Presupposti per l’applicazione dell’amministrazione di sostegno e procedura per la nomina dell’amministratore di sostegno
Quando e perché ricorrere all’amministratore di sostegno
L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione introdotta nell’ordinamento nel 2004 e disciplinata agli artt. 404 e ss. c.c. accanto alle già esistenti, e presenti nel codice civile dalla sua adozione nel 1942, interdizione e inabilitazione[1]. Rispetto a queste ultime, l’amministrazione di sostegno è un istituto più malleabile e capace di adattarsi caso per caso alle necessità dell’incapace allo scopo di preservarne il più possibile la residua capacità d’agire, quindi, ponendo in essere la minore limitazione possibile purchè sufficiente a tutelarlo nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
Per meglio comprendere questo aspetto, è utile sapere che le più tradizionali interdizione e inabilitazione, infatti, sono state oggetto di alcune critiche che le hanno addite come:
- eccessivamente rigide ed incapacitanti per l’impossibilità di modulare le limitazioni,
- eccessivamente patrimoniali per il fatto di trascurare la protezione della persona occupandosi esclusivamente dei suoi interessi patrimoniali
- eccessivamente stigmatizzanti per la forza emarginante che l’etichetta della malattia mentale sprigionava estromettendo completamente tali persone dal traffico giuridico.
A queste critiche vuole porre rimedio l’amministrazione di sostegno.
A segnare un cambio di passo, quindi, è il primo articolo della L. 6/2004 che introduce la misura in esame declamando i principi e i valori che permeano la nuova visione caratterizzata da un peculiare interesse alla persona del beneficiario in quanto tale che va ben oltre i profili meramente economici.
Il nuovo approccio emerge anche dalle denominazioni scelte per i protagonisti di queste delicate situazioni: parlasi di beneficiario e di amministratore di sostegno.
A beneficio di chi? Il beneficiario
Si venga, allora, ai soggetti beneficiari per indicare le ipotesi nelle quali è possibile richiedere la nomina di un amministratore di sostegno.
Ai sensi dell’art. 404 c.c. può essere sottoposto ad amministrazione di sostegno il soggetto che sia affetto da infermità o menomazione fisica o psichica e, a causa di questa, sia – anche temporaneamente o parzialmente – incapace di provvedere ai propri interessi. L’ampiezza di tale formulazione costituisce argomento a sostegno della parte di dottrina che ritiene l’amministrazione di sostegno abbia la vocazione di sostituire interdizione e inabilitazione. Tuttavia, proprio a proposito della procedura da seguire a seconda della misura che si vuole richiedere, a tempo debito vi saranno alcune precisazioni da fare.
Per concludere con riguardo al profilo del beneficiario, si può esplicare la necessaria sussistenza di due requisiti:
- uno soggettivo quale l’infermità o una menomazione fisica o psichica anche temporanea o parziale
- uno oggettivo quale la conseguente impossibilità di provvedere ai propri interessi con la precisazione che può trattarsi anche di mere esigenze di cura della persona, senza la necessità di una gestione patrimoniale poiché l’istituto non è finalizzato esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario ma è volto, più in generale, a garantire protezione alle persone fragili in relazione all’effettive esigenze di ciascuna[2].
La persona dell’amministratore di sostegno
Fondamentale nell’individuazione della persona dell’amministratore di sostegno è la persecuzione dell’interesse esclusivo del beneficiario. In linea con questo principio generale, l’art. 408 c.c. prevede il beneficiario stesso, in previsione della propria futura incapacità, possa designare anticipatamente il soggetto che vorrebbe come amministratore di sostegno.
Tale designazione deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e non è insuperabile nei termini in cui è permesso al giudice di nominare un amministratore diverso in presenza di gravi motivi, ad esempio qualora quello designato non fosse idoneo allo svolgimento dell’incarico. In questi casi e in assenza di designazione, sempre ai sensi dell’art 408 c.c., la legge individua un ordine preferenziale che il giudice è tenuto a rispettare favorendo uno tra i seguenti soggetti:
- il coniuge che non sia separato legalmente,
- la persona stabilmente convivente,
- il padre,
- la madre,
- il figlio,
- il fratello o la sorella,
- il parente entro il quarto grado,
- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Qualora nessuna tra le persone appena indicate – che astrattamente sono considerate dal legislatore preferibili in quanto tra le più vicine al beneficiario – fosse idonea al compito, il giudice individua una persona terza rispetto alla cerchia familiare[3] con la precisazione che tale persona, pur svolgendo l’incarico professionalmente, non ha diritto ad alcuna retribuzione data la tendenziale gratuità dell’incarico (art. 379 c.c. in virtù del richiamo contenuto nell’art. 411 I comma c.c.) salva un’eventuale equa indennità stabilita dal giudice.
Talvolta, poiché un terzo estraneo all’ambiente familiare manca della vicinanza affettiva tipica del familiare, i giudici tutelari hanno provveduto a nominare due amministratori di sostegno affiancando alla figura del tecnico, un familiare. A tal proposito, si coglie l’occasione per sottolineare un ulteriore aspetto: non è da escludere che il giudice tutelare neghi la nomina di un amministratore di sostegno facendo appello alla già attiva, nonché idonea e sufficiente, rete familiare del potenziale beneficiario.
Chi può fare domanda? E come?
Per completezza è doveroso indicare quali siano i soggetti che possono domandare l’applicazione dell’amministrazione di sostegno a beneficio del soggetto che si trovi nella condizione sopra descritta.
Ebbene, la legittimazione attiva spetta al beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato), al coniuge, alla persona stabilmente convivente, all’unito civilmente in favore del proprio compagno, ai parenti entro il quarto grado, agli affini entro il secondo grado, al tutore dell’interdetto, al curatore dell’inabilitato e al pubblico ministero.
Il procedimento rientra nella giurisdizione volontaria ed è piuttosto snello.
- La domanda va presentata da tali soggetti senza che sia indispensabile la partecipazione di un difensore, nella forma del ricorso da depositarsi presso l’ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio.
- Il giudice tutelare, letto il ricorso, fissa con decreto la data di udienza per l’audizione del beneficiario e per la convocazione del ricorrente e degli altri soggetti legittimati attivi. L’audizione del beneficiario costituisce il cuore della fase istruttoria al punto che, qualora il soggetto non fosse nelle condizioni di raggiungere il tribunale, sarebbe il giudice a recarsi presso di lui. In ogni caso, il colloquio con il beneficiario non esaurisce la fase istruttoria avendo il giudice poteri d’ufficio da esercitare per condurre gli ulteriori accertamenti che ritenesse necessari.
- Non appena il giudice tutelare ritiene espletato ogni opportuno approfondimento istruttorio e comunque entro 60 giorni dal deposito dell’istanza, decide il ricorso con decreto motivato ed immediatamente esecutivo[4].
Occorre precisare che il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno segue le forme della camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. che disegnano un modello processuale semplificato e più rapido rispetto a quello ordinario[5]. Pertanto, qualora si ritenga ricorrano i presupposti dell’amministrazione di sostegno ma sia stata chiesta interdizione o inabilitazione, l’amministrazione di sostegno non può essere pronunciata e il giudice invita le parti a procedere nelle forme della camera di consiglio.
Anche viceversa si incontrano delle limitazioni: qualora fosse promosso un procedimento di amministrazione di sostegno ma il giudice ritenesse sussistenti i presupposti per interdizione o inabilitazione, deve essere informato il pubblico ministero affinchè promuova l’interdizione o l’inabilitazione nelle forme tipiche non potendo procedere per queste in camera di consiglio.
Informazioni
P. Loddo, Amministratore di sostegno: la guida completa. La procedura di nomina, le modalità di scelta, le competenze, gli obblighi ed il compenso, 24 ottobre 2019, consultabile al sito: https://www.altalex.com/
A. Racca, Profili concreti di assistenza e tutela alla persona nell´amministrazione di sostegno. Dal dibattito giurisprudenziale allo studio concreto. In Cammino Diritto, 2019, fasc. 1
R. Caterina, L’amministrazione di sostegno in Id., Le persone fisiche, 2020, Giappichelli Editore, pp. 50-94
[1] Sulle più rigide misure di protezione dell’interdizione e dell’inabilitazione si consiglia la lettura dell’articolo di cui al seguente link: http://www.dirittoconsenso.it/2021/04/28/interdizione-e-inabilitazione/
[2] Così ha precisato la Suprema Corte di Cassazione, in particolare Cassazione civile sez. VI, 26/07/2018, n. 19866.
[3] N.B.: Dai soggetti che possono ricoprire il ruolo di amministrazione di sostegno sono da escludere gli operatori di servizi pubblici e privati che hanno in cura i beneficiari per questioni inerenti il conflitto di interessi come sancito dall’art. 408 III comma c.c.
[4] La dichiarazione dell’amministrazione di sostegno (come anche quella di inabilitazione e interdizione) è una pronuncia che verte sulla capacità d’agire e ha, quindi, valore costitutivo. Si ricorda che, se di regola una pronuncia costitutiva diviene efficace solo dopo essere passata in giudicato, le pronunce costitutive di una misura di protezione, eccezionalmente, divengono immediatamente efficaci.
[5] Per uno schema del procedimento ordinario di cognizione: http://www.dirittoconsenso.it/2020/09/01/uno-schema-pratico-del-processo-civile-ordinario/

Vittoria Rondana
Ciao, sono Vittoria. Sono laureata in Giurisprudenza e da quando mi sono iscritta all'università, in tanti mi han detto che me lo si leggeva in faccia, dei miei studi in ambito giuridico, ma non so ancora se fosse per gli occhiali o per quel che c'è dietro. In ogni caso, sono Vittoria e scrivo di tutto, per passione, da molto tempo. Nel corso degli anni e a partire dal 2015 anche sul mio blog, ho raccontato in ogni modo riflessioni sui giorni belli e sui giorni brutti e un po' in generale sulla vita che scegliamo o che ci capita, a volte non sapendo da che parte cominciare e altre correndo dritta al punto ché non c'è modo migliore per arrivare. Grazie a DirittoConsenso, oggi, le mie due più grandi passioni finalmente si incontrano e scrivo brevi approfondimenti sui temi giuridici che ho studiato negli anni appena trascorsi.