La tutela del consumatore in caso di prodotto difettoso: su chi ricade la responsabilità?
La disciplina di riferimento: il Codice del Consumo
La nozione di prodotto difettoso si rinviene all’interno del Codice del Consumo (D. Lgs. 206\2005), un corpus normativo che racchiude in 14 articoli, da 114 a 127, il tema della responsabilità per danno da prodotti difettosi. Si tratta di un’ipotesi normativa speciale, volta a tutelare il diritto del consumatore alla tutela della salute e alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi.
Cosa si debba intendere per prodotto è chiarito dall’articolo 3, lettera e) del Codice del consumo, che parla di qualsiasi prodotto destinato al consumatore o suscettibile di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo.
La nozione è disciplinata dall’articolo 115 del Codice del Consumo, il quale chiarisce che, ai fini della disciplina della responsabilità, prodotto è ogni bene mobile, anche e incorporato in altro bene mobile o immobile, e che si considera tale anche l’elettricità.
Quando un prodotto può essere considerato difettoso?
Definito ciò, in linea generale, un prodotto può essere considerato difettoso “quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere”.
Un prodotto difettoso è quindi quel prodotto privo dei requisiti minimi di sicurezza.
In particolare, tali requisiti possono essere riassunti in tre circostanze principali:
- Grado di accuratezza delle informazioni fornite dal produttore. Infatti, è necessario tener conto delle modalità con cui il prodotto è stato messo in circolazione, corredate di istruzioni ed avvertenze relative allo stesso.
- Grado di accuratezza della progettazione alla base del prodotto. Si deve infatti considerare a quale utilizzo potrebbe essere destinato il prodotto oltre che il tempo nel quale esso è posto in circolazione.
Sarebbe infatti errato ritenere un prodotto difettoso per il semplice fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. - Difetto di fabbricazione. In questo particolare caso, deve essere accertato che quel particolare prodotto non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie. Esso, cioè, è quel difetto che colpisce un unico prodotto all’interno di un lotto determinato.
Su chi ricade la responsabilità da prodotto difettoso?
Dopo aver individuato cosa si intende per prodotto difettoso, è necessario affermare che la responsabilità che rileva in queste situazioni è una forma di responsabilità extracontrattuale. Ad essere responsabile è sicuramente il produttore, il quale sarà chiamato a risarcire il danno. Essendo poi una responsabilità di tipo extracontrattuale, egli potrà essere considerato responsabile anche se il soggetto danneggiato non è l’acquirente del prodotto ma un soggetto terzo.
Solitamente, per poter individuare il produttore, il danneggiato deve chiedere al fornitore l’identità ed il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto rivelatosi difettoso, attraverso una richiesta per iscritto. In particolare, essa deve indicare tre elementi essenziali:
- Il prodotto che ha provocato il danno
- Il luogo e la data dell’acquisto (anche approssimativi)
- L’offerta in visione del prodotto se ancora esistente
A seguito di tale richiesta, il fornitore dovrà rispondere entro 3 mesi.
Qual è il danno risarcibile?
Ex articolo 123 del Codice del Consumo, ad essere risarcibili sono:
- sia il danno fisico, ovvero quello cagionato dalla morte o da lesioni personali,
- che il danno materiale, ovvero la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso.
In particolare, nel caso di danno materiale, si deve trattare di una cosa normalmente destinata ad uso privato e sarà risarcibile solo “nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette”, ovvero la così detta franchigia.
Inoltre, relativamente alle tempistiche, il Codice del Consumo prevede una prescrizione di tre anni al diritto al risarcimento del danno da prodotto difettoso. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto, o avrebbe dovuto avere, conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore responsabile.
Ed infine, nel particolare caso di contenzioso relativo a una pretesa risarcitoria inferiore a 50.000 euro, prima di avviare la lite innanzi al Tribunale è necessario avviare un procedimento c.d. “di negoziazione assistita”: si tratta di un procedimento che si svolge con l’assistenza degli avvocati e che mira a giungere a un accordo per risolvere in via amichevole la controversia (art. 2 DL 132/2014).
Casistiche di esenzione da responsabilità per il produttore
Stabilita la generale responsabilità extracontrattuale generale del produttore, vi sono delle casistiche in cui egli non può essere chiamato a risarcire il danno da prodotto difettoso.
In particolare, l’art 118 del Codice del Consumo enumera le cause di esclusione della responsabilità del produttore, facilmente comprensibili attraverso la seguente suddivisione:
- Se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione.
Per esempio, il bene è stato rubato dallo stabilimento del produttore; - Se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione:
Il produttore non potrà essere chiamato a rispondere del danno poiché non poteva prevedere l’insorgere del difetto;
- Se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale.
- Se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante
- se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso.
In questo caso si allude al “rischio da sviluppo” per cui l’aspettativa di sicurezza può variare nel corso del tempo, a causa della variazione delle conoscenze scientifiche sempre più avanguardiste. - nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
Il danno da prodotto difettoso: un esempio concreto
Per comprendere meglio la disciplina sopra riportata risulta utile ipotizzare un caso concreto:
- Poniamo la situazione in cui Marco è il produttore del bene X e lo vende al grossista Giovanni, il quale lo rivende al dettagliante Alessandro. Il cliente di quest’ultimo, Andrea, dopo aver acquistato il prodotto decide di regalarlo a suo nipote, che resta ferito a causa di un difetto presente sul bene.
Su chi ricade la responsabilità? Ebbene, accertate le circostanze del caso concreto, se il prodotto potrà essere collocato all’interno della categoria di prodotto difettoso, ad essere chiamato a risarcire i danni sarà proprio Marco, il produttore del bene. - Se invece il produttore non viene correttamente individuato, sarà il fornitore stesso ad essere ritenuto responsabile del danno cagionato. Nell’esempio, sarà quindi Alessandro ad essere considerato responsabile del danno provocato al nipote di Andrea.
- Immaginiamo che il nipote di Andrea subisca una caduta a causa del prodotto difettoso, e che essa determini la distruzione di un suo braccialetto d’oro che portava quotidianamente al polso. In queste circostanze, ad essere risarcibile non è solo il danno fisico subito dal soggetto, ma anche il danno inerente alla distruzione della cosa destinata ad uso privato, seppure tenendo conto della franchigia.
- Se invece ipotizzassimo che a danneggiarsi sia una fotocamera professionale che il nipote utilizza abitualmente per scopi lavorativi, ad essere risarcibile sarebbe solo il danno inerente alle lesioni fisiche patite dal soggetto.
- Nel caso della lettera f) dell’articolo 118 del Codice del Consumo, se si chiarisce nel corso del giudizio che il difetto del bene è causato da un componente fabbricato da un altro produttore Giancarlo, Marco potrà riversare su quest’ultimo la responsabilità del danno provocato al nipote di Andrea. Giancarlo, però, non potrà essere ritenuto responsabile se dimostrerà in giudizio che il componente è stato fatto in quel modo su precisa richiesta di Marco.
Informazioni
https://www.brocardi.it/codice-del-consumo/parte-iv/titolo-ii/art115.html
https://www.brocardi.it/codice-del-consumo/parte-iv/titolo-ii/art123.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/12/14G00147/sg
https://www.brocardi.it/codice-del-consumo/parte-iv/titolo-ii/art118.html
http://www.dirittoconsenso.it/2020/09/11/responsabilita-extracontrattuale-gestione-di-maneggio/
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Morena Grilli
Ciao, sono Morena. Sono una studentessa del IV anno di giurisprudenza presso l'Università Bocconi e mi reputo una persona risoluta, ambiziosa e sempre pronta ad intraprendere nuove sfide. La mia passione più grande è lo studio del diritto nelle sue più varie sfaccettature, con particolare interesse nel diritto commerciale nazionale e comparato.
Ho fatto parte di DirittoConsenso da marzo a novembre 2021.