Disposizioni giurisdizionali nello Statuto di Roma in relazione al crimine di aggressione: storia, caratteristiche principali e nuove, attuali sfide
Introduzione storica al crimine di aggressione
L’aggressione è stata definita come “la forma più grave e pericolosa dell’uso illegale della forza”[1] nonché un crimine contro la pace globale idoneo a dar luogo a responsabilità internazionale[2]. A partire dal 1998 gli Stati parte della Corte Penale Internazionale hanno convenuto d’includere il reato di aggressione, quale crimine ai sensi del diritto consuetudinario, nello Statuto della Corte stessa, la quale, solo a partire dal Luglio 2018[3], ha potuto esercitare la propria giurisdizione sullo stesso. Tale decisione è stata, però, solo lo step finale di una serie di intensi negoziati svoltisi negli ultimi decenni, a partire dall’adozione dello statuto di Roma sino alla decisione finale.
La giurisdizione della Corte sul reato di aggressione, difatti, era stata sospesa fino a quando gli stati membri non fossero stati in grado di concordare, in primo luogo, le condizioni per l’esercizio della stessa ed in secondo, una definizione precisa del termine ‘aggressione’. Nel 2010, poi, tale giurisdizione è stata ulteriormente inasprita dagli emendamenti adottati a Kampala[4] i quali hanno sì posto rimedio al mancato accordo sulla definizione del reato, stabilendo però anche che fino a quando almeno 30 Stati non avessero ratificato gli emendamenti di Kampala, la giurisdizione della Corte sarebbe stata ancora sospesa[5][6]. Ciò fino al 2018, appunto, quando gli Stati hanno deciso che la Corte Penale Internazionale avrebbe avuto giurisdizione solo se, sia lo stato aggressore che quello aggredito, avessero ratificato gli accordi di Kampala[7]. Tuttavia, si è concordato di lasciarle un certo margine di manovra nel decidere le questioni controverse più importanti: in ultima analisi, infatti, la decisione spetterà sempre alla Corte[8].
Definizione e caratteristiche principali del crimine
Pur non esistendo oggi una definizione universalmente concordata del termine “aggressione”, l’articolo 8-bis dello Statuto di Roma ne illustra i tratti principali, definendola come la pianificazione, la preparazione, l’iniziazione o l’esecuzione di un atto, da parte di qualcuno “in grado di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato e di esercitare efficacemente un controllo su quell’atto che, per le sue caratteristiche, la sua gravità e la sua portata, costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite“[9]. L’attuale progetto di definizione del reato portato avanti dalla Corte, invece, afferma che “ogni Stato ha il dovere di astenersi (…) dal ricorso all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite“[10].
Da quanto detto, dunque, due risultano essere gli elementi principali di tale reato:
- Il primo è la condotta di uno stato: il reato di aggressione, infatti, può essere perpetrato solo per conto di uno Stato e come parte del piano di uno Stato, anche se, come specificano gli emendamenti di Kampala non tutte le ‘azioni’ di stato sono considerate aggressioni, ma solo le mosse “politiche o militari”[11]. Tali sono l’invasione, il bombardamento, l’annessione del territorio di uno Stato ad un altro, l’attacco alle forze armate o l’invio di gruppi armati in un altro Stato. Inoltre, per essere qualificato come ‘aggressione’, l’atto dev’essere in chiara violazione del divieto all’uso della forza da parte degli Stati[12], le cui uniche eccezioni universalmente ammesse sono l’autodifesa (individuale o collettiva) e l’uso della forza autorizzato dal Consiglio di Sicurezza.
- Il secondo elemento chiave è definito dall’art.8-bis(1) che afferma che l’atto debba essere pianificato, preparato o iniziato da un singolo in posizione di leadership all’interno di uno Stato. Solo i leader di uno Stato, i suoi responsabili politici o altri alti dirigenti possono essere ritenuti responsabili per un atto di aggressione[13]. La semplice influenza sulla politica non è, dunque, requisito sufficiente perché ci sia responsabilità statale[14].
La responsabilità e la clausola opt-out
A proposito di responsabilità, lo statuto della Corte Penale Internazionale contiene anche norme sulle sue modalità. La responsabilità individuale per il reato di aggressione ai sensi dello Statuto di Roma sorge nel momento in cui uno stato commette un atto di aggressione (anche se, come abbiamo visto, il semplice perpetrare tale atto non è requisito sufficiente perché sussista reato).
L’intenzione dei redattori della Carta era quella di inasprire i requisiti minimi per l’esistenza del crimine in modo tale che non ogni uso illegale della forza da parte di uno Stato rientrasse nei contorni dell’aggressione, ma solo le forme di violenza più gravi. Tuttavia, oltre che una responsabilità individuale, il reato di aggressione impone di determinare anche una questione di responsabilità dello Stato da parte di un giudice. Ciò implica il principio secondo cui un tribunale internazionale non possa determinare i diritti o le responsabilità di uno Stato senza il suo consenso.
A differenza di altri reati, infatti, per i quali ratificare lo statuto della Corte Penale Internazionale avrebbe comportato anche accettarne la giurisdizione, per il reato di aggressione è stata istituita una clausola particolare, definita di opt-out. Partiamo col dire che in assenza di un deferimento del Consiglio di Sicurezza, la Corte avrà giurisdizione solo quando uno degli stati-parte commette il reato di aggressione contro un altro Stato-parte; ma la giurisdizione della Corte è ulteriormente ristretta solo a quegli Stati che hanno ratificato l’emendamento sull’aggressione (attualmente 35 su 123 facenti parte della Corte Penale Internazionale). Ed infine, anche coloro che abbiano ratificato l’emendamento sull’aggressione possono scegliere, in qualsiasi momento, di presentare al cancelliere una dichiarazione in cui precisano di non accettare la competenza della Corte per il crimine di aggressione e rinunciare al regime giurisdizionale da questo previsto grazie alla clausola opt-out di cui sopra[15].
Nuove attuali sfide
Anche se può sembrare antiquato, il crimine di aggressione esiste ancora nella realtà contemporanea essendo riemerso durante il XXI secolo con nuove caratteristiche che evidenziano fenomeni non coperti dall’articolo 8 bis(2) dello Statuto.
In primo luogo, non possono essere ignorate le guerre cyber, quali gravi minacce alla pace ed alla sicurezza internazionale ed individuale. Il fatto che nel 1974 l’Assemblea Generale non avesse previsto questo tipo di ‘aggressioni’ non dovrebbe impedire agli Stati di riconoscerlo oggi e sottoporlo ad adeguati procedimenti dinanzi alla Corte Penale Internazionale. Secondo il parere degli esperti, tali guerre sono finalizzate ad aggredire le infrastrutture informatiche e non di un paese, come parte di un più grande piano di invasione[16]. Le capacità distruttive di una guerra informatica sono già riconosciute dai militari, dai governi, dalle aziende, dalla società civile e dagli studiosi come minacce reali ed incombenti alla sicurezza globale. Addirittura, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti considera gli attacchi informatici alla stregua di atti di guerra. La vera sfida sarà quella di identificare la fonte dell’attacco informatico e valutare se questo soddisfi le condizioni giurisdizionali perché quell’atto possa essere classificato quale ‘crimine di aggressione’.
Il secondo fenomeno emergente riguarda coloro che potenzialmente siano in grado di commettere un crimine di aggressione. Difatti, oggi, tali soggetti oggi non devono essere necessariamente stati (nel senso ‘nazioni’, dal punto di vista geo-politico). Si prenda il caso di quegli attacchi armati perpetrati da varie organizzazioni terroristiche quali, ad esempio, lo Stato islamico (ISIS) o Boko Haram, le cui conseguenze devastanti dimostrano non solo la capacità di tali entità di commettere azioni paragonabili ad attacchi militari statali, ma anche quella dei loro autori di essere perpetratori di atrocità transnazionali (si pensi alle invasioni in territorio straniero ed alle occupazioni transfrontaliere, operazioni sicuramente capaci di soddisfare le condizioni giurisdizionali previste dallo statuto per il reato di aggressione). Le azioni commesse da tali organizzazioni sono così estreme e devastanti che sarebbe surreale ometterle da una moderna definizione di ‘atto di aggressione’. In realtà, questa nuova classificazione maggiormente inclusiva che vede come protagonisti di atti di aggressione anche soggetti diversi dagli stati, è stata già introdotta nell’articolo 8 bis(2); pertanto è l’articolo 15 bis(4) che necessita di essere modificato così da poter riflettere tale novità e risultare maggiormente realistico.
Conclusione
Se la Corte Penale Internazionale ignorasse tali realtà sempre più diffuse, vedrebbe minacciata la sua credibilità come efficace strumento di giustizia internazionale. Il mondo che attualmente circonda il crimine di aggressione sfida infatti i limiti imposti dalla sua desueta definizione[17]. Le dinamiche della politica globale e dell’estremismo violento si stanno evolvendo e trasformando rapidamente in nuove minacce alla sovranità statale, agli interessi economici ed ai diritti umani fondamentali. Se le carenze nella definizione degli atti di aggressione non venissero rapidamente ed efficacemente colmate per affrontare (e superare) tali sfide, lo Statuto di Roma verrebbe privato di un’importanza significativa. Inoltre, non si deve mai dimenticare la prospettiva degli Stati a tale proposito, cioè, quella di essere protetti dai crimini attraverso la giurisdizione della Corte per la quale, dato il suo oggetto e il suo scopo, tutto ciò non dovrebbe sembrare troppo inverosimile.
Informazioni
A.WHITING, Crime of Aggression Activated at the ICC: Does it Matter?, JUST SEC, 19 dicembre 2019 https://www.justsecurity.org/49859/crime-aggression-activated-icc-matter
A. FEDERICO, La risoluzione delle controversie tra gli Stati e l’arbitrato internazionale, in DirittoConsenso, 4 dicembre 2020. Link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/04/risoluzione-delle-controversie-tra-stati/
R. H. STEINBERG (2020), The International Criminal Court: Contemporary challenges and reform proposals, 09 Luglio 2020, The Netherlands: Brill | Nijhoff. doi: https://doi.org/10.1163/9789004384095
C. SCHMITT (Autore), C. GALLI (a cura di), F. FERRARESI (Traduttore), La guerra d’aggressione come crimine internazionale, Editore: Il Mulino, 5 novembre 2015
C. CUNNINGHAM WARREN, Prosecuting the Crime of Aggression as a Complement: A Framework to Promote the International Criminal Court’s Legitimacy in Head-of-State Prosecutions, George Washington International Law Review, Vol. 51, 2019, August 31, 2018. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3242237
[1] Definizione adottata nella risoluzione di Kampala (Uganda, 2010)
[2] Art.5(2) Statuto di Roma
[3] Assemblea degli stati parte (ASP) paragrafo 1, (2018)
[4] Principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati. Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 2625 del 24 ottobre 1970 A/RES/2625 (XXV)
[5] Artt.15 bis(2), 15ter (2) Statuto ICC
[6] Risoluzione RC/Res. 6
[7] Risoluzione ASP, paragrafo 2: “Conformemente allo Statuto di Roma, le modifiche allo Statuto relative al reato di aggressione adottate in occasione della Conferenza di revisione di Kampala entrano in vigore per gli Stati parte che hanno accettato le modifiche 1 anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione e che, in caso di rinvio o di indagine propio motu da parte dello Stato, la Corte non esercita la propria competenza in merito a un reato di aggressione commesso da un territorio di uno Stato parte che non abbia ratificato o accettato tali modifiche”.
[8] Alex Whiting, “Crime of Aggression Activated at the ICC: Does it Matter?” December 19, 2017
[9] Art.8 Statuto di Roma
[10] Per altri corollari del divieto dell’uso della forza si veda l’articolo di Angela Federico “La risoluzione delle controversie tra gli Stati e l’arbitrato internazionale” su DirittoConsenso (4 dicembre 2020). Link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/04/risoluzione-delle-controversie-tra-stati/
[11] Risoluzione della Conferenza di Revisione, tenutasi il 11 giugno 2011 a Kampala / https://treaties.un.org/doc/source/docs/RC-Res.6-ENG.pdf
[12] Art.2(4), Carta delle Nazioni Unite
[13] Art.8-bis(1)
[14] Art.25(3)
[15] Art.15-bis(4)
[16] Steinberg, R. H. (2020) “The International Criminal Court: Contemporary challenges and reform proposals”
[17] Carl Schmitt (Autore), C. Galli (a cura di), F. Ferraresi (Traduttore) “La guerra d’aggressione come crimine internazionale (5 novembre 2015)

Graziana Masiello
Ciao, sono Graziana. Sono pugliese, ho 23 anni e sono iscritta alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento. Attualmente sto conseguendo un LL.M. (Master of Law) in diritto e sicurezza internazionale presso l’Università di Glasgow. Il mio percorso rispecchia i miei principali interessi in ambito giuridico quali il diritto penale ed il diritto transnazionale e comparato, con le sfide che attualmente mettono a dura prova la sicurezza globale.
Ho fatto parte di DirittoConsenso da maggio 2021 a luglio 2021.