Un diritto irrinunciabile previsto dalla legge: il diritto alle ferie

 

Cosa sono le ferie e quanto durano?

Tutti i lavoratori, in base alla legge, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Questo periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o da specifiche discipline di categoria, va goduto per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione, consecutive su richiesta del lavoratore, e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione[1].

 

Come maturano le ferie?

Il diritto alle ferie può essere esercitato soltanto quando si è avuta la maturazione delle ferie.

Le ferie maturano nel corso del rapporto di lavoro, anche se questo dura meno di un anno e è in prova. In particolare le ferie vengono godute nel tempo che l’imprenditore stabilisce. L’imprenditore deve preventivamente informare il lavoratore del periodo di ferie in modo da poter realizzare le proprie esigenze[2].

Lo stesso legislatore ha stabilito che le ferie non maturano durante le assenze avute:

  • con aspettativa non retribuita,
  • malattia del bambino,
  • maternità facoltativa,
  • sciopero,
  • assenza ingiustificata.

 

Maturano invece:

  • anche in caso di malattia,
  • infortunio,
  • maternità,
  • permessi elettorali.

 

Indennità per ferie non godute

Bisogna ribadire che il diritto alle ferie è un diritto indisponibile ed irrinunciabile dal lavoratore.

Se le ferie maturate non vengono godute nel periodo individuato dalla legge o dal contratto collettivo e non è possibile l’adempimento tardivo, si prevede un’indennità per ferie non godute. La mancata fruizione delle ferie, dunque, potrà essere risolta con il differimento delle stesse o con il pagamento di un’indennità sostitutiva per ferie non godute[3].

L’indennità sostitutiva per ferie non godute è un’indennità economica corrisposta al lavoratore che, per cause a lui non imputabili, non abbia potuto fruire del periodo feriale che gli spetta per legge.
L’indennità sostitutiva costituisce un’ulteriore retribuzione ex art 2126 c.c. per il lavoro aggiunto non dovuto fermo restando il distinto diritto del lavoratore al risarcimento dell’eventuale danno extra-contrattuale causato dalla mancata fruizione delle ferie nell’anno di riferimento[4].

 

Cessione dei riposi e delle ferie

Con la nascita del Jobs Act si è riconosciuto ai lavoratori la possibilità di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturati a un altro lavoratore dipendente dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a quest’ultimo di assistere i figli minori che per le loro particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

Soltanto i contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale possono prevedere il diritto alla cessione di riposi e di ferie da un lavoratore ad un altro dipendente. La normativa è prevista nell’art. 24 del d.lgs. n. 151 del 2015.

La cessione non richiede il previo consenso del datore del lavoro. Deve tuttavia ritenersi che, una volta che i riposi o le ferie aggiuntive siano entrati nella disponibilità del lavoratore bisognoso, l’accordo del datore di lavoro sarà in ogni caso necessario per stabilire la collocazione temporale della fruizione dei riposi e delle ferie cedute, avendo la giurisprudenza[5] in più occasioni avuto modo di ribadire il principio per cui “il periodo di godimento delle ferie annuali non può essere autodeterminato dal lavoratore, configurandosi l’atto di concessione delle stesse come prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro, in relazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell’attività di impresa[6].

I lavoratori non sono liberi di cedere indiscriminatamente tutti i riposi e le ferie maturati, ma solo quelli che eccedono i periodi minimi di riposo riconosciuti a ciascun lavoratore dal d.lgs. 66/2003.

Informazioni

Codice Civile

Cass. 26 novembre 2014, n. 25159

D.lgs. n. 151 del 2015

Vallebona, Breviario di diritto del Lavoro, x edizione, Giappichelli, 2015

[1] Per approfondimenti sui diritti costituzionali consultare: http://www.dirittoconsenso.it/2020/07/20/i-diritti-costituzionali/

[2] Merita particolare attenzione anche la materia del diritto allo sciopero. Per approfondimenti consultare: “il diritto allo sciopero” in http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/09/il-diritto-di-sciopero/

[3] Cassone, Indennità sostitutiva per ferie non godute, www.studiocassone.it

[4] Vallebona, Breviario di diritto del Lavoro, x edizione, Giappichelli, 2015

[5] Cass. 26 novembre 2014, n. 25159

[6] Digiesi, Ferie, www.wikilabour.it