La mancata tutela dell’omogenitorialità, a causa del persistente silenzio legislativo, lede in primis l’interesse dei minori coinvolti

 

L’omogenitorialità nell’ordinamento italiano

L’omogenitorialità – ovvero la genitorialità delle persone omosessuali – è una realtà di fatto sprovvista di tutela, anche a causa della legge 76/2016[1]. Infatti questa legge, che ha il pregio di aver introdotto in Italia l’istituto delle unioni civili, ha sottolineato sin dall’art. 1 comma 1 come le unioni siano altra cosa rispetto al matrimonio e alla famiglia – spostando la copertura costituzionale dall’art. 29 agli articoli 2 e 3.

Quindi il potere giudiziario – in ragione del silenzio legislativo – è stato chiamato a trovare risposte alle questioni in materia, per cercare di garantire il best interest of child[2] dei minori coinvolti e un possibile diritto alla genitorialità[3] inteso come libertà di espressione della propria personalità ex art. 2 Cost.

Le pronunce in materia di omogenitorialità possono essere divise in tre grandi categorie:

  1. la trascrizione del provvedimento straniero;
  2. l’adozione co-parentale;
  3. l’affidamento e l’affido.

 

Nella cornice di questo quadro si trova il concetto di ordine pubblico, che dapprima viene eretto a baluardo contro il riconoscimento di questo modello di famiglia[4], poi reinterpretato dalla recente giurisprudenza si evolve a mezzo di continuità del legame affettivo[5]. Il vuoto normativo in materia di omogenitorialità però, come d’altronde è facilmente intuibile, mal si concilia con la certezza del diritto.

Infatti le sentenze che si susseguono in materia non sono identiche, spesso a discapito degli interessi dei minori coinvolti[6], senza contare i tempi lunghi di svolgimento del processo. Perciò recentemente la Corte costituzionale, attraverso le sentenze n. 32 e n. 33 del 9 marzo 2021, si è espressa in favore dell’interesse del minore allo status filiationis nei confronti del genitore sociale.

Queste ultime pronunce costituiscono un vero è proprio monito al legislatore con lo scopo di incentivare quanto prima il suo intervento, in modo da offrire tutela alla pluralità dei modelli familiari presenti nella quotidianità.

Diamo quindi uno sguardo a queste recentissime sentenze.

 

Le ultime sentenze della Corte costituzionale

In Italia non è ancora possibile per le coppie omossessuali accedere alla filiazione attraverso l’adozione, o attraverso la procreazione medicalmente assistita (pma) o a mezzo di gestazione di sostegno (gpa)[7]. La Corte Costituzionale con le sentenze n. 32 e n. 33 non si limita a riconoscere un vuoto normativo, ma invita il legislatore a normare l’omogenitorialità ritenendo doveroso il suo intervento per garantire strumenti di tutela adeguati allo status dei nati.

Nel dettaglio la pronuncia n. 32 del marzo 2021, che vede protagonista una doppia maternità, ci dice “che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore“, sulla stessa linea la pronuncia n. 33, caso di doppia paternità, ritiene “oramai indifferibile” la questione e l’individuazione di strumenti consoni a colmare il vuoto legislativo.

Inoltre da queste decisioni emerge l’insufficienza e l’inadeguatezza dell’adozione in casi particolari[8] come strumento di tutela dei minori nati a mezzo di pma eterologa, o a mezzo di gpa, dato che si tratta di un istituto che “opera in ipotesi tipiche e circoscritte, producendo effetti limitati, visto che non conferisce al minore lo status di figlio legittimo dell’adottante, non assicura un rapporto di parentela tra adottato e famiglia dell’adottante“.

Così esprimendosi la Corte ha reso centrale ed inequivocabile il preminente interesse del minore allo status filiationis nei confronti del genitore sociale, sottolineando come il legislatore dovrà nei tempi più celeri trovare soluzioni che consentano la pienezza effettiva del legame di filiazione.

Finalmente grazie a queste sentenze è ormai marcatamente evidente che il punto della questione sia il diritto del bambino alla stabilità delle relazioni affettive. Esse devono essere garantite: che si tratti di famiglie omogenitoriali o che si tratti di famiglie formate da genitori di sesso diverso.

 

Riflessioni conclusive

L’orientamento sessuale di una persona non può essere il discriminante che pregiudica la gioia di creare una famiglia, non si può rimanere indifferenti alle richieste di riconoscimento legale del genitore sociale perché si rimarrebbe indifferenti agli interessi del nato.

La speranza che il legislatore accolga il monito della Corte Costituzionale è alimentata dalla certezza che l’amore non si può fermare, la strada per il riconoscimento dell’omogenitorialità è ancora in salita ma è segnata dalle sentenze 32 e 33 di marzo.

La vita reale bussa alle porte del Parlamento chiedendo di essere riconosciuta e tutelata, si spera che non si tardi ancora ad aprire perché non c’è nulla di più tradizionale dell’amore, ed è l’amore che crea una famiglia.

Informazioni

“La legge Cirinnà e successive conseguenze” di Giulia Gava per DirittoConsenso. Link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/04/15/legge-cirinna-e-successive-conseguenze/

“La recente giurisprudenza in materia di omogenitorialità tra mutamenti di paradigmi e nuove prospettive di politica legislativa” di Anna Lorenzetti per Costituzionalismo.it.

“La Corte costituzionale e l’omogenitorialità: la parola al Parlamento” di Angelo Schillaci per Art.29.it.

http://www.cortecostituzionale.it

[1] Si veda ” Le unioni civili” di Francesco Pacilè per DirittoConsenso http://www.dirittoconsenso.it/2019/01/11/le-unioni-civili/

[2] “Interesse superiore del bambino” è il principio caratterizzante il diritto minorile, si basa sulla necessità di perseguire un interesse specifico che è l’interesse del soggetto minorenne. Questo perché il legislatore fa una valutazione a priori: i soggetti minorenni si presumono incapaci di badare da loro ai loro interessi a causa della loro condizione di immaturità fisica e psichica.

[3] Il diritto alla genitorialità visto come diritto di chi ha generato un legame genitoriale di proseguire e mantenere la relazione affettiva già instaurata con il minore.

[4] Si veda ad es. Trib. Min. Brescia, 26.9.2006, in Fam., min., 2007, p.74.

[5] Si veda Cass. 19599/2016 e Cass. 14878/2017.

[6] Si veda M. Picchi, “Figli di un Dio minore”: quando lo status filiationis dipende dal luogo di nascita (Brevi riflessioni a margine della sentenza n. 230 della Corte Costituzionale), in Forum di Quaderni Costituzionali, 1, 2021, disponibile in www.forumcostituzionale.it .

[7] Si veda la legge n. 40/2004.

[8] Si veda l’art. 44 della legge 184/1983.