Con il termine catcalling si intendono le molestie verbali a sfondo sessuale perpetrate in strada, di cui si discute la rilevanza giuridica, in particolare se la condotta possa o meno configurare un illecito penale

 

Profili etimologici: dal pappagallismo al catcalling

Il termine catcalling si è imposto nella società globale e multimediale negli ultimi anni, identificando un fenomeno radicato nella società da tempo immemore, cioè le molestie sessuali perpetrate verbalmente in strada. Tuttavia, il vocabolo anglofono esiste dal 1660 nella forma cat-call, intendendo il verso che i gatti fanno di notte. Il verbo (to) catcall si attesta invece nel 1735, dove veniva usato per indicare i fischi di disappunto emessi a teatro avverso gli artisti. La forma catcalling si afferma infine intorno al 1780 con il significato di “lamentoso”. Soltanto nel 2006 l’Oxford English Dictionary aggiunge tra i significati del verbo quello di “commento sfacciato volto a esprimere attrazione sessuale o apprezzamento, fatto tipicamente da un uomo a una passante donna”[1].

In Italia il termine si afferma tra il 2013/2014, ostracizzando il nostrano “pappagallismo”[2]. Infatti, la nostra lessicografia conosceva già una parola per indicare tale condotta. Con pappagallismo si intende: «Comportamento da “pappagalli della strada”, proprio cioè di chi, in modo insistente e grossolano, importuna le donne per la via»[3]; oppure «Comportamento insistentemente impertinente o scorretto verso passanti di sesso femminile»[4]. Tali definizioni, seppur risalenti al 1960[5], mostrano una specificità deleteria, in quanto marginalizzano il fenomeno al solo rapporto uomo-donna, escludendo altre ipotesi di discriminazioni.

Non è un caso che l’anno in cui si consolida l’utilizzo del termine catcalling[6] sia il 2020, perché in un momento storico in cui è venuta meno la piena libertà di circolazione[7], si è amplificata l’intolleranza che una molestia di questo tipo genera sulle persone, ed in particolare sulle donne. Ciò è testimoniato dal proliferare di gruppi autonomi di attivisti[8] che hanno dato vita a delle manifestazioni pacifiche[9].

 

Profili giuridici: il reato di molestie ex art. 660 c.p.

La crescente rilevanza assunta dal fenomeno del catcalling ha inevitabilmente travolto anche il mondo del diritto. Si discute, infatti, della rilevanza penale del comportamento perpetrato dai cc.dd. catcaller (molestatori), posto che altre Nazioni hanno già provveduto in tal senso. È il caso della Francia, che nell’Agosto del 2018 ha approvato il disegno di legge contro le “violenze sessiste e sessuali”[10], con il quale si è previsto anche una multa fino a 750 euro per le molestie in strada.

In Italia, non c’è una norma specifica, tuttavia il codice penale prevede, all’articolo 660 c.p., il reato di “Molestia o disturbo della persona”[11], il quale recita:

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516”.

 

L’applicazione della norma alle ipotesi di catcalling è impedita dal bene giuridico[12] che essa tutela, cioè l’ordine pubblico, o meglio la pubblica tranquillità[13]. Parte della dottrina[14] ha scartato l’ipotesi di allargare l’ambito di tutela ai beni della persona, in quanto l’art. 660 c.p. opera a prescindere dalla volontà della vittima. Altri autori[15] e soprattutto la giurisprudenza[16] hanno invece ritenuto che il reato in questione tuteli in via diretta i beni della persona. Inoltre, la giurisprudenza più recente[17], ha anche precisato che il reato in questione non ha natura necessariamente abituale, in quanto è bastevole anche una sola azione.

La condotta del 660 c.p. è caratterizzata da:

  • petulanza: definita dalla Cassazione[18] come «un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà»;
  • biasimevole motivo: «consiste in ogni movente dell’azione riprovevole in sé stesso o in relazione alle qualità o alle condizioni della persona presa di mira, come il motivo di scherno o quello di dispetto»[19];
  • molestia: «ogni attività che alteri dolorosamente o fastidiosamente l’equilibrio psico-fisico normale di una persona»[20];
  • disturbo: «ciò che interferisce con le condizioni di lavoro o di riposo di una persona normale»[21].

 

In virtù di ciò la Cassazione già nel 2007[22], ha ritenuto riconducibili alla fattispecie in esame anche la condotta di continuo ed insistente corteggiamento, che risulti non gradito alla persona destinataria, in quanto tale comportamento costituisce una molestia o un disturbo notevole per la trivialità e l’invasione nell’altrui sfera privata[23].

Lo sforzo della giurisprudenza, tuttavia, non basta, poiché questo è l’ennesimo caso in cui si dimostra poco efficace la struttura della parte speciale del codice[24]. A fronte di un malcontento sociale sempre più forte e della presenza di diritti indisponibili fondamentali[25], il legislatore dovrebbe regolamentare la fattispecie in esame, tenendo conto non soltanto delle molestie perpetrate alle donne ma delle varie forme di discriminazioni verbali che si consumano in strada.

 

Conclusioni: molestie o complimenti?

La questione della rilevanza penale del catcalling è alquanto delicata in virtù dell’extrema ratio che contraddistingue il diritto penale rispetto alle altre branche del diritto. Per tale ragione è necessaria un’attenta valutazione del grado di offensività che la condotta perpetrata deve avere. Una regolamentazione specifica potrà sicuramente essere d’aiuto, ma non potrà di certo cancellare il fenomeno. La vera rivoluzione deve essere di tipo culturale[26]. La società patriarcale tende a sminuire le molestie in strada, definendole complimenti o forme di corteggiamento, ma in realtà in molte circostanze esse diventano dei casi di umiliazione pubblica.

Questa circostanza è stata confermata dall’associazione Hollaback! la quale ha realizzato insieme alla Cornwell University un’indagine su scala internazionale. In Italia risulta che il 79% delle donne ha subito una molestia di strada prima dei 17 anni, e il 69% ha confessato di essere stata seguita da uno o più uomini almeno una volta. Molte hanno dichiarato di aver dovuto cambiare spesso percorso e persino modo di vestire. Tutte hanno affermato di percepire ansia e paura[27]. In questo contesto si acuisce il fenomeno della vittimizzazione secondaria, dove è la vittima a sentirsi in errore e non il colpevole[28].

Così come si è dovuto lottare per avere il Codice Rosso[29], una normativa a tutela delle donne vittime di violenza domestica e di genere, così si dovrà continuare a lottare per ottenere un reale cambiamento sociale. Fino a quando sarà necessario regolamentare con leggi specifiche fenomeni di violenza e discriminazione non potrà mai dirsi compiuto il progetto costituzionale ed europeo dell’eguaglianza sostanziale.

Informazioni

REDAZIONE CORRIERE.IT. (s.d.). Francia, approvata la legge contro le molestie: fino a 750 euro di multa. Tratto da Corriere.it: https://www.corriere.it/esteri/18_agosto_04/francia-approvata-legge-contro-molestie-fino-750-euro-multa-fa8399e8-97f5-11e8-ae28-97e0df16be12.shtml

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Trib. Reggio Emila sez. gip-gup, 27 gennaio 2021 n. 54 in https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/tribunale-di-reggio-emilia-27-01-2021-sentenza-n-54/.

Cass. pen. Sez. I, 19/01/2006, n. 8198, in CED Cassazione, 2006.

Cass. pen. Sez. VII Ord., 24/01/2006, in Foro It., 2006, 7-8, 2, 435.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/11/2010, n. 43439, in CED Cassazione, 2010.

Cass. pen. Sez. I, 29/04/2014 n. 23619, in Responsabilita’ Civile e Previdenza 2014, 4, 1373.

Cass. pen. Sez. I, 24/09/2011 n. 6908, in CED Cassazione penale 2011.

Cass. pen. Sez. I, 13/03/2008, n.17308, in CED Cassazione penale 2008.

Cass. pen. Sez. I, 03/02/2004, n.14512, in dejure.it.

Cass. pen. Sez. I Sent., 23/04/2007, n. 19438, in CED Cassazione, 2007.

Cass. pen. Sez. V Sent., 09/12/2020, n. 7993, in CED Cassazione, 2021.

Cass. pen. Sez. III Sent., 15/11/2019, n. 1999, in CED Cassazione, 2020.

[1] Per approfondire: CRESTI S., Catcalling: un nome nuovo per una cosa fin troppo vecchia, in Italiano digitale. La rivista della Crusca in Rete, https://id.accademiadellacrusca.org/articoli/catcalling-un-nome-nuovo-per-una-cosa-fin-troppo-vecchia/3612#, 2021.

[2] Nell’interessante articolo di CRESTI S., op.cit., si legge che il termine pappagallismo è stato utilizzato per la prima volta nel 1956 nella rubrica di Ettore Allodoli dal titolo: Si dice bene? Come si scrive?. La fortuna del termine è scemata con il passare degli anni, specialmente dagli anni ’90 in poi.

[3] Definizione reperibile su https://www.treccani.it/vocabolario/pappagallismo/.

[4] GIACOMO DEVOTO- GIAN CARLO OLI, voce Pappagallismo, in Dizionario della Lingua Italiana, Le Monnier, 2004/2006, p. 1925; per altre definizione vedi Cresti S., op.cit.: «Trova posto nella lessicografia, infatti, anche il concetto di pappagallo come di ‘uomo che molesta le donne in strada’ (GRADIT), di ‘chi assume un comportamento impertinente e molesto con le donne per strada’ (Devoto-Oli 2019), di ‘chi per strada rivolge complimenti alle donne, molestandole’ (Zingarelli 2019), con esempi che ne illustrano l’uso: “un pappagallo l’ha seguita fino a casa”, “quel giovane è un volgare pappagallo”».

[5] CRESTI S., op. cit.: «Sabatini-Coletti, Devoto-Oli, Zingarelli datano pappagallismo 1942, senza però differenziare la stima per accezioni. GRADIT riconduce invece al 1963 la prima occorrenza della parola usata nello specifico significato di cui ci occupiamo. Il GDLI colloca ancora più addietro nel tempo pappagallo inteso nel senso che ci interessa, riportando attestazioni in Luigi Bartolini (“Continuò a fingere di non accorgersi che una persona le era vicino. Né io, per timore di passare per ‘pappagallo’, la molestai altrimenti, Passeggiata con la ragazza, Milano, 1961, p. 269) e Vitaliano Brancati (“E sa… quale titolo avrebbe sui giornali il resoconto di questo piccolo incidente? Pappagallo cinquantenne bastonato da alcuni disoccupati”, Paolo il caldo, Milano 1956, p. 366 [1° ed. 1955); questo ci permette di immaginare che anche pappagallismo fosse usata prima degli anni Sessanta».

[6] Voce catcalling,, in Accademia della Crusca, https://accademiadellacrusca.it/it/parole-nuove/catcalling/18489, riporta i seguenti dati: Diffusione al: 5 dicembre 2020

Google: 28.000 r. per catcalling, 33.000 r. per cat calling/ cat-calling;

“la Repubblica”: 7r. per catcalling, 1r. per cat-calling;

“La Stampa”: 1r. per catcalling;

“Corriere della Sera”: 1r. per catcalling, 1r. per cat-calling.

[7] Per approfondire il tema della differenza tra libertà di circolazione e libertà personale vedi Trib. Reggio Emila sez. gip-gup, 27 gennaio 2021 n. 54, dove viene rilevata l’illegittimità dei DPCM perché: «…stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio (ovvero, in via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal Giudice, nella ricorrenza dei rigidi presupposti di legge, all’esito di un procedimento disciplinato normativamente), in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa. Sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale. Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una restrizione della libertà personale delle situazioni ben più lievi dell’obbligo di permanenza domiciliare come, ad esempio, il “prelievo ematico” (Sentenza n. 238 del 1996) ovvero l’obbligo di presentazione presso l’Autorità di PG in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni sportive, in caso di applicazione del DASPO, tanto da richiedere una convalida del Giudice in termini ristrettissimi.».

[8] Questi gruppi sono sorti in diverse città del mondo, infatti si può apprezzare il loro operato ricercando “cattcalls of” seguito dal nome della città. In Italia ci sono gruppi che operano a Milano, Torino, Napoli ecc.

[9] Per approfondire vedi CRESTI S., op. cit.; MATTIOLI G., Basta catcalling: le donne si ribellano alle molestie verbali, anche grazie ai social, in https://www.repubblica.it/moda-e-beauty/2020/11/24/news/catcalling_molestia_verbale_social-291297279/.

[10] Per approfondire vedi: Francia, approvata la legge contro le violenze sessiste. Punite anche le molestie in strada, inclusi i fischi, in: https://www.repubblica.it/esteri/2018/08/02/news/francia_approvata_la_legge_contro_le_violenze_sessiste_punite_anche_le_molestie_in_strada_inclusi_i_fischi-203217193/; Francia, approvata la legge contro le molestie: fino a 750 euro di multa, in https://www.corriere.it/esteri/18_agosto_04/francia-approvata-legge-contro-molestie-fino-750-euro-multa-fa8399e8-97f5-11e8-ae28-97e0df16be12.shtml.  La legge è stata applicata già nel settembre 2018 quando un uomo è stato multato per aver molestato una ragazza su un autobus, vedi:  https://www.ilpost.it/2018/09/26/prima-condanna-molestie-in-strada/.

[11] L’art. 660 c.p. è sito nel Libro III “delle contravvenzioni in particolari”, Titolo I “delle contravvenzioni di polizia”, Capo I “delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica”, §1 “delle contravvenzioni concernenti l’inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose.

[12] Per approfondire vedi FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale parte generale, VII ed., p.4 ss.

[13] Per approfondire vedi FIORE C., voce Ordine pubblico (dir. pen.), in Enciclopedia del diritto, XXX, Milano, 1980.

[14]ALPA G., GAROFOLI R., Manuale di diritto penale parte speciale, tomo III, IV ed., 2017, p. 401 nota n. 195.

[15] DE VERO G., Inosservanza di provvedimenti di polizia e manifestazioni sediziose e pericolose (Contravvenzioni), in Digesto pen., VII, Torino, 1993, 86; FLICK G.M., Molestia o disturbo alle persone, in Enciclopedia del diritto, XXVI, Milano, 1976, passim.

[16] Cass. pen. Sez. I, 19/01/2006, n. 8198: «Il reato di cui all’art. 660 cod. pen. consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell’altrui vita privata e nell’altrui vita di relazione»; Cass. pen. Sez. VII Ord., 24/01/2006: «Integrano il reato di molestia anche telefonate mute e di pochi secondi, in quanto idonee ad interferire sulla libertà della persona chiamata e tali da ostacolarne il lavoro».

[17] Cass. pen. Sez. VI Sent., 23/11/2010, n. 43439: «Il reato di molestia o disturbo alle persone non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione»; Cass. pen. Sez. I, 29/04/2014 n. 23619: «Il reato di molestie non è necessariamente abituale, potendo essere realizzato anche con una sola azione, di tal che la reiterazione delle azioni ben può configurare l’ipotesi della continuazione. Peraltro, ciò non impedisce che la fattispecie concreta possa assumere caratteristiche tali da rendere la condotta abituale ed integrare il reato solo nella globalità delle condotte.»

[18] Cass. pen. Sez. I, 24/09/2011 n. 6908; in senso conforme: Cass. pen. Sez.I, 13/03/2008, n.17308, Cass. pen. Sez. I, 03/02/2004, n.14512. La Cassazione aveva già preso una decisione in tal senso nel 1963, così come si può leggere in un articolo sul Corriere della sera dal titolo: «il pappagallismo è un reato?», in corriere.it.

[19] ALPA G., GAROFOLI R., op. cit., p. 403.

[20] ALPA G., GAROFOLI R., op. cit., p. 402.

[21] ALPA G., GAROFOLI R., op. cit., p.402

[22] Cass. pen. Sez. I Sent., 23/04/2007, n. 19438; in senso conforme: Cass. pen. Sez. V Sent., 09/12/2020, n. 7993; Cass. pen. Sez. III Sent., 15/11/2019, n. 1999.

[23] In tal senso ALPA G., GAROFOLI R., op. cit., p. 404.

[24] In tal senso FLICK G.M., op.cit: «La norma, d’altronde, offre uno spunto non irrilevante a tal fine: essa, in sostanza, propone un raccordo immediato tra il momento individuale e quello collettivo della persona, come testimoniano le oscillazioni della dottrina e della giurisprudenza fra tranquillità personale ed ordine pubblico, in relazione all’oggetto giuridico della contravvenzione».

[25] Artt. 2 e 3 Cost.; ma anche artt. 2 e 3 TUE; artt. 8,10,19 e 157 TFUE; artt. 20,21,23 e 31 Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea; vedi anche Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, c.d. Convenzione d’Istanbul.

[26] COLOMBO S., voce femminismo giuridico, in Digesto, 1992: «Attribuire al diritto il potere di influenzare le percezioni sociali e culturali significa sopravvalutare grandemente la portata del diritto in sé, e con essa il livello generale di conoscenza delle leggi».

[27] MATTIOLI G., op.cit.

[28] Per approfondire vedi MARVI SANTAMARIA, Sei modi in cui ancora oggi in Italia si sminuisce il catcalling, in https://www.vice.com/it/article/935qap/catcalling-italia-reazioni.

[29] Per approfondire GALLETTA FIORELLA, Revenge Porn: il reato nascosto dietro un click, in http://www.dirittoconsenso.it/2020/05/08/revenge-porn/.