La misura precautelare del fermo di polizia giudiziaria, anche detta fermo di indiziato di delitto applicata dalla polizia giudiziaria in situazioni eccezionali di necessità e urgenza
Inquadramento del fermo di polizia giudiziaria nell’ambito delle misure precautelari
Il fermo di polizia giudiziaria è quello disposto da un agente o ufficiale di polizia giudiziaria[1] e che nel gergo tecnico si definisce “fermo di indiziato di delitto” quale misura precautelare disciplinata dall’art. 384 c.p.p. e consistente nella limitazione della libertà personale disposta nei confronti del soggetto a carico del quale vi siano gravi indizi di colpevolezza e un fondato pericolo di fuga.
Se sui presupposti di applicazione del fermo di polizia giudiziaria vi sarà spazio per approfondire in seguito, da subito è importante inquadrare l’istituto in questione distinguendo brevemente tra misure cautelari e misure precautelari. Le misure cautelari sono misure restrittive della libertà personale sottoposte al principio di riserva di legge e di giurisdizione ai sensi dell’art. 13 Cost.; infatti, perché siano legittime, devono essere disposte con atto motivato dell’autorità giudiziaria e ciò avviene nel corso del procedimento di cognizione[2] e solo in presenza dei presupposti edittale, probatorio e cautelare previsti dalla legge per ogni misura. Anche le misure precautelari sono tenute al rispetto di tali presupposti ma vengono disposte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, in deroga al principio di riserva di giurisdizione, poiché ci si trova in situazioni eccezionali di necessità e urgenza tali da non poter aspettare l’intervento del pubblico ministero e da richiedere si agisca tempestivamente. La disposizione di una misura precautelare, si precisa, è autonoma e distinta dall’eventuale richiesta di misura cautelare[3]. È poi importante sapere che, affinché le misure precautelari siano legittime, è necessario sopravvenga la convalida del giudice entro le 96 ore successive all’esecuzione del provvedimento; in questo modo si rispetta ex post il principio di riserva di giurisdizione e si comprende la strumentalità dell’istituto al soddisfacimento dell’esigenza cautelare.
Ambito e presupposti applicativi del fermo di polizia giudiziaria
Il fermo di indiziato di delitto è una misura precautelare il cui potere dispositivo è in capo al pubblico ministero; tuttavia, in via sussidiaria, può essere disposto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 384, II comma c.p.p. quando il pubblico ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini o, quand’anche l’abbia assunta, nelle particolari situazioni di urgenza di cui all’art. 384 III comma c.p.p..
Chiarito da chi può essere disposto, si sottolinei come il fermo di indiziato di delitto sia uno strumento di garanzia investigativa di notevole importanza soprattutto in relazione a delitti di rilevante gravità; infatti, presupposto applicativo è che i gravi indizi di colpevolezza riguardino un delitto per cui la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione da 2 a 6 anni oppure si tratti di delitti concernenti armi da guerra, esplosivi, con finalità di terrorismo, eversione dell’ordine democratico ai sensi dell’art. 384 I comma c.p.p. Questo è quello che prende il nome di presupposto edittale e definisce l’ambito di applicazione della misura precautelare in questione. Perché la polizia giudiziaria possa disporre (in via sussidiaria al pubblico ministero) il fermo di indiziato di delitto, vi sono due ulteriori presupposti:
- Il presupposto probatorio, cui si è già accennato, consiste nella presenza di indizi di colpevolezza, e non indizi di reato, che devono essere più di uno come indica il plurale e devono essere gravi[4] in modo da permettere, allo stato degli atti e quindi con una valutazione statica, una prognosi di elevatissima probabilità di colpevolezza di quella persona. È da sottolineare, in questa sede, la differente valutazione circa la prognosi della colpevolezza che ha luogo in ambito cautelare rispetto a quella che ha luogo per decidere sul rinvio a giudizio. Solo in questo secondo caso la valutazione è dinamica potendo il giudice ritenere non superfluo il dibattimento in presenza di qualche dubbio sulla sostenibilità dell’accusa. Inoltre, gli elementi su cui si basa il vaglio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sono diversi da quelli su cui si basa la decisione per il rinvio a giudizio in particolare sotto il profilo qualitativo: gli “atti di indagine” saranno “prova” solo se passeranno il vaglio del contraddittorio tra le parti.
- Oltre al presupposto edittale e a quello probatorio, come si anticipava, deve sussistere anche il presupposto cautelare: deve esservi fondato pericolo di fuga della persona gravemente indiziata dei delitti suddetti. In altri termini deve verificarsi la medesima esigenza cautelare che giustificherebbe l’applicazione di una misura cautelare ma l’urgenza non permette di attendere i tempi dell’ordinario procedimento cautelare e, quindi, si opta per la misura precautelare.
Per concludere sui presupposti applicativi del fermo di polizia giudiziaria, sembra opportuno aggiungere che vi sono alcune circostanze nelle quali la legge vieta l’applicazione della misura precautelare del fermo di polizia giudiziaria in ragione di una mancata antigiuridicità dell’azione criminosa. Si tratta cioè delle ipotesi in cui appare che il fatto sia stato compiuto nell’adempimento di un dovere ex art. 51 c.p. o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità ex artt. 47 ss., 85 ss. c.p. come prescritto dall’art. 385 c.p.p.
I doveri della polizia giudiziaria
Se un agente di polizia giudiziaria dispone di sua iniziativa la misura precautelare del fermo di indiziato di delitto, lo stesso è tenuto a rispettare alcuni obblighi procedurali finalizzati all’esercizio di garanzie difensive del fermato.
Si tratta di quanto prescritto dall’art. 386 c.p.p., ovvero innanzitutto nell’obbligo di immediata e puntuale comunicazione al pubblico ministero del luogo dove è avvenuto il fermo. Contestualmente gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria hanno l’obbligo di informare il fermato dei suoi diritti e in particolare della facoltà di nominare un difensore di fiducia cui, immediatamente, deve essere data notizia del fermo. In mancanza del difensore di fiducia eventualmente già nominato, la notizia deve essere data al difensore d’ufficio assegnatogli. In ogni caso, tale avvertimento ha chiaramente la funzione di permettere al soggetto di conferire con il proprio difensore. Senza ritardo e se il fermato lo consente, viene data notizia dell’esecuzione della misura ai familiari dello stesso.
A questo punto, il fermato viene messo a disposizione del pubblico ministero conducendolo nella casa circondariale del luogo. L’art. 386, III comma c.p.p. prescrive ciò avvenga “al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dal fermo” pena l’inefficacia della misura ai sensi del comma VII dello stesso articolo.
Infine, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria devono trasmettere al pubblico ministero il verbale relativo alla misura, con l’indicazione dell’eventuale nomina del difensore di fiducia, del giorno, dell’ora e del luogo in cui stata eseguita la misura, oltre all’enunciazione delle ragioni che l’hanno determinata.
Il procedimento di convalida del fermo di polizia giudiziaria
Entro 48 ore dalla disposizione della misura da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, a meno che ritenga il fermato sia da liberare per errore di persona o perché il fermo è stato compiuto fuori dai casi, tempi e modi previsti dalla legge, il pubblico ministero deve far pervenire la richiesta di convalida al giudice delle indagini preliminari come prescritto dall’art. 390 I comma c.p.p..
Trascorse 48 ore dall’esecuzione del fermo di polizia giudiziaria senza che sia stata presentata richiesta di convalida, il pubblico ministero dispone la liberazione del fermato con decreto motivato. Diversamente, alla richiesta di convalida segue la trasmissione del decreto di fermo emesso dallo stesso pubblico ministero, del verbale di fermo prodotto dagli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e della documentazione circa la traduzione nel luogo di custodia affinché siano consultabili dal giudice che decide sulla convalida.
Entro e non oltre le 48 ore successive al ricevimento della richiesta, a pena del venir meno dell’efficacia del fermo, viene fissata dal giudice per le indagini preliminari l’udienza di convalida[5]dandone comunicazione al pubblico ministero richiedente e al difensore senza ulteriori ritardi come prescritto dall’art. 390 II comma c.p.p. Entro queste ulteriori 48 ore, quindi entro 96 ore dalla disposizione del fermo, la misura deve essere convalidata perdendo altrimenti in ogni caso efficacia in considerazione del disposto dell’art. 13, III comma Cost. che prescrive la riserva di giurisdizione per le limitazioni della libertà personale. Nel corso dell’udienza, pur organizzata in tempi molto ristretti, viene integrato il contraddittorio e, se il fermato compare e accetta di rispondere, ha luogo il cd. interrogatorio di garanzia.
Con ordinanza motivata, il giudice per le indagini preliminari che ritenga il fermo di polizia giudiziaria sia stato eseguito legittimamente e osservando i termini previsti provvede alla convalida della misura precautelare ai sensi dell’art. 391, IV comma c.p.p. Al contrario, la convalida dovrà essere negata nell’ipotesi in cui la misura precautelare sia stata adottata in assenza dei presupposti stabiliti dalla legge e nell’ipotesi in cui sia stata mantenuta senza che la polizia o il pubblico ministero abbiano adempiuto agli obblighi prescritti.
Per concludere, si ricorda che nel corso dell’udienza di convalida del fermo di polizia giudiziaria può essere decisa anche la disposizione di una misura cautelare che sia stata richiesta dallo stesso pubblico ministero ma tale decisione rimane distinta e autonoma parimenti ai provvedimenti con cui le limitazioni della libertà personale vengono disposte.
Informazioni
C. Tripodi, Fermo di indiziato di delitto, 2 gennaio 2020, consultabile al seguente link https://www.diritto.it/fermo-di-indiziato-di-delitto/
G. Mantovani, “Arresto, fermo e allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.” in D. Negri (a cura di), Le Indagini Preliminari E l’Udienza Preliminare in TRATTATO TEORICO PRATICO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE diretto Da Giulio Illuminati E Livia Giuliani, Vol. V, 2017, G. Giappichelli Editore, Pp. 75-174 consultabile in formato pdf al seguente link https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1638107/334013/Mantovani%20G.%2c%20Arresto%2c%20fermo%20e%20allontanamento%20d%27urgenza%20dalla%20casa%20familiare.pdf
M. Scaparone, Procedura penale, Vol. II, 2017, G. Giappichelli Editore, pp. 287-335
[1] Sulla polizia giudiziaria si rimanda poi ad un articolo già pubblicato su DirittoConsenso riguardante le funzioni e le attività svolte: http://www.dirittoconsenso.it/2021/02/15/poteri-polizia-giudiziaria/
[2] Sul processo penale invece si rimanda ad un pratico schema riassuntivo. Link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/17/uno-schema-pratico-del-processo-penale/
[3] Occorre tenere presente che si tratta di provvedimenti autonomi e distinti rispetto alle misure cautelari anche quando le due questioni si collochino nell’ambito della stessa udienza deputata alla convalida della misura precautelare: la decisione cautelare si può innestare nell’udienza di convalida del provvedimento cautelare ma alla convalida della misura precautelare non corrisponde necessariamente la disposizione di una misura cautelare potendo altresì accadere che la misura precautelare non sia convalidata ma sia disposta una misura cautelare.
[4] L’aggettivo qualificativo “gravi” vuole circoscrivere la possibilità di ricorrere a misure cautelari in contrapposizione all’aggettivo qualificativo “sufficienti” del più remoto codice penale Rocco.
[5] L’udienza si svolge in camera di consiglio alla presenza necessaria del difensore del fermato mentre non è indispensabile siano presenti il pubblico ministero richiedente e il fermato.

Vittoria Rondana
Ciao, sono Vittoria. Sono laureata in Giurisprudenza e da quando mi sono iscritta all'università, in tanti mi han detto che me lo si leggeva in faccia, dei miei studi in ambito giuridico, ma non so ancora se fosse per gli occhiali o per quel che c'è dietro. In ogni caso, sono Vittoria e scrivo di tutto, per passione, da molto tempo. Nel corso degli anni e a partire dal 2015 anche sul mio blog, ho raccontato in ogni modo riflessioni sui giorni belli e sui giorni brutti e un po' in generale sulla vita che scegliamo o che ci capita, a volte non sapendo da che parte cominciare e altre correndo dritta al punto ché non c'è modo migliore per arrivare. Grazie a DirittoConsenso, oggi, le mie due più grandi passioni finalmente si incontrano e scrivo brevi approfondimenti sui temi giuridici che ho studiato negli anni appena trascorsi.