La forte anticipazione della soglia del penalmente rilevante nel reato di strage

 

Il reato di strage e il bene giuridico tutelato

Il reato di strage è disciplinato dall’art. 422 c.p, ai sensi del quale “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’ergastolo.

Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.”.

 

Si tratta un reato comune, posto che può essere commesso da “chiunque” ed a forma libera.

Dalla sua collocazione nel Titolo VI è agevole comprendere che il bene giuridico tutelato è rappresentato dall’incolumità pubblica, intesa come il complesso delle condizioni idonee a garantire la sicurezza della vita e dell’integrità fisica di tutti coloro che appartengono alla collettività nel suo insieme[1]. Si tratta, pertanto, di una fattispecie posta a tutela di un bene giuridico di particolare rilevanza, sicuramente meritevole di una protezione rafforzata ed anticipata che ne giustifica anche la procedibilità d’ufficio.

In particolare, i delitti contro l’incolumità pubblica sono tutti contraddistinti dalla diffusività del danno, tale da minacciare un numero indeterminato di persone, non individuabili a priori. Viene dunque a configurarsi un doppio livello di indeterminatezza, riguardante sia il raggio d’azione degli effetti della condotta, sia le persone offese.

 

Condotta penalmente rilevante. È configurabile il tentativo?

Il diritto di strage può essere commesso mediante azione o omissione. Difatti, sebbene la formulazione della norma, “chiunque compia atti”, sembri presumere necessariamente un comportamento attivo, l’art. 40 c.p. al comma 2 prevede espressamente che “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Tuttavia, affinché sia configurabile il delitto di strage con condotto omissiva, è necessario che il soggetto agente abbia un obbligo giuridico di impedire l’evento.

Tipico esempio è l’addetto delle ferrovie che, intenzionato a cagionare la morte di uno o più persone, omette di azionare uno scambio ferroviario cagionando un disastro.

Per quanto concerne, invece, la condotta commissiva richiesta ai fini della configurabilità dell’art. 422 c.p., è sufficiente porre in essere atti pericolosi per la pubblica incolumità, non essendo necessario il verificarsi della morte di uno più persone.

Il legislatore ha, quindi, costruito il delitto di strage come un reato di pericolo anticipando la soglia della tutela alla fase anteriore a quella dell’effettiva compromissione del bene tutelato[2]. Da qui, l’inammissibilità del tentativo[3] e qualora gli atti posti non siano tali da rientrare nell’art. 422 c.p., residueranno le singole ipotesi di reato (es. omicidio, incendio).

 

Reato doloso o colposo?

L’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’imputazione del reato di strage e il dolo specifico.

Esso consiste nella volontà coscienza di compiere atti diretti a mettere in pericolo la vita e l’integrità della collettività[4], con la possibilità  e prevedibilità che dal fatto derivi la morte di una più persone.

Ne consegue quindi, l’assoluta inammissibilità di commettere colposamente il reato di strage.

Invero, sotto il profilo della generica imprudenza, imperizia o negligenza, il criterio di accertamento è quello della prevedibilità, intesa quale possibilità di rappresentarsi alla mente l’evento dannoso come conseguenza di una certa omissione od omissione. Del resto, l’esclusione dell’ipotesi di strage colposa è desunta dallo stesso art. 422 c.p. che richiede specificamente il fine di uccidere, da accertarsi con giudizio ex ante, tenendo conto della natura del mezzo usato, della potenzialità offensiva dello stesso e di tutte le modalità dell’azione, quali ad esempio le modalità esecutive e le circostanze ambientali.

 

Circostanza aggravante, pena e prescrizione

Come è ormai facile comprendere dai paragrafi precedenti, secondo la dottrina dominante la morte di uno più persone costituisce una circostanza aggravante e non un elemento di fattispecie. In particolare, si tratta di una circostanza aggravante di carattere obiettivo a effetto speciale. Dello stesso avviso è la giurisprudenza maggioritaria[5], che ritiene incarnato il delitto in esame anche se l’evento lesivo, o comunque la morte di una o più persone non si verifica.

Per quanto riguarda la pena prevista per il reato di strage, si va incontro all’ergastolo nel caso in cui si dovesse provocare la morte di una o più persone. In caso contrario, la reclusione non è mai inferiore ai 15 anni.

Infine, facendo leva sull’art. 7 della CEDU, secondo cui il principio di irretroattività[6] della legge incriminatrice non opera per i crimini contro l’umanità che offendono interessi transnazionali, è da ritenere non applicabile al diritto di strage la regola dell’adozione della norma più favorevole sulla prescrizione in caso di successione di norme nel tempo. Ne consegue, attesa la pena dell’ergastolo, l’imprescrittibilità dello stesso.

Informazioni

Corbetta, in Marinucci-Dolcini, Trattato di diritto penale parte speciale, Milano, 2003, p.79.

Fiandaca- Musco, Diritto, p.s., I, 497.

[1] Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 11394/1991

[2] Fiandaca- Musco, Diritto, p.s., I, 497.

[3] Cass. Pen. Sez. II, Sent. n. 7835/2019

[4] Corbetta, in Marinucci-Dolcini, Trattato di diritto penale parte speciale, Milano, 2003, p.79

[5]In tema di delitti contro l’incolumità pubblica, poiché l’eventualità della morte di uno o più soggetti si configura come un’aggravante del delitto di strage, il delitto di omicidio resta in esso assorbito” Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 16801/2004

[6] http://www.dirittoconsenso.it/2021/07/21/il-principio-di-irretroattivita-nel-diritto-penale/