La Corte Costituzionale affida tempo un anno al Parlamento per modificare la disciplina dell’ergastolo ostativo e renderla compatibile ai principi costituzionali e sovranazionali

 

I reati ostativi e l’ergastolo ostativo: brevi cenni

I reati ostativi[1] sono una particolare categoria di reati previsti dall’art. 4-bis[2] della l. n. 354/1975 (legge sull’ordinamento penitenziario), nei confronti dei quali il legislatore effettua un giudizio presuntivo di pericolosità sociale, derivante appunto dal titolo di reato per il quale il soggetto viene condannato o internato. In termini più semplici, il legislatore presume che gli autori di tali reati siano socialmente pericolosi, in ragione del fatto che si tratta di reati di elevato disvalore, di reati abbastanza gravi, e proprio in ragione di tale presunzione si prevede un regime differente, in cui è vietato l’accesso ai benefici se non a particolari condizioni.

I reati ostativi sono previsti, a livello sostanziale, dal codice penale: la legge penitenziaria si è limitata soltanto ad effettuare questo particolare giudizio di pericolosità sociale nei confronti di quei soggetti che hanno commesso tali reati, prevedendo un generale divieto di accesso ai benefici che la stessa legge penitenziaria prevede nei confronti di coloro che, invece, commettono “reati comuni”.

Precisamente, nei confronti di tali tipi di reato sarà esclusa la concessione di alcuni benefici, salvo intervengano le particolari condizioni previste per ogni fascia di reato[3], e precisamente sarà esclusa la concessione:

  • Della possibilità di lavorare all’esterno dell’istituto penitenziario;
  • Delle misure alternative alla detenzione, quali la detenzione domiciliare e la liberazione condizionale, oltre che l’affidamento in prova ai servizi sociali.

 

È espressamente esclusa dal novero dei benefici che non possono essere concessi la liberazione anticipata: pertanto, anche il detenuto o internato condannato per uno dei reati ostativi ex art. 4-bis potrà beneficiare dello sconto di pena di 45 giorni ogni semestre di buona condotta.

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019[4], è stata estesa la possibilità di ottenere i permessi premio anche i condannati ai reati ostativi che non collaborano con la giustizia, alle particolari condizioni previste dalla stessa Consulta, ossia:

  1. Che sia venuta meno l’attualità della partecipazione all’associazione criminale;
  2. Che non vi sia il pericolo di ripristino dei collegamenti con l’associazione criminale.

 

Il riferimento alla collaborazione con la giustizia è molto importante, perché è proprio questa condizione che è al centro del dibattito giurisprudenziale, e precisamente al centro del dialogo tra la Corte EDU e la Corte costituzionale, soprattutto per quanto riguarda l’ergastolo ostativo.

Si ha ergastolo ostativo quando il soggetto ha commesso uno dei particolari delitti indicati nell’art. 4-bis e per il quale ha ricevuto la pena dell’ergastolo. Si rientra senz’altro nella c.d. “prima fascia” dei reati ostativi, potendo soprattutto questi portare alla condanna all’ergastolo, specie per delitti-fine commessi avvalendosi delle condizioni ex art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso).

 

Ergastolo: fine pena mai?

Ad oggi anche l’ergastolo[5] non è più un “fine pena mai”, e quindi una pena perpetua, potendo divenire anch’esso una pena detentiva temporanea, e ciò per effetto della liberazione condizionale.

La liberazione condizionale, prevista dall’art. 176 c.p., è quell’istituto in virtù del quale il detenuto, previa espiazione di parte di pena, potrà essere dimesso dall’istituto penitenziario e, dunque, tornare in libertà, venendo tuttavia sottoposto alle misure di sicurezza personale non detentiva della libertà vigilata. Il che comporta l’assoggettamento di colui che beneficia della liberazione condizionale al rispetto di una serie di prescrizioni imposte dal tribunale di sorveglianza, competente a concedere la misura.

Ebbene, anche il condannato all’ergastolo può beneficiare della liberazione condizionale, purché abbia scontato un tratto cospicuo di pena, ossia 26 anni, o pena inferiore per effetto delle detrazioni conseguenti alla liberazione anticipata[6]. Pertanto, il condannato all’ergastolo potrà uscire dall’istituto penitenziario e potrà, decorsi 5 anni dalla concessione del beneficio, vedere estinta la sua pena: ecco come l’ergastolo ormai non è più una pena detentiva perpetua.

 

Ergastolo ostativo, Corte EDU e Corte Costituzionale

L’ergastolo ostativo – come si è detto – si ha quando il soggetto viene condannato per uno dei reati ostativi previsti dall’art. 4-bis l. n. 354/1975 e, dalla commissione di tali reati, deriva appunto la pena dell’ergastolo[7].

La Corte EDU, nel 2019, nell’ormai importantissimo caso Viola c. Italia[8], ha avuto modo di affermare che il mancato accesso ai benefici non può essere basato – nel caso di reato ostativo – sul solo presupposto della mancanza di collaborazione con la giustizia. Questo perché, ad avviso della Corte di Strasburgo, la mancanza della collaborazione con la giustizia potrebbe derivare anche da situazioni personali e soggettive, specie nel caso di affiliazione con associazione mafiosa, in cui è alto il pericolo per l’incolumità personale del soggetto che collabora e dei suoi familiari: proprio ciò potrebbe indurre il soggetto a non collaborare.

La Corte di Strasburgo, quindi, invitava a compensare l’assenza di collaborazione con la giustizia con altri criteri che permettono di accertare la redenzione e il ravvedimento del soggetto, non guardando unicamente alla collaborazione con la giustizia. Pertanto, la Corte EDU condannò l’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU, il quale prevede il divieto di trattamenti inumani e degradanti.

Successivamente, la Corte costituzionale, proprio su impulso della Corte EDU, con sent. n. 253/2019 richiamata supra, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4-bis nella parte in cui, in relazione ai reati commessi ex art. 416-bis c.p., non permetteva l’accesso ai permessi premio pur in assenza di collaborazione con la giustizia, nei termini esplicitati nel paragrafo primo.

Ma l’art. 4-bis è oggetto anche di altra questione di legittimità pendente dinanzi alla Corte costituzionale. Precisamente, la Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, con ordinanza del 3 giugno 2020 (ord. n. 1003/2020), ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 4-bis e 58-ter l. n. 354/1975 e art. 2 d.l. n. 152/1991, “nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia[9].

Pertanto, secondo il collegio rimettente, le norme impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime sulla base delle norme parametro ex artt. 3, 27, co. 3 e 117, co. 1, Cost.[10], e sarebbero costituzionalmente illegittime nella parte in cui escludono, in assenza di collaborazione con la giustizia, l’accesso alla liberazione condizionale.

La Consulta ha affermato come la previsione legislativa degli articoli impugnati (artt. 4-bis e 58­-ter l. n. 354/1975 e art. 2 d.l. n. 152/1991), sia effettivamente in contrasto con la normativa sovranazionale, e precisamente con l’art. 3 CEDU così come interpretato dalla Corte di Strasburgo (e ricordiamo che i principi della CEDU sono vincolanti per come interpretati dalla Corte). Infatti, la Consulta avalla e accoglie l’orientamento espresso nella sentenza Viola c. Italia, affermando appunto che la mancanza di collaborazione con la giustizia potrebbe anche non essere sintomo di attualità e continuità dei rapporti con l’associazione criminosa, ma potrebbe derivare da situazioni soggettive esterne al reo, e potrebbe quindi anche prescindere dall’appartenenza all’associazione mafiosa.

Ma la Corte costituzionale va oltre: afferma infatti, che la collaborazione con la giustizia non è sintomo di sicuro ravvedimento del soggetto, il quale potrebbe strumentalizzare la collaborazione con la giustizia col sol fine di accedere ai benefici, pur non venendo meno quell’affectio societatis con l’associazione di tipo mafioso: la cessazione di tale affectio, difatti, deve essere il presupposto di una collaborazione genuina con la giustizia.

La Corte costituzionale, tuttavia, in un’ottica di “collaborazione istituzionale” – questi i termini che usa la Consulta – e quindi in un’ottica di rispetto degli equilibri istituzionali imposti da Costituzione, non dichiara l’illegittimità costituzionale ma, con ordinanza n. 97/2021, sospende il giudizio di costituzionalità (e anche il giudizio a quo, ossia il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale) invitando il Parlamento ad intervenire ed affrontare la materia, perché “spetta in primo luogo al legislatore, infatti, ricercare il punto di equilibrio tra i diversi argomenti in campo, anche alla luce delle ragioni di incompatibilità con la Costituzione […]; mentre compito di questa Corte sarà quello di verificare ex post la conformità a Costituzione delle decisioni effettivamente assunte”.

 

Cosa bisogna attendere

Occorrerà quindi attendere un intervento del legislatore entro maggio 2022 (data fissata dalla Corte per l’udienza di trattazione della questione di legittimità dopo la sospensione), e – se effettivamente il legislatore dovesse intervenire – analizzare anche in che termini e con che modalità ha posto fine all’incompatibilità dell’attuale disciplina con la Costituzione. Nel caso in cui, invece, non dovesse intervenire, sicuramente la Corte – dati i presupposti dell’ordinanza di sospensione – dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme censurate, ma anche in tal caso occorrerà analizzare in che termini avverrà la declaratoria di incostituzionalità, per poi valutare le ripercussioni sulla normativa e gli eventuali (e non sicuri) interventi del legislatore ex post la dichiarazione di incostituzionalità.

Informazioni

A. Diddi, Manuale di diritto penitenziario, seconda edizione, 2020, Pacini giuridica

Ordinanza Corte Costituzionale n. 97/2021 https://www.giurcost.org/decisioni/2021/0097o-21.html

[1] Per un’analisi dettagliata dei reati ostativi v. R. Giorli, “L’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario e i permessi premio”, in DirittoConsenso: http://www.dirittoconsenso.it/2020/03/30/larticolo-4-bis-dellordinamento-penitenziario-e-i-permessi-premio/.

[2] Testo dell’articolo 4-bis, comma 1: “L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge o a norma dell’articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.”

[3] Le condizioni per l’accesso ai benefici variano a seconda che del tipo di reato che è stato commesso e a second della “fascia” in cui questo rientra. Per i reati di “prima fascia” (co. 1), è richiesta la collaborazione effettiva; per i reati previsti dal comma 1-ter è necessario che sia esclusa l’attualità dei collegamenti con l’associazione criminosa; per i reati previsti dal comma 1-quater è necessario che sia stato intrapreso un percorso di osservazione della personalità per almeno un anno, stante la particolare categoria di reati (si parla di reati a sfondo sessuale); infine, per i reati previsti dal comma 1-quinquies è necessario che sia intrapreso un programma di riabilitazione previsto per coloro che commettono reati sessuali a danno dei minorenni, per recuperarli appunto dalle parafilie di cui sono affetti e che hanno portato a tali tipi di reati.

[4] Ibidem

[5] Qui per ergastolo si intende la pena prevista dall’art. 22 c.p., che il legislatore – sulla base di scelte di politica criminale, rientranti nella sua piena discrezionalità – prevede nei confronti di alcuni reati. Pertanto, non si fa riferimento all’ergastolo ostativi ex art. 4-bis l. n. 354/1975.

[6] La liberazione anticipata comporta, infatti, la detrazione di 45 giorni di pena detentiva ogni 6 mesi di effettiva espiazione della pena, qualora nel semestre il soggetto abbia tenuto una condotta regolare ed abbia, quindi, raggiunto esiti positivi nel suo trattamento rieducativo. In tal caso, quindi, il soggetto potrà beneficiare di tale riduzione di pena, con la conseguenza che in un anno effettivo di detenzione il soggetto – qualora possa beneficiare in entrambi i semestri della liberazione anticipata, sussistendone i presupposti – può scontare in realtà un anno tre mesi di pena (45 giorni per due semestri, e quindi 90 giorni). In virtù di ciò si può affermare che il condannato all’ergastolo, che abbia beneficiato della liberazione anticipata, può ottenere la liberazione condizionale ben prima di aver scontato effettivamente 26 anni, e ciò per effetto della riduzione di pena derivante dalla liberazione anticipata stesa.

[7] Infatti, l’art. 4-bis l. n. 354/1975 prevede diversi reati da cui può derivare la pena dell’ergastolo. Uno su tutti è l’art. 416-bis c.p., che prevede l’associazione di tipo mafioso. Infatti, da tale reato potrebbe derivare la commissione di delitti-fine che portano alla pena dell’ergastolo, e quindi il soggetto potrebbe essere condannato, oltre che per il reato ex art. 416-bis c.p., anche per il delitto-fine che comporta la pena dell’ergastolo: in tal caso si applicherà l’ergastolo ostativo poiché appunto l’art. 416-bis rientra tra i reati ostativi. E proprio l’ergastolo ostativo in relazione a tale delitto è stato al centro della giurisprudenza EDU e costituzionale.

[8] Per approfondimento sul caso Viola c. Italia e, in generale, sulle altre garanzie previste dall’ordinamento nazionale e sovranazionale in materia penale, si v. G. De Lucia, “Diritto penale e garanzie penali supreme”, in DirittoConsenso http://www.dirittoconsenso.it/2019/07/09/diritto-penale-e-garanzie-costituzionali-supreme/

[9] Ritenuto in fatto dell’ordinanza n. 97/2021 della Corte costituzionale: https://www.giurcost.org/decisioni/2021/0097o-21.html

[10] Per approfondimento circa il contenuto di tali principi, si v. G. De Lucia, “Diritto penale e garanzie penali supreme”, in DirittoConsenso http://www.dirittoconsenso.it/2019/07/09/diritto-penale-e-garanzie-costituzionali-supreme/