Il vero significato dell’autocertificazione nel periodo Covid

 

Introduzione

Con l’inizio della pandemia e delle prime restrizioni nel marzo 2020 dovute alla pandemia del coronavirus[1] si è sentito molto parlare di autocertificazione. In pochi giorni ci siamo imbattuti a scaricare moduli di autocertificazioni, che prima non si conoscevano neanche dell’esistenza. La nascita dello strumento dell’autocertificazione è stata indispensabile per un grande snellimento della burocrazia italiana.

Così, con l‘autocertificazione è stata riconosciuta la facoltà ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte dall’interessato. In pratica, l’autocertificazione sostituisce i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione: per tale ragione si parla di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Merita particolare attenzione gli effetti dei primi decreti penali di condanna notificati per chi ha dichiarato il falso nell’autocertificazione nel periodo Covid.

 

Cos’è l’autocertificazione?

La disciplina dell’autocertificazione nasce dall’esigenza di uno snellimento e funzionalità dell’assetto della pubblica amministrazione che prevedeva dei tempi molto lunghi collegati a tutto un iter del procedimento amministrativo.

Con lo strumento delle autocertificazioni è possibile sostituire tutti quei certificati e quegli atti notori che prima della legge n. 15/1968 (alla quale si sono aggiunte la L.241/90, il DPR 130/1994 e la cd. Legge Bassanini 127/1997) erano prerogativa esclusiva della pubblica amministrazione.

Con la legge n. 241/1990 all’art. 18 nasce il sistema delle autocertificazioni che consente al privato di poter provare, nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione, determinati fatti, stati e qualità a prescindere dalla esibizione dei relativi certificati, semplicemente presentando una dichiarazione sostitutiva. L’autocertificazione è disciplinata dal D.P.R. n. 455 del 28 dicembre 2000 il c.d. Testo unico in materia di Documentazione amministrativa.

Le norme nel D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione creando così una grande innovazione per la pubblica amministrazione.

Quando parliamo di autocertificazione facciamo riferimento a una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici.

 

Cosa è possibile autocertificare?

Con una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono autocertificare:

  • i dati anagrafici e di stato civile (nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, ecc.),
  • i titoli di studio e qualifiche professionali,
  • situazione economica (reddito, situazione economica, assolvimento obblighi contributivi, ecc.),
  • posizione giuridica (tutore, curatore, rappresentante legale, ecc.) ed
  • altri dati come per esempio l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni, essere in posizione agli effetti degli obblighi militari, lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e categoria di pensione.

 

Inoltre non è possibile autocertificare certificati sanitari e veterinari, certificati di conformità CE, certificati di marchi e brevetti

Nel caso in cui si rendano dichiarazioni false la legge prevede sanzioni penali e la perdita dei benefici ottenuti. Le amministrazioni sono tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dall’interessato.

 

Autodichiarazioni o dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Molte volte si parla anche di dichiarazione di atto notorio che riguarda stati e qualità personali non contenute all’interno di pubblici registri e dunque non verificabili tramite certificati originali.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è definita dall’articolo 1 lettera h) del D.P.R. 445/2000 come “il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza di questi rese nelle forme previste dal presente testo unico”.

Così per atto notorio, o atto di notorietà, s’intende un atto di natura pubblica necessario per dimostrare determinati fatti, stati o qualità personali. Dunque, è un documento scritto e formato innanzi ad un pubblico ufficiale che può essere un notaio o un cancelliere presso un tribunale. La dichiarazione è resa sotto giuramento da due attestanti maggiorenni[2].

Generalmente, salvo che la legge non disponga diversamente, possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio tutti i documenti diversi da quelli che possono essere autocertificati, ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000.

 

L’autocertificazione nel periodo Covid

Da circa un anno ci siamo ritrovati a compilare e scaricare dei moduli di autocertificazione senza capire il vero significato.

Dal primo modulo di autocertificazione che ci siamo ritrovati a compilare agli inizi della pandemia che attestava uno status per “poter uscire di casa” abbiamo sempre di interpretato le varie possibilità per non aver timore di ricorre a situazioni spiacevoli. Così l’utilizzo dell’autocertificazione è stata letta con i numerosi DPCM, decreti legge e norme posizionali che hanno cercato di interpretare i limiti applicativi della stessa. Diversi sono stati i dibattiti e gli orientamenti giurisprudenziali tra i cultori del diritto. Merita particolare attenzione le circostanze sui primi decreti penali di condanna notificati per chi ha dichiarato il falso nell’autocertificazione[3].

Il reato contestato era quello previsto dall’art. 483 c.p. che prevede la “Falsità ideologica commessa in atto pubblico” in relazione al D.P.R. 445/2000, che però non si configura in tutti i casi in cui venga dichiarata una circostanza non vera. Su questa circostanza i giudici hanno deciso in maniera differente. L’elemento da tenere in considerazione è la falsità, infatti, deve riguardare fatti già compiuti e non semplici intenzioni.

Per esempio chi viene fermato dichiara che sta andando a correre ma viene denunciato perché sorpreso in tenuta incompatibile col sport da praticare potrà far leva sul fatto che la giurisprudenza prevalente ritiene che le intenzioni non rientrano nel concetto di “falsa attestazione”. Così come chi riferisce di andare presso un negozio per poi cambiare idea. Questa è la motivazione che ha portato il Gip del Tribunale di Milano ad assolvere uomo di 41 anni che aveva dichiarato di recarsi da un cliente per poi cambiare progetto[4].

Il Giudice ha ritenuto che, sebbene non vi siano dubbi circa il fatto che l’intenzione dichiarata dall’imputato nel modulo di autocertificazione non abbia trovato riscontro nei successivi accertamentiva tuttavia escluso che tale falsità integri gli estremi del delitto di falsoin quanto l’art. 483 c.p. incrimina esclusivamente il privato che attesti al pubblico ufficiale “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”. Ne consegue, per le ragioni appena espresse, che la dichiarazione di una mera intenzione nell’ambito di un modulo di autocertificazione non può rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 483 del codice penale, limitato ai soli “fatti” già occorsi[5].

Informazioni

D’Alberti, “Lezioni di Diritto Amministrativo”, Giappichelli

D.P.R. 445/2000

Tribunale di Milano – G.I.P., Sentenza n. 1940 del 16 novembre 2020

[1] Per approfondimenti consulta “Dall’emergenza covid-19 emerge una possibile responsabilità penale da epidemia colposa: analisi del reato e rilievi critici” in http://www.dirittoconsenso.it/2020/04/26/cose-lepidemia-colposa/  e “Breve riflessione sulle misure messe in campo dal Governo in tema di sovraffollamento carcerario, un problema persistente e di non immediata soluzione” in http://www.dirittoconsenso.it/2020/04/30/il-sovraffollamento-carcerario-covid19/

[2] Cicchinelli, “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”, Altalex, 2020

[3] Per approfondimenti sul tema consulta “Quali sono gli effetti del Covid-19 sui contratti?” http://www.dirittoconsenso.it/2021/03/04/contratti-impatto-covid-19/

[4] Maraffino, “Coronavirus, autocertificazione «falsa»: ecco quando è reato e quando nosu il SOLE24ore

[5] Tribunale di Milano – G.I.P., Sentenza n. 1940 del 16 novembre 2020