I nuovi orientamenti dottrinali a confronto con gli interventi giurisprudenziali più recenti circa le differenze tra percosse e lesioni

 

Differenze tra percosse e lesioni: una premessa      

Le differenze tra percosse e lesioni necessariamente presuppongono lo studio delle peculiarità e della disciplina che il nostro legislatore ha riservato ai delitti previsti rispettivamente agli artt. 581 e 582 del Codice penale[1]. Tuttavia, prima di inquadrare le due fattispecie penali si dica subito che si metterà a confronto unicamente il delitto di percosse col reato di lesioni personali dolose e non con l’illecito penale di lesioni colpose (punito ai sensi dell’art. 590 c.p.).

In prima battuta, si sottolinea che entrambi i reati si inseriscono tra i delitti commissivi di danno poiché la condotta tipica si traduce sempre in una azione positiva, la quale comporta un danno, o meglio una lesione, del bene giuridico protetto – ovvero l’incolumità personale e l’integrità fisica –, nonché come reati comuni in quanto suscettibili di essere commessi da «chiunque».

In secondo luogo, nonostante le fattispecie siano accomunate dall’istantaneità del fatto tipico, è opportuno evidenziare come il reato di lesioni venga strutturato come reato di evento giacché all’azione antigiuridica deve necessariamente seguire un evento, il quale si sostanzia nella «malattia nel corpo o nella mente». L’autore del reato può conseguire siffatto risultato con qualsivoglia modalità, valendo all’illecito penale la qualifica di reato di evento a forma libera. Diversamente, la formulazione del reato di percosse non richiede alcun evento successivo all’azione e, pertanto, si può affermare che si è in presenza di un reato d’azione.

Alla luce di tali preliminari classificazioni, si introduca la prima e la più significativa differenza tra i due delitti: il reato cui all’art. 582 c.p. è integrato solo e soltanto quando si verifica l’evento–malattia, in caso contrario residuerà l’ipotesi ex art. 581 c.p.

Ulteriori divergenze sono registrabili in punto di diritto penale processuale. Ci si riferisce alla diversa procedibilità dei reati poiché il legislatore prevede una specifica ipotesi in cui il solo delitto di lesioni sia procedile d’ufficio nonché alla differente competenza degli illeciti, l’uno di competenza del giudice di pace e l’altro del Tribunale in una specifica circostanza.

 

Il concetto di malattia come discrimen tra i due reati   

Come accennato, la differenza più significativa tra le fattispecie di reato in oggetto è il verificarsi o meno dell’evento–malattia, concetto che, però, viene definito in maniera diversa dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Alcuni autori[2] sostengono che sarà integrato il delitto di lesioni allorquando la persona offesa subisca una «qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo». Altri[3], invece, riprendono la nozione di malattia offerta dalla medicina legale e, di conseguenza, la definiscono come «un’apprezzabile menomazione funzionale dell’organismo».

L’ultima tesi proposta viene condivisa tanto dai giudici di legittimità quanto di merito. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 22534 del 2019[4], afferma che:

«i reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l’elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, mentre differiscono nelle conseguenze della condotta, atteso che le lesioni superano la mera ed eventuale sensazione dolorosa tipica delle percosse, determinando un’alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell’organismo, che richiede un processo terapeutico e specifiche cure mediche».

 

Sulla stessa scia, nel 2021, si sono pronunciati i giudici del Tribunale di Nola con la sentenza n. 154[5] nella quale si può leggere che:

«dalle percosse alla vittima deriva soltanto una sensazione fisica di dolore, mentre nelle lesioni personali alla condotta violenta consegue una malattia della persona offesa, ovvero un’alterazione seppur di breve durata».

 

Messo in chiaro che dal reato di lesioni scaturisce l’evento–malattia, inteso alla stregua delle due tesi sopra riportate, e dal reato di percosse solamente una sensazione di dolore fisico, si vogliano elencare alcuni dei casi più dibattuti in giurisprudenza:

  • Il semplice ematoma è di per sé sintomo di malattia del corpo e secondo la Corte di Cassazione rientra a pieno titolo nel fatto tipico delle lesioni (si veda la sentenza n. 31008 del 2020)[6];
  • Diversamente, rientrano nella nozione di percosse gli schiaffi, purché non siano dotati di energia tale da far insorgere ematomi (così si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 43316 del 2014)[7], ma anche pugni, calci, spinte e bastonate;
  • Altresì cingere le mani intorno al collo costituisce esempio di percosse (si legga la sentenza n. 27990 del 2013 della Cassazione penale)[8];
  • Non integra, invece, il reato cui all’art. 581 c.p. l’azione del soggetto che scuote una scala sulla quale si trova la persona offesa poiché, come si evince dalla sentenza n. 48322 del 2018[9] pronunciata dai giudici di legittimità, la norma richiede un contatto fisico tra l’agente e la vittima.

 

Differenze in punto di procedibilità e di competenza dei delitti  

Soffermandoci ora sugli aspetti prettamente processuali, si dica preliminarmente che il reato di percosse è perseguibile a querela della persona offesa[10], la quale dovrà denunciare i fatti in oggetto.

Analogamente, il delitto di lesioni è punibile a querela qualora non ricorrano i casi particolari previsti dall’art. 582, comma 2 c.p. Invero, la querela costituisce fondamentale condizione di procedibilità dell’azione penale in questo ultimo caso ove ricorrano cumulativamente i seguenti due presupposti:

  1. la malattia abbia una durata inferiore ai 20 giorni;
  2. non concorrano le circostanze aggravanti elencate dall’art. 583 c.p. e dall’art. 585 c.p., ad esclusione di quelle indicate dall’art. 577, numero 1 c.p., ovvero che non si tratti di lesioni commesse contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, e ad eccezione delle ipotesi cui all’ultima parte dell’art. 577 c.p., cioè delle lesioni commesse contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessate, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal Titolo VIII del Libro Primo del Codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

 

Differentemente, qualora ricorrano entrambe le ipotesi il delitto sarà, dunque, perseguibile d’ufficio.

Si approfondisca ora l’ultima differenza che caratterizza i due illeciti penali. Il reato di percosse è punibile con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 309 euro e, stante la lieve gravità del fatto e la sua facile accertabilità, competente a giudicare sarà il giudice di pace, il quale, però, non potrà applicare la pena detentiva e dovrà limitarsi a comminare la sola pena pecuniaria.

Il medesimo organo giudiziale sarà altresì competente a giudicare sul delitto di lesioni personali, la cui pena base della reclusione oscilla tra i 6 mesi e i 3 anni, nei soli casi in cui il reato è perseguibile a querela della persona offesa. Diversamente, le ipotesi perseguibili d’ufficio ai sensi dell’art. 582, comma 2 c.p. saranno giudicate dal Tribunale penale in composizione monocratica a norma dell’art. 33-ter, comma 2 c.p.p.

 

Conclusioni

Come si è potuto apprezzare, le differenze tra percosse e lesioni personali dolose corrono in due direttrici: l’una del diritto penale sostanziale e l’altra del diritto processual penale. Se si prende in considerazione il primo filone, la peculiarità del delitto previsto dall’art. 582 c.p., rispetto al reato cui all’art. 581 c.p., è rilevante alla stregua del concetto di «malattia». Solo ove dalla condotta dell’agente, posta in essere attraverso qualsiasi modalità, scaturirà una malattia del corpo o della mente si potrà parlare di lesioni personali. Diversamente, la sola sensazione di dolore fisico, come ad esempio quella derivante dal colpire con schiaffi, pugni e calci o dal cingere le mani intorno al collo, sarà riconducibile al delitto di percosse.

Circa il secondo angolo visuale, ovvero quello del diritto penale processuale, le differenze tra percosse e lesioni si accentuano. Il meno grave delitto di percosse non ammette eccezioni alla regola per cui è procedile solo in presenza di una precedente denuncia-querela sporta dalla persona offesa. Diversamente, il più grave reato di lesioni prevede, ai sensi dell’art. 582, comma 2 c.p., una specifica ipotesi di procedibilità d’ufficio, eventualità che necessariamente verrà attratta dalla competenza del Tribunale penale in composizione monocratica, a differenza della semplice competenza del giudice di pace.

Informazioni

Bonifacio G., Lesioni colpose e dolose, in ilPenalista, Giuffrè, 2016.

Fiandaca G. – Musco E., Diritto penale parte speciale, Vol. II, Tomo I, I delitti contro la persona, Zanichelli, 2013.

Mantovani F., Diritto penale. Parte generale, X edizione, CEDAM, 2017.

Scaparone M., Procedura penale, Vol. I, Quinta edizione, Giappichelli, 2017.

http://www.dirittoconsenso.it/2020/11/22/delitto-di-lesioni-questione-aperta/

http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/17/uno-schema-pratico-del-processo-penale/

[1] Per un approfondimento circa la disciplina del reato di lesioni personali si veda l’articolo pubblicato il 22 novembre 2020, reperibile al seguente link http://www.dirittoconsenso.it/2020/11/22/delitto-di-lesioni-questione-aperta/

[2] Fiandaca G. –Musco E., Diritto penale parte speciale, Vol. II, Tomo I, i delitti contro la persona, Zanichelli, 2013.

[3] Mantovani F., Diritto penale. Parte generale, X edizione, CEDAM, 2017.

[4] Cass., pen., sez. II, 21 febbraio 2019, n. 22534, in CED Cass. pen., 2019.

[5] Tribunale Nola, 23 aprile 2021, n. 154, in Redazione Giuffrè, 2021.

[6] Cass., pen., sez. I, 25 settembre 2020, n. 31008, in CED Cass. pen., 2020.

[7] Cass., pen., sez. III, 30 settembre 2014, n. 43316, in CED Cass. pen., 2015.

[8] Cass., pen., sez. V, 06 febbraio 2013, n. 27990, in CED Cass. pen., 2013.

[9] Cass., pen., sez. V, 28 giugno 2018, n. 48322, in Diritto&Giustizia, 2018.

[10] Per una più chiara esemplificazione del processo penale si veda l’articolo pubblicato il 17 dicembre 2020, reperibile al seguente link http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/17/uno-schema-pratico-del-processo-penale/