Con l’introduzione del D.L. n. 124/2019, c.d. “Decreto fiscale”, il legislatore ha esteso l’istituto della confisca allargata o “per sproporzione” anche al settore dei reati tributari
Introduzione alla c.d. confisca allargata
Il legislatore è intervenuto nel settore dei reati tributari con il D.L. n. 124/2019[1]. In coerenza con lo spirito della riforma, secondo cui “il crimine non paga”[2], il decreto fiscale ha dato ingresso nel sistema degli illeciti tributari alla c.d. confisca allargata o per sproporzione, attraverso l’introduzione dell’art. 12 ter nel D.Lgs. n. 74/2000[3].
Come noto, questo particolare tipo di misura ablatoria trova la sua origine nella necessità di predisporre strumenti capaci di affrontare la recrudescenza del fenomeno della criminalità mafiosa dei primi anni ‘90. Non a caso, essa viene introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento attraverso l’art. 12 sexies L. n. 356/1992.
In generale, la confisca allargata ha ad oggetto il denaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo – quindi, anche per interposta persona –, in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica. Da ciò si evince come alla base del funzionamento di questo tipo di confisca vi sia una sproporzione patrimoniale, dalla quale si presume l’origine illecita dei beni[4]. L’art. 12 ter D.Lgs. n. 74/2000, rubricato «casi particolari di confisca», sancisce l’applicabilità della misura prevista dall’art. 240 bis c.p. a taluni reati tributari[5]. In tal modo, è stato ampliato il novero delle sanzioni patrimoniali applicabili in sede di condanna in tali settori e, conseguentemente, è stato esteso l’ambito applicativo del sequestro preventivo ex art. 321, co. 2 c.p.p.[6].
L’efficacia temporale dell’art. 12 ter d.lgs. n. 74/2000: una spia accesa sulla sua afflittività
Per espressa previsione normativa, il nuovo istituto della confisca allargata nei reati tributari opererà solo con riferimento alle condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione[7]. Tale dato è indicativo della caratterizzazione in senso sempre più afflittivo della misura di cui si parla[8]. In effetti, la confisca, in quanto misura di sicurezza, dovrebbe essere soggetta al principio del tempus regit actum, alla luce del combinato disposto degli artt. 119 e 200 c.p. nonché dell’art. 25, co. 3 Cost.. D’altro canto, il principio di irretroattività della norma penale dovrebbe operare solo con riguardo alle previsioni che introducono o modificano le fattispecie incriminatrici, non trovando, invece, applicazione nel caso delle misure di sicurezza[9]. Ciò posto, il legislatore si è mostrato di contrario avviso nel momento in cui ha stabilito che la confisca allargata ex art. 12 ter d.lgs. n. 74/00 è applicabile solo alle condotte poste in essere dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.
Dunque, per effetto di tale disposizione, la confisca disciplinata dall’art. 12 ter è stata equiparata, almeno da un punto di vista di successioni di leggi penali nel tempo, ad una vera e propria pena[10]. Nello stesso senso, va letto il riferimento all’art. 578[11] c.p.p., secondo cui il giudice dell’impugnazione può applicare la confisca, anche qualora dichiari il reato tributario estinto per prescrizione[12].
In un quadro così delineato, è agevole comprendere perché la confisca allargata venga tradizionalmente considerata una misura “proteiforme”[13]. Invero, da un lato, va sottolineato come la differenziazione tra misura di prevenzione e misura di sicurezza con riguardo alla confisca sia da rinvenirsi più sul piano funzionale che su quello di disciplina. Dall’altro lato, non può non evidenziarsi che il moltiplicarsi degli strumenti ablativi in funzione di contrasto alla criminalità che genera profitto ha allontanato la confisca de qua dalla sua ratio e dai suoi connotati originari[14], tanto da aver indotto taluno a sostenere che “nullum crimen sine confiscatione”[15].
Dubbi e aporie applicative
L’ambito di applicazione della confisca allargata sembra essere stato individuato dal legislatore attraverso un discrimen rappresentato dal disvalore del tipo criminoso, parametrato sulla gravità del fatto concreto in base ad individuati livelli quantitativi.
In altri termini, il legislatore ha selezionato i reati presupposto, prevedendo delle soglie quantitative di rilevanza, superate le quali il giudice può disporre l’applicazione della confisca allargata. La letteratura penalistica si è mostrata scettica di fronte a questo modo di procedere, atteso che non sembra potersi ravvisare un serio indizio della commissione di reati pregressi produttivi di ricchezze illecite, nella commissione dei delitti a cui il legislatore ha legato l’applicazione della confisca ex art. 12 ter[16]. Invero, la confisca allargata si caratterizza per essere una misura ablatoria diretta a colpire beni non pertinenti al reato e, dunque, diversi dal prezzo, dal prodotto e dal profitto dell’illecito. Ciò è pacifico sia nella giurisprudenza delle Sezioni Unite[17], che nella giurisprudenza della Corte Costituzionale[18].
In effetti possono essere attinti da confisca anche beni entrati nel patrimonio del condannato prima dell’entrata in vigore della L. n. 157/2019 e prima della commissione del reato. D’altra parte, una limitazione temporale di questo tipo è stata espressamente esclusa dall’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione[19]. Se è vero che tale opzione esegetica non viene contraddetta dal dato testuale della norma, è evidente il rischio che si pervenga ad eccessi sanzionatori. L’assenza di limiti temporali potrebbe comportare la necessità di dover giustificare il possesso di beni acquisiti in periodi remoti o ricevuti in eredità. In queste ipotesi, non potrebbe dirsi sospetta la mancanza di documentazione idonea a comprovare il titolo di acquisto[20]. I pesanti effetti sulla libertà di iniziativa economica e sul diritto di proprietà del condannato, quindi, impongono un’interpretazione ed una applicazione rigorosa della novella legislativa[21]. Ciò è tanto più vero, se si considerano le indicazioni della giurisprudenza della Corte EDU[22], attenta a rintracciare un equilibrio tra la necessità di repressione dei reati e i diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento penale. Alla luce delle direttrici convenzionali, con le pronunce n. 33 del 2018 e n. 24 del 2019[23], la Corte Costituzionale è intervenuta per fornire agli interpreti le coordinate applicative costituzionalmente orientate. Innanzitutto, la Consulta evidenzia come la confisca e lo strumentale sequestro di beni di valore sproporzionato nella disponibilità dell’indagato si fondino sulla presunzione che lo stesso soggetto abbia commesso non solo il delitto per cui si procede, ma anche altri reati da cui proverrebbero tali beni. Tale presunzione è superabile dall’indagato che riesca a dimostrare la provenienza lecita dei beni attinti dalle misure. Tuttavia, affinché una presunzione di questo genere possa legittimamente operare, è necessario che il momento di acquisizione del bene non risulti talmente lontano nel tempo da rendere manifestamente irragionevole la presunzione circa la sua derivazione illecita. D’altro canto, il giudice è sempre tenuto a verificare che il caso concreto sia sussumibile nel paradigma alla base della presunzione di accumulazione di ricchezza illecita. In altri termini, l’applicazione della misura ablatoria è legittima, nei limiti in cui le condotte criminose compiute in passato dal condannato per reati tributari siano state effettivamente la fonte di proventi illeciti, in quantità congruente con il valore dei beni di cui non riesca a dimostrare la provenienza e che, perciò, saranno colpiti dalla confisca.
Infine, un ulteriore problema di irragionevolezza della disciplina attiene le diverse conseguenze derivanti dall’estinzione dell’obbligazione tributaria. Si deve sottolineare, infatti, che quest’ultima ha rilevanza ostativa all’applicazione dell’art. 12 bis[24] D.Lgs. n. 74/2000, ovvero della confisca “ordinaria”. Tale disciplina non si rinviene nel disposto dell’art. 12 ter. La ratio sottesa a tale omissione è difficilmente spiegabile. Invero, sembrerebbe che la scelta di muoversi in questo senso sia più il frutto di una mera dimenticanza da parte del legislatore delegato, atteso che non è possibile rinvenire nulla a tal riguardo, nemmeno nella relazione di accompagnamento alla riforma.
L’aporia del sistema è ancora più evidente, se si considera l’estensione dell’ambito di applicabilità della causa di non punibilità da ravvedimento operoso[25]. Quest’ultima dovrebbe rappresentare un incentivo ad adempiere integralmente l’obbligazione tributaria. Tuttavia, essa finisce per essere irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 12 ter, dando vita ad un cortocircuito sistematico. In effetti, il soggetto che si ravvede e adempie il proprio debito con l’erario viene ugualmente colpito, rectius punito[26], attraverso la misura ablatoria in commento, atteso che l’applicazione della causa di non punibilità in oggetto non osta all’irrogazione della confisca ex art. 12 ter.
Alla luce di quanto sinora esposto, risulta evidente il rischio di eccessi e duplicazioni sanzionatorie, cui un’applicazione indiscriminata della confisca allargata nel settore dei reati tributari potrebbe dar vita, oltretutto, non tutelando adeguatamente le aspettative di gettito dello Stato. In effetti, se il ravvedimento non impedisce l’ipotesi che il patrimonio dell’evasore venga attinto da confisca allargata, che interesse dovrebbe avere quest’ultimo a pagare sostanzialmente due volte?
Informazioni
De Blasis, Osservazioni sulla confisca allargata nei reati tributari, in Giurisprudenza Penale WEB, n. 10/2020.
Dell’Osso, Corsi e ricorsi nel diritto penal-tributario: spunti (critici) sul c.d. decreto fiscale, in Diritto penale e processo, 2020, n. 3.
Fimiani, La riforma dei reati tributari nella L. n. 157/2019, in Foro Italiano 2020, n. 4.
Ingrassia, Il bastone (di cartapesta) e la carota (avvelenata): iniezioni di irrazionalità nel sistema penale tributario, in Diritto penale e processo 2020, n. 3.
La Vattiata, La nuova direttiva PIF. Riflessioni in tema di responsabilità da reato degli enti giuridici, gruppi societari e reati tributari, in Giurisprudenza Penale WEB 2019, n. 9.
Manes, L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione, in Rivista italiana di diritto processuale penale, 2015.
Parisi, Chiari e scuri nella direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, in Giurisprudenza Penale WEB 2017, n. 9.
Santoriello, I reati tributari, www.ilpenalista.it, bussola 25.05.2020.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, Relazione 3/20, La legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»: profili penalistici.
Varraso, Le confische e i sequestri in materia di reati tributari dopo il decreto fiscale n. 124/2019, in Sistema Penale, 08.09.2020.
Viganò, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA? Primato del diritto UE e nullum crimine sine lege in una importante sentenza della Corte di Giustizia, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 14.9.2015.
[1] Sul punto, più approfonditamente, si veda DirittoConsenso: La riforma dei reati tributari e L’ingresso dei reati tributari nel d.lgs. 231/2001
[2] VARRASO, Le confische e i sequestri in materia di reati tributari dopo il decreto fiscale n. 124/2019, in Sistema Penale, 08.09.2020.
[3] L’istituto della confisca ha fatto il suo ingresso in ambito penal-tributario con la previsione contenuta nell’art. 1, co. 143, l. n. 244/07 (c.d. legge finanziaria per il 2008). La norma, rinviando all’art. 322 ter c.p., permetteva l’applicazione della confisca, in caso di condanna per fattispecie delittuose tassativamente individuate in grado di ledere, tramite il conseguimento di un prezzo o di un profitto, l’interesse dello Stato alla percezione del quantum dovuto. In occasione della revisione operata con D.Lgs. n. 158/2015, la citata disposizione è stata inserita nel corpus del D.Lgs. n. 74/00, all’art. 12 bis, rubricato “confisca”. Tuttavia, a differenza della versione previgente, la norma non fa più riferimento all’art. 322 ter c.p.. Essa dispone che, in caso di condanna o di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato.
[4] Più diffusamente a riguardo: SANTORIELLO, I reati tributari, www.ilpenalista.it, bussola 25.05.2020.
[5] Le fattispecie interessate sono: la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposta. Per ciascuna ipotesi delittuosa sono individuate soglie quantitative, al superamento delle quali segue la confisca ai sensi dell’art. 12 ter.
[6] VARRASO, op. cit., p. 334.
[7] Nonostante la confisca allargata sia qualificata come una misura di sicurezza e, come tale, sottoposta al regime intertemporale previsto dall’art. 200 c.p.
[8] DE BLASIS, Osservazioni sulla confisca allargata nei reati tributari, in Giurisprudenza Penale WEB, n. 10/2020.
[9] Tuttavia, in giurisprudenza si è affermato l’orientamento teso a sostenere l’applicabilità della confisca allargata anche per fatti di reato commessi prima della sua entrata in vigore: v. Cass. n. 3655/1996; Cass. n. 13039/2005; Cass. n. 9269/2006.
[10] DELL’OSSO, Corsi e ricorsi nel diritto penal-tributario: spunti (critici) sul c.d. decreto fiscale, in Diritto penale e processo, 2020, n. 3, p. 322.
[11] Contenuto nell’art. 240 bis c.p..
[12] Sull’afflittività della confisca come misura di sicurezza anche Cass. S.U., 24.5.2014, n. 33451, in Cassazione Penale, 2015, p. 958 e ss.
[13] Corte cost., 09.02.1994, n. 48, in Cassazione Penale, 1994, 1455 ss.
[14] DE BLASIS, op. cit.
[15] MANES, L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione, in Rivista italiana di diritto processuale penale, 2015, p. 1259.
[16] DELL’OSSO, op. cit.; DE BLASIS, op. cit..
[17] Cass., SS.UU., 17.12.2003, Montella, in Cassazione penale, 2004, 1182 ss.
[18] Corte cost., 21.02.2018, n. 33, in Giurisprudenza costituzionale, 2018, 293 ss.
[19] SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, Relazione 3/20, La legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»: profili penalistici, p. 16.
[20] VARRASO, op. cit., p. 335.
[21] Idem.
[22] In particolare, nei casi De Tommaso c. Italia (Corte EDU, grande camera, 23.02.2017) e G.I.E.M. e al. c. Italia (Corte EDU, grande camera, 28.06.2018).
[23] Corte cost., 27.02.2019, n. 24, in Giurisprudenza costituzionale, 2019, 292 ss.
[24] «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta».
[25] Art. 13, co. 2 D.Lgs. n. 74/2000.
[26] Atteso il carattere di simil-pena della misura, come in precedenza evidenziato.

Giulia Annunzi
Ciao, sono Giulia. Mi sono laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna nel Marzo 2018, con una tesi riguardante il regolamento UE n. 2015/848 sulle Insolvenze Transfrontaliere. Dopo aver svolto la pratica forense presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e il tirocinio ex art. 73, presso la Procura della Repubblica di Bologna, attualmente sono assegnataria di una borsa di ricerca presso la Corte di Appello di Bologna, riguardante l'organizzazione dei procedimenti penali di particolare complessità, quale ad esempio "Aemilia".
Ho fatto parte di DirittoConsenso da giugno 2019 a marzo 2021.