Prospettive, giurisdizione e interventi per la risoluzione del conflitto e della crisi in Tigray
La crisi in Tigray in un territorio di confine
Dalla fine del 2020 gli scontri nella regione del Tigray non si placano. Si tratta di un territorio sotto sovranità etiope al confine con l’Eritrea. La crisi in Tigrey, che ha assunto connotazioni belliche, ha origine dalle richieste di indipendenza sollevate dal Fronte di Liberazione popolare[1]. Il conflitto tra tale ultimo e le forze militari del governo di Addis Abeba, supportate dalle truppe eritree, ha provocato numerosi morti tra i civili e sfollamenti di buona parte della popolazione.
Alla crisi militare si aggiunge, dunque, una crisi umanitaria data dalle azioni delle truppe che impediscono l’accesso al cibo e agli aiuti esterni[2]. Inoltre nel suo briefing al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 15 aprile scorso, Mark Lowcock, coordinatore dei soccorsi di emergenza, ha informato i presenti della rilevazione di numerosi stupri a danno di giovani donne della regione, configurando l’abuso sessuale come una vera e propria arma di guerra per fini dissuasivi. Ne consegue la deduzione, proposta da alcuni studiosi, che in Tigray si stiano perpetrando genocidio e crimini contro l’umanità[3].
Fatto un inquadramento empirico, di seguito si procederà ad analizzare gli istituti rilevanti del diritto internazionale applicabili alla crisi nella regione.
Abuso sessuale e genocidio quali crimini internazionali
I crimini internazionali che, secondo parte degli studiosi, si starebbero perpetrando durante la crisi in Tigray, costituiscono delle gravi violazioni dei valori che si pongono alla base della comunità internazionale. Essi hanno una struttura complessa perché, pur sostanziandosi in fattispecie previste come reato negli ordinamenti interni, rilevano anche nel diritto internazionale in ragione della gravità della condotta. In particolare, si configurano come violazioni di norme di ius cogens[4]. Proprio come nella crisi in Tigray, la prassi dimostra che tali crimini sono commessi di solito da individui organi dello Stato o che, più generalmente, agiscono nell’ambito di un’azione statale.
Ed invero, in ragione della loro gravità e del soggetto attivo della condotta, tali crimini possono determinare una duplice responsabilità: quella internazionale dello Stato e quella penale dell’autore materiale dell’atto.
In relazione alla crisi in Tigray, è stata rilevata la commissione di genocidio e crimini contro l’umanità. Tralasciando la connotazione storica di tali crimini, una tipizzazione degli stessi è offerta dallo Statuto della Corte Penale Internazionale[5].
Ai sensi dell’art. 6 del suddetto Statuto, il genocidio è l’insieme di comportamenti posti in essere per distruggere – in tutto o in parte – un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. La regione del Tigray, in effetti, si è da sempre contraddistinta per le sue peculiarità rispetto al resto della popolazione etiope, anche per la sua posizione geografica al confine settentrionale con l’Eritrea.
L’art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale è, invece, dedicato ai crimini contro l’umanità. La norma non dà una definizione chiara della fattispecie ma individua 11 condotte le quali integrano tale crimine[6]. Tra queste si rinviene anche quella di abuso sessuale, caratterizzato dalla sistematicità dell’atto diretto verso le donne della regione del Tigray con la consapevolezza del fine.
Esercizio della giurisdizione penale per i crimini commessi durante la crisi in Tigray?
Come si è detto i crimini contro l’umanità, e il genocidio e quelli contro l’umanità non fanno eccezione, possono determinare una doppia responsabilità sul piano internazionale: quello dello Stato e dell’individuo autore della condotta. Tralasciando la responsabilità internazionale dello Stato – il cui regime giuridico andrebbe verificato ai sensi del Progetto di articoli in materia della Commissione di Diritto Internazionale del 2001 – appare interessante soffermarsi sull’esercizio della giurisdizione penale nei confronti dell’autore materiale.
La prassi internazionale a tal proposito si orienta verso l’opportunità che i Tribunali statali esercitino la giurisdizione sul soggetto attivo. Tuttavia, dal caso di specie appare altamente improbabile che ciò accada, dal momento che gli autori sono membri dell’esercito e, dunque, funzionari dello Stato stesso.
Altra strada percorribile potrebbe essere l’esercizio dell’azione penale da parte di uno Stato straniero sulla base del principio di giurisdizione universale. Secondo questa norma di diritto internazionale generale, ciascun membro della comunità internazionale può esercitare la propria giurisdizione per perseguire crimina iuris gentium, data la gravità degli stessi[7]. Ma il principio della giurisdizione universale incontra un suo limite nella norma generale sulle immunità dalla giurisdizione degli individui-organi dello Stato[8].
Tuttavia, vi sono alcune norme convenzionali che derogano all’immunità: si pensi all’art. 27 dello Statuto della Corte Penale Internazionale[9]. Si potrebbe, quindi, ben prospettare l’avvio di un’indagine da parte di questo organo internazionale. In realtà, l’Etiopia non è parte dello Statuto, dunque in linea di principio tale circostanza non è verificabile. Nella sostanza, invece, non è da escludersi, dal momento che il Procuratore presso la Corte può agire anche su iniziativa del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che può segnalargli la notizia di reato anche per fatti commessi su territori o da individui che non hanno alcun collegamento con lo Statuto della Corte Penale Internazionale[10]. Dunque, il referral del Consiglio di Sicurezza sarebbe l’unico strumento in grado di superare la barriera procedurale dell’immunità degli individui-organi[11].
È prospettabile un intervento umanitario in Tigray?
Durante la crisi in Tigray, tutt’ora in corso, l’ONU non è intervenuto con nessuna azione dissuasiva rilevante. In tal caso, potrebbe prospettarsi un’azione degli Stati uti singoli in intervento umanitario? La questione non è per nulla agevole nella sua risoluzione, dal momento che non sembra ci sia una norma di diritto internazionale generale che autorizzi gli Stati ad un tale atto. Essi infatti, con l’adesione alle Nazioni Unite, hanno trasferito la competenza sull’uso della forza al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ne deriva che, salvo nel caso di legittima difesa[12], gli Stati non possono agire senza una autorizzazione esplicita da parte dell’organo onusiano.
Alla luce di ciò appare ancor più improbabile la legittimità di un’azione degli Stati in responsabilità di proteggere (R2P), essendo tale principio giuridicamente vincolante solo per lo Stato territoriale e non per i terzi. Infatti, sebbene il Report ICISS – primo atto codificativo della R2P – ne abbia tracciato una responsabilità giuridica per l’intera comunità internazionale, i successivi atti di soft law[13] adottati dall’ONU escludono tale circostanza.
In conclusione, qualsiasi azione prospettabile nella regione del Tigray – sia in senso giurisdizionale sia in senso paramilitare – appare essere subordinata all’attività delle Nazioni Unite.
Informazioni
Carta ONU
Statuto della Corte Penale Internazionale
https://www.internazionale.it/opinione/pierre-haski/2020/11/23/tigrai-guerra-etiopia
[1] Sul punto si veda A. FEDERICO “Il principio di autodeterminazione dei popoli: profili attuali” su http://www.dirittoconsenso.it/2020/07/15/principio-di-autodeterminazione-dei-popoli-profili-attuali/
[2] Come recentemente confermato dall’ONU: https://edition.cnn.com/2021/05/13/africa/ethiopia-tigray-un-confirms-military-aid-blockade-intl/index.html
[3] Si veda https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/etiopia-tigray-la-guerra-che-il-mondo-non-vuole-vedere-30457
[4] Cfr. art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
[5] È stato firmato il 17 luglio 1998 a Roma ed è entrato in vigore nel 2002 dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica. Lo Statuto è il trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale.
[6] “Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l’umanità s’intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco: Omicidio; Sterminio; Riduzione in schiavitù; Deportazione o trasferimento forzato della popolazione; Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; Tortura; Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte; Sparizione forzata delle persone; Apartheid; Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale. Agli effetti del paragrafo 1: Si intende per “attacco diretto contro popolazioni civili” condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l’attacco; per “sterminio” s’intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l’accesso al vitto ed alle medicine; per “riduzione in schiavitù” s’intende l’esercizio su una persona di uno o dell’insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nei corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale; per “deportazione o trasferimento forzato della popolazione” s’intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione prevedute dal diritto internazionale che lo consentano; per “tortura” s’intende l’infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati; per “gravidanza forzata” s’intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l’applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza; per “persecuzione” s’intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all’identità del gruppo o della collettività; per “apartheid” s’intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziale, ed al fine di perpetuare tale regime; per “sparizione forzata delle persone” s’intende l’arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l’autorizzazione, il supporto o l’acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell’intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo. Agli effetti del presente Statuto con il termine “genere sessuale” si fa riferimento ai due sessi, maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.”
[7] La prima applicazione della norma si riviene nel notorio Caso Eichman, Corte Suprema d’Israele, 1962.
[8] Cfr. CIG, Congo c. Belgio, 2002.
[9] Il presente Statuto si applica a tutti in modo uguale senza qualsivoglia distinzione basata sulla qualifica ufficiale. In modo particolare la qualifica ufficiale di capo di Stato o di governo, di membro di un governo o di un parlamento, di rappresentante eletto o di agente di uno Stato non esonera in alcun caso una persona dalla sua responsabilità penale per quanto concerne il presente Statuto e non costituisce in quanto tale motivo di riduzione della pena. Le immunità o regole di procedura speciale eventualmente inerenti alla qualifica ufficiale di una persona in forza del diritto interno o del diritto internazionale non vietano alla Corte di esercitare la sua competenza nei confronti di questa persona.
[10] Cfr. art. 13 dello Statuto: “La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale su uno dei crimini di cui all’articolo 5, secondo le disposizioni del presente Statuto, se: a)uno Stato Parte, in conformità dell’articolo 14, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi; b)il Consiglio di Sicurezza, nell’ambito delle azioni previste dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi; oppure c)il Procuratore ha aperto un’indagine sul crimine in questione in forza dell’articolo 15”.
[11] A tal proposito si segnala uno studio in corso da parte della Commissione di Diritto Internazionale, la quale in prima votazione ha approvato un articolo che escluderebbe l’immunità nel caso di crimina iuris gentium anche davanti ai Tribunali statali stranieri. La norma è stata ampiamente criticata anche da membri interni alla Commissione, perchè configurerebbe mero sviluppo progressivo del diritto internazionale e non sarebbe basata sulla prassi degli Stati.
[12] Cfr. art. 51 Carta ONU.
[13] Atti normativi non vincolanti per gli Stati.

Angela Federico
Ciao, sono Angela. Dottoressa in Giurisprudenza cum laude con una tesi sul diritto alla vita, ho perfezionato i miei studi con il Master SIOI in Studi Diplomatici e attualmente ricopro la funzione di addetta all'Ufficio per il Processo presso la sezione penale del Tribunale di Castrovillari. Nutro un particolare interesse per tutte le materie attinenti al diritto pubblico generale, i.e. diritto costituzionale, diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali. Parlo fluentemente inglese e spagnolo e mi aggiorno quotidianamente sulle questioni di attualità internazionale più rilevanti.