Cosa si intende per convivenza more uxorio, quali sono i diritti dei conviventi di fatto, come fare un contratto di convivenza?
Cos’è la convivenza more uxorio?
La convivenza more uxorio è la relazione affettiva e solidaristica che lega due persone in comunione di vita.
La situazione di fatto che si crea è simile, per molti aspetti, al matrimonio. Difatti la Cassazione con la sentenza n. 6381/1993 dichiara che la convivenza more uxorio è legittima per il nostro ordinamento perché non contrasta con il buon costume, l’ordine pubblico e le norme imperative.
Ad oggi, rinveniamo la disciplina del predetto istituto nella legge n. 76/2016 la c.d Legge Cirinnà[1] che ne ha introdotto la disciplina nel nostro ordinamento.
La normativa prevede una serie di diritti a favore dei conviventi. Ad esempio:
- il partner di un soggetto dichiarato inabile può essere infatti nominato suo amministratore di sostegno o fargli visita nei luoghi di ricovero ed esprimere la sua opinione sul trattamento terapeutico che lo riguarda;
- il decesso di uno dei conviventi causata da un illecito altrui commesso sul posto di lavoro, durante la circolazione stradale o in altre circostanze, legittima l’altro convivente a chiedere il risarcimento danni da morte.
Ovviamente, questi sono soltanto alcuni dei diritti previsti dalla Legge Cirinnà, alla quale deve essere riconosciuto il merito di aver “dato nuovamente dignità alla convivenza more uxorio, paragonandola, ai fini degli effetti, al matrimonio”.
Il diritto al mantenimento e l’affidamento dei figli
Tra le problematiche più frequenti legate all’istituto della convivenza more uxorio, rientrano sicuramente il diritto al mantenimento e l’affidamento dei figli nell’ipotesi in cui la convivenza dovesse venire meno.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la corresponsione dell’assegno di mantenimento non è contemplata nel caso in cui a separarsi è una coppia di fatto, per cui intendiamo la coppia costituita da due soggetti legati sentimentalmente, ma che non hanno formalizzato il loro rapporto con un matrimonio o un’unione civile. Anche in tal caso, con la legge Cirinnà è stata data loro la possibilità di rendere la propria relazione giuridicamente rilevante senza dover necessariamente celebrare matrimonio o stipulare un’unione civile[2]. Dunque, l’unica forma di contributo prevista dalla nuova legge consiste nel diritto agli alimenti, ma solo se l’ex convivente versa in stato di bisogno, mentre la quantificazione della corresponsione degli alimenti è commisurata al periodo della convivenza.
Invece, in relazione alla controversa questione dell’affidamento dei figli che si pone qualora la convivenza more uxorio dovesse sciogliersi, il d.lgs. n. 154/2013 dispone che i figli naturali nati al di fuori del matrimonio, sono equiparati ai figli legittimi nati in costanza di matrimonio. Pertanto, se la convivenza more uxorio termina, ogni genitore, in assenza di accordo per gestire la relazione con i figli, può rivolgersi al Tribunale ordinario, al quale spetta l’onere di stabilire la misura dell’assegno di mantenimento, il diritto di visita, l’affidamento e l’assegnazione della casa familiare.
Sul punto, la Cassazione ha precisato che, anche in caso di convivenza more uxorio, i figli hanno anche il diritto a mantenere un rapporto adeguato con il genitore dal quale vengono separati.
Quando la convivenza more uxorio termina, emerge un’ulteriore tematica: le obbligazioni naturali.
Ribadiamo che l’obbligazione naturale consiste nel “pagamento spontaneo di una somma di denaro o nell’esecuzione spontanea di una prestazione, per puro ossequio a regole sociali o morali.”. L’assenza del vincolo giuridico comporta che le obbligazioni naturali siano soggette a quanto stabilito dall’art. 2034 c.c., dunque non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace, ed inoltre, il secondo comma prevede che i doveri indicati dal comma precedente e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato non producono altri effetti.
Alla luce di quanto affermato dalla norma, il convivente che ha elargito somme per il mantenimento della coppia o della famiglia di fatto in presenza di figli, non può pertanto chiederne la restituzione, se sono stati rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza.
Sul punto, una recente pronuncia della Cassazione[3] prevede che al termine di un periodo di convivenza more uxorio, può essere stabilito un compenso economico a favore di un partner solo se questi ha svolto a favore dell’altro, talune prestazioni che esulano dai normali doveri materiali e morali, quale il lavoro domestico, il cui assolvimento non dà luogo a risarcimento alcuno, costituendo obbligazione naturale ex articolo 2034 c.c., conformemente al dettato costituzionale di cui all’articolo 2.
Il contratto di convivenza more uxorio
Ai fini della stipula del contratto di convivenza more uxorio sono richieste delle apposite formalità affinché la convivenza sia effettivamente valida. Infatti la norma prevede che i contratti di convivenza presuppongono la registrazione anagrafica della coppia di fatto presso il Comune di residenza. Tale adempimento si rileva particolarmente utile in caso di separazione, poiché le parti possono stabilire a priori le rispettive modalità di contribuzione alle necessità della famiglia di fatto la convivenza e quando questa viene meno.
Informazioni
Manuale di diritto privato, P. Stazione, ed. 2018;
Le tutele legali nelle crisi di famiglia, M.A. Lupoi, ed. 2018, Maggioli Editore
[1] Sulla legge Cirinnà rimando ad un altro articolo pubblicato su DirittoConsenso. Link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/04/15/legge-cirinna-e-successive-conseguenze/
[2] Anche sull’argomento delle unioni civili, rimando ad un altro approfondimento consultabile su DirittoConsenso. Link: http://www.dirittoconsenso.it/2019/01/11/le-unioni-civili/
[3] Corte di Cassazione, Sezione I civile, Sentenza 25 gennaio 2016, n. 1266

Elena Cancellara
Ciao, sono Elena. Classe 1996, sono originaria della Basilicata ma ho conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Salerno, con una tesi in diritto amministrativo intitolata “Diritto di accesso e tutela della riservatezza”. Sono particolarmente interessata alle tematiche inerenti la tutela dei diritti umani e al mondo del diritto di famiglia. Tra i prossimi progetti intendo perfezionare i miei studi presso la scuola di specializzazione per le professioni legali.
Ho fatto parte di DirittoConsenso da ottobre 2020 a luglio 2021.