Cosa succede quando vi è un’eredità da destinare? Siamo tutti tenuti a diventare eredi? Breve inquadramento sull’accettazione e sulla rinuncia dell’eredità

 

Che cos’è l’eredità? Cenni e inquadramento

Il decesso di una persona comporta una serie di conseguenze che investono i rapporti giuridici del defunto (o de cuius[1]). Prima di esaminare i concetti di accettazione e rinuncia dell’eredità è necessario inquadrare il significato di eredità.

Mentre infatti alcune obbligazioni e diritti del de cuius si estinguono, altri saranno soggetti alla trasmissione ai suoi successori, prendendo il nome di eredità. Gli eredi, ossia coloro che acquistano l’eredità, possono essere un singolo come più persone[2].

Se tendenzialmente si estinguono i diritti e gli obblighi non patrimoniali, diversamente avviene per quelli di natura patrimoniale: sono soggetti a trasmissione sia la proprietà e altri diritti reali di godimento (salvo che si tratti di diritti che non possono durare oltre la vita del loro primo titolare, come ad esempio l’usufrutto), sia i diritti patrimoniali relativi, in cui rientrano sia i diritti di crediti che i debiti del de cuius, salvo che in entrambi i casi non si tratti di crediti o debiti strettamente personali[3].

Per quanto concerne i contratti, vale la regola generale per cui tendenzialmente questi non si estinguano ma subentri nel rapporto il successore del contraente defunto. Uniche eccezioni a questa regola sono alcune ipotesi che rischierebbero di violare la libertà del successore, tra cui i contratti che comportavano una prestazione di fare da parte del defunto[4] e i contratti che riflettevano propensioni personali del contraente defunto stesso (ad esempio un contratto di associazione)[5].

Alla luce di queste disposizioni è facilmente deducibile il favor del legislatore per la continuazione dei rapporti sia reali che obbligatori tramite il subentro del successore del defunto. L’interesse tutelato è certamente quello di assicurare che contratti e obbligazioni in genere siano adempiute.[6]

 

Le forme e le fasi del procedimento successorio

L’accettazione e la rinuncia dell’eredità sono due opzioni poste in capo al chiamato alla successione che si collocano a valle del c.d. procedimento successorio.

Il procedimento successorio è un fenomeno complesso che si articola in una pluralità di fasi, così denominate:

  • apertura della successione
  • vocazione
  • delazione
  • acquisto dell’eredità.

 

L’apertura della successione avviene al momento della morte e nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

La morte di una persona determina perciò la c.d. vocazione, ossia la chiamata dei successori. Essa è necessaria affinché il patrimonio non rimanga senza un titolare, pur non determinando essa stessa l’acquisto dell’eredità. Essa è intesa pertanto come designazione dei soggetti che dovranno succedere[7]. La delazione, invece, attiene alla destinazione dell’eredità alla successione. Benché a livello temporale spesso vocazione e delazione coincidano, risulta importante distinguere i due momenti della vocazione e della delazione poiché solo al delato compete il diritto all’accettazione e la rinuncia dell’eredità, oltre che dei poteri sanciti dall’art. 460 c.c.

Ai sensi dell’art. 457 c.c., la delazione può assumere due forme:

  • Delazione per testamento
  • Delazione per legge

 

Mentre la delazione testamentaria ha luogo quando vi è un testamento[8], quella per legge può articolarsi in due ulteriori forme:

  • la successione legittima, che ha luogo quando il defunto non ha fatto testamento, e prevede che l’eredità sia devoluta ai parenti indicati dalla legge nell’ordine da questa stabilito[9] o
  • la successione necessaria, che opera invece in favore dei cosiddetti eredi legittimari, ossia coloro che sono legati da un rapporto di parentela talmente stretto che non possono essere esclusi dall’eredità. In presenza di questo tipo di parentela (che riguarda il coniuge, i discendenti e gli ascendenti se vi sono), non è possibile per il de cuius disporre liberamente della propria eredità ad esempio tramite testamento, poiché una quota di essa, detta riserva, dovrà obbligatoriamente essere destinata a questa categoria di persone.

 

L’ultima fase che resta da analizzare del procedimento successorio è proprio l’acquisto dell’eredità, ossia il momento nel quale si collocano l’accettazione e la rinuncia dell’eredità in capo al chiamato all’eredità.

 

L’accettazione dell’eredità e il beneficio di inventario

L’accettazione e la rinuncia dell’eredità sono le due ipotesi che si profilano in capo al chiamato all’eredità.

L’accettazione dell’eredità è la dichiarazione con cui il chiamato all’eredità acquista i diritti successori e si trasforma in erede: essa ha una duplice natura, sia come diritto del chiamato all’eredità che come onere per lo stesso, in quanto passaggio indispensabile per acquisire l’eredità[10].

L’accettazione produce i suoi effetti retroattivamente, ossia dal momento dell’apertura della successione, in modo da evitare idealmente una soluzione di continuità nella titolarità dei rapporti del defunto. L’erede ha dieci anni per effettuare l’accettazione, che decorrono dall’apertura della successione stessa.

Essa può essere effettuata in due distinte forme:

  • Accettazione espressa: tramite atto pubblico o scrittura privata. Rappresenta quindi una dichiarazione unilaterale non sottoponibile né a termine né a condizione, e non può essere parziale[11].
  • Accettazione tacita: in questo caso l’erede si comporta di fatto come tale, compiendo atti che presuppongono la sua volontà di accettare (ad esempio pagando i debiti ereditari)[12].

 

L’accettazione può inoltre essere impugnata solo per violenza o per dolo, non per errore.

Può accadere che l’accettazione avvenga con il c.d. beneficio di inventario: mentre con l‘ accettazione semplice i beni del defunto si confondono con i beni dell’erede, nel caso del beneficio di inventario l’erede acquisirà i beni del defunto senza che questi si confondano con i propri, mantenendoli cioè separati. Generalmente l’accettazione con beneficio di inventario viene effettuata quando si ritiene che l’eredità possa essere costituita per gran parte da debiti. Da ciò derivano una serie di conseguenze, tra cui il fatto che evitando confusione tra il patrimonio del defunto e dell’erede i creditori del defunto non potranno pretendere più del valore dell’eredità, o che i creditori del defunto avranno preferenza rispetto creditori dell’erede sul patrimonio ereditario.

L’accettazione con beneficio di inventario avviene con atto ricevuto da notaio o dal cancelliere dell’ufficio giudiziario del luogo in cui si è aperta la successione e va trascritta e inserita nel registro delle successioni presso l’ufficio giudiziario in questione. Dopodiché è necessario che l’erede entro tre mesi provveda a compiere l’inventario dei beni ereditati[13].

Un interesse speculare a quello dell’erede può essere quello dei creditori del defunto, qualora venissero danneggiati da una eventuale confusione tra i patrimoni dell’erede e del defunto. In questo caso essi possono chiedere, sempre entro tre mesi dall’apertura della successione, la separazione dei patrimoni. L’effetto scaturente da ciò risiede nella preferenza dei creditori c.d. separatisti nel soddisfacimento sui beni ereditari nei confronti dei creditori dell’erede e del defunto non separatisti.

 

La rinuncia dell’eredità

Prima che sia decorso il termine per accettare l’eredità il chiamato alla successione ha un’ulteriore possibilità, ossia quella di effettuare una rinuncia dell’eredità.

L’accettazione e la rinuncia dell’eredità sono entrambe atti unilaterali. La rinuncia va compiuta con le stesse formalità previste per l’accettazione con beneficio di inventario, ossia entro tre mesi dall’apertura della successione. Va segnalato che nonostante la rinuncia, l’erede conserva comunque per dieci anni il diritto di accettare l’eredità sempre che altri eredi che lo abbiano esercitato prima di lui ne abbiano già preso il posto, diversamente dall’accettazione la quale invece diviene irrevocabile una volta effettuata.

L’accettazione e la rinuncia dell’eredità presentano inoltre una serie di analogie ulteriori: anche la rinuncia non può essere sottoposta a termine o condizione e può essere impugnata per violenza o dolo ma non per errore. Qualora ai creditori del rinunciante derivi pregiudizio da detta rinuncia possono impugnare la rinuncia stessa, con l’effetto di potersi soddisfare sui beni ereditari sino alla concorrenza dei loro crediti, senza che però il rinunciante acquisti la qualità di erede[14].

Anche la rinuncia, come l’accettazione, ha un effetto retroattivo. Tuttavia, essa non comprende le donazioni e i legati fatti dal de cuius, i quali conservano comunque la loro efficacia e possono essere trattenuti dal rinunciante[15].

Informazioni

F. GALGANO, DIRITTO PRIVATO, CEDAM, diciassettesima edizione.

S. PATTI, L’ESAME DI DIRITTO PRIVATO: DEFINIZIONI E QUESTIONI, Giappichelli editore, Torino.

[1] Espressione latina usata per indicare colui da cui proviene l’eredità.

[2] In questo caso sarà corretto parlare di coeredi e coeredità.

[3] Si pensi ad esempio, nell’ipotesi del debito, ad una prestazione di fare come quella del gestore di affare altrui di portare a termine l’affare intrapreso.

[4] Tra i contratti che comportano una prestazione di fare da parte del successore del defunto e che non sono però soggetti ad estinzione è importante segnalare il contratto di impresa, ossia quel contratto nel quale l’obbligato sia un imprenditore.

[5] F. Galgano, Diritto Privato, CEDAM, diciassettesima edizione.

[6] F. Galgano, Diritto Privato, CEDAM, diciassettesima edizione.

[7] La vocazione può essere sia a titolo universale che a titolo particolare. Il successore universale è l’erede (o coerede) a seconda che riceva l’intero o una quota di eredità. Il successore a titolo particolare viene denominato invece legatario, ossia colui a cui vanno uno o più beni del defunto detti legati, eventualmente disposti per testamento.

[8] Per approfondimenti in materia di testamento, si veda l’articolo su DirittoConsenso di Benedetta Probo Il testamento olografo falso, 20 novembre 2020. Link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/11/20/il-testamento-olografo-falso/

[9] Il rapporto di parentela entro cui assume rilievo la successione legittima è quello entro il sesto grado. In mancanza di parenti entro il senso grado che possano ereditare, l’eredità andrà allo Stato.

[10] S. Patti, L’esame di diritto privato: definizioni e questioni, Giappichelli editore, Torino.

[11] F. Galgano, Diritto Privato, CEDAM, diciassettesima edizione.

[12] F. Galgano, Diritto Privato, CEDAM, diciassettesima edizione.

[13] F. Galgano, Diritto Privato, CEDAM, diciassettesima edizione.

[14] F. Galgano, Diritto Privato, CEDAM, diciassettesima edizione.

[15] S. Patti, L’esame di diritto privato: definizioni e questioni, Giappichelli editore, Torino.