Ogni trattato nel diritto internazionale è frutto di negoziati fra due o più Stati ma che differenza c’è tra firma e ratifica di trattato?

 

Che differenza c’è tra firma e ratifica di trattato?

In tema di trattati ci sono vari termini che conducono alla conclusione di un accordo tra le parti. Inoltrandosi verso la stipulazione di un trattato[1] gli Stati esprimono il consenso ad obbligarsi alle disposizioni contenute nel testo del trattato: questo consenso può essere prestato in due forme diverse. Ecco perché ho inteso analizzare in questo articolo la differenza tra firma e ratifica di trattato.

Prima di tutto: cos’è un trattato? In base all’articolo 2[2] della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, si definisce trattato:

un accordo internazionale concluso tra Stati in forma scritta e disciplinato dal diritto internazionale, incorporato in un unico strumento o in due o più strumenti correlati e qualunque sia la sua particolare designazione

 

I trattati fanno parte delle fonti del diritto internazionale pubblico[3] perché stabiliscono regole. Tali regole possono avere vari effetti. Si rimanda ai numerosi trattati che dall’istituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite[4] (ONU) ad oggi hanno riguardato settori del diritto anche molto diversi tra loro[5].

 

La firma

La firma (signature) è, a differenza della ratifica che vedremo più avanti, una forma semplice o semplificata con cui uno Stato manifesta il proprio consenso. Così, in base all’articolo 12 della Convenzione di Vienna, un rappresentante può firmare un trattato a condizione che la firma sia confermata dal suo Stato. In questo caso la firma diventa definitiva una volta confermata dall’organo responsabile.

Bisogna poi prestare attenzione ad una forma particolare: quando la firma è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione (tutti elementi che specificheremo successivamente), la firma non stabilisce il consenso ad essere vincolati. Tuttavia, è un mezzo di autenticazione ed esprime la volontà dello Stato firmatario di continuare il processo di elaborazione del trattato. La firma pertanto qualifica lo Stato firmatario[6] a procedere alla ratifica, accettazione o approvazione. Crea inoltre l’obbligo di astenersi, in buona fede, da atti che vanificherebbero l’oggetto e lo scopo del trattato.

 

La ratifica

La ratifica (ratification) definisce l’atto internazionale in base al quale uno Stato esprime il proprio consenso ad essere vincolato a un trattato se le parti intendevano manifestare il proprio consenso mediante tale atto. C’è però una differenza nel caso in cui il trattato sia:

  • bilaterale, cioè quando gli Stati partecipanti sono due: la ratifica si ottiene solitamente scambiando gli strumenti necessari
  • multilaterale, quando ci sono più di due Stati partecipanti: la procedura usuale prevede che lo Stato depositario[7] raccolga le ratifiche di tutti gli Stati, tenendo tutte le parti informate della situazione.

 

La ratifica è, fate attenzione, un atto successivo alla firma: per questo motivo si dice che un trattato è stipulato in forma solenne. A differenza della firma, che è apposta direttamente dal plenipotenziario, sia pure sulla base di pieni poteri ricevuti, la ratifica promana dall’organo centrale dello Stato costituzionalmente competente a stipulare il trattato (organo che in genere è il Capo dello Stato), il quale ratifica, appunto, l’operato del plenipotenziario.

È bene ricordare che esistono altri modi per indicare lo stesso effetto[8] della ratifica dei trattati e tali modalità sono ugualmente forme solenni con cui gli Stati manifestano il consenso ad obbligarsi alle disposizioni dei trattati. Queste forme sono:

  • Accettazione (acceptance)
  • Approvazione (approval)
  • Adesione (accession), di cui si parlerà più avanti.

 

L’adesione: la particolarità di questa forma

L’adesione (accession) è l’atto con cui uno Stato accetta l’offerta o l’opportunità di diventare parte di un trattato già negoziato e firmato da altri Stati. In altre parole, l’adesione è l’atto con cui uno Stato che non ha partecipato ai negoziati può divenire parte di un trattato c.d. aperto.

L’adesione pertanto avviene solitamente dopo l’entrata in vigore del trattato.

L’adesione è prevista dall’art. 15 della Convenzione di Vienna che indica che[9]:

Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato si esprime con l’adesione:

  1. quando il trattato prevede che tale consenso possa essere espresso da tale Stato con l’adesione;
  2. quando sia altrimenti accertato che gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano convenuto che tale consenso avrebbe potuto essere espresso da tale Stato con l’adesione;
  3. quando tutte le parti abbiano convenuto successivamente che il consenso avrebbe potuto essere espresso da tale Stato con l’adesione.

 

Un esempio di firma e ratifica di trattato: la Convenzione di Vienna del 1969

Per offrire un esempio della differenza tra firma e ratifica di trattato prendiamo come riferimento il trattato multilaterale citato fino ad adesso: la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

La Convenzione è stata adottata il 22 maggio e aperta alla firma il 23 maggio 1969 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto dei trattati. La Conferenza è stata convocata ai sensi delle risoluzioni 2166 (XXI)1 del 5 dicembre 1966 e 2287 (XXII)2 del 6 dicembre 1967 dell’Assemblea Generale. La Conferenza ha tenuto due sessioni, entrambe presso la Neue Hofburg di Vienna[10], la prima sessione dal 26 marzo al 24 Maggio 1968 e seconda sessione dal 9 aprile al 22 maggio 1969. Oltre alla Convenzione, la Conferenza ha adottato l’Atto finale e alcune dichiarazioni e risoluzioni, che sono allegate a tale Atto. Con decisione unanime della Conferenza, l’originale dell’Atto Finale[11] è stato depositato negli archivi del Ministero Federale degli Affari Esteri d’Austria.

Vediamo quindi cosa hanno fatto alcuni Stati[12]:

  • L’Italia ha firmato il 22 aprile 1970 e ha ratificato la Convenzione il 25 luglio 1974
  • Il Brasile è stato tra i primi firmatari (ha firmato il 23 maggio 1969) ma ha ratificato la Convenzione solamente il 25 settembre 2009
  • Gli Stati Uniti hanno firmato il 24 aprile 1970 ma non hanno ratificato
  • La Cina ha aderito alla Convenzione il 3 settembre 1997
  • Afghanistan, Bolivia, Cambogia, Ghana, Iran, Kenya, Madagascar, Trinidad e Tobago e Zambia hanno firmato la Convenzione nel 1969 ma non hanno ratificato.

Informazioni

[1] Siamo in una fase avanzata del processo di creazione di un accordo: quando due o più Stati intendono stabilire un accordo internazionale aprono delle trattative. Se il negoziato ha successo, esso si conclude con l’adozione del testo del trattato. Normalmente con l’adozione del testo vi è anche autenticazione del testo (anche se la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 distingue adozione e autenticazione). Il testo del trattato è certificato come autentico e definitivo in due modi: o con la procedura prevista dal testo dello stesso trattato, oppure con la firma.

[2] L’articolo 2 della Convenzione, dal testo originale in inglese, stabilisce che ““treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”.

[3] La questione delle fonti del diritto internazionale pubblico è stato oggetto di trattazione di Nicolò Brugnera. Nel suo articolo infatti ha ricordato come le fonti non siano cristallizzate e immutabili, ma, al contrario, siano mutate nel tempo. L’approfondimento: Le fonti del diritto internazionale e i cambiamenti della comunità internazionale – DirittoConsenso.

[4] Nel 2020 l’ONU ha festeggiato 75 anni di attività. Lorenzo Argirò ne ha parlato per DirittoConsenso in questo articolo: 75 anni di Nazioni Unite – DirittoConsenso.

[5] Esempi di trattati su cui si è scritto su DirittoConsenso sono: il regime sugli stretti internazionali, Il regime giuridico del Canale di Suez – DirittoConsenso ; le delimitazioni territoriali degli Stati, La delimitazione territoriale degli Stati – DirittoConsenso ; la protezione del patrimonio culturale subacqueo, La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo – DirittoConsenso.

[6] Crea inoltre l’obbligo di astenersi, in buona fede, da atti che vanificherebbero l’oggetto e lo scopo del trattato.

[7] Depositare un trattato ha un preciso significato: le principali funzioni di un depositario sono codificate nell’articolo 77 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Dopo la conclusione di un trattato, gli strumenti scritti, che forniscono la prova formale del consenso da parte degli Stati a essere vincolati, nonché le riserve e le dichiarazioni, sono posti sotto la custodia di un depositario. Salvo disposizione contraria del trattato, il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione stabilisce il consenso di uno Stato ad essere vincolato dal trattato. Per i trattati con un numero limitato di parti, il depositario sarà solitamente il governo dello stato sul cui territorio è stato firmato il trattato. A volte vari Stati vengono scelti come depositari. I trattati multilaterali di solito designano un’organizzazione internazionale o il Segretario generale delle Nazioni Unite come depositari. Il depositario deve accettare tutte le notifiche e i documenti relativi al trattato, esaminare se tutti i requisiti formali sono soddisfatti, depositarli, registrare il trattato e notificare tutti gli atti pertinenti alle parti interessate.

[8] Come tra l’altro è stabilito nell’articolo 2 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati: ““ratification”, “acceptance”, “approval” and “accession” mean in each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty”.

[9] Testo originale, in inglese: “The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by accession when: (a) the treaty provides that such consent may be expressed by that State by means of accession; (b) it is otherwise established that the negotiating States were agreed that such consent may be expressed by that State by means of accession; or (c) all the parties have subsequently agreed that such consent may be expressed by that State by means of accession.”.

[10] È la residenza ufficiale del Presidente federale dell’Austria.

[11] Il testo dell’Atto Finale è incluso nel documento A/CONF.39/11/Add.2.

[12] I dati riportati sono stati scritti il 31 marzo 2021.