Gli effetti della pandemia sull’attività giudiziaria: come il virus mette a rischio il diritto di difesa
Principio del contraddittorio e diritto di difesa delle parti
Nel nostro ordinamento il principio del contraddittorio e il diritto di difesa sono due pilastri fondamentali, l’uno concatenato con l’altro.
Il principio del contraddittorio consiste nella possibilità per ciascun soggetto di partecipare al processo, qualora quest’ultimo venga citato in giudizio e, quindi far valere le proprie ragioni. Tale principio è racchiuso nell’art. 111 2° comma della nostra Costituzione secondo il quale “ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità davanti al giudice terzo e imparziale.”
Tale regola impone a chi si rivolge al giudice, chiedendo di emanare un determinato provvedimento nei confronti di un altro soggetto, di citare regolarmente quest’ultimo affinché possa esercitare il proprio diritto di difesa, dandogli la possibilità di replicare, senza subire ingiustamente gli effetti della decisione del giudice.
Questo principio informa tutte le tipologie del processo; il penale è quello in cui il contraddittorio assume maggior rilevanza, trovando disciplina nello stesso art. 111 4° comma Cost. “il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”, in pratica il contraddittorio deve essere garantito nella fase delle indagini preliminari, ma anche nella fase dibattimentale.
Per ciò che riguarda il processo civile il principio del contraddittorio viene disciplinato da una disposizione ad hoc[1] nello stesso codice di procedura civile, ossia l’art. 101 il quale dispone che “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”[2], quindi anche in quest’ultima disposizione emerge il monito che nessuno può subire un provvedimento del giudice se non è prima chiamato in giudizio per esercitare il proprio diritto a difendersi.
Vi sono dei casi in cui è la legge stessa che deroga questa regola, per esempio nel caso della tutela esecutiva per la quale non è previsto il contraddittorio, quest’ultimo può formarsi solo successivamente, qualora la parte esecutata decida di proporre opposizione all’esecuzione.
Estensione del principio del contraddittorio è il diritto di difesa racchiuso nell’art.24 Cost. che nel suo 2° comma enuncia “la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”, sancendo l’inviolabilità del diritto alla difesa, e quindi disponendo sia che qualsiasi individuo può personalmente partecipare ad ogni fase del processo per proporre eccezioni o controdomande (c.d. domanda riconvenzionale[3]), sia che durante il processo ci si può avvalere di un avvocato che si occupi di disporre la difesa (c.d. difesa tecnica).
I concetti su richiamati costituiscono i capisaldi di un ordinamento moderno e democratico, riconoscono agli individui la possibilità di non soccombere ad eventuali provvedimenti ingiusti, sono fondamentali perché permettono anche al giudice di poter decidere equamente sulla questione presentatagli. Tali principi non ammettono deroghe, se non come abbiamo visto, disposte dalla legge stessa, niente può impedire ad un soggetto di presenziare all’interno del giudizio in cui è coinvolto ed esercitare il diritto a difendersi.
Coronavirus: le misure adottate in ambito processuale per limitare il contagio
L’esplosione del virus in Italia ha messo a rischio qualsiasi ambito, perciò il Governo ha emanato diverse disposizioni per evitare che il contagio progredisse. Tali disposizioni sono state introdotte anche nel campo della giustizia, limitando l’accesso agli uffici e alle cancellerie del Tribunale e utilizzando il sistema del c.d. processo telematico, un modo per poter continuare a svolgere udienze, senza però rischiare di contagiarsi.
Con la chiusura totale del paese, la prima disposizione ad essere emanata con urgenza, fu il d.l 18/2020[4] che stabiliva la sospensione di tutte le attività giudiziarie, decisione che si è protratta fino al 12 maggio 2020. Dopo di che il Governo ha delegato ad ogni ufficio Giudiziario la possibilità di disporre di misure alternative introdotte dall’art. 83[5] dello stesso decreto legge, quest’ultime, diverse dalle udienze in presenza, garantiscono, così, il “distanziamento” che il Coronavirus richiede ed evitano il solito sovraffollamento degli uffici giudiziari e allo stesso tempo coniugano il rispetto del principio del contraddittorio.
Tra le soluzioni proposte vi è “l’udienza a distanza” prevista dall’art. 83 comma 7 lett. f), attuata tramite la realizzazione di videochiamate. Quest’ultime vengono fissate con apposito provvedimento del giudice, comunicato ad ogni individuo interessato con congruo preavviso tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata, creando un’apposita “stanza virtuale”, alla quale vi si può accedere attraverso un link.
Verificata l’identità dei partecipanti, avverrà la trattazione della causa e sarà data lettura di eventuali dispositivi, contenenti le decisioni del giudice. Con questo metodo si è cercato di rispondere alla necessità di consentire lo svolgimento delle udienze in tempo reale e consentendo quell’interazione che esiste durante l’udienza “fisica”, necessaria soprattutto per il processo penale.
Ulteriore metodo, riportato nello stesso art. 83 alla lettera h) dello stesso comma, consiste “nello scambio e il deposito in telematico di note scritte”, comunemente definita “udienza di scambio”, la quale prevede che il processo venga svolto con la semplice redazione dei verbali d’udienza da ciascun procuratore, da depositare entro un termine assegnato dal giudice o comunque entro il termine di cinque giorni prima della data fissata per l’udienza, inviando tali note all’indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale competente per la trattazione della causa e sarà poi compito della Cancelleria trasmetterla al fascicolo telematico, previsto già dal nostro legislatore c.d. Processo Civile Telematico.
La disposizione normativa su richiamata prevede anche il rinvio delle udienze a data da destinarsi, ma tale alternativa è da considerarsi controproducente perché implicherebbe l’allungarsi di tempi che già di per sé sono lunghi, non garantendo così la ragionevole durata del processo ex art. 111 e andando così a limitare e ledere il diritto di difesa.
La normativa nella pratica
Le disposizioni poc’anzi enunciate non hanno ottenuto spesso riscontro positivo, suscitando nella prassi e negli operatori della giustizia non poche perplessità circa le capacità risolutive delle stesse. Tali preoccupazioni si sono manifestate soprattutto in ambito penale, in quanto queste destano il timore che le stesse possano diventare stabili, quindi protrarsi anche dopo il periodo di emergenza e possano quindi snaturare il processo penale, rendendolo sterile e restringendo la presenza dell’imputato o dell’indagato, ledendo i diritti loro garantiti.
Difatti, la Giunta dell’Unione delle Camere Penali ha definito come “terribile vulnus[6]”[7] la previsione normativa che dispone e prescrive la trattazione scritta per la trattazione delle udienze penali.
Basti pensare alle attività istruttorie tipiche del processo penale, come esami diretti e controesame di testimoni, periti, consulenti tecnici, i quali presuppongono e richiedono necessariamente la compresenza in uno stesso luogo fisico delle parti, dei testimoni stessi e dei difensori, affinché si possa valutare la “credibilità” di ciò che dichiarano, il modus con cui tali dichiarazioni vengono fatte, che diviene molto difficile da rilevare attraverso dispositivi telematici.
Anche per il processo civile alcune di queste disposizioni si sono rivelate fallaci e per niente proficue alla salvaguardia del diritto di difesa. Anzi, esse si rivelano spesso e volentieri scomode e per niente stimolanti per la professione d’avvocato.
Ciò accade con la trattazione scritta, nonostante la sua indiscutibile comodità, risulta comunque limitativa al diritto a difendersi, poiché accade spesso che agli uffici di Cancelleria sia sfuggito l’invio di un decreto di fissazione di udienza di trattazione scritta e che, quindi, il procuratore non abbia potuto depositare tali note e non risultare costituito in udienza, rischiando anche di perdere la causa.
Un’altra problematica che causa la trattazione scritta è il protrarsi all’infinito dell’udienza andando quindi a ledere non solo il principio del contraddittorio, ma anche il principio della “ragionevole durata del processo” disciplinato dall’art. 111 Cost. secondo comma.
Insomma, tali questioni non sono certamente da trascurare, perché il protrarsi dell’utilizzo di queste tecniche alternative ha creato una vera e propria “stasi” della giustizia. Questa situazione ha messo a rischio principi costituzionalmente protetti che già in una situazione di normalità divengono spesso e volentieri di difficile attuazione.
Allo stesso tempo però, è necessario ammettere che l’introduzione del sistema telematico rappresenta comunque un modo per evitare che l’attività giudiziaria divenga inesistente.
Bisogna quindi augurarsi che tale stato di emergenza finisca e che tali misure adottate, siano solo un modo alternativo, senza che deformino il processo e i diritti essenziali per lo svolgimento dello stesso.
Informazioni
G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, Bari, Quinta Edizione, Cacucci Editore.
G. CONSO – V. GREVI, Compendio di procedura penale, Wolters Kluver, Decima edizione, CEDAM.
M. Marzin, Audiatur et altera pars, Il contraddittorio fra principio e regola, Giuffrè editore.
http://www.dirittoconsenso.it/2019/07/09/diritto-penale-e-garanzie-costituzionali-supreme/
http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/17/uno-schema-pratico-del-processo-penale/
http://www.dirittoconsenso.it/2020/07/20/i-diritti-costituzionali/
http://www.dirittoconsenso.it/2021/04/06/delinquenza-minorile-e-covid-19/
[1] Ad hoc: “per questo scopo” espressione derivante dal latino che indica una particolare predisposizione o attitudine di qualcuno o qualcosa in determinate circostanze.
[2] Art. 101 Codice di procedura civile: “Il giudice salvo che la legge disponga altrimenti non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.
Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.”
[3] La domanda riconvenzionale è la domanda che viene proposta dalla parte citata in giudizio, la quale anziché proporre il mero rigetto della pretesa attorea, propone a sua volta un’autonoma domanda.
[4] Decreto-legge del 17 marzo 2020 n.18 denominato “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” Convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020 n.27 (in S.O n. 16 relativo alla G.U. 29.04.2020, N.110).
[5] Denominato “Nuove Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia civile, penale, tributaria e militare”.
[6] Vulnus: termine che in latino significa ferita, usato in ambito giuridico per indicare la lesione di un diritto.
[7] Luca Poniz, “Il processo da remoto: a strana battaglia contro uno strumento.”, in www.giurisprudenzapenale.com.

Diletta Fiore
Ciao, sono Diletta. Sono nata a Napoli nel 1996 e nel 2020 mi sono laureata in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli con una tesi in istituzioni del diritto pubblico intitolata “La costituzione materiale un concetto in continua evoluzione”. Subito dopo la laurea ho intrapreso la pratica forense presso uno studio legale che si occupa di diritto civile ad ampio raggio. Tale percorso ha contribuito ad accrescere il forte interesse che da sempre nutro per il diritto e le sue infinite sfaccettature.