L’analisi della forma di governo del Perù: con un Presidente, un Congresso, un Consiglio dei Ministri e un potere giudiziario composito
Alcune informazioni e la forma di governo del Perù in tre punti
Iniziamo con alcune informazioni sul Perù. È uno Stato dell’America meridionale resosi indipendente dalla Spagna nel 1821. Si affaccia sull’Oceano Pacifico e non è ben chiaro quale sia l’estensione totale[1] dello Stato per via di una contesa territoriale in corso da anni con il Cile[2]. La capitale è Lima e conta una popolazione totale di circa 32 milioni. Si ritiene che la popolazione cresca nel 2021 e che raggiunga i 33[3].
Per passare alla forma di governo[4] del Perù, possiamo brevemente introdurla secondo questa struttura:
- è basata sulla Costituzione del 1993,
- è una repubblica democratica e unitaria,
- è di tipo presidenziale.
Partiamo dalla base normativa: la Costituzione
La Costituzione dello stato peruviano più recente[5] è quella del 1993[6]. Con questa si configura una specifica forma di governo del Perù[7]: è una repubblica democratica rappresentativa presidenziale unitaria[8] con un sistema multipartitico[9]. Il paese ha mantenuto un sistema democratico liberale che ha sostituito una costituzione che ha appoggiato il governo a una federazione per autorizzare più potere al presidente. Per “repubblica unitaria” si intende un sistema in cui il governo centrale detiene il maggior potere e può creare divisioni amministrative.
Le disposizioni riguardanti il funzionamento dello Stato sono quelle contenute nella parte più corposa della Costituzione, il Titolo IV – Della Struttura dello Stato (art. 90 – 199).
Il Congresso: composizione e poteri
Passiamo quindi al Congreso de la República. Il Congresso è l’organo unicamerale come espressamente stabilito dall’articolo 90[10].
La composizione del Congresso è stabilita dal Capitolo I del Titolo IV della Costituzione del Perù. Il Congresso è composto da rappresentanti che siedono nei distretti congressuali assegnati a ciascuna regione, nonché da due distretti speciali, provincia di Lima[11] e cittadini peruviani che vivono all’estero. Il numero dei rappresentanti votanti è fissato a 130[12] dalla Costituzione.
Il Congresso è incaricato della responsabilità di approvare leggi[13] e risoluzioni legislative, nonché di interpretare, modificare o abrogare le leggi esistenti. Il Congresso ratifica anche i trattati internazionali, approva il bilancio nazionale e autorizza prestiti per conto del paese. Può anche sostituire le osservazioni presidenziali sui progetti di legge con un voto di oltre la metà del numero legale dei membri del Congresso. Può rimuovere funzionari governativi compreso il presidente, acconsentire all’ingresso di truppe straniere nel territorio nazionale e autorizzare il presidente a lasciare il paese. Il Congresso si riunisce al Palazzo Legislativo a Lima, nel centro storico.
Il Congresso è presieduto dal Presidente del Congresso, eletto dai membri dello stesso (ed è quindi tradizionalmente il leader del partito di maggioranza). Il presidente e tre vicepresidenti sono scelti dalla coalizione di governo.
L’attuale Congresso del Perù, che ha prestato giuramento dopo le elezioni del 2020, è stato eletto dopo lo scioglimento del precedente Congresso dal presidente Martín Vizcarra[14], innescando la crisi costituzionale peruviana del 2019-2020. Vizcarra ha emesso un decreto che ha fissato le elezioni anticipate per il 26 gennaio 2020. I rappresentanti serviranno per il resto del mandato legislativo originale, che scadrà nel luglio 2021.
Il Presidente della Repubblica
Nel clima appunto di instabilità politica si sono succeduti ben 3 presidenti in 4 anni. Si tratta di Martín Vizcarra, citato poco fa, Manuel Merino, solamente per 5 giorni, e Francisco Sagasti, presidente dal 17 novembre 2020. Una situazione però che risulta del tutto regolare dal punto di vista costituzionale: nella forma di governo del Perù sono costituzionalmente previste disposizioni infatti riguardanti l’assenza del Presidente, la sospensione del diritto alla Presidenza e i casi di impedimento temporale o permanente.
Come stabilito dall’articolo 110, il presidente è il capo di Stato ed è votato per suffragio diretto. La durata del mandato è di 5 anni ma non immediatamente ripetibile. Passiamo quindi ai suoi poteri.
Quali sono i poteri del Presidente nell’attuale forma di governo del Perù?
I poteri del Presidente sono espressamente indicati dall’articolo 118. Spetta infatti al Presidente:
- rispettare e far rispettare la Costituzione, i trattati, le leggi e le altre disposizioni legali
- rappresentare lo Stato, dentro e fuori la Repubblica
- dirigere la politica generale del governo
- vigilare sull’ordine interno e sulla sicurezza esterna della Repubblica
- convocare le elezioni del Presidente della Repubblica e dei rappresentanti al Congresso, nonché dei sindaci e degli assessori e degli altri funzionari stabiliti dalla legge
- convocare il Congresso in legislatura straordinaria; e sottoscrivere, in tal caso, il decreto di convocazione
- indirizzare messaggi al Congresso in qualsiasi momento e obbligatoriamente, personalmente e per iscritto, quando si insedia la prima legislatura ordinaria annuale. I messaggi annuali contengono una dettagliata esposizione della situazione della Repubblica e dei miglioramenti e delle riforme che il Presidente ritiene necessarie e convenienti per l’esame del Congresso. I messaggi del Presidente della Repubblica, ad eccezione del primo, sono approvati dal Consiglio dei ministri
- esercitare il potere di regolare le leggi senza trasgredirle o snaturarle; e, entro tali limiti, emanare decreti e delibere
- rispettare ed eseguire le sentenze e le risoluzioni degli organi giurisdizionali
- rispettare e far rispettare le risoluzioni della giuria elettorale nazionale
- dirigere la politica estera e le relazioni internazionali; e stipulare e ratificare trattati
- nominare ambasciatori e ministri plenipotenziari, con l’approvazione del Consiglio dei ministri, incaricati di riferire al Congresso
- ricevere agenti diplomatici stranieri e autorizzare i consoli ad esercitare le loro funzioni
- presiedere al Sistema di Difesa Nazionale; e organizzare, distribuire e organizzare l’impiego delle Forze Armate e della Polizia Nazionale
- adottare le misure necessarie per la difesa della Repubblica, dell’integrità del territorio e della sovranità dello Stato
- dichiarare guerra e firmare la pace, con l’autorizzazione del Congresso
- gestire le finanze pubbliche
- negoziare prestiti
- dettare misure straordinarie, mediante decreti urgenti con forza di legge, in materia economico-finanziaria, quando l’interesse nazionale lo richieda e con facoltà di riferire al Congresso. Il Congresso può modificare o abrogare i suddetti decreti urgenti
- regolamentare le aliquote tariffarie
- concedere la grazia e commutare le pene. Esercitare il diritto di grazia a favore degli imputati nei casi in cui la fase istruttoria abbia superato il doppio del suo termine più la sua proroga
- conferire decorazioni per conto della Nazione, previo accordo del Consiglio dei ministri
- autorizzare i peruviani a prestare servizio in un esercito straniero; e
- esercitare le altre funzioni di governo e di amministrazione affidategli dalla Costituzione e dalle leggi.
Il Consiglio dei Ministri
Accanto al Presidente bisogna citare anche il Consiglio dei Ministri, un organo importante nella forma di governo del Perù. I ministri, che devono essere necessariamente peruviani, dotati del diritto di voto e aver compiuto 25 anni, formano il Consiglio dei Ministri. Se è vero che il Consiglio dei Ministri ha il suo Presidente spetta però al Presidente della Repubblica presiedere il Consiglio dei Ministri[15] quando è convocato o quando partecipa alle sue sessioni. Il Consiglio dei Ministri è organo immancabile per la gestione del governo nazionale.
Spetta al Consiglio dei Ministri:
- approvare i disegni di legge che il Presidente della Repubblica sottopone al Congresso
- approvare i decreti legislativi e i decreti urgenti del Presidente della Repubblica, nonché i disegni di legge, i decreti e le deliberazioni che la legge prevede
- deliberare su questioni di interesse pubblico e su altre che gli sono concessi dalla Costituzione e dalla legge.
Titolo IV – Capitolo VI: le relazioni con il potere legislativo e la questione di fiducia
Questa parte riguarda il cuore del rapporto tra il Congresso ed il Consiglio dei Ministri. Entro trenta giorni dall’insediamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri si presenta al Congresso[16], insieme agli altri ministri, per presentare e discutere la politica generale del governo. Solleva così la questione di fiducia. Il Congresso dà attuazione alla responsabilità politica del Consiglio di Ministri, o ministri separatamente, attraverso un voto di sfiducia o il rigetto della questione di fiducia. Quest’ultimo è sollevato solo per iniziativa ministeriale.
Che numeri sono richiesti di preciso? Ogni mozione di sfiducia contro il Consiglio dei Ministri, o contro uno qualsiasi dei ministri, deve essere presentata da non meno del venticinque per cento del numero legale dei membri del Congresso. Viene discusso e votato tra il quarto e il decimo giorno di calendario successivo alla sua presentazione. L’approvazione richiede il voto di più della metà del numero legale dei membri del Congresso.
Il Consiglio dei ministri o il ministro sfiduciato devono dimettersi[17]. Il Presidente della Repubblica accetta le dimissioni entro le successive settantadue ore.
È possibile anche che avvenga la crisi di governo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sollevare una questione di fiducia davanti al Congresso a nome del Consiglio dei Ministri. Se gli viene negata la fiducia, o se viene censurato, o se si dimette o viene rimosso dal Presidente della Repubblica, si verifica la crisi totale del gabinetto.
Il Presidente della Repubblica ha facoltà di sciogliere il Congresso[18] se ha censurato o negato la fiducia a due Consigli dei Ministri cioè a due formazioni ministeriali. Il decreto di scioglimento contiene l’indizione delle elezioni per un nuovo Congresso: si ritorna così alle urne. Tali elezioni si svolgono entro quattro mesi dalla data di scioglimento, senza che venga modificato il sistema elettorale preesistente.
Potere giudiziario e amministrazione della giustizia
Per chiudere quindi l’analisi della forma di governo del Perù passiamo agli organi fondamentali del potere giudiziario. Questi sono:
- il Consiglio Nazionale della Magistratura (Consejo Nacional de la Magistratura) che, come dispone l’articolo 150, ha il compito di selezionare e nominare giudici e pubblici ministeri, salvo quando provengano da elezioni popolari. È indipendente e retto dalla sua legge organica.
- Il Pubblico Ministero (Ministerio Público), organo autonomo. Lo presiede il Procuratore della Nazione (Fiscal de la Nación). Viene eletto dal Collegio dei Procuratori Supremi. La carica di Procuratore della Nazione dura tre anni, ed è rinnovabile, per rielezione, solo per altri due. I membri del Pubblico Ministero hanno gli stessi diritti e prerogative e sono soggetti agli stessi obblighi del Potere Giudiziario nella rispettiva categoria. Sono affetti dalle stesse incompatibilità. La loro nomina è soggetta a requisiti e procedure identiche a quelle dei membri della Magistratura nella rispettiva categoria.
- L’ufficio del Difensore Civico (Defensoría del Pueblo), anch’esso autonomo. Gli enti pubblici sono tenuti a collaborare con l’Ufficio del Difensore Civico quando lo richieda. La sua struttura, a livello nazionale, è stabilita dalla legge organica. L’Ombudsman è eletto e rimosso dal Congresso con un voto di due terzi del suo numero legale. Gode della stessa immunità e delle stesse prerogative dei deputati. Per essere eletto Difensore civico è necessario aver compiuto i trentacinque anni di età ed essere un avvocato. L’incarico dura cinque anni e non è soggetto a mandato obbligatorio.
- Il Tribunale Costituzionale (Tribunal Constitucional), che è l’organo di controllo della Costituzione. È autonomo e indipendente. È composto da sette membri eletti per cinque anni. Il controllo costituzionale riguarda sia le norme che i potenziali conflitti di competenza tra organi[19]. Se il Tribunale dichiara incostituzionale una norma, essa perde efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, vale a dire che, da quel momento, cessa di esistere nell’ordinamento.
Informazioni
Costituzione politica del Perù, versione aggiornata
https://foreignpolicy.com/2020/12/01/peru-needs-a-new-constitution/
[1] È all’incirca di 1.285.000 chilometri quadrati.
[2] In più, per approfondire la questione della delimitazione territoriale di uno Stato rimando a quest’altro articolo pubblicato su DirittoConsenso: http://www.dirittoconsenso.it/2020/05/26/la-delimitazione-territoriale-degli-stati/
[3] Dati INEI: http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-2021-ano-del-bicentenario-de-la-independencia-el-peru-contara-con-una-poblacion-de-33-millones-35-mil-304-habitantes-11624/ e https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1743/Libro.pdf
[4] Francesco Pacilè ha scritto per DirittoConsenso un articolo specifico sulle varie forme di governo parlamentare. Link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/04/10/le-varie-forme-di-governo-parlamentare/
[5] Il Perù ha avuto dodici costituzioni, dalla sua nascita come Repubblica (1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867, 1920, 1933, 1979, 1993)
[6] Il 31 agosto 1993 il Congresso Costituente Democratico (Congreso Constituyente Democrático) ha sottoposto al voto popolare l’approvazione della nuova carta. Il 31 ottobre dello stesso anno si tenne il referendum per l’approvazione della Costituzione politica, poi promulgata il 29 dicembre 1993 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1994
[7] Il sistema di governo peruviano combina elementi derivati dai sistemi politici degli Stati Uniti (una costituzione scritta, una Corte suprema autonoma, un sistema presidenziale) e della Repubblica popolare cinese (un congresso unicamerale, un premier e un sistema ministeriale, e un forte esecutivo). La storia del Perù tra l’altro è legata proprio a questi due Stati da cui ha tratto alcuni principi di funzionamento politico-istituzionale
[8] Come testualmente previsto dall’articolo 43 della Costituzione: “La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes”
[9] I partiti oggi presenti sono: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Democracia Directa, Frente Amplio, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú, Partido Morado, Partido Nacionalista, Perú Libre, PPC, Perú Patria Segura, Podemos Perú, RUNA, Renovación Popular, Unión por el Perú, Victoria Nacional
[10] Testualmente, “El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de cámara única.
El número de congresistas es de ciento treinta. El Congreso de la República se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Los candidatos a la Presidencia de la República no pueden integrar la lista de candidatos a congresistas. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso. Para ser elegido congresista, se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar de derecho de sufragio.”
[11] In seguito al censimento del 2017, la delegazione più numerosa è quella della provincia di Lima, con 36 rappresentanti
[12] Che però nella Costituzione originaria del 1993 ne prevedeva 120
[13] Si rimanda per queste alle disposizioni 105-109
[14] Per un rimando all’evento: https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/In-Peru-il-Parlamento-destituisce-il-presidente-Vizcarra-dopo-le-accuse-di-corruzione-a33218f3-5748-421f-bbac-6cb4e9892e84.html
[15] Il Presidente si interfaccia anche in altro senso: Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Presidente del Consiglio. Nomina e revoca gli altri ministri, su proposta e d’intesa, rispettivamente, del Presidente del Consiglio come previsto dall’articolo 122
[16] Se il Congresso non è in sessione, il Presidente della Repubblica convoca una legislatura straordinaria
[17] La mancata approvazione di un’iniziativa ministeriale non obbliga il ministro a dimettersi, a meno che non abbia posto una questione di fiducia nell’approvazione
[18] Anche se, bisogna precisare, Il Congresso non può essere sciolto nell’ultimo anno del suo mandato. Sciolto il Congresso, resta in carica la Commissione Permanente, che non può essere sciolta.
[19] Più precisamente per i seguenti conflitti di competenza: i) tra il Potere Esecutivo e uno o più Governi Regionali o Comunali; ii) tra due o più Regioni, Comuni, o tra di essi; e, iii) tra gli stessi Poteri dello Stato o uno qualsiasi degli altri organi costituzionali, o tra di essi.

Lorenzo Venezia
Ciao, sono Lorenzo. Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con una tesi sul recupero dei beni culturali nel diritto internazionale e sul ruolo dell'INTERPOL e con il master "Cultural property protection in crisis response" all'Università degli Studi di Torino, sono interessato ai temi della tutela dei beni culturali nel diritto internazionale, del traffico illecito di beni culturali e dei fenomeni di criminalità organizzata e transnazionale.