Come la pratica della pesca a strascico si colloca all’interno dell’ordinamento e quali possono essere le sue conseguenze
La pesca a strascico
La tecnica a strascico è un tipo di pesca praticata generalmente da una parte di una o più barche attraverso la gittata in mare di reti di maglia più o meno grande, che vengono fatte adagiare sul fondale, per poi venir trascinate lungo una distanza stabilita.
Le reti utilizzate si compongono principalmente di tre parti:
- la prima è detta bocca, ovvero l’apertura da cui il pescato entra,
- la seconda è il cd. ventre, in cui si concentra ciò che viene via via raccolto durante il traino
- infine, la parte finale, detta sacco, dalla quale esce il pescato una volta che la barca o le barche giungono a terra[1]. A parte vi possono essere dei rami-aperture laterali.
Risulta, pertanto, una modalità di pesca da un lato molto semplice e astrattamente molto redditizio, ma dall’altro molto pericoloso[2] perché, trascinando la rete sul fondale senza alcuna precauzione, si rischia un grave danneggiamento sia del fondale marino che della relativa flora e fauna ittica.
Si tratta, in aggiunta, di un metodo di pesca non selettivo, perché non consente di distinguere, fintanto che non si apre la rete, il pesce buono da quello cattivo, ovvero il pescato legale da quello illegale.
Per tali ragioni il legislatore ha posto severi limiti al suo esercizio che concernono sia la modalità che le autorizzazioni necessarie.
I limiti e le autorizzazioni della pesca a strascico
Un primo ordine di limiti attiene alle reti da pesca utilizzabili in via principale per la pratica, che devono rispettare una misura minima non inferiore ai 40 mm[3], cui si aggiunge la disciplina delle parti accessorie quali le maglie della cd fodera di rinforzo in relazione al sacco (la parte terminale della rete) e filo ritorto[4] anche soggette a limitazioni in quanto a spessore, grandezza etc.
Un secondo ordine di imposizioni per la pesca a strascico è il divieto di praticarla sotto-costa e precisamente entro 3 miglia nautiche[5] e comunque in profondità non inferiore a 50 metri.
Tali divieti sono da coordinarsi con due ulteriori limiti consistenti in un periodo dell’anno nel quale è fatto assoluto divieto di pesca[6] (stabilito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con apposito decreto) e con il divieto di pesca nelle aree costiere protette nazionali o regionali stabilite dal Ministero per l’ambiente, ora Ministero per la transizione ecologica oppure dalla Regione[7].
Oltre a ciò, vanno ricordati, infine, per quanto attiene alle modalità, i limiti al tipo di pescato e alle sue misure contenute a livello comunitario, che viene costantemente aggiornato.
Il secondo gruppo di limitazioni concerne le autorizzazioni necessarie per praticarla.
La pesca a strascico, infatti, se professionale è soggetta a specifica licenza[8], che va richiesta al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali con indicazione di tutte le caratteristiche dell’imbarcazione[9]. È stato istituto a livello europeo il cd. fleet register in cui sono riportate tutte le barche professionali con le relative specifiche e autorizzazioni[10].
Invece, chi esercita la pesca a strascico a livello ricreativo o sportivo deve comunicarlo al Ministero compilando un apposito modulo previsto da un decreto del 2010[11].
Trattandosi, tuttavia, di una modalità di pesca volta alla massimizzazione del profitto in relazione ad una grande quantità di rete e di pescato, lo strascico viene effettuato quasi solamente dai pescherecci attrezzati e professionali.
Tale tipo di pesca oltre ad essere potenzialmente molto dannoso per la flora e la fauna ittica, è anche particolarmente inquinante e di forte impatto ambientale, come riportato recentemente sulla stampa nazionale[12].
Inquadramento normativo
La pesca a strascico si inserisce in un settore speciale dell’ordinamento volto a tutelare e regolamentare tutto ciò che concerne lo sfruttamento della natura per il procaccio di cibo per l’uomo, che comprende anche l’agricoltura e le foreste.
In Italia fa capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), che risulta in parte sovrapponibile al Ministero dell’ambiente, ma con competenza più specialistica[13].
Il settore della pesca è regolato da diverse fonti:
- sia di rango interno (Costituzione e codice civile in minima parte, legislazione speciale e regolamentare di settore, cui unire i decreti ministeriali di dettaglio)
- che di rango sovranazionale (T.F.U.E., Regolamenti europei e una Convenzione internazionale).
Si segnalano i seguenti interventi legislativi, utili a comprendere la complessità del fenomeno ittico di cui la pesca a strascico è solo una delle molteplici modalità di esercizio.
La prima fonte da ricordare a livello di pesca è la Convenzione del 1982 di Montego Bay (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare – UNCLOS), divenuta operativa nel 1994 dopo la ratifica del numero minimo di Stati contraenti.
Tuttavia, nella materia la parte più importante la riveste il legislatore comunitario ai sensi degli articoli 3 e 38 e seguenti del T.F.U.E.[14], che gli attribuiscono una competenza esclusiva in tema di pesca. Dal Trattato, fonte primaria, discendono le fonti derivate, principalmente regolamenti, con i quali si è cercato di armonizzare le legislazioni dei diversi Stati membri[15].
In via preliminare per lo strascico, si ricorda sopracitato regolamento CE n. 1967/2006 attraverso il quale il legislatore comunitario ha imposto ai pescherecci una misura minima delle maglie principali[16] delle reti da pesca usate nella pratica, mentre ha predisposto negli allegati la disciplina in dettaglio delle parti accessorie quali le maglie della c.d. fodera di rinforzo in relazione al sacco (la parte terminale della rete) e filo ritorto[17]. Tale normativa va coordinata con le ulteriori precisazioni di carattere nazionale contenute nel D.P.R. n. 1639/1968[18], ovvero il regolamento di attuazione della precedente legge principale sulla pesca nazionale, ora abrogata dall’intervento comunitario e dal d. lgs. n. 4/2012[19].
Annualmente l’Unione Europea stanzia e ha stanziato fondi ad hoc per la pesca, come parte della Politica agricola comune. Si segnala che per il periodo 2021-2027 il precedente fondo FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) è stato sostituito dal nuovo FEAMPA (Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca Acquacoltura)[20], che unisce l’attività della pesca con l’acquacoltura.
In Italia le principali fonti che tutelano la pesca sono rappresentate:
- dalla Costituzione agli articoli 9 in cui si parla della ricerca scientifica applicabile anche all’ambito ittico, e 117 c. lett. s) in tema di riparto di competenze; dal codice civile[21];
- dal D.lgs. n. 4/2012[22], che al precedentemente richiamato articolo 27[23] ha abrogato la disciplina previgente contenuta nella l. n. 963/1965,
- dalla n. 154/2016[24] da coordinarsi con la l. n. 689/1981 in tema di procedura per le violazioni e col codice della navigazione[25] ed infine
- dalla n. 394/1991 in tema di aree protette[26].
Il lungo quadro normativo delineato si sostanzia in una serie molto dettagliata di prescrizioni con cui la pesca a strascico risulta ammissibile, nonché in sanzioni in caso di violazioni delle prescrizioni, che, come si vedrà nel paragrafo successivo, possono essere anche molto severe.
Le possibili conseguenze della pesca a strascico
Individuata la normativa di riferimento, chi esercita la pesca a strascico in maniera non conforme alle prescrizioni citate può andare incontro a severe sanzioni a livello penale, amministrativo e civile. La normativa che si richiamerà ricomprende tutto il fenomeno della c.d. pesca illegale, di cui la pesca a strascico ne costituisce la forma a più forte impatto ambientale.
È stato emanato, a tutela degli interessi dell’Unione che ha competenza esclusiva in materia, il Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, con il quale è stato istituito un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata[27], mentre non si è provveduto per difetto di attribuzione dei Trattati a introdurre direttamente fattispecie incriminatrici.
Il d. lgs. n. 4/2012 ha recepito l’input comunitario del 2008[28] e costituisce la principale fonte dal punto di vista penale. La disciplina di riferimento è contenuta negli articoli 7-9 del d. lgs., che sono stati innovati da ultimo da parte del d. lgs. n. 154/2016[29].
La pesca a strascico, qualora realizzata con materiali esplodenti o altri congegni volti all’offesa vietati e indicati negli articoli appena citati, può comportare le possibili violazioni della l n. 110/1975[30], del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) ed infine degli articoli 435 e 678 del c.p.
Sovvengono a livello di incriminazione poi le norme di parte generale del codice penale, che tutelano il rilascio della licenza per la pesca[31].
Si ricordano anche le possibili fattispecie, di recente introduzione nel codice[32], che puniscono chiunque abusivamente cagiona un danno all’ambiente, dove abusivamente può essere inteso in questo caso senza l’autorizzazione-licenza oppure in una zona soggetta a vincolo. Per la definizione, di danno ambientale si ricorda quella contenuta nell’articolo 300 del Testo Unico sull’Ambiente (d. lgs. n. 152/2006 di recepimento della direttiva n. 35/2004)[33].
Oltre alla normativa in tema di delitti si ricordano le seguenti fattispecie speciali.
Gli articoli 733, 733 bis e 734 c.p. tutelano le zone sottoposte a vincolo ambientale e paesaggistico e sono richiamati nell’art. 30 della l. n. 394/1991, mentre nel Codice della Navigazione[34] si ricordano gli articoli 1165 e seguenti, dove si trova anche la fattispecie tipica della pesca abusiva ai sensi dell’articolo 1168.
La citata l. n. 394/1991[35] in tema di istituzione delle aree di pesca protette, incrimina chiunque eserciti la pesca in zone oggetto di vincolo[36] e risulta complementare alle fattispecie contravvenzionali del codice penale sopra citate.
Un secondo gruppo di sanzioni è di carattere amministrativo ed è stabilito negli articoli 10-12 del d. lgs. n. 4/2012 e nell’articolo 40 della l. n. 154/2016. A ciò cui si aggiunge una parte speciale assimilabile a quanto avviene per la circolazione dei veicoli, contenuta negli articoli 14 e seguenti del d. lgs. n. 4/2012, con il quale si delinea un quadro di sistema a punti in caso di accertamento delle violazioni per il proprietario, l’armatore e il comandante della nave.
La ricostruzione normativa appena citata va coordinata con una parte procedurale di applicazione delle sanzioni contenuta nell’articolo 13 del d. lgs. citato, che rimanda alla l. n. 689/1981 per l’individuazione puntuale dell’autorità competente, che nella pesca trattasi del Capo del compartimento marittimo, dove l’infrazione è accertata.
Un gruppo di sanzioni amministrative è inoltre contenuto nell’articolo 30 della l. n. 394/1991, che attribuisce la competenza agli organismi di gestione delle aree protette.
Dal punto di vista civile viene accordata una specifica tutela al Ministero dell’ambiente ai sensi degli articoli 305, 311 e seguenti del Testo Unico Ambientale per i danni cagionati, oltre alla normale e tradizionale responsabilità da reato ai sensi dell’articolo 185 c.p.
Le tutele sopraindicate si uniscono alla normale responsabilità extracontrattuale ai sensi degli articoli 2043 e seguenti c.c. per i danni cagionati all’ambiente.
Tuttavia, l’articolo 315 del T.U. ambientale pone un limite alla possibilità per il Ministero di richiesta del risarcimento del danno, perché una volta emessa la misura cautelare e preventiva dell’ordinanza di ripristino “non può né proporre né procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale[37].”
L’unico rimedio una volta emanata l’ordinanza, consiste nella costituzione di parte civile nel processo penale quale persona offesa, che soggiace tuttavia, alla specifica disciplina di cui alla l. n. 3/1991[38].
Al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, invece, non spetta alcuna tutela specifica nel caso di danni cagionati dalla pesca a strascico, se non quella azionabile tramite le regole generali.
L’oggetto della pronuncia della tutela civile spettante ai due Ministeri consiste nella possibilità di ottenere o il ristoro pecuniario oppure la tutela in forma specifica (preferibile) consistente nel ripristino della situazione antecedente il danno.
La differenza tra i due Ministeri sta nella possibilità per il Ministero dell’ambiente di ordinarla anche anteriormente senza l’intervento del giudice attraverso l’ordinanza sopracitata, mentre il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali deve aspettare l’ordine del giudice.
Una specifica tutela spetta infine all’organismo di gestione delle aree protette[39] e, ai sensi dell’articolo 18 della l. n. 349/1986, alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni.
Uno spunto interessante consisterebbe nel capire se l’Unione Europea, che nel caso di specie si ricorda ha competenza esclusiva, possa ottenere un ristoro per i danni cagionati in via diretta tramite una propria azione, oppure in via indiretta dallo Stato attore o, ancora, tramite un’azione avverso lo Stato inadempiente negli obblighi di tutela ed interessi dell’Unione alla stessa stregua di un procedimento d’infrazione.
Alla luce del quadro delineato sia dal punto civile, penale[40] e amministrativo, si può affermare che la pesca a strascico di per sé non può ritenersi illegale e di generale rilevanza penale o amministrativa, ma certamente il legislatore ha introdotto misure volte a scoraggiarne il più possibile la diffusione in accoglimento di un atteggiamento più eco-sostenibile e di tutela dell’ambiente, della fauna e della flora marina[41].
Informazioni
C. Carletti, Il regime giuridico della pesca e dell’acquacoltura alla luce del diritto internazionale del mare e dell’Unione Europea. Profili normativi, strutturali e operativi nella dimensione multilivello, Editoriale scientifica, 2016
[1] Per una definizione delle reti a strascico si fa riferimento all’art. 2 par. 1, lett. a) sub. i) del Reg. UE n. 1967/2006 nella categoria delle cd. “reti trainate”.
[2] Per un approfondimento sulla tematica in tema di pericolo ambientale si veda l’articolo di Roberto Giuliani per DirittoConsenso: http://www.dirittoconsenso.it/2020/06/17/il-disastro-ambientale/
[3] Art. 8 c. 1 lett. h. Reg. CE n. 1967/2006.
[4] Vedi All. 1 Reg. CE n. 1967/2006.
[5] Art. 13 Reg. CE n. 1967/2006 che si applica a tutte le categorie di reti trainate come da definizione di cui all’art. 2 citato.
[6] Vedi per quest’anno decreto annuale n. 229107 del 18/05/2021 consultabile alla seguente pagina: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17050
[7] Si veda: https://www.mite.gov.it/pagina/aree-marine-protette, l’art. 8 della l n. 394/1991, ove è disciplinato l’iter per la qualificazione della zona come protetta nazionale e gli articoli 23 e seguenti per le zone protette regionali.
[8] Vedi da ultimo il D. M. del 26/07/1995 e modifiche da ultimo del 26/01/2012 in attuazione dei regolamenti UE n. 1281/2005 sulle caratteristiche minime della licenza, n. 1224/2009 e n. 404/2011 e da ultimo il 30/2020.
[9] Per avere un’idea si veda: https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Documents/come_si_chiede_il_rilascio_rinnovo_della_licenza_di_pesca_2012.pdf . E più in dettaglio: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3402
[10] Consultabile a questo link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3698
[11] Decreto Ministeriale 06/12/2010 consultabile a questo link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4248
[12] Per una lettura critica si veda: https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/pesca-strascico-inquina-come-traffico-aereo-emissioni-un-miliardo-tonnellate-l-anno-co2/72013340-e3e3-11eb-9ca3-9397dc78a855-va.shtml
[13] Per un dettaglio si può vedere il seguente link dell’odierno Ministero per la transizione ecologica: https://www.mite.gov.it/pagina/competenze
[14] Art. 3 T.F.U.E. lett. d): “conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca”. Vedi: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:it:PDF
[15] Si vedano i più importanti: Reg. UE nn. 1005/2008, 1224/2009, 404/2011 e l’ultimo n. 1380/2013, La legislazione odierna è il punto di arrivo di un percorso iniziato negli anni Novanta del secolo scorso con il regolamento CE n. 2847/1993, successivamente abrogato.
[16] Art. 8 c. 1 lett. h. Reg. CE n. 1967/2006.
[17] Vedi All. 1 Reg. CE n. 1967/2006.
[18] https://www.politicheagricole.it/flex/files/e/8/7/D.9e136784cbab367a8bf0/D.P.R._2_ottobre_1968_n.1369.pdf
[19] Vedi art. 27 del d. lgs. citato.
[20] Per avere informazioni si può consultare questo link istituzionale: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17193
[21] Si vedano: l’articolo 842 concernente il diritto di pesca e gli articoli 926 e seguenti sui modi di acquisto della proprietà a titolo originario del pescato
[22] Consultabile: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4615
[23] Vedi nota sub 20.
[24] Consultabile a questo link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;154~art20-com1
[25] Vedi artt. 219 e seguenti
[26] Si veda: https://www.mite.gov.it/normative/l-6-dicembre-1991-n-394-legge-quadro-sulle-aree-protette-gu-13-dicembre-1991-n-292-so
[27] Per un rimando alle modalità con cui l’Unione europea si inserisce nel sistema penale interno: G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, Decima edizione, Giuffrè editore, 2021, pp. 52-60.
[28] Corrispondenti al capo IX del regolamento comunitario e agli articoli 41 e seguenti.
[29] Vedi art. 39 del d. lgs. citato consultabile su: https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-10&atto.codiceRedazionale=16G00169&atto.articolo.numero=39&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.tipoArticolo=0
[30] Si vedano gli articoli 4 e seguenti.
[31] Il riferimento è agli articoli 477 e 483 c.p.,
[32] Si vedano gli articoli 452 bis e seguenti
[33] Art. 300 del d. lgs. 152/2006 risulta essere danno ambientale: ”Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”.
[34] RD n. 327/1942.
[35] Articolo 30.
[36] Qualora esercitata l’azione penale per le prime fattispecie, il giudice in forza di questo articolo può disporre il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti.
[37] Art. 315 Testo Unico ambientale
[38] Si veda l’iter ivi previsto all’articolo 1 comma 4.
[39] Art. 30 c. 6 l. n. 394/1991.
[40] Si ricordano tutti i limiti in tema di aree, modalità di esercizio, struttura delle reti etc.
[41] La tendenza descritta risulta da ultimo confermata da un nuovo regolamento comunitario n. 123/2020, che ha stabilito ulteriori limiti nella modalità di pesca con la rete a strascico per singole categorie di fauna ittica.

Andrea Dell'Era
Ciao, sono Andrea. Sono nato nel 1995 a Novara in Piemonte. Dopo la maturità classica, ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Milano discutendo una tesi sulla fase esecutiva delle misure preventive personali. Mi sono dedicato durante gli studi principalmente al diritto penale, ma ho scoperto un particolare interesse per gli ambiti minoritari e settoriali del diritto, quali il diritto sportivo, il diritto del patrimonio culturale e il diritto ambientale. Attualmente sto ultimando il tirocinio ex art. 73 presso la Corte d’appello di Torino e ho terminato la pratica forense.