Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) è disciplinato oggi dagli articoli 33 e 35 della l. n. 833/1978. Come funziona?
Le norme che disciplinano il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)
Come ben si evince dalla lettura degli articoli 33, 34 e 35 della l. n. 833/1978[1] il trattamento sanitario obbligatorio (noto anche semplicemente con la sigla TSO) si mette in atto quando la persona che lo subisce rifiuta un trattamento sanitario volontario e sussistono le tre condizioni previste dalla legge:
- vi sono condizioni di necessità ed urgenza,
- l’intervento dei medici viene rifiutato dal soggetto e
- non è possibile intervenire al di fuori di un ospedale.
Solo in presenza delle tre condizioni può essere emessa dal sindaco l’ordinanza che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
L’accertamento sanitario obbligatorio
Prima del trattamento sanitario obbligatorio solitamente si deve porre in essere l’accertamento sanitario obbligatorio, ovvero un medico deve accertare la necessità ed urgenza dell’ospedalizzazione della persona e darne notizia agli organi competenti che daranno inizio alle pratiche.
Tranne alcune eccezioni, il trattamento sanitario obbligatorio e l’accertamento sanitario obbligatorio che lo precede si pongono in essere per pazienti psichiatrici attraverso il ricovero forzato presso ospedali pubblici[2].
Nelle prime fasi dell’accertamento sanitario obbligatorio e del trattamento sanitario obbligatorio i medici devono sempre essere affiancati dalla polizia municipale e, se necessario da altre forze dell’ordine, per minimizzare la pericolosità del soggetto.
La disciplina del trattamento sanitario obbligatorio
L’art. 33 l. 833/1978 recita che:
“Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici […]
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.
[…]
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati
con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.”.
L’art. 34[3] l. 833/1978[4] sottolinea che il trattamento sanitario obbligatorio per malattie mentali può essere disposto quando sussistano alterazioni psichiche tali da rendere urgente e necessario l’intervento del personale sanitario e il ricovero della persona all’interno di una struttura ospedaliera.
La procedura
In caso di trattamento sanitario obbligatorio vi è un medico che visita il paziente, accompagnato dalla polizia municipale, e, qualora sussistano le tre condizioni di legge previste, propone il TSO, che deve essere convalidato tramite una seconda visita da parte di un altro medico.
Se anche il medico convalidante riscontra le tre condizioni previste dalla legge redige il documento di convalida della proposta di trattamento sanitario obbligatorio che sarà portato dalla polizia municipale al sindaco che emetterà l’ordinanza di TSO.
La polizia municipale resta al fianco dei medici fino all’avvenuto ricovero del paziente, i vigili devono sincerarsi che non ci siano pericoli per il ricoverato né per terzi prima di lasciare l’ospedale.
Dalla prima visita all’avvenuto ricovero la Polizia Municipale ha il compito di controllare il paziente, uno o più vigili, in base alle esigenze, accompagnano i medici durante le visite, restano con il paziente durante il tragitto in ambulanza e lo controllano fino a quando il paziente non è stato ricoverato.
L’art. 35 della l. 833/1978[5] riguarda il procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale.
L’articolo sottolinea che il sindaco deve emanare l’ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio entro 48 ore dalla convalida, l’ordinanza deve riportare, inoltre, la proposta motivata e la convalida.
Due casi della Cassazione
La Corte di Cassazione si è più volte espressa in merito al trattamento sanitario obbligatorio, ad esempio nella sent. n. 22177 del 05/09/2919 ha dichiarato che è “Inapplicabile la disciplina della ingiusta detenzione in caso di trattamento sanitario obbligatorio illegittimo”.
Nonostante sia indubitabile che il TSO illegittimo colpisca la persona in modo simile all’ingiusta detenzione perché determina la restrizione della sua libertà personale ed effetti negativi sull’immagine, le relazioni ed il campo lavorativo, non è applicabile in via analogica in simile ipotesi la speciale disciplina dettata dagli artt. 314 e 315 c.p.p. per le fattispecie di detenzione cautelare ingiusta disposta ed eseguita in un ambito penale.
O ancora, sempre la Sez. 3 della Corte di Cassazione civile nella sent. n. 22818 del 10/11/2010[6] ha sottolineato l’importanza della sorveglianza da parte del personale sanitario, infatti, i medici hanno la responsabilità[7] di sorvegliare i pazienti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio per ridurre al minimo la loro pericolosità nei confronti degli stessi e dei terzi che vi entrano in contatto. (articolo diritto consenso sulla responsabilità medica)
Considerazioni conclusive
Per concludere, quando si richiede un accertamento sanitario obbligatorio e quando questo diventa un trattamento sanitario obbligatorio, vi devono essere:
- le valutazioni di due medici (il primo propone il trattamento a carico del paziente, il secondo medico convalida la richiesta),
- la polizia municipale porta i documenti al sindaco,
- questi emana l’ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio entro 48 ore dalla ricezione della documentazione medica.
Successivamente alla emanazione dell’ordinanza da parte del sindaco il paziente viene ricoverato in un ospedale e vi rimane per 7 giorni. Nel caso in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba durare più di 7 giorni devono essere avvisate le autorità competenti e il sindaco provvederà con un nuovo atto a prorogare il ricovero.
Nel caso in cui, invece, chiunque ne abbia interesse volesse fare ricorso avverso l’ordinanza di TSO questo può essere presentato presso il tribunale territorialmente competente.
Fin dalle prime visite la polizia municipale deve affiancare i medici per neutralizzare la pericolosità del paziente, successivamente al ricovero in ospedale è responsabilità dei medici controllare il paziente e controllare la sua pericolosità verso sé stesso e verso terzi.
Informazioni
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1978/12/28/078U0833/sg
Corte di Cassazione sent. n. 22177 del 05/09/2919
Sez. 3 della Corte di Cassazione civile nella sent. n. 22818 del 10/11/2010
Banca dati DeJure, Giuffrè editore
http://www.dirittoconsenso.it/2019/03/19/la-responsabilita-medica/
[1] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833!vig=
[2] https://www.ccdu.org/tso/trattamento-sanitario-obbligatorio
[3] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1978/12/28/078U0833/sg
[4] Art. 34 L. 833/1978: Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale
La legge regionale, nell’ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l’istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.
Le misure di cui al secondo comma dell’articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell’articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all’interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extra ospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.
[5] Art. 35 l.833/1978: Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all’articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all’articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne da’ comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
[…]
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
[6] Banca dati DeJure, Giuffrè editore
[7] Sulla responsabilità medica si rimanda all’articolo http://www.dirittoconsenso.it/2019/03/19/la-responsabilita-medica/

Maria Cristina Speciale
Ciao, sono Maria Cristina. Sono nata ad Ancona nel 1996. Mi sono laureata in giurisprudenza presso l’università Bocconi di Milano nel 2020 con una tesi in procedura penale minorile dal titolo: “L’importanza della ri-educazione nell’esecuzione penale minorile. Un caso di studio: il progetto ‘Siamo tutti sulla stessa barca’”. Dopo la laurea sono tornata ad Ancona dove attualmente svolgo la pratica forense. Mie grandi passioni sono il diritto penale, il diritto di famiglia e la scrittura.