In diritto si distingue tra dolo eventuale e colpa cosciente: a seconda dell’elemento psicologico individuato, il giudice applica una pena differente
Il contesto nel quale si inserisce l’elemento psicologico del reato: il dolo e le sue forme
Per poter comprendere al meglio la labile distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente è opportuno richiamare la struttura organizzativa delineatasi nel nostro ordinamento.
Nel sistema penale italiano perché un individuo possa essere considerato colpevole è necessario che sussistano quattro elementi:
- il fatto, definito come l’insieme degli elementi oggettivi che qualificano ciascun reato nei termini di una particolare forma di offesa;
- l’antigiuridicità, intesa come il contrasto tra il fatto e la legge;
- la colpevolezza, che conferisce la possibilità di muovere un rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico; ed infine,
- la punibilità, l’insieme delle condizioni aggiuntive al fatto antigiuridico e colpevole che fondano l’opportunità di punire il responsabile.
Questo implica che il giudice, chiamato a decidere la questione, deve valutare che sussistano tutti questi elementi affinché possa dichiarare colpevole l’accusato, e dunque, è tenuto a prosciogliere l’imputato se anche solo uno di questi non è presente.
In particolare, è opportuno soffermarci sul presupposto della colpevolezza, che implica che la condotta antigiuridica possa essere personalmente rimproverata all’autore.
Il fondamento costituzionale di tale elemento si rinviene nell’articolo 27 della Costituzione, che stabilisce la responsabilità personale per i fatti criminosi. In relazione a ciò, l’ordinamento definisce la colpevolezza come “l’insieme dei requisiti dai quali dipende la possibilità di muovere all’agente un rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico”, tra i quali si riscontra dolo e colpa.
Per quanto concerne il primo elemento, la realizzazione con dolo di una condotta antigiuridica costituisce la forma più grave di responsabilità penale. Si tratta dell’elemento psicologico in cui verte il soggetto[1] al momento della commissione del fatto antigiuridico. Per l’esistenza del dolo è richiesta un duplice coefficiente psicologico, che, in diritto, è definito rappresentazione e volizione. Infatti il soggetto non solo è consapevole dell’antigiuridicità dell’azione né si lascia dissuadere dalla condotta criminosa, ma anche il suo intento è quello di realizzare le conseguenze dannose derivanti dal fatto. Si possono riscontrare tre gradi: dolo intenzionale, diretto ed eventuale.
Nello specifico:
- il dolo intenzionale si configura quando il soggetto agisce allo scopo di realizzare il fatto. Secondariamente,
- il dolo diretto si verifica, quando l’agente non persegue direttamente la realizzazione del fatto, ma si prefigura come certo il verificarsi dell’evento, come conseguenza della condotta; infine,
- il dolo eventuale si concretizza quando, l’individuo non cerca di raggiungere l’evento criminoso, ma ritiene che sia seriamente probabile. In quest’ultimo caso, il soggetto, pur di non rinunciare all’azione e agli eventuali vantaggi, accetta che possa verificarsi l’evento dannoso. È importante sottolineare che, la definizione di dolo eventuale, a volte, delinea la linea di confine di responsabilità penale. Infatti, non tutte le azioni criminose sono punite nel caso di colpa: ci sono fattispecie criminali che la legge configura come reato solo nel caso di dolo (si pensi al furto), e dunque il dolo eventuale costituisce il limite entro cui il giudice può punire un soggetto che abbia commesso un fatto antigiuridico.
I delitti colposi: la colpa cosciente
Differentemente da quanto ci porta a pensare l’uso comune del termine colpa, il compimento per colpa di una condotta antigiuridica implica una responsabilità giuridica minore rispetto a quella relativa alla realizzazione dolosa della stessa. Anche in questo caso, si tratta dell’elemento psicologico in cui verte il soggetto al momento della commissione del fatto antigiuridico.
La legge sancisce che si configura colpa quando, seppur prefiguratosi l’evento, l’agente non lo ricerca ma “si verifica a causa di negligenza, o imperizia, o imprudenza, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. Sono, perciò, necessari due requisiti, uno negativo e uno positivo:
- il primo riguarda l’assenza di dolo;
- il secondo fa riferimento alla presenza di negligenza (omessa realizzazione di un’azione doverosa), o imperizia (carenza di conoscenze necessarie o abilità nello svolgimento di attività tecniche o professionali), o imprudenza (disattendere un divieto o direttive di comportamento), ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ossia quanto il comportamento del soggetto si discosta dal modello di condotta imposto da regole di diligenza, perizia, o prudenza.
Inoltre, un ulteriore eventuale elemento è dato dalla previsione dell’evento da parte del soggetto agente, che comporta una circostanza aggravante dei reati colposi: la colpa cosciente, anche detta colpa con previsione, che si contrappone alla colpa incosciente o senza previsione. La colpa cosciente costituisce il limite che delinea l’area di responsabilità per dolo e la differenzia da quella per colpa. In tale circostanze, l’agente si prefigura il verificarsi dell’evento ma ritiene che non si verificherà, e questo in quanto, per leggerezza, sottovaluta la probabilità che si realizzi o, per superficialità, sopravvaluta le proprie capacità di evitarlo. In questo caso si configura un’aggravante in quanto per, il legislatore, l’aver agito nonostante la previsione dell’evento, costituisce una situazione più riprovevole, e dunque da sanzionare con una pena più grave.
Differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente
Una questione molto dibattuta in diritto penale riguarda la labile distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, che risulta essere particolarmente rilevante in quanto l’ordinamento prevede livelli di gravità differenti a seconda che si individui l’uno o l’altro elemento psicologico, e, addirittura, in talune situazioni esclude la colpevolezza del responsabile, e dunque la possibilità di applicare la pena. Difatti, il legislatore per la commissione di alcuni reati prevede la presenza del coefficiente psicologico del dolo. Questo è il caso del furto, di cui all’articolo 624 del codice penale, per il quale è richiesto un dolo specifico: solo nel caso in cui l’agente sottrae una cosa altrui nell’intento di trarne profitto, può essere punito dalla legge.
Ciò che fa discutere maggiormente, però, è la prima circostanza nella quale il legislatore ricollega una pena detentiva differente nel caso di dolo eventuale o di colpa cosciente. Questo si verifica per esempio nel caso di omicidio colposo, sanzionato con una pena da sei mesi a cinque anni, e doloso, punito in modo molto più severo rispetto al precedente, essendo la sanzione ricollegata non inferiore a ventuno anni.
Nel caso concreto, possiamo immaginarci uno scenario che può fungere da esempio.
Un camionista sta sorpassando un altro veicolo e, dalla direzione opposta, arriva un’autovettura. Scontrandosi con questa ultima e provocando la morte del conducente, il camionista risponde di omicidio colposo, di cui all’articolo 589 del codice penale, aggravato dalla circostanza di aver preveduto l’evento, se, in fase di sorpasso, ha ritenuto per colpa che lo scontro non si sarebbe verificato, o ha valutato imprudentemente la distanza tra i due veicoli e quindi sottovalutato il pericolo di collisione, ovvero sopravvalutato imprudentemente la propria capacità di evitare l’incidente.
Al contrario, sarà condannato per omicidio doloso un latitante che, nell’intento di sfuggire alla polizia, con il camion superi un’autovettura e si scontri con un veicolo derivante dalla direzione opposta. In questo caso, il suo intento non era quello di provocare la morte del soggetto nel veicolo, ma comunque risponderà di omicidio doloso con dolo eventuale in quanto l’agente, pur di seminare la polizia, ha accettato persino la possibilità di uccidere il soggetto nella macchina proveniente dalla direzione opposta.
Risvolti pratici dell’elemento psicologico: casi di cronaca
Spesso, in casi di cronaca, il requisito psicologico del reato ha costituito un elemento decisivo per le indagini, e ci si è a lungo soffermati sulla questione: da una parte, l’accusa che sostiene l’esistenza del dolo eventuale e, dall’altra parte, la difesa che insiste sulla presenza di colpa cosciente.
Tra i tanti, possiamo ricordare il caso Schettino, in cui la Cassazione ha riconosciuto la colpa cosciente del comandante della nave in quanto “pur consapevole della presenza di bassi fondali di scogli in prossimità dell’Isola del Giglio, ordinava di modificare la rotta programmata per transitare a distanza ravvicinata della costa e fino all’ultimo non definitiva da tale decisione, confidando nelle proprie capacità marinaresche e ritenendo di essere in grado di evitare il concretizzarsi del rischio di impatto”[2].
Ancora, possiamo riferirci al più recente caso Vannini, in cui Ciontoli, il padre della fidanzata di Marco, è stato dichiarato dalla Suprema Corte colpevole di omicidio doloso, con dolo eventuale poiché, pur di evitare che si venisse a sapere che aveva sparato e rischiare di perdere il proprio lavoro da agente segreto, aveva accettato la possibilità che il ragazzo morisse (non essendo il suo intento iniziale, altrimenti sarebbe stato accusato di dolo intenzionale), omettendo di fornire la ricostruzione dell’incidente e permettere così ai medici di sapere come intervenire e salvare la vita al giovane Vannini. Infatti, se si fosse saputo per tempo del proiettile, Marco sarebbe con ogni probabilità sopravvissuto.
Tale distinzione è stata richiamata nel ormai tristemente noto caso della strage di Stresa-Mottarone. Il reato contestato dall’accusa era, inizialmente, attentato alla sicurezza dei trasporti, aggravato da disastro colposo, previsto dall’articolo 432 del codice Penale. Successivamente, l’accusa ha ritenuto sussistere le condizioni per il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele, sanzionato dall’articolo 437 del codice penale. Tale decisione è legata al fatto che, sulla base di quelle che sono le indagini preliminari, la procura ritiene che si tratti di “un gesto consapevole, per ovviare ai problemi tecnici ed evitare lo stop”, e ciò a danno della sicurezza dei passeggeri. Dovremmo attendere ulteriori sviluppi della questione per poterci esprimere più diffusamente al riguardo.
Non è la prima volta che il problema dei confini tra dolo e colpa viene affrontato in relazione alla responsabilità del datore di lavoro per l’infortuni occorsi in ragione dell’omessa adozione di adeguate misure preventive. Una famosissima sentenza che sancisce definitivamente la distinzione tra questi due elementi psicologici è quella relativa alle acciaierie torinesi ThyssenKrupp, nella quale morirono sette operai. In quest’occasione, la Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato gli imputati colpevoli di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento, in quanto ha ridimensionato la definizione di dolo eventuale fino ad allora fornita. In particolare, essa ha ritenuto che il dolo eventuale si verifica soltanto laddove emerga che il soggetto non avrebbe modificato la propria condotta neanche nel caso in cui si fosse prefigurato l’evento dannoso come certo. In caso contrario, e dunque nel caso in cui, rendendosi conto della certezza dell’evento, avesse agito differentemente rispetto a quanto fatto, l’agente risponde esclusivamente di colpa cosciente.
Informazioni
MARINUCCI DOLCINI GATTA, Manuale di diritto penale parte generale, Giuffrè Editore, 2018.
Costituzione italiana.
Codice penale.
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/03/sentenza-cassazione-vannini.pdf
https://www.statiunitiditalia.it/inquadramento-giuridico-di-una-tragedia/
Cass. Pen., Sez. IV, 12 maggio 2017, n. 35585, Schettino, in C.e.d., 270776.
[1] Sull’elemento psicologico si può anche fare riferimento ad una particolare forma di dolo, il dolo d’impeto. Per un approfondimento: http://www.dirittoconsenso.it/2020/04/16/il-dolo-dimpeto-brevi-cenni/
[2] Così, Cass., Sez. IV, 12 maggio 2017, n. 35585, Schettino, in C.e.d., 270776.

Alice Strada
Ciao, sono Alice. Sono una laureanda di giurisprudenza presso l’Università Bocconi di Milano e sto scrivendo la tesi in procedura penale. Sin da piccola, ho sviluppato un particolare interesse per il mondo del crimine, appassionandomi sempre più al diritto penale, e in particolare al cosiddetto “diritto penale nero”, termine con il quale si fa riferimento ai più gravi reati previsti e puniti dal Codice Penale.
Ho fatto parte di DirittoConsenso da maggio a novembre 2021.