Il principio di autodifesa nel diritto internazionale quale unica eccezione al divieto sull’uso della forza nella risoluzione delle controversie internazionali

 

Introduzione al diritto di autodifesa nel diritto internazionale

L’importanza dell’autodifesa nel diritto internazionale contemporaneo deriva dalla sua posizione di principale eccezione al divieto generale dell’uso della forza sancito dall’articolo 2, paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite.

L’autodifesa è un principio giuridico secondo il quale uno Stato, aggredito da un’altra entità, ha il diritto a difendersi da tali aggressioni[1]. La prescrizione di cui all’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite è binaria: in poche parole, l’uso della forza è permesso solo ed esclusivamente in tutti i casi prescritti di legittima difesa; qualunque altro suo utilizzo sarà, dunque, illegale.

Il divieto sull’uso della forza nelle relazioni internazionali è senza dubbio il principio più importante nel diritto internazionale contemporaneo per disciplinare la condotta tra gli stati[2]. Tale regola, basata su trattati, è presente sia nella Carta delle Nazioni Unite che in numerosi altri accordi[3]. Come visto, l’articolo 51 della Carta delle nazioni Unite ne costituisce un’eccezione rappresentando, ad oggi, l’unica base giuridica per un uso legittimo della forza. Tale articolo, infatti, conferisce agli Stati il cosiddetto diritto all’autodifesa preventiva, individuale o collettiva, “qualora si verifichi un attacco armato contro un paese membro delle Nazioni Unite“. Il termine “attacco armato” include sia attacchi sporadici che una serie continua di aggressioni portate avanti da coloro che le pianificano, minacciano di perpetrarle o concretamente le pongono in atto. L’azione armata può ben essere diretta contro tutti i soggetti prima nominati, ma anche contro coloro per i quali esista una base forte ed obiettiva che faccia concludere che tali soggetti stiano prendendo parte a tali attacchi attraverso un sostegno materiale essenziale.

La prassi contemporanea a tal riguardo suggerisce, ad esempio, che uno Stato debba accettare qualunque misura antiterroristica diretta contro il suo territorio, qualora tale stato sia ritenuto responsabile e complice di attività terroristiche (o comunque sia portate avanti da un gruppo insurrezionale situato su quel territorio), sia per il sostegno dato (anche qualora questo sia al di sotto del livello di direzione e controllo) sia per aver fornito un “porto sicuro” per i terroristi[4].

Anche la partecipazione in atti di forza commessi da bande “non ufficiali”, mercenari o ribelli può rientrare nel divieto. Ad esempio, la forza potrebbe essere usata, in determinate situazioni, come autodifesa nei confronti di coloro che pianificano e perpetrano, su larga scala, attacchi violenti, se ciò dovesse risultare necessario per scongiurare ulteriori atti terroristici. Il diritto degli Stati all’autodifesa consente una reazione forte contro tali atti, non solo qualora questi siano in corso od imminenti, ma anche nel caso in cui questi si siano già verificati; e ciò al fine di prevenire ulteriori attacchi e punire il nemico.

Si ritiene, inoltre, che uno Stato possa difendersi anche contro obiettivi terroristici presenti all’interno di un altro Stato che sia riluttante o totalmente incapace di sradicare le minacce provenienti dall’interno dei suoi confini. Gli Stati dovrebbero, dunque, astenersi “dall’incoraggiare la formazione di bande armate o in qualunque altro modo irregolari, comprese quelle mercenarie, finalizzate all’incursione nel territorio di un altro Stato” e “dall’organizzare, istigare, assistere o partecipare ad atti di conflitto civile o di natura terroristica in un altro Stato o, ancora, dall’accettare che tali attività vengano organizzate sul suo territorio”[5].  D’altro canto, il semplice sostegno finanziario a favore di privati che commettono atti di forza armata sembra non rientrare nel divieto sull’uso della forza[6].

 

Caratteristiche del diritto all’autodifesa

Il diritto all’autodifesa è naturale, inalienabile e preesistente alla Carta delle Nazioni Unite. Difatti, prima di essere annoverato tra i principi più importanti all’interno di tale trattato, varie manifestazioni della prassi internazionale (la più famosa, il caso Caroline, uno scontro tra Canada e Stati Uniti [7]) hanno dimostrato la necessità di una norma che ammettesse il ricorso a quest’istituto, necessario per il corretto funzionamento del sistema giuridico.

Meritano, tuttavia, ulteriore approfondimento, le caratteristiche e le condizioni necessarie affinché si possa far uso di tale diritto.

Partendo dal termine ‘imminente’ riferito all’attacco dal quale ci si vuol difendere, qualsiasi autodifesa nel diritto internazionale deve avvenire subito dopo l’attacco in modo che la sua causa (l’attacco armato) ed il suo effetto (l’autodifesa) siano evidenti agli occhi di tutti. La valutazione della necessità, infatti, richiede che l’attacco sia imminente affinché uno stato aggredisca un altro e tale aggettivo dev’essere applicato in maniera diversa a seconda del contesto e delle circostanze che si verificano in ciascun caso. Tali possono essere, ad esempio, la natura, l’immediatezza della minaccia e la probabilità che esso si verifichi; ma anche la sua entità (relativamente al danno che potrebbe derivarne in assenza di azione attenuante) e la possibilità che vi siano altre opportunità d’intraprendere un’azione per autodifesa che ci si possa aspettare causi lesioni o perdite collaterali meno gravi. L’assenza di prove specifiche relativamente alla natura di un attacco o al luogo nel quale potrebbe verificarsi, non preclude la valutazione sulla sua imminenza ai fini dell’esercizio di un diritto di autodifesa, a condizione che vi sia una base ragionevole ed obiettiva per concludere che un attacco armato sia imminente[8].

Altra caratteristica necessaria per un’azione autodifensiva è la proporzionalità: infatti, qualsiasi uso della forza per autodifesa ai sensi dell’articolo 51 dev’essere, oltre che necessario, anche proporzionato alla minaccia affrontata e limitato a quanto necessario per sconfiggerla. Si ricordi, infine, che l’azione armata per legittima difesa dovrebbe essere utilizzata solo come ultima risorsa in circostanze in cui non sono ragionevolmente disponibili altri mezzi efficaci per affrontare un imminente attacco armato[9].

 

Il diritto all’autodifesa oggi

Benché apparentemente antiquato, l’uso della forza per autodifesa è ancora un dato di fatto nel diritto internazionale, che negli ultimi anni ha sentito l’esigenza di perfezionare e sviluppare ulteriormente tale concetto per tener conto delle nuove minacce che gli Stati si trovano ad affrontare.

In particolar modo, ad oggi, due sono gli approcci più frequenti emersi nei vari dibattiti:

  • l’uno più restrittivo, favorisce un’interpretazione più rigida del diritto di cui all’articolo 51;
  • l’altro più esteso opta per un’interpretazione più flessibile della regola, che includa, ad esempio, la possibilità, per gli Stati, di difendersi anche contro entità non statali.

 

Difatti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, l’autodifesa nel diritto internazionale è concessa solo ad uno stato che si veda ingiustamente attaccato da un altro. Pertanto, rientreranno nella definizione di cui all’articolo 51 le operazioni armate (ed esclusivamente quelle armate) di uno stato contro il territorio di un altro, ma saranno da essa escluse le operazioni militari che uno stato esplica all’interno del proprio territorio e le lotte armate che vedono protagonista il governo di uno stato e gruppi di insorti o terroristi presenti nello stesso.

Tuttavia, data la necessità per qualsiasi regola giuridica di trasformarsi ed evolversi per far fronte a nuove circostanze e minacce, molti Stati sono ora del parere che il diritto all’autodifesa nel diritto internazionale vada esteso anche a quegli attacchi armati commessi ai danni di quelle entità che, seppur non statali, siano in grado d’intraprendere azioni che, se perpetrate dagli Stati, sarebbero classificate come attacchi armati. Pertanto, l’attuale definizione ora include il diritto all’uso della forza in risposta a un attacco armato effettivo e imminente, anche se commesso da un’entità non statale.

 

La particolarità degli attori non statali

Regola generale di diritto internazionale vuole che uno Stato non possa comunque intraprendere azioni armate per autodifesa contro un attore non statale nel territorio o nella giurisdizione di un terzo Stato senza il consenso di quest’ultimo. Il requisito del consenso non è richiesto sole ove vi sia una base solida per concludere che lo Stato terzo non sia in grado di limitare efficacemente le attività armate dell’ente armato non statale. In tal caso, oltre ai requisiti già visti, lo Stato che voglia agire per legittima difesa deve obiettivamente dimostrare che la richiesta del consenso potrebbe compromettere materialmente l’efficacia dell’azione per autodifesa (per motivi di divulgazione, ritardo o incapacità di agire) o aumentare il rischio o la vulnerabilità per attacchi futuri. In tali circostanze, per la richiesta di consenso è prevista l’opportunità di concordare un piano d’azione condiviso per affrontare la minaccia. Il rifiuto di accettare tale piano può portare a concludere che lo Stato in questione sia colluso col gruppo armato illegittimo.

In qualunque caso, il requisito del consenso non si applica ogni qual volta vi sia una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che autorizzi l’uso della forza armata ai sensi del capitolo VII della Carta o di altre disposizioni giuridiche pertinenti o di effetto analogo. Nessuno Stato, infatti, ha il diritto di autodifesa nei confronti delle operazioni autorizzate dal Consiglio di Sicurezza. L’autodifesa nel diritto internazionale si applica solo per reagire a quegli attacchi armati che violino l’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite. Tuttavia, un uso della forza autorizzato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non costituisce violazione di tale articolo[10]. Il principio dei diritti incompatibili, vale a dire “il diritto di agire di una parte implicante una corrispondente negazione del diritto di coloro che sono interessati a resistere all’uso della forza” si applica non solo quando uno Stato esercita il diritto di autodifesa, ma anche quando il Consiglio di sicurezza autorizzi un intervento militare ai sensi del capitolo VII. In più, se l’operazione militare “supera” il mandato del Consiglio di sicurezza, il diritto di autodifesa non può essere escluso.

 

Conclusione

Da quanto detto si evince come l’uso della forza ed il diritto all’autodifesa nel diritto internazionale non siano principi giuridici statici nel tempo. Essi hanno bensì bisogno d’esser adattati al contesto ed alle circostanze concrete che i nuovi scenari pongono. Minacce attuali quali la proliferazione di armi di distruzione di massa (ADD) ed il terrorismo di matrice non statale, sfidano il tradizionale regime insito della Carta delle Nazioni Unite.

L’efficienza e la funzionalità delle norme che regolano il diritto di autodifesa ed il conseguente uso legittimo della forza, dipendono dalla loro capacità di adattarsi efficacemente e ragionevolmente alle nuove sfide internazionali e globali.

Informazioni

Bethlehem, Self-Defense Against an Imminent or Actual Armed Attack by Nonstate Actors, AJIL 106 (2012), pp. 769-777

The modern law of self-defence (UK Attorney General’s Speech at International Institute for Strategic Studies), 11 January 2017 (available at: / https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/583171/170111_Imminence_Speech_.pdf)

Nicolò Brugnera “Terrorismo: una (nuova) sfida del XXI secolo?” (12 LUGLIO 2019) su Dirittoconsenso

(EN) Howard Jones; To the Webster-Ashburton Treaty: A Study in Anglo-American Relations, 1783-1843 University of North Carolina Press, 1977

SPEROTTO, FEDERICO. “La Guerra Preventiva Nel Diritto Internazionale.” Rivista Di Studi Politici Internazionali, Nuova Serie, 80, no. 2 (318) (2013): 243-51. Accessed June 19, 2021.http://www.jstor.org/stable/42741244

Kretzmer, The inherent right to self-defence and proportionality in jus ad bellum, 24 EJIL (2013), pp. 235-282

Gli Stati ed il ricorso alla forza armata – Giappichelli (www.giappichelli.it) /https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892110700.pdf

[1] Art. 51 della Carta delle Nazioni Unite

[2] Gli Stati ed il ricorso alla forza armata – Giappichelli  https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892110700.pdf

[3] L’uso della forza “contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, o in qualsiasi altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite” è vietato (articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite)

[4] Per un approfondimento sul terrorismo internazionale, si faccia riferimento all’articolo di Nicolò Brugnera “Terrorismo: una (nuova) sfida del XXI secolo?” (12 LUGLIO 2019) su Dirittoconsenso. Link: http://www.dirittoconsenso.it/2019/07/12/terrorismo-una-nuova-sfida-del-xxi-secolo/

[5] Risoluzione 2625 Assemblea generale delle Nazioni Unite

[6] Case Concerning the Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) June 27, 1986

[7] (EN) Howard Jones; To the Webster-Ashburton Treaty: A Study in Anglo-American Relations, 1783-1843 University of North Carolina Press, 1977.

[8] Bethlehem, Self-Defense Against an Imminent or Actual Armed Attack by Nonstate Actors, AJIL 106 (2012), pp. 769-777

[9] Kretzmer, The inherent right to self-defence and proportionality in jus ad bellum, 24 EJIL (2013), pp. 235-282

[10] The modern law of self-defence (UK Attorney General’s Speech at International Institute for Strategic Studies), 11 January 2017 (available at: / https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/583171/170111_Imminence_Speech_.pdf)