Alla violenza economica, forma di discriminazione di difficile emersione sociale, ci sono varie forme di tutela sul piano civilistico e penalistico

 

Cos’è la violenza economica?

La violenza economica è configurabile come una delle forme più subdole di violenza domestica. Infatti, le donne che generalmente subiscono questa discriminazione non si rendono conto che il controllo economico da parte dell’uomo configuri già di per sé una violenza, la quale può o meno accompagnarsi alla violenza fisica.

Si tratta di una vera e propria forma di discriminazione che consiste in “atti di controllo e monitoraggio del comportamento di una donna in termini di uso e distribuzione del denaro, con la costante minaccia di negare risorse economiche, ovvero attraverso un’esposizione debitoria, o ancora impedendole di avere un lavoro e un’entrata finanziaria personale e di utilizzare le proprie risorse secondo la sua volontà[1].

Sono individuabili tre livelli di violenza economica:

  1. la donna viene esclusa dalla gestione finanziaria;
  2. l’uomo non concede denaro alla donna
  3. l’uomo costringere la donna ad erodere il suo patrimonio o a firmare inconsapevolmente documenti finanziari.

 

Proprio in virtù della poca informazione e della difficile emersione del problema, non ci sono delle statistiche ufficiali in grado di monitorare il fenomeno. Queste ultime sarebbero utile al fine di prevenire e contrastare questo tipo di violenza. Tuttavia, nel 2019 sono stati presentati dati rilevanti al Festival dello Sviluppo Sostenibile da parte del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro). In base a tale analisi, in Italia tre donne su dieci non hanno un conto corrente e non possono gestire in autonomia i propri guadagni[2]. Altro lavoro di monitoraggio utile è quello effettuato dall’associazione D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza), dove è emerso che il 34% delle donne che si rivolge alla struttura denuncia episodi di violenza economica[3].

Il denaro diventa di conseguenza strumento di ricatto e di sottomissione della donna.

 

Inquadramento normativo

Il legislatore ha parlato per la prima volta di violenza economica nell’art. 3 del decreto 93/2013 convertito dalla legge 119/2013[4], il quale prevede delle misure di prevenzione per le condotte di violenza domestica. Tuttavia, una definizione più ampia è ricavabile dall’art. 3[5] della c.d. Convenzione d’Istanbul, in base al quale la violenza economica viene inquadrata come “una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne”; inoltre l’art.12 della medesima Convenzione prevede che “le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socioculturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini”.

 

Disposizioni del codice civile e del codice penale

In Italia anche se la fattispecie non gode di una normativa specifica, può ricevere tutela sia da un punto di vista civilistico che penalistico. Infatti, ai casi di violenza economica si possono applicare gli ordini di protezione contro gli abusi familiari ai sensi dell’art. 342 bis[6] e dell’art. 342 ter[7] del codice civile.

Da un punto di vista penalistico, la condotta può rientrare in varie fattispecie criminose già tipizzate:

  1. maltrattamenti in famiglia (art. 572 del codice penale)
  2. violenza privata (art. 610 del codice penale);
  3. riduzione e mantenimento in schiavitù (art. 600 del codice penale);
  4. violazione degli obblighi di assistenza familiare (art.570 c.p., nonché art. 12 sexies della legge 898 del 1970 e art. 3 della legge 154 del 2006).

 

Tuttavia, è l’art. 572 c.p.[8] la norma cui la giurisprudenza riconduce, sovente, la violenza economica. Ciò è confermato anche dalla Corte di Cassazione, la quale nel 2016 ha statuito che: “la privazione di disponibilità economiche costituisce una delle numerose modalità di maltrattamento poste in essere[9].

 

Riflessioni conclusive e attuali

Nonostante siano molteplici le soluzioni giuridiche applicabili a questo tipo di violenza, il problema è a monte, cioè nell’emersione del fenomeno.

Se le donne faticano a denunciare casi gravi di violenza fisica e sessuale, come potrebbero avvertire la minaccia in un dominio di tipo economico da parte dell’uomo?  È la mentalità della società che deve subire un mutamento radicale, in quanto le regole non scritte del patriarcato non devono più prevalere sul principio di eguaglianza sostanziale e sulla libertà di autodeterminazione che spetta a ciascuno di noi in quanto esseri umani (e non uomo o donna).

Il diritto e la sua interpretazione riflettono l’andamento della società, per questo è necessario fare dei suddetti principi un manifesto culturale che porti le nuove e le vecchie generazioni a realizzare in concreto il progetto di eguaglianza nella giustizia sociale[10] voluto dai padri costituenti.

Il periodo pandemico ha acuito vertiginosamente il problema della violenza di genere in ogni sua forma, portando il legislatore a rifinanziare, con 3 milioni di euro il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” istituito già nel 2006[11]. Inoltre, nel dicembre 2020 è stato approvato un emendamento alla legge di Bilancio 2021, con il quale si è deciso di stanziare 10 milioni di euro al suddetto Fondo. Questo importante investimento ha proprio il fine di aiutare le donne che si trovano in condizione di forte vulnerabilità, attraverso percorsi volti all’indipendenza economica, all’ autonomia e all’emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

Di sicuro si apprezza lo sforzo del legislatore, anche se non è abbastanza e non potrà mai esserlo fino a quando non sarà la società a cambiare.

Informazioni

[1] Tale definizione è presente in https://www.lenius.it/ .

[2] Per approfondire https://www.lastampa.it/cultura/2019/06/04/news/quelle-italiane-senza-conto-corrente-e-senza-autonomia-1.36538558.

[3] Per approfondire https://www.direcontrolaviolenza.it/d-i-re-incremento-11-nuovi-accessi-ai-centri-antiviolenza-nel-2018/.

[4] Per approfondire vedi https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/16/13G00141/sg.

[5] Il quale alla lett.a) recita: con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.

[6] Il quale recita: Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio], su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342 ter.

[7] Il quale recita: Con il decreto di cui all’articolo 342 bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.

[8] Per approfondire http://www.dirittoconsenso.it/2021/03/17/maltrattamenti-sui-minori/.

[9] Cass. Pen., n.18937/2016), in Famiglia e Diritto, 2016

[10] P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, V, p.169 ss.

[11] Il Fondo è stato istituito con il d.l. n.223 del 4 luglio 2006, consultabile in https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223!vig e rifinanziato con il d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 ( c.d. decreto Rilancio), consultabile in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg.