Cos’è la querela e a cosa serve? Cerchiamo di capire tutto ciò che è necessario fare per la proposizione e l’eventuale remissione di una querela
La definizione di querela
Il nostro Legislatore disciplina la querela nel codice di procedura penale, in particolare all’articolo 336 del titolo III, “condizioni di procedibilità”. La querela è infatti una delle condizioni richieste dalla legge perché gli organi giudiziari possano procedere in sede processuale nei confronti dell’autore di un certo reato.
È dunque opportuno pensare alla querela come un nullaosta proveniente dalla persona che ha subito le conseguenze dannose del reato affinché s’attivi la macchina della giustizia nei confronti del relativo responsabile. Infatti il processo penale ha inizio quando il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria acquisiscono conoscenza di una notizia di reato: la querela rappresenta una delle modalità possibili con cui tali autorità vengono autorizzate a perseguire in giudizio il fatto appreso[1].
La querela viene considerata un diritto soggettivo pubblico: è tale perché presenta in sé la corrispondenza tra il potere giuridico riconosciuto in capo ad un soggetto, la persona offesa dal reato, e l’obbligo giuridico di un altro, le autorità inquirenti. E’, inoltre, un istituto ibrido, sostanziale e processuale al tempo stesso: la sua disciplina è bipartita nel codice penale -Libro I, Titolo IV, capo IV- e nel codice di rito -Libro V, Titolo III-.[2]
Il querelante ed il reato procedibile a querela
“Ha diritto di querela la persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza” (ex art. 120 c.p.).
La querela è la condizione di procedibilità, quindi, per il reato cd procedibile a querela, che richiede, cioè, che sia la vittima a segnalarlo. Si contrappone al reato procedibile d’ufficio che consente l’intervento autonomo delle autorità, a prescindere dall’iniziativa della persona offesa di segnalarlo mediante una denuncia[3].
Generalmente il reato procedibile a querela è meno grave: è il caso delle lesioni lievi, delle percosse, del furto, della truffa ecc. Se viene sporta denuncia, anziché querela, per un reato procedibile a querela non si registra alcuna conseguenza rilevante: al di là della qualifica attribuita alla segnalazione, se e solo se questa proviene dalla vittima di reato, s’intende idonea a fungere da condizione di procedibilità.
Il soggetto agente, sempre ai sensi della medesima norma, è la persona offesa: col termine “persona offesa” ci si riferisce al soggetto passivo del reato, titolare del bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice. Non sempre la persona offesa è il danneggiato: ad esempio, nel caso di un omicidio la persona offesa è la vittima, i danneggiati sono i suoi parenti.
Le modalità di proposizione ed il contenuto della querela
Ai sensi dell’articolo 336 c.p.p., la querela è proposta mediante una dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, la persona offesa manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. Tale dichiarazione può essere fatta sia in forma orale sia in forma scritta; in questo ultimo caso deve recare la sottoscrizione del querelante o del suo procuratore speciale, altrimenti è il verbale in cui la dichiarazione orale viene accolta a dover essere sottoscritto.
La querela può essere presentata tanto al Pubblico Ministero quanto ad un ufficiale di Polizia giudiziaria, che deve attestare la data ed il luogo di ricezione, verificare l’identità del proponente e inviare gli atti all’ufficio del PM.
La querela deve contenere la notizia di reato e la manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine allo stesso. Si differenzia, in questo, dalla denuncia che, presentabile da chiunque, non deve contenere necessariamente una manifestazione di volontà.
È bene sottolineare che non è necessaria la presenza di un avvocato ai fini della presentazione della querela; saranno utili, tuttavia, alcuni accorgimenti affinché la notizia di reato trasmessa non venga successivamente archiviata.
Ecco un modello di querela
“ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ….
ATTO DI DENUNCIA-QUERELA
Il sottoscritto … (generalità e residenza)
Espone quanto segue:
… (Descrizione precisa dei fatti costituenti reato)
Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto … intende proporre come in effetti propone atto di denuncia-querela nei confronti di … (generalità ed indirizzo di residenza del querelato) e chiede che si proceda penalmente nei confronti dello stesso per il reato di cui all’art. … del codice penale nonché per tutti i reati procedibili a querela e per ogni altro reato procedibile anche d’ufficio che la Procura della Repubblica dovesse ravvisare nei fatti suesposti.
Si indica quale persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini la Signora … (generalità ed indirizzo di residenza o domicilio di eventuali persone informate sui fatti).
l sottoscritto …, chiede espressamente ai sensi degli articoli 406 e 408 C.p.p. di ricevere gli avvisi di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari e/o di un’eventuale richiesta di archiviazione. Il sottoscritto … si riserva sin d’ora la costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale.
Luogo e data; … (sottoscrizione davanti all’ufficiale che riceve la querela).”
I termini di proposizione
Dispone l’articolo 124 del codice penale che il diritto di querela può essere esercitato nel termine massimo di 3 mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del reato.
La norma, però, fa salve alcune eccezioni: il termine decorre dal giorno in cui il curatore speciale si vede notificato il provvedimento di nomina nel caso di cui all’articolo 121 del codice penale, cioè quando la persona offesa non ha più di 14 anni o è inferma di mente e non dispone di un rappresentante oppure si trova in conflitto di interessi con lo stesso. Infatti, sussistendo tali condizioni, il Pubblico Ministero propone un curatore speciale che viene nominato ufficialmente dal Giudice delle indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa.
Il termine per presentare querela è, invece, prolungato a 6 mesi per taluni reati che sono considerati dal Legislatore particolarmente gravi: si pensi allo stalking, al revenge porn, alla violenza sessuale ecc.. In generale si tratta dei delitti contro la libertà sessuale.
Il profilo temporale è di rilevante importanza: decorso infruttuosamente il tempo disponibile per la vittima, non si potrà più procedere contro l’autore del reato.
Ad avviso della più recente Giurisprudenza (si rinvia alla sentenza della Corte di Cassazione n. 15853/2006[4]), incombe sull’imputato l’onere di prova circa la tardività della querela presentata dalla persona offesa. Inoltre il Pubblico Ministero, laddove rilevi che la proposizione è fuori termine, chiede l’archiviazione del procedimento. Infatti l’articolo 411 del codice di procedura penale dispone che l’archiviazione è richiesta non solo per infondatezza della notizia di reato ma anche quando manchi una condizione di procedibilità come richiesta dalla legge.
Le facoltà del querelante
Il querelante ha la facoltà di presentare opposizione dinanzi al Giudice delle indagini preliminari avverso alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, della quale viene informata se lo ha richiesto nella notizia di reato o successivamente, ai sensi dell’articolo 408 comma 2 del codice di procedura penale.
L’opposizione deve essere presentata entro i 20 giorni dalla conoscenza della richiesta di archiviazione e consisterà in una speculare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
La persona offesa può inoltre ritirare, in ogni momento e in ogni stato del processo, la querela, rendendo, di conseguenza, improcedibile l’azione penale. Si parla tecnicamente della remissione della querela, che può essere esercitata personalmente o per il tramite di un avvocato munito di procura speciale. L’unico impedimento è rappresentato dalla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, come sostenuto dalla Corte di Cassazione (si rinvia alla sentenza n. 21520/2002[5]).
La remissione
La remissione, istituto disciplinato all’articolo 339 del c.p.p., è:
- processuale se avviene in sede di giudizio (presentata all’organo procedente);
- extra-processuale quando avviene fuori dalle aule giudiziarie (presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria).
Può avvenire in forma espressa o anche in forma tacita, quindi per mezzo di comportamenti concludenti da parte della persona offesa che, inequivocabilmente, si esprimono nel senso della remissione della querela. Non è considerata volontà tacita, in questi termini, la semplice condotta omissiva del querelante: le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 46088/2008[6]) hanno evidenziato la non coincidenza tra la mancata presentazione della persona offesa in sede di dibattimento e la sua volontà di rimettere tacitamente la querela previamente presentata.
La remissione deve essere accettata dal querelato, ed anche l’accettazione può essere tacita, tuttavia l’interpretazione giurisprudenziale è meno rigida[7]: è considerata accettazione, per fatti concludenti, della remissione la mancata presentazione in giudizio del querelato che abbia avuto notizia da parte del querelante dell’avvenuta rinuncia (si rinvia alla sentenza della Cassazione n. 19568/2010).
Non tutti i reati procedibili a querela ammettono la remissione. E’ questo il caso dei reati contro la libertà sessuale ed anche degli atti persecutori posti in essere con minacce di particolare gravità, come statuito dalla Sezione V della Corte di Cassazione con sentenza 2299/2016[8].
Rimessa la querela, le spese processuali sono a carico del querelato, salva pattuizione diversa, ai sensi dell’articolo 340 comma 4 del nostro codice di rito.
Informazioni
[1] http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/17/uno-schema-pratico-del-processo-penale/
[2] https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2012/12/12/querela
[3] https://www.laleggepertutti.it/467031_a-cosa-serve-una-querela#Querela_cose
[4] https://officeadvice.it/codice-penale/articolo-124/
[5] https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rassegna_penale_secondo_quadr_2011.pdf
[6] https://www.studiocataldi.it/articoli/21728-mancata-comparizione-del-querelante-e-remissione-tacita-della-querela.asp
[7] https://www.consulenzalegaleitalia.it/querela/#cosa
[8] file:///C:/Users/ferra/Downloads/stalking-la-querela-e-irrevocabile-se-la-condotta-e-posta-in-essere-con-minacce-gravi.pdf

Desireè Ferrario
Ciao, sono Desirèe. Ho conseguito cum laude la laurea in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano. Attualmente svolgo il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 presso la Corte d'Appello di Milano, IV Sez. Pen. Il mio sogno è fare il Magistrato, ed una mia grande passione è la scrittura.