Quando si verifica l’omissione di soccorso e cosa rischiano coloro che vi incorrono? Quali conseguenze in caso di omissione di soccorso stradale?
L’omissione di soccorso come reato omissivo proprio
Tradizionalmente siamo portati a ritenere che le condotte che costituiscono reato abbiano una natura commissiva. Non sempre però, nel nostro sistema penale, i reati sono frutto di azioni. Se è certamente vero che questa categoria rappresenta la fattispecie più diffusa, occorre rilevare come soprattutto negli ultimi anni la dottrina sia giunta ad elaborare una autonoma categoria dogmatica, quella dei reati omissivi. La responsabilità per omissione dunque rappresenta l’eccezione, in quanto sorge allorché si vìoli l’obbligo di attivarsi per la salvaguardia di un bene altrui, e non già di astenersi dal compiere azioni lesive[1].
I reati omissivi possono essere classificati in due categorie:
- I reati omissivi propri (o puri)
- I reati omissivi impropri (o impuri)
Il criterio discretivo tra questi due modelli può essere ricondotto alla necessaria presenza o meno di un evento come requisito strutturale del reato. Nel caso dei reati omissivi impropri si contesta all’omittente di aver violato l’obbligo di impedire il verificarsi di un evento tipico ai sensi di una fattispecie commissiva base. Questo tipo di illecito tendenzialmente è carente di una previsione legislativa espressa, in quanto lo si ricava dalla conversione di fattispecie create invece per incriminare condotte positive.
Il reato omissivo proprio invece consiste nel mancato compimento di un’azione che la legge comanda di realizzare: qui all’omittente si contesta di non aver posto in essere l’azione doverosa. In questo caso, infatti, il legislatore penale configura direttamente i reati omissivi propri tramite descrizione di una situazione tipica, intesa come insieme dei presupposti da cui sorge l’obbligo di attivarsi[2].
Un tipico esempio di reato omissivo proprio è certamente rappresentato dall’omissione di soccorso: essa incrimina la semplice omissione di assistenza ad una persona in pericolo (situazione tipica).
Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.
L’omissione di soccorso e i suoi elementi costitutivi
L’ omissione di soccorso è collocata nel titolo XII relativo ai delitti contro la persona, all’articolo 593 del Codice Penale. Esso dispone:
“Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.”
Dalla lettura di questa disposizione emerge immediatamente come essa possa essere scomposta in due fattispecie:
- la prima ipotesi di omissione di soccorso sorge quando si ometta di dare avviso alle Autorità del ritrovamento di minori di dieci anni o di persona incapace di provvedere a sé stessa in stato di abbandono o smarrimento,
- mentre la seconda ipotesi sorge quando si omette di prestare assistenza o dare avviso in caso di persona in pericolo, ferita o che sembri inanimata.
In entrambi i casi, l’obbligo che ricade sul soggetto ritrovatore, per non incorrere nel reato di omissione di soccorso, è quello di prevenire eventuali danni a cui le categorie sopracitate potrebbero incorrere in quanto esposte ad uno stato di percolo presunto o accertato, mediante la propria assistenza.
Per incorrere in una forma di responsabilità penale è necessario che il soggetto che versi in questa situazione abbia la possibilità di agire, intesa come possibilità materiale di adempiere al comando: essa è esclusa ad esempio per carenza delle attitudini psicofisiche necessarie (non commette omissione di soccorso chi non sa nuotare e non è pertanto in grado di soccorrere un bagnante, o a causa dell’età o infermità sia inidoneo a prestare soccorso) o per carenza delle condizioni esterne indispensabili per compiere tale azione (ad esempio trovarsi a grande distanza dal luogo in cui è necessario il soccorso)[3].
Tra le ipotesi che impediscono la formazione della fattispecie di omissione di soccorso si annovera senz’altro il caso in cui il soggetto coinvolto abbia compiuto un serio sforzo per adempiere al dovere di soccorso/assistenza e l’insuccesso sia dovuto a circostanze a lui non imputabili, o quando vi siano più co-obbligati: in quest’ultimo caso infatti il dovere di attivarsi in capo a più soggetti può far venire meno la responsabilità penale di coloro che rimangono successivamente inattivi, in quanto un loro intervento risulterebbe superfluo o non più necessario. Un recentissimo intervento della Cassazione[4] ha però messo in luce come, in tema di circolazione stradale, l’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non sia delegabile a terzi ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolari abilitazioni al soccorso; la semplice presenza ad esempio di passanti, non autorizza infatti in nessun modo l’elusione del dovere di prestare assistenza ai feriti.
Per entrambe le fattispecie dell’art. 593, in ogni caso, la pena prevista è della reclusione fino ad un anno o della multa fino a 2.500 euro. All’ultimo comma troviamo invece disciplinate le aggravanti che possono venire in rilievo in relazione all’omissione di soccorso: la pena infatti risulta aumentata se dall’omissione deriva una lesione personale o addirittura raddoppiata se ne deriva la morte.
In quanto reato omissivo istantaneo[5], oltretutto, non è configurabile il tentativo.
L’omissione di soccorso stradale
Forse il più classico degli esempi in materia di omissione di soccorso è quello di omissione di soccorso stradale. Il tema in esame è espressamente disciplinato all’articolo 189 del Codice della strada[6], il quale prevede diversi obblighi:
- Obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle sole cose (comma 5);
- Obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone (comma 6);
- Obbligo di prestare assistenza alle persone ferite (comma 7);
- Obbligo di fornire le proprie generalità (comma 4), in capo ai conducenti.
Mentre nel caso di soli danni alle cose se non ci si ferma si incorre in una sanzione amministrativa, l’omissione di soccorso a seguito di incidente stradale nell’eventualità in cui siano scaturiti danni alle persone comporta una pena piuttosto elevata: essa va dai sei mesi ai tre anni di reclusione, e aumenta da uno a tre anni di reclusione nel caso in cui non si sia prestata assistenza a persone ferite[7]. In entrambi i casi è prevista la pena accessoria della sospensione della patente di guida.
Con riguardo alla condotta da porre in essere per evitare di incorrere nell’omissione di soccorso, l’assistenza ai feriti è integrata anche dalla semplice chiamata dei soccorsi sanitari, senza azzardarsi a compiere manovre complicate che rischierebbero di aggravare la situazione (ad esempio estrarre dalle lamiere dell’auto il corpo della vittima)[8].
Per ciò che attiene all’elemento soggettivo, per essere imputati del reato di omissione di soccorso occorre il dolo. Non si incorre in questo tipo di reato quando, ad esempio, l’omissione sia dovuta ad un errore, ancorché colposo, compiuto dall’agente in ordine alla valutazione della situazione di pericolo percepita ovvero allorquando lo stesso agente, pur avendo riconosciuto la stessa, abbia poi errato nell’elezione delle modalità di soccorso pur poste in essere[9].
Sul punto si è peraltro pronunciato recentemente il Tribunale di Trieste, il cui orientamento è stato confermato dalla Cassazione, ritenendo anche il dolo eventuale[10] sufficiente per integrare il reato di omissione di soccorso. Non è escluso invece che la valutazione delle circostanze del fatto, ad esempio particolare tenuità dei danni o l’essersi fermato prima di allontanarsi e non aver poi negato il proprio coinvolgimento in seguito, possa portare al riconoscimento di una causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’omissione di soccorso stradale può essere accompagnata anche da un’altra fattispecie di reato, data dalla fuga. La Corte di Cassazione ha in seguito precisato come il reato di fuga sia ben integrabile anche dall’utente della strada coinvolto nel sinistro pur se non responsabile dello stesso[11].
Informazioni
G. FIANDACA – E. MUSCO, DIRITTO PENALE PARTE GENERALE, OTTAVA EDIZIONE, ZANICHELLI EDITORE.
INCIDENTE STRADALE ED OMISSIONE DI SOCCORSO: COSA FARE E QUALI SONO LE CONSEGUENZE? Avvocatopenalistah24.it, 16.05.2020, Incidente Stradale e Omissione Soccorso: Quali sono le conseguenze ? (avvocatopenalistah24.it)
OMISSIONE DI SOCCORSO STRADALE: QUANDO BISOGNA FERMARSI? M. ACQUAVIVA, 4.10.2020, Omissione di soccorso stradale: quando bisogna fermarsi? (laleggepertutti.it)
[1] G. Fiandaca- E. Musco, Diritto Penale parte generale, ottava edizione, Zanichelli Editore.
[2] G. Fiandaca- E. Musco, Diritto Penale parte generale, ottava edizione, Zanichelli Editore.
[3] G. Fiandaca- E. Musco, Diritto Penale parte generale, ottava edizione, Zanichelli Editore
[4] Cassazione penale sez. IV, 07/04/2021, n.14648
[5] Il reato si dice istantaneo quando si realizza, e quindi si esaurisce, in un lasso di tempo breve (es. omicidio). Si distingue pertanto dal reato permanente, la cui realizzazione si protrae per un lasso di tempo indeterminato o comunque apprezzabile (es. privazione della libertà).
[6] Si riportano di seguito i soli commi 5, 6 e 7 dell’art. 189 Cds.:
(5) Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 302 a € 1.208). In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
(6) Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
(7) Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è` punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
[7] Per approfondimenti sul tema si consiglia la lettura dell’articolo su DirittoConsenso.it Omicidio stradale e omicidio stradale aggravato, Omicidio stradale e omicidio stradale aggravato – DirittoConsenso, Rebecca Giorli, 24.11.2020
[8] Omissione di soccorso stradale: quando bisogna fermarsi? Mariano Acquaviva, 4 ottobre 2020, laleggepertutti.it
[9] Cassazione penale sez. V, 14/02/2013, n.13310
[10] Tribunale Trieste, 16/07/2020, n. 614: “i delitti di cui all’art. 189, co. 6 e 7, C.d.S., sono compatibili anche con il dolo eventuale con la conseguenza che è quindi sufficiente che, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente si rappresenti la probabilità, o anche la semplice possibilità, che dall’incidente sia derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza e, nonostante ciò, ometta di fermarsi, accettandone così il rischio.”
[11] Cassazione penale sez. IV, 21/10/2020, n.29837

Lisa Montalti
Ciao, sono Lisa. Sono nata nel 1998 e vivo a Imola. Laureata con lode in Giurisprudenza all’Alma Mater Studiorum di Bologna, ho svolto il primo semestre di pratica forense anticipata presso uno Studio Legale, occupandomi prevalentemente di Diritto Civile. Attualmente sono praticante avvocato presso uno Studio Legale specializzato in Diritto Commerciale, in particolare mi occupo di Diritto Fallimentare e procedure concorsuali. Ho da sempre una passione per la scrittura e la lettura.