Gli adempimenti, i destinatari ed i vantaggi del superbonus 110%
Cos’è il superbonus 110%?
Il superbonus 110% è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che, nell’ambito di misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, oltre che di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica covid-19, eleva al 110% l’aliquota di detrazione dalle spese sostenute nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022.
Tale detrazione è prevista per interventi in ambito di installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici e per specifici interventi in ambito di efficienza energetica oltre che per interventi antisismici.
In particolare, all’articolo 119 del suddetto decreto, si delinea con precisione e chiarezza il profilo dei beneficiari, della disciplina e delle regole operative, adempiute le quali, l’accesso al superbonus è garantito.
È importante prima di tutto specificare come le misure innovative previste dal Decreto Rilancio si aggiungano e non sostituiscano le detrazioni disciplinate per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come l’Ecobonus ed il Sismabonus: il primo destinato ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il secondo ad interventi mirati alla riduzione del rischio sismico.
I destinatari
Il superbonus 110% si applica agli interventi effettuati da sette principali categorie di soggetti tra le quali rientrano:
- anzitutto le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento o che risultano essere proprietari o comproprietari di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate.
- Vi rientrano anche tutti gli enti IACP (istituti autonomi case popolari) o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing. Inoltre, per tale categoria di soggetti, è bene sottolineare come l’agevolazione riguardi le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 a condizione che alla data del 31 dicembre 2022 sia stato portato a termine almeno il 60% dell’intervento complessivo.
- Ulteriori destinatari sono le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ovvero in caso di godimento permanente dell’alloggio da parte dei soci, la cui proprietà resta in capo alla cooperativa stessa e tutti i regolari condomini.
- Infine, a poter beneficiare della detrazione, sono anche tutte le associazioni di volontariato, promozione sociale e società sportive dilettantistiche (quest’ultime esclusivamente per i lavori si soli immobili o parti di essi adibiti a spogliatoi).
- Anche le società, in quanto soggetti IRES, possono beneficiare del superbonus 110% ma nell’unica ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Condizioni
La conditio sine qua non per poter usufruire della detrazione è quella di realizzare interventi principali o trainanti, come definito esplicitamente dalla normativa.
Essi possono essere ben suddivisi in due principali categorie, alle quali si aggiungono poi tutti gli interventi di efficientamento energetico, a condizione che siano eseguiti in via congiunta ad almeno uno degli interventi previsti nelle suddette tipologie principali.
A poter usufruire del superbonus 110% sono anzitutto i soggetti che intendono realizzare un intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’edificio in questione. La normativa, a ben vedere, prevede misure precise: tali superfici devono interessare l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Inoltre, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare la normativa sulla tutela dell’ambiente prevista nel decreto del Ministero dell’ambiente del 11 ottobre 2017 in tema di criteri ambientali minimi[1].
Coloro che decidono di realizzare questa tipologia di intervento avranno diritto ad una detraibilità pari a 60.000 euro da moltiplicare per il numero di unità mobiliari che compongono l’edificio. Quindi se, ad esempio, un edificio è composto da tre unità mobiliari, il tetto massimo di detraibilità potrà essere di un importo pari a 180.000 euro (60.000euro x 3 unità mobiliari).
Ulteriore categoria prevista dal decreto è quella relativa agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, che a ben vedere si distingue in base alle tipologie di strutture in cui effettuarli.
Infatti la disciplina si differenzia a seconda che si tratti di parti comuni di condominio o di edifici unifamiliari.
Nel primo caso il limite di spesa è di 30000 euro moltiplicato per il numero delle unità mobiliari che compongono l’edificio. La detrazione è riconosciuta per interventi quali il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, e ne comprende le spese relative a smaltimento e bonifica dell’impianto sostituiti.
In particolare, come previsto dal regolamento UE 811\2013, l’efficienza richiesta è quella di classe A. Sono coperti anche gli interventi di installazione di impianti a pompa di calore, ibridi o geotermici anche abbinati ad impianti fotovoltaici.
Nel secondo caso la detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 30000 euro ed è riconosciuta anche in questo caso per le spese dovute allo smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito. Tra i vari interventi legittimati dalla normativa vi sono istallazioni di impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi a sistemi di accumulo, oltre che ad impianti di microgenerazione.
Oltre a tali interventi trainanti, rientrano nel superbonus 110% anche tutte le spese sostenute per gli interventi eseguiti in concomitanza ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. A rientrare nel Decreto Rilancio come interventi trainati o aggiuntivi sono le istallazioni di impianti solari fotovoltaici, interventi di efficientamento energetico, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed infine interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come previsto dall’art 16 bis lett. E del TUIR.
A conclusione risulta fondamentale ricordare come tutti i lavori sopra descritti debbano produrre un miglioramento di due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica.
Infatti, i tecnici abilitati ed incaricati del rilascio delle attestazioni, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da un minimo di 2000 euro fino ad un massimo di 15000 euro per ogni attestazione od osservazione infedele rilasciata a cittadini che intraprendono interventi di efficientamento energetico o di messa in sicurezza degli edifici.
I vantaggi
La prima domanda, certamente lecita, di un cittadino che decide di intraprendere gli interventi sopraindicati è quella di chiedersi quali siano i vantaggi che ne derivano.
Ebbene, è di primo momento specificare come la detrazione sia riconosciuta nella misura del 110%, come dallo stesso nome del superbonus 110%.
Essa vien ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Invece, per le spese sostenute nel 2022 la divisione avviene in quattro quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Tuttavia il decreto permette al contribuente di optare per altre due soluzioni:
- Sconto in fattura da parte del fornitore.
Si tratta quindi di un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi. - Trasformazione in un credito di imposta
È la così detta cessione del credito. Essa corrisponde alla detrazione spettante e può essere disposta in favore dei fornitori di beni\servizi necessari alla realizzazione degli interventi; di altri soggetti quali persone fisiche anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa oltre che di società ed enti; di istituti di credito e intermediari finanziari.
Per esercitare l’opzione, il contribuente deve però adempiere ad ulteriori due acquisizioni necessarie, oltre a quelle regolarmente previste per la detrazione.
La prima è il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che viene rilasciato dai CAF o dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, quali dottori commerciali, consulenti del lavoro o ragionieri.
La seconda acquisizione necessaria è invece l’osservazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione a tali interventi.
Informazioni
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/06/17A07439/sg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0811
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917~art16bis
[1] Su cosa siano i criteri ambientali minimi rimando all’articolo di Elisa Goglio pubblicato su DirittoConsenso. Link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/06/27/criteri-ambientali-minimi/

Morena Grilli
Ciao, sono Morena. Sono una studentessa del IV anno di giurisprudenza presso l'Università Bocconi e mi reputo una persona risoluta, ambiziosa e sempre pronta ad intraprendere nuove sfide. La mia passione più grande è lo studio del diritto nelle sue più varie sfaccettature, con particolare interesse nel diritto commerciale nazionale e comparato.