Il contratto di deposito in albergo: contratto reale ed a titolo oneroso
Nozione di contratto di deposito in albergo
Con la stipula di un contratto d’albergo, l’albergatore assume l’obbligo della custodia dei beni del cliente. Si instaura dunque un contratto di deposito in albergo e l’albergatore è tenuto a garantire la sicurezza del cliente il quale affida sé stesso e le sue cose all’imprenditore, ad assicurare la salvaguardia dei beni nei locali dell’albergo e in quelli di pertinenza dello stesso, nonché a tenere indenne l’ospite da problemi riguardanti i propri effetti personali.
Il contratto di deposito in albergo si caratterizza per essere un contratto accessorio e non autonomo: il presupposto necessario per l’insorgere dello stesso è invero, come specificato in apertura, l’esistenza di un contratto d’albergo. Si tratta inoltre di un contratto reale, il quale come tale si perfeziona con la consegna della cosa, ed a titolo oneroso: il corrispettivo non è individuabile autonomamente ma concorre invece a formare il prezzo complessivo dell’alloggio. La causa s’identifica nella custodia della cosa dietro corrispettivo di un prezzo[1].
Responsabilità per le cose portate in albergo
L’articolo 1783 del codice civile definisce il contratto di deposito in albergo soffermandosi sulla responsabilità dell’albergatore sulle “cose portate in albergo dal cliente”. Con tale espressione si intendono:
- Le cose presenti nell’alloggio (o nei locali di pertinenza) durante il tempo nel quale l’ospite dispone dello stesso.
- Le cose affidate in custodia all’albergatore, ad un membro della sua famiglia o ad un suo dipendente, fuori dall’albergo, durante il tempo nel quale l’ospite dispone dell’alloggio.
- Le cose che il cliente affida alla custodia dell’albergatore, ad un membro della sua famiglia o ad un dipendente, per un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui l’ospite usufruisce dell’alloggio.
Ciò premesso, gli albergatori sono in particolare “responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente fino ad un valore 100 volte il costo dell’alloggio per giornata”. A titolo d’esempio, dunque, ipotizzando una camera del costo di 70 euro al giorno, l’albergatore sarà eventualmente tenuto a risarcire l’ospite fino ad un massimo di 70 * 100 euro, ossia 7000 euro.
Responsabilità per le cose consegnate
Nell’ambito del contratto di deposito in albergo, la responsabilità dell’albergatore è invece, a differenza dell’ipotesi appena considerata, illimitata qualora si tratti di cose che siano state allo stesso esplicitamente consegnate in custodia ovvero di cose che l’albergatore ha rifiutato di prendere in custodia pur essendovi obbligato (articolo 1784 del codice civile). Ricordiamo tuttavia come egli abbia la facoltà di rifiutare di custodire oggetti pericolosi, di valore eccessivo o di dimensioni ingombranti.
Analogamente, la responsabilità[2] dell’imprenditore è illimitata qualora gli oggetti, pur non essendo stati consegnati all’albergatore ma semplicemente introdotti nell’albergo, siano stati distrutti, sottratti o deteriorati proprio per colpa dell’albergatore.
In tali ipotesi, il risarcimento del danno è quantificato sulla base del valore della cosa oggetto di distruzione, sottrazione o deterioramento (danno emergente) e dell’eventuale mancato guadagno a carico del cliente (lucro cessante).
Limiti alla responsabilità dell’albergatore ed obblighi del cliente
La responsabilità dell’albergatore ed il conseguente obbligo di risarcimento del danno previsti dal contratto di deposito in albergo vengono tuttavia meno qualora il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose siano imputabili ad imprudenza o negligenza del cliente o delle persone che accompagnano o fanno visita allo stesso, al verificarsi di cause di forza maggiore[3] ovvero alla natura stessa della cosa. Al riguardo, un classico esempio è il seguente: il furto di un oggetto di valore lasciato dall’ospite in bella vista nella sua stanza[4] è evidentemente imputabile all’incuria del cliente stesso. Ne consegue pertanto che esso comporti il decadere della responsabilità dell’albergatore ed il venir meno del diritto dell’ospite al risarcimento del danno.
Al fine di avvalersi della tutela risarcitoria ad egli garantita dal codice civile, il cliente ha inoltre l’obbligo di denunciare l’accaduto senza ritardi ingiustificati.
In ogni caso, come sottolineato dall’articolo 1785 quater del codice civile, sono vietati patti, accordi e dichiarazioni atte ad escludere od a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore.
Disciplina della responsabilità della società di trasporto in carrozza letto
La disciplina del contratto di deposito in albergo di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile è applicabile altresì alla carrozza letto nel trasporto ferroviario. La società che fornisce il servizio di trasporto ferroviario in carrozza letto ha invero l’obbligo di provvedere alla custodia del bagaglio del viaggiatore con la diligenza qualificata dell’offerente imprenditore. Essa è pertanto tenuta a predisporre accorgimenti e cautele analoghi a quelli richiesti all’albergatore, al quale essa è infatti equiparata ai sensi dell’art. 1786 del codice civile, in particolare ove non sia offerto un autonomo servizio di custodia dei valori e dei preziosi ed il viaggiatore sia dunque costretto a portarli con sé nella propria carrozza letto. Come ha sancito la Corte di Cassazione nella sentenza del 19 dicembre 2014 numero 26887, ne consegue pertanto la disapplicazione delle disposizioni delle condizioni generali di trasporto che, onerando il viaggiatore in carrozza letto della sorveglianza di bagagli, vestiti ed oggetti di valore, lo equiparano al viaggiatore in carrozza ordinaria.
Disciplina della responsabilità del ristoratore
Mentre per l’albergatore sussiste la responsabilità in capo allo stesso, sin dal momento della ricezione, per tutte le cose portate dal cliente in albergo, per il ristoratore o trattore tale responsabilità deve ritenersi limitata alle cose consegnate in custodia allo stesso ovvero a quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione (a titolo d’esempio: il cappotto o l’ombrello). Restano invece sotto la diretta vigilanza del cliente le altre cose che questi porta addosso e che non costituiscono intralcio alla consumazione del pasto. La sottrazione, la perdita od il deterioramento di queste ultime, nell’ipotesi in cui il cliente se ne sia liberato, non comporta la responsabilità del ristoratore[5]. È quanto sancito e ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 9 novembre 1987 numero 8268.
Disciplina della responsabilità delle imprese di produzione ed esercizio dei teatri
Le disposizioni di cui al codice civile in materia di contratto di deposito in albergo sono inoltre applicabili, in virtù del rinvio operato dall’articolo 1786, anche ai rapporti con le imprese di produzione ed esercizio dei teatri pubblici o privati. In quanto responsabili della custodia, queste rispondono dunque del deterioramento, della distruzione o della sottrazione del materiale destinato all’esecuzione della rappresentazione teatrale[6].
Informazioni
A. Scalisi, Il contratto di deposito. Artt. 1766-1797: Del deposito in generale, del deposito in albergo, del deposito nei magazzini generali, Giuffrè, 2010.
G. De Nova, R. Sacco, Il Contratto, Utet Giuridica, 2016.
[1] A. Scalisi, Il contratto di deposito. Artt. 1766-1797: Del deposito in generale, del deposito in albergo, del deposito nei magazzini generali, Giuffrè, 2010.
[2] Sul tema si veda: B. Sapone, La responsabilità mista nell’appalto: l’art. 1669 c.c., in DirittoConsenso, http://www.dirittoconsenso.it/2019/06/18/responsabilita-mista-appalto-art-1669-cc/
[3] Per forza maggiore s’intende qualsiasi energia esterna contro la quale un soggetto non è in grado di resistere e che pertanto lo costringe necessariamente ad agire.
[4] Esempio tratto da: A. Scalisi, Il contratto di deposito. Artt. 1766-1797: Del deposito in generale, del deposito in albergo, del deposito nei magazzini generali, Giuffrè, 2010.
[5] La differenziazione di trattamento si spiega in virtù delle differenze strutturali delle due imprese e delle diverse modalità di esecuzione e di godimento delle rispettive prestazioni.
[6] G. De Nova, R. Sacco, Il Contratto, Utet Giuridica, 2016.

Elena Wang
Ciao, sono Elena. Nata ad Alessandria da genitori cinesi, ho conseguito il diploma di maturità linguistica presso l'IISS Saluzzo-Plana. Sono una studentessa al IV anno di Giurisprudenza presso l'Università Bocconi e sto attualmente trascorrendo un semestre di studio presso l'University of St. Gallen in Svizzera. Mi definisco una persona curiosa ed intraprendente, mi piace mettermi in gioco e cimentarmi in nuove sfide. I miei interessi accademici si concentrano sui profili nazionali e comparati del diritto commerciale.
Ho fatto parte di DirittoConsenso da ottobre 2020 a settembre 2021.