Storia, composizione e competenza della Corte d’assise

 

Introduzione: che cos’è la Corte d’assise?

La Corte d’assise e la Corte d’assise d’appello, previste solo per la giustizia penale, sono gli unici organi giudiziari che prevedono la partecipazione di giudici popolari. Già in epoca medievale, con il termine dal francese anticoasise”, letteralmente “cosa fissata”, derivante dal latino “assidere”, ovvero “sedere vicino”, si faceva riferimento all’atto di sedersi per rendere giustizia compiuto da parte di una giuria popolare.

La Cour d’assises era l’organo istituito nel 1810, durante il periodo napoleonico, da cui deriva la denominazione odierna. Il codice di procedura penale sardo del 1859 definì per la prima volta la Corte d’assise come vero e proprio organo giurisdizionale. La composizione originaria prevedeva la presenza di un presidente assistito da due giudici togati e di dodici giurati. Tale composizione venne confermata dal codice di procedura penale del 1865. Una riforma del 1907 eliminò i due giudici a latere e il codice di procedura penale del 1913 ridusse il numero dei giurati a dieci.

Durante il periodo del fascismo si verificò un drastico ridimensionamento del ruolo dei giudici popolari. Inizialmente, precisamente fino al 1931, le sentenze redatte dal presidente della Corte d’assise erano molto brevi in quanto indicavano solo la pena e non contenevano la motivazione. La decisione era inappellabile. Era ammesso solo il ricorso in Cassazione per motivi procedurali. La legge n. 287 del 1951 introdusse l’appellabilità delle sentenze, istituendo in ogni distretto di Corte d’appello una o più Corti d’assise d’appello.

La composizione della Corte fu modificata numerose volte fino ad arrivare a quella odierna.

 

Composizione della Corte d’assise

La Corte d’assise è un organo giudicante collegiale. Si tratta di un organo a composizione mista, infatti ne fanno parte sia giudici togati, cioè magistrati di professione, che giudici popolari, estratti da un’apposita lista. Vi sono due giudici togati (un presidente e un giudice a latere) e sei giudici popolari.

I giudici togati che compongono le Corti d’assise sono nominati ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Uno stesso magistrato può essere destinato a presiedere o a comporre più Corti d’assise o più Corti d’assise di appello comprese nel distretto della Corte d’appello. Con lo stesso decreto sono nominati altresì un presidente e un magistrato supplenti per ogni Corte d’assise o Corte d’assise di appello.

I giudici popolari sono dei cittadini italiani estratti a sorte tra quelli iscritti in un apposito albo. È necessario che abbiano un’età compresa tra i 30 e i 65 anni, che abbiano conseguito un titolo di scuola media di primo grado e che tengano una buona condotta morale. Nel caso di impedimento di uno o più giudici popolari vengono convocati dei giudici supplenti, in modo da evitare l’interruzione del procedimento.

 

La nomina dei giudici

I giudici popolari delle Corti d’assise di appello, oltre i requisiti sopra elencati, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.

Ai sensi dell’art. 12 della legge 287/1951, non possono ricoprire la carica di giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all’ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Ogni due anni i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti sopra indicati e non sono già iscritti negli albi definitivi a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari. Una volta formati gli elenchi, il sindaco li trasmette al presidente del Tribunale competente per territorio. Dopodiché, un’apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni e ne compone altri due:

  • quello contenente i nominativi di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle Corti d’assise
  • quello contenente i nominativi di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle Corti d’assise d’appello.

 

Entrambi gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all’albo pretorio. Entro 15 giorni dall’affissione è possibile presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni.

Trascorso tale termine, il primo dei due elenchi viene trasmesso al presidente del Tribunale ove ha la sede la Corte d’assise; il secondo, invece, viene trasmesso al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello. A questo punto gli elenchi vengono controllati alla luce degli eventuali reclami e poi vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte d’assise e dei giudici popolari di Corte d’assise d’appello secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi. Gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda. Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di assise d’appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ai presidenti dei Tribunali dei luoghi ove hanno sede le Corti di assise. La stessa operazione deve essere compiuta dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa.

Successivamente, in pubblica udienza si procede all’estrazione per sorteggio e si forma la lista generale degli uomini e delle donne. Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo. L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio. Tali figure ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso spese di viaggio se l’ufficio è prestato fuori dal comune di residenza[1].

La composizione mista di tale organo collegiale mira a garantire la diretta partecipazione del popolo all’amministrazione della giustizia nel rispetto dell’art. 102 c. 3 della Costituzione. I giudici togati e laici formano un unico collegio e quindi deliberano insieme.

La deliberazione avviene tramite votazione. I giudici popolari votano per primi, cominciando dal meno anziano per età, ex art 527 c.p.p. Dopodiché votano i giudici togati. Tale procedura è utile per evitare che i primi siano influenzati dai giudici di professione.

In caso di parità di voti prevale la soluzione più favorevole all’imputato.

 

Reati di competenza della Corte

La Corte d’assise giudica sulle fattispecie più gravi previste nel codice penale. L’articolo 5 c.p.p. individua i reati di competenza di tale organo.

Di seguito, l’elenco completo:

  • delitti per i quali la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti comunque aggravati previsti dal decreto del presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (cd. testo unico sugli stupefacenti);
  • reati di omicidio del consenziente, di istigazione o aiuto al suicidio, di omicidio preterintenzionale;
  • ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone (con esclusione dalla competenza della Corte di assise del delitto di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, di rissa e di omissione di soccorso);
  • delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione (norme riguardanti la punizione della ricostituzione del partito fascista); dalla legge 962/1967 (norme che prevedono la repressione del delitto di genocidio); dal titolo I del libro II del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni;
  • delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416 c. 6 (associazione per delinquere aggravata), 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto o alienazione di schiavi) del codice penale, nonché i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

 

Sono sottratti alla competenza della Corte d’assise i reati compiuti dai minorenni, che rientrano nella competenza del tribunale per i minorenni[2] a prescindere dalla loro gravità.

Per quanto concerne la competenza territoriale, in ogni distretto di Corte d’appello si possono rinvenire una o più Corti d’assise, costituite anche in più sezioni. Per maggiore chiarezza si precisa che l’Italia è divisa in 26 distretti di Corti d’appello. Alcuni coincidono con il territorio di un’intera regione, mentre altri con una sua parte. In alcuni casi il distretto ricopre province di diverse regioni, per esempio il distretto di Torino comprende, oltre al territorio del Piemonte, quello della Valle d’Aosta. Per cui la Corte d’appello di Torino costituisce l’unica Corte d’appello nel territorio delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta.

Solitamente le Corti d’assise hanno sede nella città capoluogo di provincia, fatta eccezione per Ascoli Piceno, Pistoia, Ragusa, Biella, Caserta e altre città italiane che, pur essendo capoluogo di provincia, non hanno una corte. Al contrario, esistono delle città come Santa Maria Capua Vetere e Locri che, pur non essendo capoluogo di provincia, sono sede di Corte d’assise.

Informazioni

Calvo e Ciatti Càimi, Diritto privato, III edizione, Zanichelli, Bologna, 2017

[1] Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di 25,82 euro per ogni giorno di esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di 51,65 euro per le prime 50 sedute e di 56,81 euro per le udienze successive.

[2] Sull’argomento si rimanda ad un altro articolo pubblicato su DirittoConsenso scritto da Giulia Gava: http://www.dirittoconsenso.it/2020/05/28/tribunale-per-minorenni-e-funzioni-tutela/