La possibilità di criticare il Presidente della Repubblica nel bilanciamento fra diritto e delitto
Criticare il Presidente della Repubblica: la ratio della scelta ordinamentale di tutelare l’onore e il prestigio del Capo dello Stato
«Sacrilegio crimen est quod maiestatis dicitur» ovvero “è un particolare crimine di sacrilegio quello che viene chiamato di lesa maestà”[1]. Così scrisse, nel III secolo d.C., il giurista romano Ulpiano, riferendosi alla laesa maiestas, e cioè a quell’eterogeneo novero di reati offensivi della maestà, prerogativa suprema ed esclusiva dello Stato romano e delle sue istituzioni, Imperatore in primis. Attraverso i secoli e le varie esperienze giuridiche che si sono susseguite nel tempo, la protezione penale degli attributi dell’autorità ha rivestito (e riveste) una costante centralità. Tutelare le strutture politiche ed amministrative, nell’ambito di una comunità organizzata, ha lo scopo di scoraggiare atti di più o meno aperta critica o ribellione da parte dei consociati e, indirettamente, circondare di sacralità e prestigio le cariche e gli apparati che, in un determinato sistema politico, hanno il compito di governare la società. Con la progressiva affermazione degli Stati nazionali, l’attributo della maiestas di romana memoria è stato progressivamente traslato ad opera del pensiero giuridico dalle antiche istituzioni imperiali in capo allo Stato moderno e, segnatamente, attribuito agli organi di cui esso si compone[2]. Con attenzione all’ordinamento penale italiano, giova riscontrare che il Codice penale prevede il reato di <<Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica>>[3] (art. 278 c.p.). È lecito dunque chiedersi, in prima battuta: la norma tutela il Capo dello Stato in quanto persona o in quanto detentore di una carica? La risposta è evidente, e risiede nella seconda opzione. Alla scelta di incriminare certe condotte, non è infatti sottesa una visione sacrale della suprema magistratura dello Stato, quanto piuttosto una sua concezione funzionale: il prestigio e l’onore del detentore della carica sono tutelati in relazione alla titolarità della carica medesima, e non viceversa.
Il delitto in questione si colloca all’interno del Titolo I, Capo II del Codice (Delitti contro la personalità interna dello Stato). Come da rubrica, oggetto di tutela sono “l’onore ed il prestigio del Presidente della Repubblica”, beni di <<eccezionale rilevanza [pertinenti] alla prima carica istituzionale dello Stato italiano>>[4]. In questa sede, si vuole in primo luogo porre l’attenzione sulla punibilità delle manifestazioni del pensiero, espresse con qualsiasi mezzo[5], che travalicano i confini del diritto di critica, sconfinando in una vilipendiosa aggressione verbale o scritta. In dettaglio, saranno considerati in via esemplificativa fatti ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito integranti gli estremi della fattispecie di cui all’art. 278 c.p., quali illegittime modalità di critica del Presidente della Repubblica. Successivamente, si considererà il bilanciamento, operato in sede giudiziale, fra manifestazioni del pensiero critiche e condotte vilipendiose. Da ultimo, ci si concentrerà sulla cornice edittale prevista dal reato, con particolare riferimento all’attività giornalistica, anche in considerazione degli orientamenti della Corte Edu.
Uno sguardo alle condotte tipiche
Prima di cimentarsi con il difficile tentativo di tracciare il confine fra diritto e delitto, è necessario ricordare che un apprezzamento in tal senso è sempre rimesso, con attenzione alla concretezza del caso specifico, al giudice di prime cure, non potendosi disciplinare in via astratta un confine univoco tra condotte concretamente o solo formalmente offensive. Premesso che criticare il Presidente della Repubblica è di per sé lecito, individuare l’area penalmente irrilevante (o, per converso, quella rilevante) è una questione in defettibilmente legata alle specifiche modalità di concretizzazione delle singole condotte, ciascuna apprezzata nella sua specificità. E’ infatti vero che espressioni dai toni accesi possano, ad un’analisi più approfondita, apparire prive di rilevanza penale. Ma è pur vero che affermazioni di primo acchito innocue e scherzose possono debordare fuori dai limiti del commento critico e tramutarsi in offesa penalmente sanzionabile. Una rassegna, certamente non esaustiva, può aiutare a comprendere meglio i termini del discorso.
Va ricordato in premessa come, di recente, in relazione ad un tweet pubblicato lo scorso dicembre, un docente universitario sia attualmente indagato dalla Procura di Roma in relazione al delitto previsto e punito dall’art. 278 c.p. per aver criticato il Presidente della Repubblica, attribuendogli l’epiteto – con evidente riferimento alla lessicologia satirica germinata intorno alla situazione epidemica – di <<capo del regime sanitocratico>>, attribuendogli la responsabilità delle misure adottate dal Governo nell’ambito della gestione dell’emergenza Covid-19[6]. Critica o reato? Spetterà alla magistratura stabilirlo. Nondimeno, in passato si sono registrati episodi ben più significativi sul piano dell’offensività.
Con attenzione alla giurisprudenza di legittimità, avente ad oggetto prevalentemente l’attività giornalistica, si può fornire una panoramica interessante delle condotte ritenute integranti gli estremi del delitto in questione. Osserva, in primo luogo, la Cassazione (Cass. Pen., Sez. I, n. 12696/2004) che, in riferimento alle frasi scritte dall’imputato in un articolo di giornale, correttamente i giudici di merito avevano ricondotto alla previsione di cui all’art. 278 c.p. espressioni, riferite al Capo dello Stato, quali: “antipatico“, “l’averne detta “una delle sue“, “il lanciare messaggi mafiosi”, il “non stare a fare nulla nel posto occupato“, l’insinuazione della sua responsabilità morale nella morte di A. M. (Aldo Moro, nda)[7]. Ancora, il giudice di legittimità (Cass. Pen., Sez. I, n. 9880/1996) concludeva per l’esatta qualificazione delittuosa del contenuto di un articolo di un periodico in cui, criticando l’allora Presidente della Repubblica Scalfaro, venivano allo stesso attribuiti una serie di fatti, quali <<i partigiani promossero Scalfaro giudice sul campo, anche se forse non ne aveva i titoli>> e <<gli si chiedeva solo di condannare senza tante storie della povera gente>>[8] concludendo infine che quest’ultimo non fosse <<un vero cattolico, ma un codino, un bigotto, di quella tradizione farisaica dei sepolcri imbiancati, quei farisei che Gesù bollò come “razza di vipere”>>[9].
Alcune specifiche, per chiarire. Dal punto di vista del numero di soggetti che abbiano percepito il commento denigratorio, conclude la Cassazione nel senso che è sufficiente <<la semplice comunicazione dell’offesa ad un terzo con qualsiasi mezzo>>[10]. Sicché, ad avviso del giudice di legittimità sarebbe irrilevante il numero di soggetti che abbiano percepito l’offesa, bastandone anche solo uno. In secondo luogo, non rileverebbe nemmeno che i fatti attribuiti in sede di critica al Presidente della Repubblica siano stati compiuti prima dell’assunzione della massima carica istituzionale. Rileva a tal proposito il giudice di legittimità che l’art. 278 c.p. riguarda <<tutte le offese al capo dello Stato […] con riguardo anche ai fatti anteriori all’attribuzione della carica medesima>>[11] sul presupposto che <<le offese (riguardanti fatti) non compiut[i] contemplatione officii si ripercuotono in concreto anche sul prestigio dell’istituzione>>[12], chiarendo così il punto nel senso che la norma tutela non soltanto la carica, ma, in ragione del predetto nesso funzionale tra carica ed individuo, la stessa persona del Capo dello Stato nella sua individualità, fatta anche di fatti pregressi parimenti criticabili entro i limiti della continenza[13].
Quando, allora, una condotta è considerata penalmente rilevante? Alla luce di quanto sin qui proposto, viene da rispondere in modo lapalissiano: quando la critica al Presidente della Repubblica sconfina in offesa. Buonsenso, si direbbe. Ebbene, è opportuno notare come, nei casi giudiziali qui citati, l’intento critico manifestato dagli autori tenda a trascendere il requisito della continenza, richiesto invece da costante giurisprudenza quale elemento strutturale del diritto di critica[14], che pure gode di copertura costituzionale ex art. 21 Cost.[15] ed idoneo, in linea di principio, a elidere il carattere antigiuridico del fatto tipico, se esercitato correttamente. Come ricordato poco più sopra, infatti, criticare il Presidente della Repubblica è condotta non aprioristicamente illecita, bensì subordinata al rispetto di quei parametri, elaborati dalla giurisprudenza, che ne consentono il legittimo esercizio. Ecco che una condotta, pur a prima vista atta a rispondere alla astratta tipizzazione della norma-precetto, può nondimeno risultare a più attento esame scriminata e di conseguenza non concretamente lesiva del bene giuridico tutelato (eccettuate, ovviamente, quei fatti di modestissima entità che si pongono già ad una prima considerazione ben al di sotto della soglia minima di offensività).
Non potendosi trarre una regola generale, alla stregua della quale individuare con sicurezza, ma soprattutto ex ante, l’offensività di un discorso o di uno scritto, è più utile ricercare quali possano considerarsi i criteri discretivi che l’interprete dovrebbe impiegare per evitare di commettere un delitto. Conviene premettere, però, che la particolare posizione del Capo dello Stato nell’architettura costituzionale non solo giustifica un trattamento sanzionatorio più severo rispetto alle ipotesi delittuose volte a tutelare il prestigio e l’onore di altri soggetti pubblici, ancorché nell’esercizio delle loro funzioni (ad es. artt. 342, 343, 595 co. 2 c.p.) ma anche un diverso e più rispettoso approccio nell’esercizio del diritto di critica da parte dei cittadini nonché, a maggior ragione, dagli operatori dell’informazione. La posizione super partes della massima carica istituzionale, quale garante dell’ordine costituzionale e simbolo di unità della Nazione al di sopra della contesa politica, giustificherebbe un approccio diverso da parte dell’interprete, posto che il Capo dello Stato non è un politico qualsiasi. Apicalità della carica istituzionale ed imparzialità dovrebbero così configurarsi come i tratti giustificativi della diversa e più importante tutela penale apprestata dall’ordinamento tramite l’art. 278 c.p.
In che misura è legittimo criticare il Presidente della Repubblica?
In relazione al diritto di critica, due sono i presupposti che vanno osservati:
- veridicità o plausibilità dei fatti contestati (anche putativa) e oggetto di critica
- continenza nella loro esposizione.
Quanto al primo profilo, è da disattendere quella visione – invero, maggioritaria – che attribuisce un valore molto flessibile alla veridicità dei fatti contestati attraverso l’esercizio del diritto di critica. Se infatti la critica si vuole intendere quale strumento di utile compartecipazione all’opinione pubblica e funzionale a stimolare il dibattito in seno ad essa, ecco che la verità o comunque la plausibilità dei fatti contestati o censurati non può che essere il necessario presupposto[16]. Sicché, è fondamentale che la manifestazione del pensiero critico prenda le mosse da fonti il più possibile attendibili, per rendere così quanto meno plausibile la sussistenza della scriminante putativa del diritto di critica. Ergo: chi critica deve essere ragionevolmente sicuro della veridicità dei fatti contestati od attribuiti[17].
Con attenzione al secondo requisito, è di tutta evidenza come le espressioni riportate poche righe più sopra (necessariamente estrapolate da contesti motivazionali ben più ampi) non possano essere ricondotte alla continenza che la giurisprudenza richiede ai fini dell’esercizio del diritto di critica. A tal proposito, l’impiego di termini scurrili, offensivi, denigratori e mortificanti denuncia non soltanto un difetto di quella necessaria serenità che deve insistere in capo a chi critica senza offendere, bensì anche una mancanza di rispetto connesso alla massima carica dello Stato e al prestigio che essa esprime. Ciò non significa, ovviamente, che l’operato istituzionale o la pregressa carriera politica del Presidente in carica non possa essere pubblicamente censurato (ciò non sarebbe proprio di uno Stato democratico) ma la scelta dei termini e del lessico va adeguatamente ponderata, per risultare polemica, ma non offensiva, tagliente ma non dissacrante[18].
Come già accennato, è al caso concreto che deve guardarsi per cogliere la natura effettivamente offensiva di certe manifestazioni del pensiero. A questo proposito, può essere rilevante, ed incidere sulla colpevolezza del reo, l’aver scelto mezzi di diffusione particolarmente efficaci, quali blog o social media, mediante i quali è possibile raggiungere un numero indeterminato di soggetti. Infatti è necessario che l’intento di offendere si manifesti mediante la consapevolezza da parte dell’agente della natura denigratoria degli epiteti o dei fatti contestati – anche con attenzione al contesto in cui si auspica che quelle offese siano percepite – e della volontà di ledere il prestigio del Capo dello Stato. Un riscontro della rilevanza penale delle condotte non può che essere effettuato, dunque, se non guardando al contesto generale nel quale il pensiero viene manifestato, riservando un maggiore stigma giuridico per quelle frasi caustiche o molto brevi, il cui intento polemico è tutto residente nell’offesa gratuita ed infamante, non perseguendo queste ultime altro scopo se non l’insulto fine a sé stesso. D’altra parte, forme più strutturate di critica al Presidente della Repubblica (es. articoli di giornale, contributi, saggi) possono meglio configurarsi come legittimo esercizio del diritto di cui all’art. 21 Cost., purché le modalità di esposizione del pensiero (anche se taglienti) possano essere inserite in un contesto dignitoso, caratterizzato da scelte lessicali congrue, che non denuncino, a prima vista, una mera volontà di attaccare o ridicolizzare.
Alcune considerazioni sulla cornice edittale: la misura …
Quali conseguenze per il reo? A tal proposito, conviene soffermarsi sull’ampiezza del delta punitivo previsto dall’art. 278 c.p. e cioè la pena della reclusione da uno a cinque anni. A ben vedere, una forchetta sanzionatoria, tutto sommato, abbastanza divaricata. È lecito immaginare che nell’opinione pubblica una risposta sanzionatoria di questo tipo, in relazione a delle critiche al Presidente della Repubblica, ancorché illegittimamente espresse, possa apparire sproporzionata. È il caso di provare a controargomentare. Senza voler indugiare sul massimo (la cui applicazione, invero, non risulta per nulla ricorrente), due questioni investono la cornice edittale, rispettivamente nella misura della pena (e, segnatamente, nel minimo) e nel tipo di pena.
Il primo nodo ha a che fare con il rapporto di proporzionalità fra il disvalore del reato (nella sua declinazione meno offensiva) e il quantum di pena previsto in via legislativa. Non è questa considerazione peregrina, giacché la questione circa la compatibilità fra la misura minima e l’art. 27, co. 3, Cost., sollevata dal Tribunale di Pordenone[19], era stata prontamente dichiarata manifestamente infondata dalla Consulta[20]. Osservavano, in particolare, i giudici costituzionali che, considerato il <<valore di rango costituzionale che la norma mira a preservare, ben si giustifica la previsione di un trattamento sanzionatorio che adeguatamente scolpisca, anche nel minimo edittale, il particolare disvalore che assume per la intera collettività l’offesa all’onore e al prestigio della più alta magistratura dello Stato>>[21]. Dello stesso tenore le considerazioni della Corte d’appello di Firenze[22] e della Corte di Cassazione[23] nel ritenere manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sollevati dai difensori degli imputati relativi alla compatibilità della pena minima di cui all’art. 278 c.p. con gli artt. 3 e 27, co. 3, Cost.
Va così rilevato come, secondo la giurisprudenza costituzionale, la pena detentiva di un anno sia stata ritenuta in più occasioni proporzionata ed adeguata a sanzionare quelle condotte tipiche che, pur collocandosi alla più bassa soglia d’offensività, risultano ben più gravi della diffamazione o dell’ingiuria proposte spesso dai giudici rimettenti quali tertia comparationis (termini di raffronto) per apprezzare indebite sperequazioni punitive con altri reati. Sul punto, osserva la Cassazione che sarebbe del tutto improprio sul piano concettuale cercare di ravvisare delle analogie fra il reato di oltraggio al Capo dello Stato e la diffamazione o l’ingiuria[24], tentando di così di effettuare comparazioni tra fattispecie afferenti a beni giuridici diversi e connotate, queste ultime, da disvalore estremamente meno significativo di quello espresso dall’art. 278 c.p., tale da impedire le stesse condizioni di praticabilità di un raffronto in chiave comparativa alla luce del principio di eguaglianza-ragionevolezza ex art. 3 Cost.
Del resto, non si può prescindere da una valutazione, per così dire, “superindividuale” del bene giuridico protetto dalla norma del Titolo I, dacché le medesime condotte incriminate non offendono in via diretta il solo Presidente della Repubblica ma, mediatamente, costituiscono un’offesa alla comunità nazionale, in relazione al <<particolare disvalore che assume per la intera collettività l’offesa all’onore e al prestigio della più alta magistratura dello Stato>>[25]. Pertanto, né la pretesa comparazione con figure di reato decisamente non assimilabili (ancorché, per certi versi, similari nelle sole modalità di concretizzazione) né un’asserita sproporzione intrinseca tra disvalore del fatto ed entità della sanzione, sono apparse convincenti ed idonee ad ottenere la caducazione del minimo edittale di cui all’art. 278 c.p. con auspicata riespansione del canone legislativo minimo di quindici giorni di reclusione previsto dall’art. 23 c.p.[26].
… ed il tipo di pena
La seconda questione ha a che fare con il tipo di pena. Come si è potuto osservare qualche riga più sopra, spesso la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno affrontato casi ricondotti alla previsione del reato in questione aventi ad oggetto articoli comparsi su quotidiani o stampati. Pare dunque opportuno interrogarsi sulla compatibilità della pena detentiva con i (più o meno) recenti indirizzi della Corte Edu e della Consulta in tema di punibilità con il carcere dei giornalisti per reati che abbiano commesso nell’esercizio della loro professione. E’ impossibile non partire dalla notissima Cumpana e Mazare v. Romania del 2004 dove la Corte di Strasburgo si espresse negativamente a proposito di pene detentive – ancorché brevi – per i giornalisti[27]. La domanda, dunque: è giustificabile che un giornalista possa essere condannato alla pena della reclusione da uno a cinque anni per aver offeso il Capo dello Stato? Prima di rispondere alla domanda, conviene osservare che il nostro ordinamento si trova in una fase di stallo, in tema di pene detentive per reati commessi (anche) a mezzo stampa. La Corte costituzionale, con l’ord. n. 132/2020 ha assegnato sei mesi al Parlamento per consentirgli di intervenire sulle pene previste per la diffamazione aggravata e per il medesimo reato, commesso tramite la stampa[28].
E qui sta il punto: giudica bene chi ben distingue. Proprio come osservato dalla Cassazione, a suo tempo, le fattispecie di diffamazione, oltraggio ed ingiuria, pur sostanziandosi in manifestazioni “devianti” del pensiero, come quelle che la norma in questione mira a colpire, non possono essere poste sul medesimo piano: criticare il Presidente della Repubblica è cosa diversa. La giustificazione della sanzione detentiva discenderebbe, così, non solo dalla dimensione collettiva degli interessi protetti ma anche dalla già menzionata posizione super partes del Presidente, connessa al suo altissimo ruolo istituzionale. Tutelarne l’onore significa tutelarne la credibilità come arbitro costituzionale del (convulso) gioco politico. Sicché, se l’incongruità della pena detentiva può risultare più o meno condivisibile, ad esempio, con attenzione all’onore del singolo cittadino (o del candidato politico di turno), leso da una condotta diffamatoria del giornalista, altrettanto non potrebbe dirsi per il prestigio e l’onore del Capo dello Stato, che debbono essere tutelati dalle condotte vilipendiose proprio di quei soggetti che, in ragione dei mezzi impiegati, possono verosimilmente rendere percepibile l’offesa ad un pubblico potenzialmente consistente.
La stessa Cedu (art. 10, par. 2), nel richiamare gli interessi che legittimano una limitazione della libertà d’espressione, tra cui, segnatamente, la “difesa dell’ordine”, lascerebbe presupporre, a prima vista, una legittimità della previsione sanzionatoria in questione. Secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la limitazione della libera manifestazione del pensiero è consentita allorché abbia ad oggetto, tra l’altro, la tutela dell’ordine democratico[29]. Inoltre, sul fronte della proporzionalità della cornice edittale rispetto alla gravità del reato, la Corte ha sempre lasciato agli Stati aderenti un certo margine di apprezzamento discrezionale in ordine alle modalità di tutela di determinati interessi meritevoli di tutela penale. Sicché, la scelta dell’ordinamento italiano di prevedere un delta sanzionatorio di intensità pari a quello in esame potrebbe, plausibilmente, rientrare entro l’ambito di valutazione discrezionale lasciato ai legislatori nazionali. Pare infatti arduo qualificare, anche astrattamente, il quadro edittale in questione come un trattamento inumano e degradante, in violazione dell’art. 3 della Cedu, dalla quale i giudici della Corte Edu hanno ricavato, unicamente, un mero divieto (in negativo) di pene <<grossolanamente sproporzionate>> rispetto alla gravità del fatto[30]. Ipotesi, questa, che non pare nemmeno con attenzione alla comminatoria in astratto afferire al caso in esame.
Informazioni
Cass. Pen., Sez. I, n. 5844/1978.
C. App. Firenze, 23/10/1995.
Cass. Pen., Sez. I, n. 3069/1996.
Cass. Pen., Sez. I, n. 9880/1996.
Cass. Pen., Sez. I, n. 12625/2004.
C. cost. sent. n. 163/1996.
C. cost. sent. n. 313/2013.
Trib. Udine, sent. n. 1456/2020.
[1] Dig., XLVIII, 4, 1pr.
[2] È infatti importante notare come, nel diritto penale romano, fino all’età imperiale, oggetto di protezione fossero le cariche pubbliche, diretta manifestazione della auctoritas e della maiestas della Res publica. A partire però dall’anno 8 a.C., con l’introduzione della Lex Iulia maiestatis, oggetto di tutela da parte della tradizionale laesa maiestas non risultava più essere solo la carica pubblica ma anche la stessa persona dell’Imperatore. Viene a configurarsi così una plurioffensività dei reati indirizzati contro l’autorità imperiale, sfociata poi in una progressiva confusione fra carica istituzionale e suo detentore. Bisogna però notare, allo stesso tempo, come, in riferimento all’art. 278 c.p. la giurisprudenza della Corte di Cassazione – lo si vedrà meglio – abbia ricompreso nell’ambito delle condotte penalmente rilevanti anche le azioni compiute dal Presidente prima dell’assunzione della carica istituzionale, anche in veste di privato cittadino (Cass. Pen., Sez. I, n. 5844/1978). A tal proposito, è corretto parlare di un nesso funzionale fra carica istituzionale e suo detentore, dove fatti che ne offendono l’individualità possano riverberarsi sulla carica stessa.
[3] Art. 278 – Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica. [I]. Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni. È prevista un’estensione del trattamento punitivo previsto dalla presente disposizione in relazione alla persona del Sommo Pontefice (v. l’art. 8, co. 2 del Trattato 11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l’Italia). Nella versione originaria del Codice del 1930, la norma in questione tutelava i medesimi interessi, ascritti tuttavia alla figura del Re, della Regina e della Famiglia Reale. L’impostazione attuale del testo normativo risale alla legge n. 1317 del 1947.
[4]Cass. Pen., Sez. I, n. 3069/1996.
[5] Il delitto in questione è un reato a forma libera, nel senso che le modalità di realizzazione della condotta tipica non sono enucleate in via legislativa. Depone in questo senso, in un obiter dictum, Cass. Pen., Sez. I, n. 9880/1996. In questa sede si considerano, prevalentemente, le offese poste in essere attraverso articoli di giornale e riferibili a giornalisti condannati per il reato in esame.
[6] https://www.corriere.it/politica/21_maggio_11/mattarella-11-indagati-le-offese-via-web-perquisizioni-ros-9dd4ca70-b226-11eb-ad37-20fbbce36b88 . Il presente articolo non intende prendere posizione alcuna in relazione alla vicenda giudiziaria in corso, limitandosi a riportare il contenuto del post incriminato, ritenuto dalla Procura di Roma integrante gli estremi del reato di cui all’art. 278 c.p., riservando ad un eventuale futuro giudizio la statuizione circa la rilevanza penale del contenuto medesimo. Fino a tale momento, (e, segnatamente, al passaggio in giudicato di un’eventuale sentenza di condanna) l’autore tiene a ricordare che l’imputato è costituzionalmente assistito dalla presunzione di innocenza ex art. 27, co. 2, Cost.
[7] Cass. Pen., Sez. I, n. 12625/2004.
[8] Cass. Pen., Sez. I, n. 9880/1996.
[9] Ibidem.
[10] Ibidem.
[11] Così anche Trib. Udine, sent. n. 1456/2020 secondo cui <<il reato di offesa all’onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica, previsto dall’articolo 278 del codice penale, tutela il prestigio del Capo della Stato anche in riferimento a situazioni anteriori all’attribuzione della carica medesima>>.
[12] Cass. Pen., Sez. I, n. 5844/1978.
[13] Ibidem.
[14] La giurisprudenza in tema è amplissima. A compendio, cfr. Cass. Pen., Sez. I, n. 10119/2000).
[15] Per un inquadramento, v. G. DE LUCIA, Art. 21 Cost.: la libera manifestazione del pensiero, in DirittoConsenso, 8 giugno 2020, http://www.dirittoconsenso.it/2020/06/08/art-21-cost-libera-manifestazione-pensiero/
[16] Così, Trib. Roma, 3 febbraio 1998. Sul punto, più ampiamente, cfr. G. GARDINI, Le regole dell’informazione. L’età della post verità, IV ed., Giappichelli, Torino, 2016, cit., p. 120.
[17] Cfr. Cass. Pen., Sez. I, n. 35646/2008.
[18] Trib. Torino, 21 aprile 1998.
[19] Trib. Pordenone, G.u.p., ord. 30/03/1995.
[20] Il giudice a quo aveva, in effetti, ancorato la propria valutazione sulla scorta della (allora) recente sent. n. 341/1994 della Corte Costituzionale in tema di pena minima per il reato di oltraggio (341 c.p.). In quel caso, il minimo di sei mesi, caducato dal giudice delle leggi, aveva portato alla riespansione del minimo legale di quindici giorni di reclusione di cui all’art. 23 c.p. L’auspicio del G.u.p. di Pordenone era, evidentemente, quello di ottenere un analogo risultato.
[21] C. cost. sent. n. 163/1996.
[22] C. App. Firenze, 23/10/1995.
[23] Cass. Pen., Sez. I, n. 3069/1996.
[24] A proposito della comparazione con il delitto d’ingiuria (art. 594 c.p.) deve ovviamente farsi riferimento alla situazione antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 7/2016, che ha abrogato la norma in questione. Al posto della sanzione penale è stata infatti introdotta una sanzione pecuniaria civile, cui si affianca il risarcimento del danno in favore della persona offesa.
[25] C. cost. sent. n. 163/1996.
[26] In questo senso le richieste dei giudici a quibus, sulla scorta della richiamata sent. n. 341/1994.
[27] Cfr., ex plurimis, Corte Edu, Cumpana e Mazare c. Romania, 17 dicembre 2004.
[28] Per una visione più approfondita e le relative implicazioni, v. P. VERONESI, Un’altra incostituzionalità “prospettata” ma non (ancora) dichiarata: la diffamazione a mezzo stampa nell’ord. n. 132 del 2020, in Studium Iuris, 2020, 1355 ss.
[29] Corte Edu, Grande Camera, sentenza 17 dicembre 2013, Perinçek v. Switzerland ; Corte Edu, sentenza 1 febbraio 2000, Schimanek v. Austria; Corte Edu, sentenza 14 settembre 2010, Dink v. Turkey
[30] Sul punto, v. Corte Edu, sentenza 21 giugno 2011, Kafkarys v. Cipro; Grande Camera, sentenza 9 luglio 2013, Vinter e altri v. Regno Unito.

Alvise Accordati
Ciao, sono Alvise. Veneziano, classe 1996, ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Ferrara nel luglio 2021 con una tesi in Giustizia costituzionale. Materia, questa, che si colloca al vertice dei miei interessi giuridici, seguita dal diritto penale e dal diritto amministrativo. Da cattolico, inoltre, ho sempre amato indagare il rapporto tra Fede e diritto. Amo, infine, la Storia (antica e contemporanea) e le lettere classiche. Attualmente svolgo il tirocinio formativo ex art. 73, decreto legge n. 69 del 2013, presso la Corte d'appello di Venezia.