Le finalità e la disciplina dell’istituto della fusione societaria. Uno sguardo alla fusione delle due iconiche marche automobilistiche Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot S.A.

 

Cos’è la fusione societaria e quante tipologie ne esistono

La fusione è un’operazione straordinaria attraverso la quale due o più società si unificano in una sola. Esistono due tipi di fusione societaria:

  • Fusione in senso stretto o per unione, la quale comporta l’estinzione delle società preesistenti e la costituzione di una nuova società che prende il posto di tutte le società che si fondono, acquisendone i patrimoni e subentrando nella titolarità di tutti i loro rapporti. I soci delle varie società diventano soci dell’unica società risultante dalla fusione.
  • Fusione per incorporazione, che determina l’assorbimento in una società preesistente di una o più altre società. Attraverso tale operazione la società incorporante conserva la propria soggettività giuridica mentre quella incorporata si estingue. Le azioni o le quote di quest’ultima vengono annullate e, in sostituzione, vengono assegnate ai soci azioni o quote delle società incorporanti. La fusione per incorporazione è la più diffusa nella pratica.

 

La fusione societaria è:

  • omogenea quando si realizza fra società dello stesso tipo (società di persone con società di persone, o società di capitali con società di capitali),
  • eterogenea quando coinvolge società di tipo diverso (ad esempio, società di persone con società di capitali e viceversa).

 

Gli scopi della fusione e la disciplina codicistica

La fusione societaria è una operazione realizzata sempre più assiduamente al giorno d’oggi, dati gli evidenti vantaggi che se ne possono trarre. È possibile individuare diverse ragioni atte a giustificare la realizzazione di tale operazione. Tra gli altri, occorre soffermarsi sugli scopi produttivi della fusione, la quale garantisce in particolare un maggior grado di utilizzo della capacità produttiva delle società fuse ed una più intensa integrazione delle rispettive fasi produttive.

Da un punto di vista commerciale, la fusione determina la riduzione della concorrenza tramite l’acquisizione di un competitor, nonché l’acquisto di maggior competitività e potere contrattuale da parte della società risultante dalla fusione. Quest’ultima, inoltre, può giovarsi dell’acquisizione di marchi, brevetti, licenze, know–how, nonché di una riduzione dei costi amministrativi.

Nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto, disciplinato dagli artt. 2501 e seguenti del codice civile, è stato introdotto nel 1991 con il d.lgs. n. 22, emanato in attuazione della terza e sesta direttiva Cee in materia societaria. L’attuale disciplina è tuttavia il risultato dell’intervento di riforma del 2003, di cui al decreto legislativo n. 6 che, nel rispetto dei vincoli di derivazione comunitaria, pur lasciando inalterati i tratti essenziali dell’istituto, ha apportato semplificazioni al complesso procedimento delineato nel 1991. Ulteriori semplificazioni sono state introdotte nel 2012. Inoltre il d. lgs. n. 108/2008 ha regolato la fusione transfrontaliera.

Ai sensi dell’articolo 2504-bis, 1° comma del codice civile, “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.

È chiaro come a seguito della novella apportata dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la fusione fra società non comporta l’estinzione di un soggetto e correlativa creazione di un diverso soggetto, ma determina una vicenda evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, in virtù del principio della continuità dei rapporti giuridici, anche processuali. I creditori delle società estinte, pertanto, potranno far valere i loro diritto sull’unitario patrimonio della società risultante dalla fusione. Anche per i soci si ha continuazione – e non estinzione – del contratto sociale presso una rinnovata ed unitaria struttura organizzativa.

 

Le fasi del procedimento di fusione

L’obiettivo finale dell’operazione di fusione societaria viene raggiunto mediante lo sviluppo di alcune fasi essenziali.

In principio gli organi amministrativi delle società conducono, con estrema riservatezza, le trattative, riguardo la fattibilità o meno dell’operazione di fusione. Durante tale fase, può venire in rilievo la figura del merge advisor. Si tratta di un soggetto che, in forza del suo consolidato bagaglio di conoscenze ed esperienze, si occupa di garantire la bontà dell’operazione di fusione. L’attività svolta dal merge advisor è nota come due diligence review e consiste nello svolgimento di un’attenta analisi sulle imprese che partecipano all’operazione di fusione, al fine di attestare l’effettiva convenienza dell’operazione, nonché i relativi rischi e potenzialità correlate.

In esito alle trattative, gli amministratori delle diverse società partecipanti alla fusione devono redigere un progetto di fusione, indicante le condizioni e le modalità dell’operazione così come convenute in sede di trattative. L’articolo 2501 – ter del codice civile fissa il contenuto minimo del progetto di fusione, garantendone la conoscibilità preventiva da parte dei soci e dei terzi. Il progetto di fusione deve essere pubblicato mediante iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione o, in alternativa, nel sito internet della società almeno 30 giorni prima della data fissata per la delibera di fusione, salvo che i soci rinuncino con consenso unanime.

Oltre al progetto di fusione, è prescritta la redazione preventiva di altri tre documenti:

  1. la situazione patrimoniale[1];
  2. la relazione degli amministratori[2];
  3. la relazione degli esperti[3].

 

Il progetto di fusione, le relazioni degli amministratori e degli esperti, insieme con le situazioni patrimoniali di tutte le società partecipanti alla fusione ed i bilanci degli ultimi tre esercizi delle stesse devono restare depositati in copia nelle sedi di ciascuna delle società partecipanti alla fusione (ovvero pubblicati sul sito internet delle stesse) durante i 30 giorni[4] che precedono l’assemblea e finché la fusione sia deliberata[5]. “La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto.”[6].

Ai fini dell’approvazione del progetto di fusione, nelle società di persone è sufficiente la maggioranza dei soci calcolata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. Al socio che non abbia consentito alla fusione è garantito il diritto di recesso dalla società. Nelle società di capitali la fusione deve essere deliberata dall’assemblea[7] straordinaria con le normali maggioranze[8]. Se la fusione è eterogenea (la società risultante dalla fusione è di tipo diverso), nelle società non quotate dovranno essere osservate le maggioranze rafforzate stabilite per la trasformazione ed i soci che non hanno concorso alla deliberazione avranno diritto di recesso[9].

Le delibere di fusione delle singole società sono infine iscritte nel registro delle imprese, previo controllo di legalità da parte del notaio verbalizzante se la società risultante dalla fusione è una società di capitali.

Il procedimento di fusione si conclude con la stipulazione dell’atto di fusione da parte dei legali rappresentanti delle società interessate. L’atto di fusione ha valenza di atto costitutivo della nuova società e deve, pertanto, essere sempre redatto per atto pubblico[10].

 

La fusione tra FCA-PSA

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) e Psa, produttore di veicoli a marchio Peugeot, hanno firmato un accordo vincolante per la fusione societaria a dicembre 2019, modificato successivamente per tenere conto dell’impatto economico-finanziario della pandemia di Covid-19.

Il 21 dicembre 2020 la Commissione Europea ha approvato il progetto di fusione[11] tra le due società subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni per garantire la libera concorrenza. Il 4 gennaio 2021 le assemblee dei due gruppi automobilistici hanno approvato il progetto di fusione. I primi a riunirsi sono stati i soci di Psa che, in mattinata, con il 99,85% dei voti hanno dato il via libera all’aggregazione. Dagli azionisti di Fiat Chrysler l’approvazione è arrivata nel pomeriggio, con il 99,15% dei favorevoli.

Il 16 gennaio 2021, dal matrimonio tra la francese Psa ed il gruppo italoamericano Fiat Chrysler Automobiles nasce Stellantis N.V. “uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, guidato da una mission ben precisa: offrire libertà di movimento a tutti attraverso soluzioni di mobilità accattivanti, vantaggiose, versatili e sostenibili”[12].

Ma quali sono le ragioni dietro la fusione Fca – Peugeot?

La decisione di unire le due aziende scaturisce da una forte esigenza di sopravvivere all’attuale rivoluzione del settore automobilistico e di rispondere ad un mercato sempre più internazionale che richiede ingenti investimenti, in particolare per compiere la transazione alle auto elettriche.

La fusione Fca – Peugeot è una fusione alla pari, una soluzione win–win da cui ognuna delle partecipanti trae vantaggio:

  • Fiat infatti, in occasione delle nozze, porta in dote a Peugeot l’opportunità di entrare nel mercato USA e conquistare un business nordamericano altamente redditizio, in particolare con il forte marchio Jeep.
  • Peugeot, in cambio, mette a disposizione le piattaforme elettriche. Il ritardo italiano nella transazione al motore elettrico passa proprio da Fiat – Chrysler, un ritardo che potrebbe avere impatto sullo sviluppo economico e industriale del Paese. Grazie a questa alleanza con Peugeot, il gruppo italo – americano potrà mettersi al passo in materia di auto a zero emissioni.

 

Nel primo semestre 2021, Stellantis registra ricavi netti pari a 75,3 miliardi di euro, in crescita del 46%, ed un utile netto di 5,9 miliardi di euro. Stellantis compirà il suo prossimo passo nell’ambito dell’elettrificazione, prevedendo che il 70% delle immatricolazioni del gruppo in Europa sarà rappresentato da veicoli elettrificati.

Se da un lato i risultati del primo semestre sono stati formidabili, d’altro lato Stellantis si trova a fronteggiare le minacce derivanti dalla “chip crunch”, la crisi della produzione di microchip, componenti elettronici, centraline e ricambi collegati, che sta mettendo in ginocchio l’industria automobilistica mondiale con a rischio anche posti di lavoro. Un panorama che spaventa i sindacati, tra cui la Fiom: “Stellantis consolida i risultati finanziari ma è alta la preoccupazione per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori e degli stabilimenti in Italia.[13].

Informazioni

G. F. Campobasso, Diritto commerciale vol.1, Utet Giuridica, 7a ed., 2015.

Official Global Website | Stellantis https://www.stellantis.com/it

Il Sole 24 Ore – Quotidiano – Fca e Psa completano la fusione: Stellantis pronta al debutto, 17 gennaio 2021 http://0-bdprof.ilsole24ore.com.lib.unibocconi.it/MGRBD24/Default.aspx#87

Il Sole 24 Ore – Finanza – Stellantis: volano ricavi semestre, +46% a 75,3 miliardi. Link: https://www.ilsole24ore.com/art/stellantis-volano-ricavi-semestre-46percento-753-miliardi-AErWJya

Sky TG24 Business – Stellantis, quali sono le ragioni dietro la fusione Fca-Peugeot https://tg24.sky.it/economia/2021/01/05/stellantis-fusione-fca-peugeot–skytg24-business

La Repubblica – Fca-Peugeot, tutte le tappe della fusione: https://www.repubblica.it/economia/2021/01/04/news/fusione_fca_peugeot_le_tappe-281047242/

FIOM – CGIL Comunicato stampa: https://www.fiom-cgil.it/net/attachments/article/8754/CS%20STELLANTIS%203%20AGOSTO%202021.pdf

https://www.formulapassion.it/automoto/mondoauto/stellantis-secondo-semestre-tra-speranze-e-timori-vendite-utile-fatturato-microchip-semiconduttori-578344.html

[1] Art. 2501 – quarter, codice civile

[2] Art. 2501 – quinquies, codice civile

[3] Art. 2501 – sexies, codice civile

[4] Quindici se alla fusione non partecipano società azionarie.

[5] I soci possono prendere visione e, con consenso unanime, possono anche rinunciare al termine.

[6] Art. 2502, codice civile

[7] Sulle conseguenze dell’esplosione del virus COVID-19 sullo svolgimento delle assemblee societarie v. http://www.dirittoconsenso.it/2020/07/24/covid-19-riflessi-sulle-assemblee-societarie/

[8] Art. 2368, codice civile

[9] In caso di fusione omogenea tale diritto è riconosciuto solo per la s.r.l. (art. 2473, codice civile)

[10] Anche se la società risultante dalla fusione è una società di persone.

[11] Sul ruolo dell’Antitrust europeo v. http://www.dirittoconsenso.it/2021/04/26/introduzione-diritto-antitrust-europeo/

[12] https://www.stellantis.com/it . Il gruppo opera con i brands Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, RAM, Maserati, Opel, Peugeot, Vauxhall, Free2move, Leasys e Mopar. Svolge attività industriali nel settore automobilistico in 30 paesi e ha una presenza commerciale in oltre 130 paesi. Stellantis NV, con John Elkann presidente e Carlos Tavares amministratore delegato, ha sede legale in Amsterdam ed è quotata a Parigi, Milano e New York.

[13] FIOM – CGIL Comunicato stampa https://www.fiom-cgil.it/net/attachments/article/8754/CS%20STELLANTIS%203%20AGOSTO%202021.pdf