Lavoro e genitorialità in pandemia: la disciplina dei congedi parentali Covid19
L’eccezionalità dei congedi parentali Covid19
La pandemia ha stravolto gli equilibri organizzativi di milioni di famiglie: una moltitudine di genitori lavoratori[1], abituata ad accompagnare i figli a scuola con rigorosa puntualità per poi correre a lavoro, si è trovata spiazzata dalle misure di contenimento del contagio, una tra tutte, la sospensione dell’attività didattica in presenza. Neppure i più fortunati, quelli che hanno sempre potuto contare sull’appoggio provvidenziale dei nonni, pronti a rispondere alle necessità del caso, si sono salvati: stare con i nipoti costituiva un pericolo non indifferente per la loro incolumità. Quindi che fare? Il legislatore ha cercato di provvedere, come meglio ha potuto, con la previsione di appositi congedi parentali Covid19, da ultimo con il D.L. n. 30 del 13/03/2021 convertito con Legge n. 61 del 06/05/2021.
Nello specifico, l’art. 2 del suddetto provvedimento, stabilisce modalità di fruizione, platea di destinatari e trattamento economico di tali congedi straordinari.
Chi può richiederlo e in quali circostanze
Il presente congedo può essere richiesto dal lavoratore dipendente, la cui prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, che sia genitore di:
- figlio convivente minore di anni 14;
- figlio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età di esso;
- figlio di età compresa fra 14 e 16 anni.
Il lavoratore potrà assentarsi dal lavoro per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata:
- della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- dell’infezione da SARS-Cov-2 del figlio;
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente;
- della chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio con grave disabilità.
Il congedo può essere fruito da un solo genitore e non può essere concesso se l’altro:
- svolge la propria prestazione lavorativa in modalità agile;
- fruisce a sua volta del congedo in esame, salvo che quest’ultimo non sia stato richiesto per altro figlio minore, avuto da diverso soggetto;
- non svolge attività lavorativa;
- è sospeso dal lavoro.
Infine il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria, anche se ancora non sono state fornite indicazioni precise sulle modalità di applicazione pratica.
Tale misura potrà essere richiesta entro il 30 giugno 2021, salvo ulteriori proroghe.
Il trattamento economico spettante al lavoratore
Per i periodi di astensione dal lavoro del genitore minore di anni 14 e del genitore di figlio affetto da grave disabilità, è prevista l’attribuzione di un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23, ad esclusione del comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151[2] con riconoscimento della contribuzione figurativa.
Per i periodi di astensione dal lavoro del genitore di minore di età compresa tra 14 e 16 anni, al contrario, non è prevista alcuna retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma solo il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto.
La conversione del congedo parentale facoltativo in congedo straordinario Covid19
Inizialmente la possibilità di usufruire del congedo parentale straordinario, per eventi connessi all’emergenza sanitaria, era stata concessa fino al 31 dicembre 2020 senza ulteriori proroghe, diversamente da quanto fino a quel momento accaduto. Dal 1° gennaio al 13 marzo 2021, data di entrata in vigore del D.L. n. 30/2021, sul punto in trattazione, si è verificato un vuoto normativo che ha costretto i genitori lavoratori dipendenti a ricorrere ad altre forme di assenza giustificata dal lavoro.
A coloro che hanno fruito, nel suddetto periodo, del congedo parentale previsto dagli art. 32 e 33 del D. Lgs. n. 151/2001, il legislatore ha concesso la possibilità di richiederne la conversione in congedo parentale straordinario Covid19, purché ricorrenti i requisiti di applicazione precedentemente enunciati.
Tale conversione comporta, di conseguenza, l’attribuzione di un’indennità pari al 50%, spettante per il congedo straordinario, in luogo di quella pari al 30% della retribuzione, prevista per il congedo parentale tradizionale.
Ciò significa che il lavoratore, a seguito di apposita richiesta di conversione, avrà diritto, per quanto riferito al trattamento economico, alla corresponsione della relativa differenza e, per quanto riferito al trattamento giuridico, allo scomputo, del periodo richiesto, dal conteggio dei giorni considerati a titolo di congedo parentale.
Per l’accesso ai benefici per i lavoratori privati provvede direttamente l’INPS[3], secondo le indicazioni condivise sul proprio sito istituzionale e nel limite di spesa stanziato, mentre per i lavoratori pubblici, è competente l’ente di appartenenza.
Il focus per la Pubblica Amministrazione
La necessità di un intervento tempestivo, per la risoluzione di problematiche urgenti, ha fatto sì che il legislatore rimettesse ad un secondo momento l’approfondimento dei riflessi che l’applicazione pratica di questo nuovo congedo avrebbe avuto su istituti tipici del rapporto lavorativo, quali ferie e tredicesima.
Con apposito parere, il Dipartimento della Funzione Pubblica[4] ha chiarito che, la possibilità di conversione del congedo parentale ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 in congedo parentale straordinario Covid-19, ha assimilato, sotto il profilo giuridico, questi due istituti e, pertanto, si ritiene che tali periodi siano computati nell’anzianità di servizio, ma esclusi ai fini della maturazione delle ferie e del calcolo della tredicesima mensilità.
Per quanto attiene all’ambito delle circostanze necessarie per la fruizione del congedo in oggetto, il riferimento ai periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza, senza ulteriori precisazioni, ha fatto sorgere il quesito se, in tali periodi, rientrassero anche quelli di sospensione dell’attività scolastica concomitanti con le festività pasquali o, genericamente, con i giorni festivi.
La risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica è stata negativa[5].
La previsione dei congedi parentali Covid19 si fonda sul presupposto che si debba porre rimedio ad una situazione straordinaria legata all’emergenza sanitaria, ma, festività pasquali e giorni festivi, costituiscono sì un’interruzione dell’attività didattica, rientrante però nella programmazione ordinaria dell’attività scolastica e, per questo motivo, i periodi corrispondenti ad essi non possono essere oggetto di richiesta di congedo straordinario.
Informazioni
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 maggio 2021, n. 61 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.”
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”
Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP-0020896-P-30/03/2021) “Parere in materia di congedo parentale “straordinario” e di maturazione delle ferie. – Articolo 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”
Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP-0027697-P-22/04/2021) “Parere in merito alla fruibilità del congedo Covid-19 di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto – legge 13 marzo 2021, n. 30.”
[1] Per il rimando ad un problema particolarmente sentito durante la pandeami: http://www.dirittoconsenso.it/2021/05/07/impatto-covid19-impiego-femminile/
[2] Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
[3] Messaggio INPS n. 1752 del 29/04/2021
[4] Protocollo Dfp-0020896-P-30/03/2021
[5] Protocollo Dfp-0027697-P-22/04/2021

Ilaria Campisi
Ciao, sono Ilaria. Sono iscritta alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma e, in quanto impiegata da diversi anni presso più Enti Locali, ho sviluppato uno spiccato interesse per il diritto amministrativo e la disciplina del pubblico impiego. Attualmente mi occupo di risorse umane, con un occhio di riguardo alla materia previdenziale.