La responsabilità per la circolazione dei veicoli: dalle linee di fondo ai casi particolari

 

Introduzione

Nonostante il boom del mercato automobilistico si sarebbe avuto solo negli anni successivi, il legislatore del ‘42 inserì nel Codice Civile un articolo che si sarebbe dimostrato versatile e capace di resistere anche alla prova del tempo. L’art. 2054 è l’articolo che regola la responsabilità per la circolazione dei veicoli senza guida di rotaie e la responsabilità del conducente; procediamo ad una sua disamina.

 

Linee di fondo della responsabilità da circolazione dei veicoli

Il conducente verserà in un regime di responsabilità oggettiva, prescindendosi così dalla sua eventuale colpa o dolo, ed obbligandolo a risarcire il danno se egli non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (art. 2054 c. 1)

La prova liberatoria è la prova diretta ad escludere il rapporto di causalità fra la circolazione del veicolo ed il danno, se il conducente dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, si deve concludere che il danno era inevitabile, e che per tanto egli non lo ha cagionato.

Secondo la giurisprudenza però la semplice prova critica dell’assenza del rapporto di causalità non è sufficiente, necessaria invece è la prova storica dell’evento interruttivo del rapporto causale ovverosia la prova del: fatto del danneggiato o la prova del caso fortuito.

 

Casi particolari di responsabilità da circolazione dei veicoli

In relazione all’ipotesi di fatto del danneggiato, nel caso di investimento del pedone il conducente andrà esente da responsabilità: “In caso di scontro di un veicolo con un pedone il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma anche quando la condotta di quest’ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l’investimento. Qualora la situazione di pericolo è di tale evidenza da poter essere superata con l’uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell’incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo. In sostanza, l’incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante. Se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone era in una qualche misura in colpa, e comunque risulta che il danno era evitabile da parte del conducente. Può apparire una regola che agevola gli imprudenti, ma scopo della responsabilità non è imporre una morale quanto prevenire gli incidenti. Dunque, il rapporto tra l’art. 2054 c.c. e l’art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l’appunto, imprevedibili e inevitabili. Ciò detto, se è vero che l’accertamento di questa imprevedibile condotta del pedone è un accertamento di fatto, è altresì vero che esso va condotto secondo le regole suddette, e tenendo conto del rapporto tra le due norme, come sopra illustrato.”[1].

 

Per ipotesi di caso fortuito che esentano il conducente dalla responsabilità da circolazione dei veicoli, si può pensare, non limitatamente al malore del conducente per malattie non a lui note, allo slittamento, all’abbattimento di un albero, ecc.…

Allo stesso modo il conducente di un veicolo coinvolto in uno scontro tra veicoli, secondo la regola dell’art. 2054 c. 2: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”.

Il conducente del veicolo si libererà dalla responsabilità dando la prova, non solo di essersi uniformato alle norme della circolazione stradale, ma anche dell’infruttuoso esperimento di una manovra di emergenza, come asserito in una pronuncia della corte d’appello di Genova[2].

Vi è inoltre a carico del conducente che causi un tamponamento la presunzione di responsabilità da circolazione dei veicoli, per mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Il conducente deve sempre trovarsi nelle condizioni di poter arrestare il veicolo tempestivamente, dovendo egli dimostrare che il mancato arresto e la susseguente collisione sono dovuti, in tutto o in parte, da causa a lui non imputabile, non operando in suo favore la presunzione di pari responsabilità di cui al art. 2054 c. 2. Come anche stabilito in una pronuncia della Corte di Cassazione: “Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza [….]”[3].

 

A dover risarcire il danno sarà obbligato in solido con il conducente, anche il proprietario del veicolo, salvo che egli dia la prova della sua assenza di volontà nella circolazione del veicolo, così come stabilito dall’art. 2054 c. 3: “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.”.

In alternativa il proprietario potrà dare la prova che il conducente non è responsabile a norma dell’art. 2054 c. 2 o a norma dell’art. 2046.

In relazione alla prova della mancanza di volontà del proprietario nella circolazione del veicolo, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente che egli provi che la circolazione è avvenuta senza il suo permesso, ma egli dovrà provare che tale circolazione è avvenuta nonostante la sua espressa volontà contraria. Tale prova è spesso difficile da fornire avendo, alcuni giudici in passato condannato il proprietario a risarcire i danni causati dal ladro quando vi fossero le chiavi inserite ed anche quando l’auto lasciata ermeticamente chiusa aveva ancora al suo interno il libretto di circolazione.

La volontà contraria alla circolazione è ulteriormente desumibile da un titolo contrario con cui la detenzione del mezzo è affidata dal propietario ad un terzo.

È ulteriormente desumibile da un patto contrattuale contrario che prevenga il detentore dall’suo del mezzo[4].

 

Responsabilità per trasporto del terzo

Anche il terzo trasportato, a qualunque titolo potrà invocare l’art. 2054 nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo, quest’ultimo obbligato in solido con il conducente al fine di garantire il risarcimento al danneggiato[5].

Del danno subito dal terzo risponde la compagnia di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a norma dell’Art. 141 codice delle assicurazioni private) ed in tal senso: “Ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l’azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo).[6].

 

Il terzo trasportato avrà diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione quantunque la circolazione sia avvenuta in maniera illegale, ed il terzo senza colpa ignorava tale circostanza[7].

Al quarto comma dell’articolo 2054 viene stabilito che: “In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

In tal caso non è ammessa alcuna prova liberatoria, la responsabilità non è qui comminata a seguito della violazione di una norma di comportamento, ma è finalizzata ad indurre il proprietario o il conducente a mantenere il massimo controllo sulle condizioni di sicurezza.

In ogni caso con la responsabilità di conducente o proprietario concorre la responsabilità solidale del produttore per derivante da vizi di costruzione, dandosi la possibilità di agire in regresso nei confronti del produttore o del riparatore.

 

Conclusioni

In conclusione la responsabilità da circolazione dei veicoli presenta innumerevoli sfaccettature e complessità, soprattutto dal punto di vista della prova liberatoria, che come si è avuto modo di notare è spesso una prova diabolica. Non bastano in alcune circostanze l’assenza di colpa del danneggiante essendo anche richiesta l’imprevedibilità della condotta del danneggiato.

Non è da escludere tuttavia che in un non lontano futuro, l’attuale assetto della responsabilità per la circolazione di veicoli privi di guida di rotaie possa essere drasticamente cambiato dall’innovazione tecnologica ed in particolare grazie all’apporto dato dall’intelligenza artificiale nel campo della guida autonoma[8].

Informazioni

F. GALGANO I Fatti illeciti in Corso di diritto Civile, Torino, Cedam 2008 p. 135

Cass. Civ. sez. III 28 febbraio 2020 n.5627

Appello Genova sez. II 2 maggio 2019 n.600

Cass. Civ. Sez. III 31 maggio 2017 n.13703

Cass. Civ.Sez. III  22 agosto 2007 n.17848

Cass. Civ. sez. III 08 ottobre 2019 n.25033

Cass. Civ. sez. III 09 maggio 2019 n.12231

Andrea Palmiero – “Guida Autonoma: tra progresso e profili di Responsabilità” in DirittoConsenso http://www.dirittoconsenso.it/2021/05/14/guida-autonoma-tra-progresso-e-profili-di-responsabilita/

[1] Cass. Civ. sez. III 28 febbraio 2020 n.5627

[2]  Appello Genova sez. II 2 maggio 2019 n.600

In caso di scontro tra veicoli l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti – anche per avere commesso una violazione grave del Codice della Strada – non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, che deve comunque cooperare e fare tutto il possibile per evitare l’incidente. All’uopo il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova liberatoria, ovvero non solo la dimostrazione di essersi uniformato – da parte sua – alle norme della circolazione, ma anche di avere tentato una manovra di emergenza – anche se infruttuosa – per evitare il sinistro. Salvo il caso in cui una qualsiasi manovra di emergenza astrattamente idonea ad evitare l’incidente sia concretamente impossibile”.

[3] Cass. Civ. Sez. III 31 maggio 2017 n.13703

Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.”

[4] F. GALGANO I Fatti illeciti in Corso di diritto Civile, Torino, Cedam 2008 p. 135

[5] Cass. Civ.Sez. III  22 Agosto 2007 n.17848

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l’art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Da ciò consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini dell’affermazione della responsabilità solidale del proprietario, ai sensi del citato comma 3 dell’art. 2054, è irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva, ai sensi dei primi due commi dell’art. 2054, ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa, ai sensi dell’art. 2043 c.c., giacché l’estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare l’esigenza di carattere generale di garantire il risarcimento del danno al danneggiato.

[6] Cass. Civ. sez. III 08 ottobre 2019 n.25033

[7] Cass. Civ. sez. III 09 maggio 2019 n.12231

[8] Come trattato da Andrea Palmiero – “Guida Autonoma: tra progresso e profili di Responsabilità” in DirittoConsenso http://www.dirittoconsenso.it/2021/05/14/guida-autonoma-tra-progresso-e-profili-di-responsabilita/