La sopravvenienza di giustificati motivi nella rideterminazione dell’assegno di divorzio
Origini e presupposto dell’assegno di divorzio
Se nella originaria concezione della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (d’ora in avanti per comodità legge sul divorzio[1]) l’assegno di divorzio si fondava sul principio di reciproca assistenza economica e la sua determinazione veniva compiuta in ragione del suo assetto polifunzionale[2], dopo la riforma del ’87[3] l’assegno rinveniva la sua nuova ragion d’essere nell’assenza di redditi e mezzi adeguati al sostentamento del coniuge richiedente[4].
L’introduzione del presupposto della mancanza di redditi e mezzi adeguati al mantenimento autonomo ha così portato all’affermazione di una natura esclusivamente assistenzialistica dell’assegno di divorzio.
Il riconoscimento in pari misura della sua natura perequativo-compensativa[5] è avvenuto solo successivamente, quando ci si è resi conto che il giudizio di accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi di mantenimento avrebbe necessariamente dovuto tener conto, nell’ottica di un intervento equilibratore dei redditi degli ex coniugi, del contributo fornito da ciascuno di essi alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ognuno.
La revisione dell’assegno di divorzio nella legge 898/70
I provvedimenti resi in sede di divorzio sono soggetti a modifica tramite lo strumento di adeguamento previsto dal legislatore, il quale ha regolato il funzionamento di meccanismi di revisione, al ricorrere di determinati presupposti o in presenza di date circostanze.
Infatti, l’art. 9 della legge sul divorzio afferma, al 1° co., che «qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale […] può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni […] relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6».
Si parla di «giustificato motivo» in presenza di un “mutamento sostanziale nelle condizioni originarie del beneficiario e/o obbligato”[6], vale a dire quando si verifica una palese variazione delle condizioni che il giudice valutò, in sede di prima determinazione dell’assegno.
Casistica/quali sono i giustificati motivi sopravvenuti
Le nuove condizioni economiche in cui versano il beneficiario e l’obbligato vengono spesso assunte quale giustificato motivo legittimante la domanda di revisione.
Nello specifico, il deteriorarsi delle condizioni economiche del beneficiario o l’aumento delle sue necessità, così come il miglioramento delle condizioni del beneficiario o un peggioramento di quelle dell’onerato, possono condurre il giudicante all’emanazione di un provvedimento di revisione dell’assegno di divorzio, il quale potrà dunque modificare, in meius o in peius, l’originaria determinazione dell’assegno di divorzio.
Un’altra ipotesi legittimante, in astratto, un provvedimento di revisione è quella della convivenza more uxorio intrapresa da uno degli ex coniugi, e in particolar modo dal coniuge beneficiario.
Nel silenzio della legge[7], la giurisprudenza maggioritaria del nuovo millennio ha ritenuto che la convivenza dell’ex coniuge beneficiario possa costituire il giustificato motivo legittimante la revisione del quantum dell’assegno di divorzio.
In virtù della natura assistenzialistica dell’assegno di divorzio, la giurisprudenza ha affermato ricorrentemente che “l’assegno di divorzio, in linea di principio, non può essere negato per il fatto che il suo titolare abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, salvo che sussistano i presupposti per la revisione dell’assegno […] e cioè sia data la prova, da parte dell’ex coniuge onerato, che tale convivenza ha determinato un mutamento in melius – pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto consolidato e protraentesi nel tempo – delle condizioni economiche dell’avente diritto”[8].
La stessa giurisprudenza, conscia della difficoltà di una tale prova, ha precisato che essa possa “essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto con riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il titolare dell’assegno convive, i quali posso far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza […] il titolare dell’assegno tragga benefici economici idonei a giustificare la revisione dell’assegno”[9].
In conclusione, come emerge dall’analisi che questo articolo si è impegnato a svolgere, la revisione delle condizioni patrimoniali di divorzio tende ad armonizzare l’entità dei contributi di mantenimento con le esigenze e con le situazioni di fatto in cui versano il beneficiario e l’obbligato, con lo scopo di evitare che gli ex coniugi debbano sostenere oneri o godere di benefici indebitamente.
Informazioni
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”;
Achille D., Rideterminazione Dell’assegno Di Divorzio Tra Giustificati Motivi Sopravvenuti e Convivenza More Uxorio Degli Ex Coniugi, in www.dirittodellafamiglia.com
[1] Sulla distinzione tra gli istituti della separazione e del divorzio si veda l’articolo di Beatrice Alba per DirittoConsenso: http://www.dirittoconsenso.it/2021/02/03/separazione-e-divorzio-in-italia/ .
[2] La determinazione dell’assegno cercava di soddisfare al contempo esigenze risarcitorie, assistenziali e compensative.
[3] La riforma operata dalla l. 6 marzo 1987, n. 74 di fatto ha parificato nei presupposti l’assegno di divorzio a quello di separazione.
[4] Il novellato art. 5, co. 6, L. n. 898/70, prevede infatti «l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».
[5] SS.UU. n. 18287/2018 e si vedano anche ordinanze nn. 21926/2019; 6982/2020.
[6] M.G. Cubeddu, I contributi e gli assegni di separazione e divorzio, in Il nuovo diritto di famiglia (a cura di G. Ferrando), I, Bologna, 2007, 933.
[7] L’art. 5 l. n. 898 del 1970 espressamente prevede che l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento cessa se l’avente diritto contrae nuovo matrimonio, nulla dice però in relazione a un’ipotesi di convivenza.
[8] Tra le tante v. in particolare, Cass. 8 luglio 2004 n. 12557, in Fam. pers. succ., 2005, 404, con nota di commento di D. Torelli; Cass. 10 novembre 2006 n. 24056, in Fam. dir., 2007, 329 ss.; Cass. 28 giugno 2007 n. 14921, in Fam. pers. succ., 2007, 12, con nota di commento di F.R. Fantetti.
[9] Cass. 8 luglio 2004 n. 12557, cit.

Benedetta Probo
Ciao, sono Benedetta. Sono nata a Milano il 24 novembre 1994, ma ho vissuto fino al compimento della maggiore età in un paese della provincia di Lecce, Tricase. Dopo aver conseguito la maturità scientifica presso il liceo statale locale, nel 2013 sono tornata nella mia città natale per intraprendere gli studi giuridici presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e nel luglio 2018 ho conseguito a pieni voti la laurea magistrale in giurisprudenza, discutendo una tesi in diritto pubblico comparato, dal titolo: “Profili di Ordinamento Giudiziario nel Diritto Comparato”. Successivamente ho iniziato e concluso il periodo di tirocinio della durata di 18 mesi presso la Corte d’Appello di Milano, e parallelamente ho svolto un periodo di pratica forense presso uno studio legale di diritto civile. Nella fase post lauream ho potuto approfondire il diritto civile puro, sostanziale e procedurale, senza però accantonare mai del tutto la mia passione per le materie penalistiche.