La linea di demarcazione tracciata da dottrina e giurisprudenza tra concorso, favoreggiamento e connivenza con particolare riferimento all’art 73 DPR 309/1990

 

Inquadramento del concorso di persone nel reato

Al fine di evidenziare la differenza tra concorso, favoreggiamento e connivenza è necessario preliminarmente sottolineare che, l’istituto del concorso di persone nel reato trova fondamento normativo nell’art. 110 c.p. il quale prevede espressamente che:

“quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”.

 

La norma disciplina quello che è noto come concorso eventuale nel reato monosoggettivo. Ormai assodata e condivisa è la funzione incriminatrice svolta dalla fattispecie ora richiamata; per effetto della stessa, infatti, si rendono tipiche, e conseguentemente passibili di pena, tutte quelle condotte che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione della fattispecie di reato disciplinata dalla parte speciale del codice.

L’articolo 110 c.p. combinato con le norme di parte speciale, dunque, dà vita ad una nuova ed autonoma fattispecie incriminatrice. Ne consegue che, la previsione ivi contenuta svolge la funzione di ampliamento dell’area del tipicamente rilevante rendendo punibili tutte quelle condotte concorsuali che, in difetto della previsione ora richiamata, altrimenti non lo sarebbero in quanto sprovviste del requisito della tipicità.

Affinché, tuttavia, la fattispecie del concorso di persone nel reato[1] possa configurarsi devono sussistere una serie di requisiti imprescindibili tra i quali si annovera:

  • L’apporto partecipativo di più persone, senza, peraltro, che ai fini dell’integrazione della fattispecie, sia necessario che le stesse sia tutte punibili o imputabili
  • La realizzazione di un fatto tipico di reato e, dunque, l’integrazione, anche in forma tentata di una delle fattispecie di cui alla parte speciale del codice
  • L’elemento soggettivo del dolo o della colpa
  • Un contributo obbiettivamente rilevante rispetto alla commissione del fatto di reato

 

Sull’accezione da dare all’espressione contributo minimo obbiettivamente rilevante

La vexata questio in materia di concorso di persone nel reato, rilevanze anche al fine di individuare la linea di demarcazione con tra concorso, favoreggiamento e connivenza, è quella relativa all’individuazione del comportamento atipico minimo necessario per concorrere nel reato.

Sul punto, varie sono le tesi che in dottrina si sono susseguite[2]. Ad oggi, la tesi maggioritaria che meglio si adegua ai principi di tipicità, tassatività e di colpevolezza è la teoria della prognosi postuma[3] in ossequio alla quale rilevano ai fini di una responsabilità ex art 110 c.p. le condotte che si appalesano, in una logica ex ante come idonee a facilitare la realizzazione del reato, aumentando la possibilità di verificazione, anche se, ex post, si rivelano inutili o, anche, dannose.

In adesione a tale ricostruzione, dunque, due sono le tipologie di condotta mediante le quali è possibile prendere effettivamente parte alla realizzazione collettiva del reato:

  • un contributo necessario, materiale o morale, rispetto alla realizzazione del reato per cui l’apporto partecipativo del compartecipe si appalesa quale condicio sine qua non del reato stesso;
  • un contributo agevolatore, morale o materiale, rispetto alla realizzazione della fattispecie monosoggettiva per cui, il reato si sarebbe comunque verificato per effetto della condotta dell’autore ma, la partecipazione del correo ne ha facilitato e/o agevolato la verificazione.

 

La natura dell’apporto partecipativo concretamente dato così come la fase dell’iter criminis in cui l’apporto si inserisce rilevano ai fini della distinzione tra concorso, favoreggiamento e connivenza.

 

Favoreggiamento ex art 378 c.p.

L’istituto del favoreggiamento trova disciplina agli artt. 378 e 379 c.p. relativi, rispettivamente, alle ipotesi di favoreggiamento personale e reale. Limitandosi alla fattispecie di cui all’art 378 c.p. la stessa incrimina le condotte consistenti nell’“aiutare taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Per la giurisprudenza prevalente[4] si tratterebbe di un reato di evento di pericolo per cui, stando a tale inquadramento è da considerarsi “aiuto” rilevante ex art 378 c.p. “qualunque condotta che provochi una negativa alterazione del contesto fattuale all’interno del quale le investigazioni e le ricerche sono già in corso o potrebbero iniziare”. La condotta, inoltre, secondo le Sezioni Unite[5], può oggettivarsi anche nella forma omissiva. Trattasi, inoltre, di un reato comune, per la cui sussistenza è richiesto l’elemento soggettivo del dolo generico.

Ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa è necessario:

  1. la preesistenza di un reato, da intendersi quale condotta riconducibile ad un’ipotesi oggettiva di reato;
  2. l’assenza di concorso, ossia che il favoreggiatore non abbia in alcun modo partecipato alla realizzazione del reato presupposto.

 

Sulla differenza tra concorso di persone e favoreggiamento

Scendendo nel cuore della questione, vale a dire l’individuazione del discrimen tra concorso, favoreggiamento e connivenza, si precisa che due sono gli elementi che consentono di tracciare la linea di demarcazione tra gli istituti del concorso di persone nel reato e il favoreggiamento personale.

Il primo elemento viene enunciato direttamente dal testo dell’art. 378 c.p. allorquando utilizza l’espressione “dopo che fu commesso un delitto” si tratta, dunque, di un limite temporale; ne consegue che, qualsiasi condotta volta a conferire un apporto che si sostanzia nella fase antecedente al momento consumativo del reato, alla cessazione della permanenza ed alla cessazione del tentativo si considera come concorso, invece, le condotte succedanee rispetto a tale momento sono suscettibili di rilevare quali ipotesi di favoreggiamento personale. Di talché, il reato di favoreggiamento postula necessariamente che la commissione del reato presupposto, nel suo momento iniziale, sia anteriore alla condotta assunta come favoreggiatrice.

Sul punto, tuttavia, preme sottolineare come parte della dottrina[6], abbia in realtà sostenuto che la condotta di favoreggiamento è configurabile dal momento in cui il reato presupposto ha raggiunto una soglia minima di rilevanza penale, così ammettendo la possibilità di configurazione astratta, nel medesimo momento, sia del favoreggiamento personale che del concorso di persone nel reato.

L’altro elemento discretivo attiene al profilo psicologico per cui, in un’ottica di individuazione della linea di demarcazione tra le due fattispecie, è opportuno indagare se l’agente abbia inteso partecipare positivamente all’azione già posta in essere da altri o solo aiutare il responsabile del reato ad eludere le attività investigative[7].

 

La connivenza non punibile

Per quanto attiene all’individuazione della linea di demarcazione tra concorso, favoreggiamento e connivenza, preme sottolineare come, il discrimen tra la figura del concorso di persone nel reato e la connivenza non punibile in accordo con l’opinione maggioritaria sia quello secondo cui si debba intendere come connivenza non punibile il comportamento di chi assiste alla perpetrazione del reato senza intervenire, non avendo però alcun obbligo giuridico di impedirne la commissione.

Secondo il consolidato orientamento degli Ermellini[8], in tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto, va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all’altro concorrente lo stimolo all’azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa.

 

Un esempio pratico: il discrimen tra concorso, favoreggiamento e connivenza in relazione al reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990

Al fine di meglio chiarificare i concetti ora esposti, interessante può essere l’analisi dell’approccio adottato dalla giurisprudenza di legittimità relativamente all’individuazione della linea di demarcazione tra concorso, connivenza e favoreggiamento personale in ordine al reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990.

In materia, infatti, è stato evidenziato come ai fini della configurazione del concorso nel reato di cui all’art. 73, è necessario e sufficiente che taluno partecipi all’altrui attività criminosa con la semplice volontà di adesione, che può manifestarsi in forme di agevolazione della detenzione anche solo assicurando al correo una relativa sicurezza, consistente nella consapevolezza dell’agente di apportare un contributo causale alla condotta altrui, già in atto ovvero nella disponibilità, anche implicitamente manifestata, di addurre, in caso di bisogno e di necessità, comunque una propria attiva collaborazione, per cui l’aiuto che in seguito dovesse essere prestato viene a rientrare nella fattispecie del concorso di persona nel reato e non del favoreggiamento (così Cass. Pen. Sez. IV del 22 aprile 1997 n. 4243).

Il concorso è parimenti configurabile anche in ragione della semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell’esecuzione del reato, quando essa sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta (così Cass. Pen. Sez. VI del 4/12/1996 n. 1108).

O ancora, va ravvisato il concorso nella detenzione illecita di sostanze stupefacenti, laddove il soggetto abbia posto in essere un comportamento tale da avere arrecato un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, alla realizzazione del delitto, anche in forme che agevolino la detenzione, l’occultamento e il controllo della droga, assicurando all’altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare. (così Cass. Pen. Sez. IV del 22 gennaio 2010 n. 4948).

Diversamente, con specifico riferimento al reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente le Sezioni Unite hanno affermato che in costanza di detta detenzione non è configurabile il reato di favoreggiamento personale perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve inevitabilmente in un concorso nel reato, quantomeno di carattere morale (così Cass. SU del 24 maggio 2012 n. 36258).

Si avrà, dunque, favoreggiamento nel caso in cui l’aiuto consapevolmente prestato sia espressione di partecipazione al reato o nasca da intenzione di agevolazione che si estrinseca, tuttavia, dopo la consumazione del reato. Così, ad esempio, è considerato integrato il reato di cui all’art 378 c.p. nella condotta dell’acquirente di sostanza stupefacente di modica quantità che, sentito quale persona informata sui fatti, si sia rifiutato di comunicare alle autorità inquirenti le informazioni da questa legittimamente richiestegli (Cass. SU del 5 giugno 2007 n. 21832)

Infine, è stata qualificata come connivenza non punibile la condotta del convivente di un soggetto autore di attività di spaccio di sostanza stupefacente se la stessa si sia estrinsecata in un comportamento meramente negativo ed inerte che si limita ad assistere passivamente alla perpetrazione del reato e non ne impedisca od ostacoli in vario modo l’esecuzione, giacché il solo comportamento omissivo di mancata opposizione alla detenzione di droga in casa da parte di altri non costituisce segno univoco di partecipazione morale (così Cass. Pen. 22 settembre 2015 n. 41055).

Informazioni

L. AMERIO, detenzione di stupefacenti e connivenza non punibile in Giurisprudenza penale web, 2016 consultabile al link: https://www.giurisprudenzapenale.com/2016/06/07/detenzione-stupefacenti-connivenza-non-punibile/

V. CARLESIMO, la diversità tra concorso di persone nel reato e connivenza non punibile. Problematiche interpretative in Diritto.it, pubblicato il 05/01/2021 consultabile al link: https://www.diritto.it/le-diversita-tra-concorso-di-persone-nel-reato-e-connivenza-non-punibile-problematiche-interpretative/

A. CARUSO, favoreggiamento personale e reati permanenti in Iusinitinere, 26/05/2018 consultabile al link: https://www.iusinitinere.it/favoreggiamento-personale-e-reati-permanenti-10405

A. CONCAS, il reato di favoreggiamento personale, disciplina giuridica e caratteri in Diritto.it, pubblicato il 25/0272019 consultabile al link: https://www.diritto.it/il-reato-di-favoreggiamento-personale-disciplina-giuridica-e-caratteri/#:~:text=La%20disciplina%20giuridica%20del%20reato,dei%20casi%20di%20concorso%20nel

V. D’ALESSIO, la linea sottile tra concorso nel reato e connivenza, pubblicato il 21/04/2020 consultabile al link: https://www.iusinitinere.it/la-linea-sottile-tra-concorso-nel-reato-e-connivenza-26872

R. GIOVAGNOLI, manuale di diritto penale parte generale, ITA EDIZIONI, 2020

F. MANTOVANI, diritto penale parte generale, CEDAM, 2020

D. PULITANÒ, Il favoreggiamento personale, Giuffrè, 1984.

G. SPERA, il concorso di persone nel reato in Altalex, pubblicato il 04/10/2020 consultabile al link: https://www.altalex.com/documents/news/2020/10/04/concorso-di-persone-nel-reato

[1] Della stessa autrice, su tematica parzialmente affine, Il concorso esterno e il caso Bruno contrada consultabile al link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/08/25/concorso-esterno-e-il-caso-bruno-contrada/

[2] Si veda, a titolo esemplificativo la teoria causale-condizionalistica, la teoria della causalità agevolatrice.

[3] Sul punto F. MANTOVANI, diritto penale parte generale, CEDAM, 2020

[4] Vd Cass. Pen. Sez. VI, 16 febbraio 2016 n. 9415

[5] Cass. Sezioni Unite del 5 giugno 2007 n. 21832

[6]  D. PULITANÒ, Il favoreggiamento personale, Giuffrè, 1984

[7] Questo il discrimen proposto da Cass. Pen. Sez. I. 26 giugno 2001, n. 33450

[8] Si veda, sul punto, Cass. Pen., Sez. V, sentenza 2 marzo 2013 n. 2805