975 disciplina i colloqui e la corrispondenza. Il comma 4 recita: “L’amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati[1], che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.” Non sono posti limiti a quest’ultima.

L’inciso “che ne sono sprovvisti” indica che i detenuti possono già avere a disposizione i materiali necessari per scrivere le lettere. Infatti, a tutti è assicurata la possibilità di acquistare gli oggetti di cancelleria presso lo spaccio dell’istituto penitenziario. Il necessario per scrivere deve essere sempre disponibile.

Questa facoltà è garantita a tutti, anche a chi non ha la possibilità economica per acquistare l’occorrente necessario per esercitare il diritto alla corrispondenza. A tal fine, ogni settimana, l’amministrazione penitenziaria deve fornire gratuitamente ai detenuti e agli internati che non hanno la possibilità economica tutto l’occorrente per scrivere una lettera e per l’affrancatura ordinaria (ex art. 38 regolamento sull’ordinamento penitenziario).

L’art. 39 del regolamento sull’ordinamento penitenziario disciplina la corrispondenza telefonica. In ogni istituto penitenziario sono installati uno o più telefoni. Il loro utilizzo deve essere autorizzato dal direttore dell’istituto. La corrispondenza telefonica è consentita con i congiunti, i conviventi e, quando ricorrono ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse, una volta alla settimana. A differenza della corrispondenza epistolare, quindi, esiste un limite quantitativo.

Il detenuto o l’internato che intenda trattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere un’istanza scritta all’autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. La decisione sulla richiesta deve essere sempre motivata. La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell’interessato.

Il numero di colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese per i detenuti e gli internati per uno dei delitti previsti dall’art. 4 bis c. 1 della legge 354/1975[2]. Questi ultimi sono delitti particolarmente gravi tra i quali figurano quelli commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, il reato di associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.), la riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) e il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

Al contrario, sia nel caso in cui la corrispondenza telefonica sia tenuta con prole di età inferiore a dieci anni che nel caso di trasferimento del detenuto, l’autorizzazione può essere concessa oltre i limiti sopra indicati.

La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.

 

Controllo della corrispondenza

È essenziale evitare che la corrispondenza diventi uno strumento per scambiare con il mondo esterno valori o altri oggetti non consentiti. Per questo, la corrispondenza in busta chiusa, in arrivo e in partenza, è sottoposta ad ispezione. Quest’ultima avviene con modalità tali da garantire l’assenza di controlli sullo scritto.

La missiva può essere trattenuta quando vi è il sospetto che all’interno vi siano contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l’ordine e la sicurezza. In questo caso la direzione deve fare una segnalazione al magistrato di sorveglianza (o all’autorità giudiziaria che procede se si tratta di imputato) e il detenuto o l’internato viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta.

L’unica corrispondenza epistolare che non può essere soggetta a controllo è quella indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell’uomo di cui l’Italia fa parte.

Per quanto concerne il controllo sulla corrispondenza telefonica, il regolamento sull’ordinamento penitenziario prevede la possibilità che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate. La registrazione è invece sempre disposta nel caso di detenuti o internati per i reati indicati nell’art. 4 bis l. 354/1975.

 

Riforma della disciplina della corrispondenza dei detenuti

La disciplina del diritto alla corrispondenza dei detenuti è stata modificata dalla legge 95/2004. Quest’ultima ha introdotto l’art. 18 ter nella legge 365/1975 il quale è rubricato “Limitazioni e controlli della corrispondenza”. Quest’articolo elenca i casi che giustificano una restrizione della libertà di corrispondenza dei detenuti e degli internati.

Il comma 1 prevede limitazioni “per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto (…) per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiore a tre mesi”. Le tre tipologie di limiti sono:

  • limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa
  • la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo
  • il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima.

 

Dalla lettura della norma si evince la volontà del legislatore di dare piena attuazione all’art. 15 Cost. che recita:

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.

 

La novità più importante introdotta dalla legge 95/2004 è la possibilità di esperire l’impugnazione contro i provvedimenti di cui al comma 1.

Prima del 2004, la disciplina non ammetteva alcun mezzo di impugnazione nei confronti dei provvedimenti con i quali il magistrato di sorveglianza disponeva la sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza. La giurisprudenza di legittimità giustificava questa mancanza sottolineando la natura amministrativa del provvedimento.

Questo sistema, però, entrava in contrasto con la CEDU, il cui articolo 8 recita: “Ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella presente Convenzione risultino violati, ha diritto di presentare ricorso avanti ad una magistratura nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio di funzioni ufficiali”. L’Italia era stata condannata in passato[3] dalla Corte Europea di Giustizia per la mancata previsione nella l. 354/1975 di un ricorso avverso le decisioni in materia di controllo della corrispondenza.

La legge 95/2004 ha quindi eliminato definitivamente il difetto di impugnabilità in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti prevedendo nell’art. 18 ter c. 6 che “contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo (…) al Tribunale di Sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento”.

 

Conclusioni

Durante il periodo di reclusione è fondamentale che i detenuti mantengano i contatti con i propri familiari. Gli strumenti messi a disposizione dei detenuti a questo fine sono i colloqui, la corrispondenza epistolare e la corrispondenza telefonica.

Tutti i detenuti e gli internati hanno il diritto di ottenere l’occorrente per scrivere le lettere e non devono sottostare ad alcun limite quantitativo. Tale limite è presente invece per la corrispondenza telefonica: i numeri dei colloqui e la durata di ciascuna è stabilita dalla legge.

Il rischio che il diritto alla corrispondenza dei detenuti possa diventare uno strumento per scambiare con il mondo esterno oggetti e/o contenuti non consentiti è arginato dalla disciplina del controllo della corrispondenza sia epistolare che telefonica, la quale tiene conto dell’esigenza di garantire la segretezza della stessa sancita dall’art. 15 della Costituzione. A partire dal 2004 è consentito impugnare i provvedimenti con i quali il magistrato di sorveglianza dispone la sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza.

Informazioni

Della Casa – G. Giostra, Manuale di diritto penitenziario, Giappichelli, 2020

W. De Agostino, I diritti dei detenuti in Italia, Tutela e garanzie alla luce della CEDU, Key Editore, 2016

[1] I detenuti sono coloro che si trovano in carcere in stato di custodia cautelare o in stato di esecuzione penale. Gli internati, invece, sono coloro che sono sottoposti all’esecuzione delle misure di sicurezza detentiva (colonia agricola, casa di lavoro, casa di cura e custodia e altre strutture simili).

[2] In quest’articolo è possibile trovare maggiori informazioni circa l’articolo 4 bis: http://www.dirittoconsenso.it/2020/03/30/larticolo-4-bis-dellordinamento-penitenziario-e-i-permessi-premio/

[3] Sentenza del 21 ottobre 1996.