Analisi di due istituti volti a proteggere i soggetti privi, in tutto in parte, di autonomia: interdizione e inabilitazione

 

Interdizione e inabilitazione: di che si tratta?

Quest’articolo si occupa di due delle misure previste dall’ordinamento giuridico italiano a tutela delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia: l’interdizione e l’inabilitazione.

Il libro I, titolo XII, capo II del codice civile disciplina le misure di protezione (artt. 414 ss c.c.).

L’obiettivo degli istituti è quello di proteggere tali soggetti da ogni danno potenziale.

Il presupposto per la loro applicazione è la sussistenza di una patologia mentale che compromette totalmente o parzialmente le facoltà cognitive e volitive del soggetto. Si precisa fin da subito che per “infermità mentale” si intende una situazione che rende il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi, che abbia il carattere dell’abitualità, ancorché in presenza di lucidi intervalli. Pertanto, tale nozione non coincide necessariamente con il concetto di “malattia” accolto dalla scienza medica.

 

Interdizione

L’interdizione è prevista per i soggetti che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, quando ciò è necessario per assicurare loro un’adeguata protezione.

Questa misura ha effetti ben più radicali rispetto a quelli dell’amministrazione di sostegno che, a partire dal 2004, è il principale istituto di protezione dei soggetti incapaci di provvedere ai propri interessi presente nel nostro ordinamento.

L’interdetto è equiparato ad un minore, dunque è completamente privo della capacità legale di agire. Tale capacità esprime l’attitudine della persona a compiere atti giuridici validi e viene riconosciuta in maniera automatica a tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (art. 2 c.c.). Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o in un successivo provvedimento, però, il giudice può stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto ex art. 427 c.c.

Con l’interdizione viene nominato un tutore, che è equiparato a quello del minore (art. 424 c.c.). Il tutore si prende cura della persona dell’interdetto, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. Il tutore è il legale rappresentante dell’interdetto e lo sostituisce nel compimento di ogni atto negoziale (come accade per i genitori del minore) e, come questi, risponde in solido per gli illeciti da lui compiuti (art. 2048 c.c.), sempre che l’interdetto medesimo fosse capace di intendere e di volere al momento del fatto.

Né l’interdetto, né il tutore in sua vece possono compiere i cd. atti personalissimi. Dunque, l’interdetto non può contrarre matrimonio, è incapace di testare, non può donare, né il tutore può fare donazioni per lui.

L’interdizione comporta una completa rimozione dalla vita sociale e giuridica. Proprio per questo, oggi è configurata come extrema ratio. La Corte di Cassazione ha affermato esplicitamente che l’istituto dell’interdizione ha “carattere residuale”[1]. Il giudice, quindi, deve fare ricorso all’interdizione soltanto se ritiene, ed è in grado di motivare, che tale istituto sia necessario per assicurare un’adeguata protezione del soggetto e che, dunque, un’amministrazione di sostegno, anche piuttosto estesa, sarebbe inadeguata.

Secondo la nuova formulazione dell’art. 414 c.c., le persone non “devono”, ma “possono” essere interdette: “il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.”

Dalla lettura della norma, si ricava che la domanda di interdizione viene accolta quando il giudice accerti con gli opportuni mezzi di prova:

  • che la persona si trovi in condizioni di abituale infermità di mente
  • che ciò la rende incapace di provvedere ai suoi interessi
  • che l’interdizione è necessaria per assicurarle adeguata protezione

 

L’interdizione è pronunciata con sentenza del tribunale, su domanda proposta dal coniuge di questa, o da chi convive stabilmente con lei, dai suoi parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal tutore o dal curatore oppure dal pubblico ministero ex art. 417 c.c.

La misura di protezione può essere revocata dal tribunale quando ne siano venuti meno i presupposti, su istanza delle stesse persone legittimate a presentare la domanda per l’applicazione della stessa.

 

Inabilitazione

L’inabilitazione ha ormai un’importanza del tutto marginale, dal momento che essa è sostituita nella pratica dall’amministrazione di sostegno, disegnata su misura per il singolo beneficiario.

Può essere inabilitato, quando ciò sia necessario per assicurargli adeguata protezione, il maggiorenne o il minore[2] emancipato durante l’anno che precede il raggiungimento della maggiore età il quale, alternativamente:

  • sia infermo di mente, ma la sua condizione non sia talmente grave da dover far luogo all’interdizione
  • esponga sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici a causa della sua prodigalità
  • esponga sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici per abuso abituale di sostanze alcooliche o di stupefacenti
  • nonché il sordo o il cieco dalla nascita i quali non abbiano ricevuto una sufficiente educazione

 

Quest’ultima previsione, fortunatamente, è del tutto desueta, anche se non è stata ancora rimossa dal codice.

La sentenza di inabilitazione viene annotata a margine dell’atto di nascita ed è soggetta a revoca quando ne siano venuti meno i presupposti.

Con l’inabilitazione viene nominato un curatore.

Il soggetto inabilitato può compiere validamente gli atti che non eccedano l’ordinaria amministrazione, mentre deve avere l’assistenza, cioè l’autorizzazione, del curatore e del giudice tutelare (cioè del tribunale in composizione monocratica) per il compimento di atti di straordinaria amministrazione e per stare in giudizio. Nella sentenza che pronuncia l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti, il tribunale può stabilire che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore.

L’inabilitazione è quindi un istituto volto alla protezione del patrimonio della famiglia, anziché alla cura dell’inabilitato. Mira alla tutela di patrimoni di una certa entità rispetto ad atti imprudenti e avventati di straordinaria amministrazione. Si riduce, infatti, alla necessaria assistenza del curatore per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Ma è evidente che il soggetto che presenta delle difficoltà nella propria vita quotidiana abbia bisogno di una persona che lo rappresenti negli atti di ordinaria amministrazione, molto più che di una persona che abbia semplicemente un potere di veto rispetto agli atti di straordinaria amministrazione.

Qualsiasi atto negoziale eccedente l’ordinaria amministrazione, compiuto dall’inabilitato senza le formalità prescritte, è soggetto ad annullamento su domanda di lui o dei suoi eredi o aventi causa. Se compiuto durante il giudizio d’inabilitazione, esso è ugualmente annullabile purché sia stato già nominato il curatore provvisorio e la domanda d’inabilitazione successivamente accolta.

 

Similitudini e differenze tra interdizione e inabilitazione

I soggetti legittimati a presentare l’istanza di interdizione e inabilitazione sono gli stessi: il diretto interessato, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il tutore o il curatore, il pubblico ministero. È necessaria l’assistenza legale.

In entrambi i casi non è possibile prescindere dall’esame del soggetto. Il giudice può farsi assistere da un consulente tecnico. Può, anche d’ufficio, disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

Sia il tutore che il curatore vengono nominati dal giudice scegliendo di norma persone nell’ambito del nucleo familiare e, in alternativa, tenendo conto dell’esclusivo interesse del beneficiario. Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti e dei discendenti.

Entrambi gli istituti producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso dell’art. 416 c.c. Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore età. In questo caso, le misure avranno effetto dal giorno in cui il minore raggiunge il diciottesimo anno di età.

Non è possibile riconoscere al curatore un’indennità, come previsto per il tutore. Inoltre, a differenza del tutore, il curatore non ha il potere di rappresentanza dell’incapace e non ne amministra il patrimonio, quindi non risulta responsabile dei danni arrecati a terzi da chi è soggetto alla sua curatela.

Le misure di protezione possono essere revocate dal tribunale quando ne siano venuti meno i presupposti, su istanza delle stesse persone legittimate a presentare la domanda per l’applicazione della stessa. La sentenza che revoca le misure produce i suoi effetti appena passata in giudicato.

Se il giudice ritiene fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, ma non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo.

I presupposti per l’applicazione dei due istituti sono differenti:

  • nel caso dell’interdizione è richiesta un’abituale infermità di mente che rende il soggetto incapace a provvedere ai propri interessi
  • mentre la condizione che legittima la pronuncia di inabilitazione non è così grave da dover far luogo all’interdizione.

Informazioni

A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, 2019.

Codice civile

[1] Cass. 12 giugno 2006, n. 13584.

[2] I minori sono infatti tra i soggetti maggiormente tutelati dalla normativa italiana. Per un approfondimento sul tema: http://www.dirittoconsenso.it/2021/02/10/strumenti-di-protezione-ordinaria-del-minore/