La preterintenzione come elemento psicologico ulteriore rispetto al dolo e alla colpa: quando viene in evidenza in caso di omicidio?
Una necessaria premessa: che cos’è la preterintenzione?
Per poterci riferire al reato di omicidio preterintenzionale occorre preliminarmente soffermarci sulla definizione di preterintenzione. L’articolo 43 del codice penale dispone al comma 2 che un delitto “è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente.”.
Secondo quanto emerge dalla disposizione, possiamo intendere la preterintenzione come uno degli elementi psicologici del reato, che può assumere rilievo in termini di responsabilità per un soggetto. Il legislatore considera la preterintenzione come un autonomo criterio di responsabilità, distinto sia dal dolo che dalla colpa[1]. Autorevole dottrina (Fiandaca-Musco) evidenzia però come questa forma di responsabilità non delinei una categoria del tutto nuova ma venga assimilata ad una forma di responsabilità oggettiva, o, per meglio dire, di dolo misto responsabilità oggettiva. Occorre però fare prima un passo indietro per poter comprendere quest’ultimo punto.
In termini di imputabilità, il normale criterio di imputazione soggettiva è rappresentato dal dolo, mentre la colpa assume rilievo, per ciò che concerne i delitti[2], solo ove sia espressamente previsto dalla legge. Nel diritto penale però, accanto a questi due grandi criteri di definizione di responsabilità, ovvero il dolo e la colpa, se ne può configurare un terzo, in via residuale. Esso, enunciato all’articolo 42 comma 3 del codice, si configura come una forma di responsabilità oggettiva per cui un evento è posto a carico del suo autore sulla sola sussistenza di un nesso di causalità, che lega l’evento ad una azione od omissione, a prescindere da qualsiasi legame psicologico tra l’evento e l’autore. Costituendo una sorta di deroga al principio di colpevolezza, si è sviluppato attorno ad essa un acceso dibattito soprattutto in riferimento alla sua compatibilità con la nostra Costituzione.
L’articolo 27[3] Cost. infatti è stato talvolta interpretato in senso estensivo, dando al concetto di personalità della responsabilità penale una connotazione coincidente con una responsabilità personale e colpevole[4]. Proprio alla luce di tale contrasto in materia di responsabilità oggettiva è intervenuta la Corte Costituzionale, che con le due sentenze 364/88 e 1085/88[5] ha affermato che il dolo e la colpa devono ricoprire gli elementi “più significativi” della fattispecie, giungendo a dichiarare costituzionalmente illegittime le principali ipotesi di responsabilità oggettiva.
A tal proposito però, occorre precisare che talune forme di responsabilità oggettiva presenti nel nostro ordinamento si innestano su un’altra fattispecie base, tendenzialmente incentrata su un’azione dolosa. Ecco allora che viene in evidenza il concetto di preterintenzione, inteso come causazione di un evento più grave di quello voluto. Benché non esente da critiche anch’essa, in un’ottica di riforma della responsabilità oggettiva, è possibile individuare due ipotesi di preterintenzione previste dal codice: l’omicidio preterintenzionale e l’aborto preterintenzionale[6].
L’omicidio preterintenzionale come specifica fattispecie delittuosa
L’omicidio preterintenzionale è un delitto previsto e regolato dall’articolo 584 del codice penale, il quale così dispone:” Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.”.
Da questa disposizione viene immediatamente in evidenza l’esplicito richiamo ad altre fattispecie delittuose previste dal codice, ossia il reato di percosse (art. 581 c.p.) e il reato di lesioni personali[7] (art.582 c.p.). Con una recente sentenza, la Cassazione Penale ha infatti precisato che “Ai fini dell’integrazione dell’omicidio preterintenzionale è necessario che l’autore dell’aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere la vittima, che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l’evento letale e che eventuali cause sopravvenute non siano da sole sufficienti a determinare l’evento, ma lo abbiano causato in sinergia con la condotta dell’imputato, per cui, venendo a mancare una delle due, l’evento non si sarebbe verificato” (Cassazione Penale, sez. V, 08/01/2016, n.6918).
Volendo individuare gli elementi principali di questo reato possiamo dire che sussiste:
- Un soggetto attivo: è colui che pone in essere la condotta criminosa. Non trattandosi di un reato proprio, ovvero per il quale è necessaria una specifica qualifica da parte del soggetto agente, esso può essere posto in essere da chiunque;
- Un soggetto passivo: colui che subisce l’azione, anch’esso può essere rappresentato da qualsiasi individuo; essendo la vita della persona il bene giuridico qui tutelato ben si comprende come chiunque possa assumere la qualifica di soggetto passivo;
- Il nesso di causalità: l’art. 40 c.p. stabilisce infatti che “nessuno può essere punito se l’evento da cui dipende l’esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione.”. Da ciò si ricava oltretutto che per il configurarsi del reato è necessario che tale nesso non sia interrotto da altre cause sopravvenute idonee di per se stesse a cagionare l’evento[8];
- L’elemento soggettivo, ovvero la preterintenzione.
Venendo ora ad analizzare il tipo di pena prevista per questo reato, l’art. 584 dispone che esso comporti la reclusione da dieci a diciotto anni. Accanto a questa ipotesi di base è importante ricordare che molto spesso nella commissione di reati si verificano altre circostanze, che possono essere di tipo aggravante o attenuante, che modificano la pena prevista per il reato base.
Le circostanze aggravanti sono disciplinate dall’art. 585 c.p., che in particolare prevede:
- un aumento di pena da un terzo alla metà se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 576 c.p.
- un aumento di pena fino ad un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’art 577 c.p., ovvero se il fatto è commesso con armi[9] o sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.
Avendo riguardo invece per le circostanze attenuanti, la cui sussistenza determina una diminuzione di pena, esse sono enunciate all’art. 62 c.p.
Per il reato di omicidio preterintenzionale, inoltre, è la Corte d’Assise la sede giudiziaria competente a decidere[10].
Omicidio preterintenzionale e reato aberrante: quando la persona offesa è diversa da quella a cui l’offesa era diretta
Talvolta assume rilievo l’ipotesi per cui, nell’esecuzione di un reato, si rechi offesa ad una persona diversa da quella voluta. L’art. 82 c.p., concernente il reato aberrante (aberratio ictus), così dispone: “quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato o per un’altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’articolo 60”.
Benché disposizione molto discussa, in quanto ritenuta mascherare una forma di responsabilità oggettiva se si ha riguardo alla concreta dimensione psicologica del soggetto operante, ad oggi l’indirizzo dominante ritiene che poiché l’offesa realizzata è normativamente equivalente a quella voluta, il dolo permane[11].
A questo proposito, si segnala una pronuncia della Cassazione penale del 1999 (Cassazione penale sez. V, 14/12/1999, n.2146) che analizza questo specifico punto, avendo riguardo di precisare come questa fattispecie ben possa risultare compatibile con il reato di omicidio preterintenzionale. Nel caso in esame, infatti, un soggetto V. aveva esploso un colpo di pistola all’indirizzo di un altro soggetto, S.B., il quale era stato colpito al mignolo della mano destra. Contestualmente, però, un altro soggetto P.A. accidentalmente presente, era stato colpito di rimbalzo all’addome, decedendo poco dopo. La Corte di Cassazione, in questa pronuncia, si allinea con la posizione assunta dalla Corte d’Assise d’appello, che aveva precedentemente giudicato il caso, nel qualificare la fattispecie in esame come compatibile con l’art. 584 c.p., ritenendo che:” La questione di diritto (…) è stata già risolta nel senso che nel caso di uccisione di persona diversa da quella che si intendeva sola percuotere o ferire, correttamente debba essere contestato l’omicidio preterintenzionale. Una tale configurazione si spiega ai sensi dell’art. 82 c.p., poiché l’agente deve rispondere a titolo di dolo come se avesse commesso l’atto di lesioni in danno di persona diversa e quindi – in applicazione dell’art. 584 c.p. – è chiamato a rispondere dell’evento morte derivato dall’atto violento.”.
Un confronto tra il reato di omicidio preterintenzionale e l’art. 586 c.p.
La pronuncia in questione, sopra analizzata, fa menzione anche di un altro articolo del codice penale, il 586[12]. Quest’ultimo, intitolato “morte o lesioni come conseguenza di altro delitto”, sembra configurare di primo impatto una fattispecie simile a quella dell’art. 584. Entrambe infatti presentano un divario tra l’evento voluto e quello cagionato, ovvero la morte della persona offesa.
La differenza però va colta in relazione al tipo di delitto voluto, che nel caso dell’art. 586 è altro rispetto alle percosse e alle lesioni personali. “Gli artt. 584 e 586 c.p., pur avendo il comune aspetto di un “divario” tra evento voluto e conseguente morte cagionata, si differenziano – a loro volta – sulla “specie” del delitto voluto. Infatti l’omicidio preterintenzionale prevede la morte quale conseguenza di percosse o lesioni volute, laddove l’art. 586 c.p. la ricollega ad “altro” (cioè diverso da percosse o lesioni) delitto doloso. (…) Si spiega, pertanto, la facile attraibilità dell’omicidio preterintenzionale nel disposto dell’art. 82 c.p. nel caso di persona offesa diversa da quella nei cui confronti l’atto lesivo era voluto.[13]”.
Informazioni
G. Fiandaca e E. Musco, Diritto Penale, parte generale, Zanichelli editore, Bologna, 2019
Avv. F. D’Andria, Omicidio preterintenzionale: pena, aggravanti, attenuanti, Cassazione e aborto. [online], 20.06.2019
[1] Secondo quanto riportato dagli autori Fiandaca- Musco. G. Fiandaca e E. Musco, Diritto Penale, parte generale, Zanichelli editore, Bologna, 2019 pp. 691-692-693-694
[2] G. Fiandaca e E. Musco, Diritto Penale, parte generale, Zanichelli editore, Bologna, 2019 pp. 367-368. Sul punto si veda l’art. 42 comma 2 c.p.
[3] Art. 27 Cost.: “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.”
[4] G. Fiandaca e E. Musco, Diritto Penale, parte generale, Zanichelli editore, Bologna, 2019
[5] “L’art. 27 comma 1 Cost. richiede non solo che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all’agente e siano quindi investiti del dolo o della colpa, ma anche che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso rimproverabili.” Corte Costituzionale, 13/12/1988, n.1085
[6] Sul punto si veda l’art. 593 ter c.p. sull’interruzione non consensuale di gravidanza.
[7] Per approfondimenti sul reato di lesioni si rimanda al seguente articolo su DirittoConsenso: M. Fanari, Il delitto di lesioni: una questione ancora aperta. Dirittoconsenso.it, 22 novembre 2020 http://www.dirittoconsenso.it/2020/11/22/delitto-di-lesioni-questione-aperta/
[8] Sul punto si veda l’art. 41 c.p. comma 2
[9] Agli effetti della legge penale per armi s’intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
[10] Si veda l’art. 5 c.p.p.
[11] G. Fiandaca e E. Musco, Diritto Penale, parte generale, Zanichelli editore, Bologna, 2019 pp.407-408
[12] Art. 586 c.p.:” Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.”
[13] Cassazione penale sez. V, 14/12/1999, (ud. 14/12/1999, dep. 23/02/2000), n.2146

Lisa Montalti
Ciao, sono Lisa. Sono nata nel 1998 e vivo a Imola. Laureata con lode in Giurisprudenza all’Alma Mater Studiorum di Bologna, ho svolto il primo semestre di pratica forense anticipata presso uno Studio Legale, occupandomi prevalentemente di Diritto Civile. Attualmente sono praticante avvocato presso uno Studio Legale specializzato in Diritto Commerciale, in particolare mi occupo di Diritto Fallimentare e procedure concorsuali. Ho da sempre una passione per la scrittura e la lettura.