Il principio di capacità contributiva tra i limiti alla potestà legislativa e l’attuazione del principio solidaristico

 

La capacità contributiva: introduzione, presupposti e limiti

Come noto nel nostro sistema fonte fondamentale per la produzione di norme da parte del legislatore è la Costituzione, che all’art. 53 comma 1 enuncia il principio di capacità contributiva, che è stato definito in varie pronunce della Corte Costituzionale[1] come una manifestazione di forza economica, secondo cui ripartire la spesa pubblica tra i vari contribuenti.

Tutto ciò comporta per il legislatore dei vincoli a ciò che può essere considerato indice di capacità contributiva.

Nel nostro sistema i principali indici di capacità contributiva sono:

  • reddito,
  • consumi,
  • patrimonio ed
  • attività giuridica.

 

Tuttavia, data la “fantasia” del legislatore nell’individuazione di fatti-indice di capacità contributiva, come nel caso della c.d. “Sugar Tax”[2], ci si potrebbe chiedere sino a che punto sia lecito individuarne di ulteriori da parte del legislatore tributario. A tale domanda la Corte Costituzionale ha risposto[3] statuendo che vi sia la necessità di una specifica indicazione di forza economica da parte del soggetto contribuente misurabili e rilevabili in denaro.

Ulteriori limiti che discenderebbero dal principio di capacità contributiva sono quelli di:

  • Divieto di prelievi confiscatori, perché esso entrerebbe in contrasto con il principio di proprietà privata di cui all’art. 41 Cost e di iniziativa economica di cui all’art. 42 Cost.
  • Divieto di intaccare il cd. “Minimo Vitale” che equivale al valore monetario necessario ad una persona per il soddisfacimento per gli elementari bisogni di vita e la conduzione di una vita libera e dignitosa, come stabilito dalla Corte Costituzionale[4] che tuttavia non stabilisce la misura di detto valore, lasciando così libera la discrezionalità del legislatore.

 

Ulteriormente la capacità contributiva deve essere effettiva ed attuale; per effettività della capacità contributiva si intende una concreta sussistente forza economica non meramente virtuale o presunta.

Tale caratteristica entra però in contrasto con alcuni istituti del nostro ordinamento, in particolare le presunzioni legali assolute (stabilite dal legislatore per provare un fatto ignoto partendo da uno noto, non ammettono prova contraria del contribuente), che se presenti nella materia tributaria dovrebbero essere dichiarate incostituzionali per violazione del principio di capacità contributiva.

Passando invece all’attualità, essa si riferisce alla sussistenza della forza economica nel momento in cui il tributo è applicato. Ciò costituisce un limite ma non un divieto assoluto[5] per il legislatore, come anche riportato nello statuo dei diritti del contribuente[6]. Questo significa che il legislatore potrà legittimamente emanare leggi retroattive (che vanno a colpire quindi una capacità contributiva non più attuale) con il limite, come stabilito dalla Corte Costituzionale, di attenersi a criteri di: ragionevolezza del lasso di tempo intercorso e della prevedibilità da parte del contribuente, come avvenuto nel caso del d.l. 11 Luglio 1992 n. 333 che introdusse un’imposta straordinaria sull’ammontare dei depositi bancari e postali consistente in una ritenuta del 6 per mille sull’ammontare dei depositi. Per converso si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 44/1966 che dichiarava incostituzionale una legge che stabiliva un termine sino a 10 anni precedente per l’imposizione sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili.

Passando ora ad analizzare l’interesse generale dello stato alla percezione dei tributi, il c.d. “interesse fiscale”, come anche stabilito dalla corte[7], l’art. 53 comma 1 stabilisce che: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.” così creando una situazione di doverosità da parte del singolo contribuente nei confronti della spesa pubblica.

Tale interesse fiscale può a seconda della struttura dei tributi di volta in volta in esame, non fermarsi ai confini nazionali o ai soli cittadini, si veda il caso dell’IVA che in determinate circostanze può essere dovuta anche per operazioni compiute all’estero[8].

 

Capacità contributiva come riflesso del principio di uguaglianza

Il principio contenuto nell’art. 53 comma 1 della Costituzione vincola il legislatore in due diverse direzioni:

  • Non assoggettare il contribuente a tassazione a prescindere ed oltre la sua capacità contributiva, costituendo questo un limite di carattere assoluto.
  • Ad assoggettare ad imposizione tutti i contribuenti che manifestino la medesima capacità contributiva, costituendo questo invece un limite di ordine relativo.

 

Questo secondo aspetto comporta per il legislatore l’assoggettazione ad eguale prelievo fiscale dei contribuenti che manifestino una uguale capacità contributiva[9]; mentre comporta una differente assoggettazione a prelievo tributario per contribuenti che manifestino una differente capacità contributiva, secondo il principio della progressività.

Tutto ciò rappresenta in ambito tributario un riflesso applicativo del principio di uguaglianza, sancito all’art. 3 della Costituzione[10].

Così facendo l’art. 3 eleva a principio fondamentale della carta costituzionale il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 comma 1, rendendolo inoltre un controlimite[11] all’attuazione del diritto comunitario.

Sebbene il principio di eguaglianza appaia chiaro, la sua applicazione è cosa ben più complessa, in tal senso si sono succedute varie teorie in merito, tra cui:

  • La “Teoria del Corrispettivo” secondo la quale l’imposizione può considerarsi equa quando vi è equivalenza tra le imposte ed i pubblici servizi.
  • La “Teoria del Sacrificio” secondo la quale il contribuente a seguito dell’imposizione subisce un sacrificio e bisogna stabilire la misura massima di detta imposizione in ragione delle singole disponibilità economiche del contribuente.
  • La “Teoria della Capacità Contributiva

 

Il costituente ha preferito tale modello sopra gli altri, stante l’impossibilità dell’esatta determinazione della giusta imposta in quanto cosa assai difficile.

Il principio di uguaglianza può essere ulteriormente reso esecutivo mediante non solo norme impositive ma anche mediante le norme agevolative (dove agevolazione[12] significa qualsiasi norma di favore). Il legislatore può concedere agevolazione se ciò risponde a scopi costituzionalmente riconosciuti, sostanzialmente può avvalersi di tale tecnica legislativa quando ciò trovi copertura in uno degli interessi presenti nella carta costituzionale.

Si viene così a creare un bilanciamento tra la deroga all’art. 53 (che deriverebbe dal trattamento agevolato) e gli altri valori di rango costituzionale, creando così una deroga consentita al principio di capacità contributiva[13].

Tuttavia, l’introduzione di agevolazioni nel sistema tributario nazionale può comportare dei conflitti che vengono a svilupparsi su due distinti piani:

  • il primo quello costituzionale interno, in relazione alla coerenza interna ed alla sua ragionevolezza.
  • il secondo sul piano del diritto europeo in relazione ai principi fondamentali del divieto degli aiuti di stato[14] e del divieto di discriminazione.

 

La valutazione della legittimità dei trattamenti fiscali differenziati deve quindi essere compiuta necessariamente su due piani, quello costituzionale e quello del diritto comunitario, venendo in ogni caso in considerazione un problema di uguaglianza che però, nella dimensione europea, assuma specifica e più rigorosa declinazione economica e di mercato[15].

 

Breve panoramica sul principio di progressività

L’art. 53 comma 2 Cost. stabilisce che: “il sistema tributario è informato a criteri di progressività”, ciò significa che la tassazione deve procedere in maniera più che proporzionale, assegnando così un carico fiscale maggiore ai soggetti che manifestino una capacità contributiva maggiore.

Ma secondo la Corte Costituzionale[16] non è necessario che ogni singolo tributo sia informato a detto criterio, ma che lo sia il sistema nel suo insieme, ben potendo esistere tributi che siano semplicemente proporzionali (IRES, ed IRAP) o addirittura regressivi[17].

Ad oggi la chiave di volta del sistema tributario è rappresentata dall’IRPEF ovvero l’imposta sul reddito delle persone fisiche che colpisce: ”il possesso di redditi in denaro o in natura, rientranti nelle categorie di cui all’art.6[18] che è uno dei tributi principali del sistema erariale Italiano e che è organizzato secondo quattro scaglioni (27% – 38% – 41% – 43%).

Negli ultimi anni vi è stato a più riprese da diverse forze politiche la ciclica riproposizione di una c.d. “flat tax” e di una “double tax” che comporterebbe un’aliquota IRPEF unica per tutti i redditi, eliminando così l’attuale sistema degli scaglioni, o comportando la riduzione degli scaglioni a due sole aliquote.

Sebbene l’introduzione di una “flat tax” o “double tax” non sia di per sé incostituzionale, potrebbe causare alcuni problemi al legislatore che tentasse di introdurla in sostituzione degli scaglioni IRPEF attualmente esistenti.

Ciò è dovuto al fatto, che come si è detto, ad oggi la progressività del sistema tributario poggia quasi esclusivamente sull’IRPEF e che quindi, qualora all’abolizione degli scaglioni non sopperissero uno o più metodi atti ad assicurare il costante  rispetto del principio di progressività (per esempio mediante il meccanismo delle detrazioni o deduzioni che andrebbero ad incidere sulla base imponibile o sul quanto dell’imposta dovuta) ciò potrebbe portare di riflesso alla pronuncia di incostituzionalità della legge introduttrice della “flat o double tax”.

 

Conclusioni

In conclusione, il principio di capacità contributiva si dimostra ben più che mera norma programmatica ma norma attuale e precettiva, grazie alle fondamentali pronunce della Corte Costituzionale che ne hanno negli anni consentito di specificare il contenuto, ponendo limiti e direzioni chiare all’attività legislativa senza mai per questo intaccare la potestà discrezionale dello stesso legislatore in una materia sempre delicata come quella tributaria.

Informazioni

Manuale di diritti tributario terza Edizione 2020 A. Carinci – T. Tassani

Corte Costituzionale sentenza n. 89/1979

Corte Costituzionale sentenza n.97/1968

Corte Costituzionale sentenza n. 155/2001

Corte Costituzionale n.13 del 1986

Corte Costituzionale n. 513 del 1990

Corte Costituzionale sentenza n. 52/1988

Corte Costituzionale sentenza n.2 /2006

L. 160/2019 c. 661 – 676

Art. 3 c.1 L. 212/2000

D. l. 331/1993

Art. 107 TFUE

Art. 1 e 72 TUIR

Articolo di DirittoConsenso, scritto da Angela Federico L’articolo 117 della Costituzione tra sussidiarietà e adattamento – DirittoConsenso

[1] Manuale di diritti tributario terza Edizione 2020 A. Carinci – T. Tassan

[2] L. 160/2019 c. 661 – 676

[3] Corte Costituzionale sentenza n. 89/1979

[4] Corte Costituzionale sentenza n.97/1968

[5] Potendo il legislatore tributario comunque emanare leggi retroattive in deroga al principio dell’attualità.

[6] Art. 3 c.1 L. 212/2000

[7] Corte Costituzionale Sentenza n. 155/2001

[8] Si veda per esempio il regime transitorio stabilito da d.l. 331/1993

[9] Si veda la sentenza della Corte Costituzionale n.13 del 1986 che sancì l’illegittimità del diverso trattamento, in tema di imposta di successione tra i figli adottivi e quelli legittimi del de cuius.

[10] Corte Costituzionale sentenza n. 513 del 15 ottobre 1990

[11] Sul tema si rimanda ad un Articolo di DirittoConsenso, scritto da Angela Federico L’articolo 117 della Costituzione tra sussidiarietà e adattamento – DirittoConsenso

[12] Nell’ambito delle norme di favore si definisce agevolazione, o aiuto fiscale, ogni tipo di norma che in deroga a quanto previsto in via ordinaria, riduce il peso dell’imposta.

[13] Corte Costituzionale sentenza n. 52/1988

[14] Intendendosi per aiuti di stato dei benefici riconosciute a talune imprese in modo selettivo (per esempio basandosi sulla forma giuridica o sul settore produttivo): vedi art. 107 TFUE

[15] Manuale di diritti tributario terza Edizione 2020 A. Carinci – T. Tassani

[16] Corte Costituzionale sentenza n.2 /2006

[17] Si definisce regressivo il tributo la cui aliquota diminuisce all’aumentare della base imponibile.

[18] Art. 1 e 72 TUIR