L’informazione antimafia attesta, oltre alla sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del Codice Antimafia, anche l’esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

 

Introduzione al Codice antimafia

La legislazione antimafia oggi confluisce nel Codice antimafia (D.lgs. 6 ottobre 2011, n. 159), finalizzato all’aggiornamento e alla semplificazione della documentazione antimafia. Infatti lo stesso codice ha anche istituito, con l’art. 96, una Banca dati nazionale unica presso il Ministero dell’interno, Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie[1].

Il Codice antimafia contiene la disciplina delle misure di prevenzione e la disciplina della documentazione antimafia, cioè:

  • della comunicazione antimafia e
  • della informazione antimafia.

 

La comunicazione antimafia è regolata dall’art. 84, comma 2, D.lgs. n. 159/2011 e consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 D.lgs. n. 159/2011, e, cioè, l’applicazione, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione personali previste dal libro I, titolo I, capo II, D.lgs. n. 159/2011 e statuite dall’autorità giudiziaria.

Mentre l’informativa antimafia prevista dell’art. 84, comma 3, D.lgs. n. 159/2011, è una misura di prevenzione amministrativa e consiste nell’attestazione della sussistenza, o meno, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’art. 67, nonché nell’attestazione della sussistenza, o meno, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi della società o delle imprese interessate. L’informazione possiede un contenuto più esteso della comunicazione ed è il frutto di una valutazione della Prefettura. Oltretutto l’informazione antimafia è richiesta solo per operazioni che superano certe soglie di valore, ovvero poste in essere in settori particolarmente sensibili ai sensi dell’art. 91 D.lgs. n. 159/2011.

 

L’informazione antimafia

L’informazione antimafia ha natura cautelare e preventiva. È volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione[2], diretta ad impedire che un imprenditore che sia comunque coinvolto, colluso o condizionato dalla delinquenza organizzata possa essere titolare di rapporti, specie contrattuali, con la Pubblica Amministrazione.

Il soggetto preposto all’adozione della certificazione è il prefetto che, nell’adottare l’informazione antimafia nei confronti di un soggetto, esprime il suo giudizio basato su una serie di elementi sintomatici che riflettono il pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno dell’impresa. L’informazione, dato il suo carattere preventivo, interdice all’impresa l’inizio di qualsivoglia rapporto contrattuale o l’ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione.

Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva sono previsti dal legislatore e sono quindi tipicizzati. Si parla in questo caso dei cosiddetti delitti spia previsti dall’art. 84 comma 4:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti[3].

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;

c) salvo che ricorra l’esimente di cui all’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall’omessa denuncia all’autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste[4];

d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all’articolo 93 del presente decreto;

e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);

f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l’intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.[5].

 

Altri criteri alla base dell’adozione dell’informativa antimafia sono a condotta libera e sono lasciati infatti al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa, che «può» desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 91, comma 6, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali «unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata»[6].

A tal proposito il Consiglio di Stato con sentenza n. 383 del 11/01/2021 stabiliva che ai fini della adozione dell’informativa antimafia, “da un lato, occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri.”.

 

Ambito di applicazione e validità dell’informazione antimafia

L’informazione antimafia deve essere acquisita dai soggetti indicati all’art. 83 commi 1 e 2, cioè dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilanti dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di lavori o servizi pubblici prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi ai lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti previsti dall’art. 67.

Secondo quanto previsto dall’art. 86 del Codice Antimafia, la validità dell’informazione antimafia acquisita dai soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione è di 12 mesi dalla data di acquisizione, salvo che ricorrano alcune modificazioni previste dal comma 3 dell’art. 86:

I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all’articolo 85[7].

A tal proposito è utile chiarire che nonostante la previsione normativa preveda come termine di valenza di 12 mesi, la giurisprudenza si è più volte dichiarata nel senso che la limitazione temporale di efficacia dell’informativa antimafia prevista dall’art. 86 comma 2 “deve intendersi riferita ai soli casi in cui sia attestata l’assenza di pericolo di infiltrazione mafiosa, e non già ai riscontri indicativi del pericolo”.

Col decorso dell’anno la misura interdittiva non perde efficacia perché “il venir meno delle circostanze rilevanti non dipende dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica. Il superamento del rischio di inquinamento mafioso è da ricondursi non tanto, quindi, al trascorrere del tempo dall’ultima verifica effettuata senza che sia emersa alcuna evenienza negativa, bensì al sopraggiungere di fatti positivi che persuasivamente e fattivamente introducano elementi di inattendibilità della situazione rilevata in precedenza: ciò secondo la prudente valutazione prognostica sulla persistenza del rischio di permeabilità criminale della società riservata dalla legge all’autorità prefettizia.”[8].

 

Competenza e rilascio dell’informazione

L’informazione antimafia viene conseguita attraverso la consultazione della banca dati nazionale unica da parte di soggetti, che devono essere debitamente autorizzati, previsti dall’art. 97 del Codice Antimafia:

  • Soggetti indicati dall’art. 83 commi 1 e 2;
  • Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • Gli ordini professionali;
  • L’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

 

Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4, l’informazione antimafia è rilasciata:

  1. dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile;
  2. dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato[9].

 

Quanto alla motivazione della informativa, il prefetto procedente deve «scendere nel concreto» cioè indicare gli elementi di fatto posti a base delle relative valutazioni e le ragioni in base alle quali gli elementi emersi siano tali da indurre a concludere in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti della «perdita di fiducia» che le istituzioni nutrono nei confronti dell’imprenditore.

Il sistema dell’informativa antimafia è completamente estraneo alla logica penalistica del principio che la prova deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, questo vanificherebbe la ratio preventiva della informativa antimafia: prevenire un grave pericolo, non quella di punire una condotta penalmente rilevante. Infatti è ormai consolidato il principio in base al quale il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato sul criterio del “più probabile che nonintegrato dai dati di comune esperienza derivati dall’osservazione del fenomeno mafioso.

Informazioni

[1] Art. 96 D.Lgs. 159/2011.

[2] Nell’attività di contrasto da parte della Pubblica Amministrazione dei fenomeni complessi di criminalità bisogna anche considerare dei principi fondamentali. Tra questi si conta il principio di trasparenza, funzionale per la lotta alla corruzione. Per un approfondimento sull’argomento si veda: http://www.dirittoconsenso.it/2021/03/05/principio-della-trasparenza/ .

[3] I delitti di cui agli articoli 353, 353 bis, 603 bis, 629, 640 bis, 644, 648 bis, 648 ter del codice penale, dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

[4] Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

[5] Art. 84 comma 4 D.Lgs 159/2011.

[6] Art. 91 comma 6 D. Lgs. 159/2011 “…Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall’accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all’articolo 92, rilascia l’informazione antimafia interdittiva.”.

[7] La violazione di tale obbligo da parte degli organismi societari è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell’infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto.

[8] In questo senso si è pronunciato il T.A.R. di Salerno, sez. I, 25/05/2020, n.584.

[9] Art. 90 d. L.gs. 159/2011.