Come il diritto sportivo si colloca all’interno delle fonti internazionali e nella nostra Costituzione

 

La normativa interna costituzionale e nazionale: esiste il diritto sportivo?

Il diritto sportivo è un ramo assai articolato e complesso[1], da un lato per via della proliferazione dei tipi di attività praticate e dall’altro perché attinente e trasversale a molteplici diritti costituzionali, tra cui primeggia sicuramente quello alla salute, consacrato nell’articolo 32 della Costituzione.

Sulla disposizione in esame si è cercati di intervenire tramite una novella del testo costituzionale, che desse specifica tutela ed accesso allo sport nel nostro paese. Allo stato attuale non ha sortito effetti né alla Camera nonostante la proposta sia del 2014[2] né al Senato, la cui proposta risale al 2018[3]. Si tratterebbe di una legge importante e auspicabile, ma il cui iter sarebbe particolarmente gravoso, perché vertendosi in materia di modifica costituzionale, si dovrebbero raggiungere le maggioranze di cui all’articolo 138 Costituzione.

Il fenomeno sportivo e la ricerca di una sua tutela e valorizzazione sono stati inoltre alimentati da un lato dalla pandemia che ha ristretto in maniera assai significativa la possibilità di praticarlo, dall’altro dai risultati ottenuti dalle nostre rappresentative nazionali a livello europeo e olimpionico[4].

Da tali risultati è emersa la necessità di regolarizzare compiutamente lo sport a livello nazionale, che risulta oggetto di uno specifico disegno di legge tutt’ora al Senato n. 999[5].

Ai sensi dell’articolo 117 della nostra Carta fondamentale l’ordinamento sportivo è di potestà legislativa concorrente.

La disposizione è stata attuata tramite la legge n. 280/2003 il cui articolo 1 recita espressamente: “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.”[6].

Pertanto, quello che viene tutelato, non è lo sport in sé, bensì l’ordinamento sportivo, ovvero il cosiddetto contenitore di tutti gli sport[7].

Lo sport riceve, invece, una tutela in forma indiretta principalmente negli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., per i quali lo sport può essere ricompreso nelle posizioni, espressione della libertà personale (art. 13 Cost.) attraverso le quali si perfeziona la persona umana sia come singolo che in una formazione sociale (art. 2 Cost.), al quale tutti devono poter aver accesso in eguali condizioni (art. 3 Cost.), in ottica di una migliore salute (cfr. art. 32 Cost.).

Lo sport non è, poi, inserito esplicitamente né nelle norme relative all’istruzione (artt. 33 e 34 Cost., a differenza di quello che si dirà nelle fonti internazionali), né nelle norme che tutelano e valorizzano la famiglia (artt. 29-31 Cost.). Non si può non sottolineare, tuttavia, come implicitamente, il legislatore quantomeno per il primo aspetto, ne abbia riconosciuto la rilevanza nella scuola[8]: per quanto riguarda, invece, il secondo aspetto il legislatore ha preferito la strada degli incentivi alle società sportive e alle opere di riqualificazione degli impianti[9] rispetto ad un bonus o incentivo alle famiglie, le quali si possono avvalere di eventuali fondi erogati dagli regionali e/o locali[10].

Non bisogna dimenticare, inoltre, che lo sport a livello nazionale è anche un’industria particolarmente redditizia tanto da rappresentare tra il 1,7% e il 2% del P.I.L.[11]. Per tale ragione un’ulteriore copertura indiretta può essere rinvenuta sia nell’iniziativa economica privata ai sensi dell’art. 41 Cost.[12], che nelle norme in tema di tassazione ai sensi degli articoli 23 e 53 Cost. che, infine nelle disposizioni regolano e tutelano il lavoro corrispondenti agli articoli 4 e 35-38 Cost.

Un aspetto peculiare del diritto allo sport in senso ampio potrebbe riguardare anche la valorizzazione e conservazione del suo patrimonio storico-artistico ai sensi dell’articolo 9 Cost.[13], sul quale la dottrina ha avuto modo recentemente di confrontarsi.

Una speciale fonte di portata costituzionale ai sensi dall’articolo 117 Cost. potrebbero essere gli articoli 6[14] e 165[15] del Trattato sul Funzionamento dell’U.E., dai quali potrebbe derivare quantomeno un dovere del nostro paese di sviluppo e promozione dell’attività sportiva in coordinamento con l’istituzione europea. Nella prospettiva europea, va sottolineato che i valori sportivi a differenza del nostro ordinamento sono esplicitamente parte integrante dell’educazione dei giovani e svolgono una funzione sociale ed educativa.

Nel nostro paese, il fenomeno sportivo scarno di agganci costituzionali se non indiretti, riceve, quindi, tutela principalmente tramite leggi ordinarie e specificamente dettate per singoli settori, espressioni al più di rispettivi valori costituzionali e come si dirà di specifici solleciti europei. Tra di esse si ricordano la disciplina sul lavoro sportivo[16], sulle agevolazioni concesse alle società sportive dilettantistiche[17], sui diritti tv[18], sul contrasto al doping[19], sulla violenza negli stadi[20]etc.

Va ricordato che tali norme settoriali sono state innovate dall’importante e significativo disegno di riforma che si è articolato nei decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021.

Le massime espressioni sportive in Italia stabilite con apposite leggi sono il C.O.N.I.[21] e il C.I.P.[22], quest’ultimo di specifica tutela e promozione sportiva dei disabili.

Infine, nell’organizzazione statale è previsto soltanto un dipartimento a hoc della Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di promuovere e tutelare lo sport[23].

 

Le fonti internazionali

Nel diritto internazionale lo sport viene tutelato in maniera diversa[24]. Sicuramente la materia sportiva non viene prevista nelle fonti più celebri quali la Dichiarazione dei diritti dell’uomo o la Carta di Nizza o la C.E.D.U., se non in via indiretta tramite le altre libertà riconosciute alla stessa stregua del nostro legislatore costituzionale.

Tuttavia, la materia risulta regolata da importanti fonti, suddivisibili in due gruppi di carattere differente in base alla loro portata.

Un primo ricomprende le Convenzioni concernenti singoli ambiti del diritto sportivo e sono soprattutto volte alla repressione di fenomeni illeciti in grado di influire negativamente sulle competizioni e sulle manifestazioni sportive in generale.

Vanno sul punto ricordate: la Convenzione internazionale contro il doping[25] e la Convenzione europea contro la violenza negli stadi[26] a seguito dei noti e tragici fatti della finale di Champions dell’Heysel (modificata dalla Convenzione del Consiglio d’Europa per un approccio integrato alla sicurezza e ai servizi nelle partite di calcio e in altri eventi sportivi[27], che l’Italia ha ratificato il 18 novembre 2020 ed entrata in vigore all’inizio di quest’anno[28]); ultima fonte importante a livello internazionale è la Convenzione internazionale per la lotta alla manipolazione dei risultati sportivi, sottoscritta il 7 aprile 2016[29].

Per quanto riguarda l’Italia ha aderito alle Convenzioni recependone il contenuto con diverse leggi ordinarie, la cui più significativa è la l. n. 401/1989, che tra l’altro ha istituito per la prima volta la misura preventiva del D.A.SPO per i tifosi particolarmente violenti.

Un secondo gruppo di Convenzioni attiene all’interesse di tutela e di riconoscimento a livello mondiale della disciplina sportiva. Tali norme sono forme di soft law, assimilabili a dichiarazioni programmatiche.

Per tale ragione sono state emanate e approvate le seguenti fonti: la prima da ricordare è sicuramente la Carta olimpica[30], la Carta europea dello sport[31], la Carta internazionale per l‘educazione fisica, l’attività fisica e lo sport del 1978 ed entrata in vigore nel 2015 in sede all’UNESCO[32].

Lo sport è stato oggetto di specifica tutela ed inclusione per quanto attiene alle persone con disabilità con l’articolo 30 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal nostro paese nel 2009. Si tratta di una specificazione del contenuto della Convenzione del 1978 sull’educazione fisica, attività sportiva e sport dell’UNESCO.

Dalle fonti sono stati nati dei piani specifici volti alla valorizzazione nazionali e internazionali.

A livello europeo, si ricorda, il libro bianco dello sport, poi confluito nei diversi piani di lavoro della Commissione di durata triennale, il cui ultimo punto di arrivo è stato il piano del 2021-2024[33]. Il progetto va letto come una concretizzazione della competenza contenuta nell’articolo 165 T.F.U.E.

Emblematica è stata l’istituzione della giornata europea dello sport e della settimana europea dello sport, che si svolge ogni anno dal 23 al 30 settembre[34].

Esaurite le fonti l’organismo internazionale di riferimento è il Comitato Olimpico Internazionale (chiamato anche C.I.O.), creato nel lontano 1894 da Pierre de Coubertin con lo scopo di far rinascere i giochi che suo tempo si svolgevano ad Olimpia, sotto il monte sacro, dimora degli déi greci.

Le ramificazioni locali sono i Comitati nazionali, che raccolgono e poi inviano gli atleti ai Giochi.

In via sussidiaria, per la carenza di base comune internazionale, autonomia, si sono sviluppate in autonomia a livello nazionale prima e internazionale poi le singole federazioni di autogoverno e di promozione dei diversi sport.

Ciascuno di noi avrà sentito parlare della F.I.F.A., e della U.E.F.A., che sono gli organi di riferimento per il calcio, lo sport principe e più famoso al mondo. Non bisogna dimenticare però altri organismi mondiali ed europei di riferimento per altri sport, quali l’Eurolega[35], la F.I.B.A.[36] e la N.B.A.[37] per la palla a spicchi, la C.E.V.[38] per la pallavolo, la F.I.S.-Ski[39] per gli sport invernali, la F.I.N.A. per gli sport acquatici[40], la W.T.A.[41] e la A.T.P.[42] per il tennis e così via solo per citare gli sport più celebri.

A queste federazioni e associazioni fanno riferimento gli organi dei vari Paesi: in Italia, si ricorda la Lega serie A, la F.I.P., la F.I.T., la F.I.S., la F.I.P.A.V. etc.

In linea generale, quindi, ciascuno sport si è dotato di una propria federazione-organizzazione mondiale o quantomeno europea. Le ragioni risiedono, da un lato, nella primaria esigenza di uniformità della disciplina, dall’altro nella promozione dell’attività e sfida tra le diverse nazioni nonché ultima ma non meno importante nella circostanza per cui tanto più uno sport risulta praticato quanto più sarà appetibile anche per i giochi olimpici, qualora non fosse incluso.

 

Conclusioni

Alla luce del quadro di riferimento delineato nei due paragrafi che precedono è possibile formulare qualche conclusione.

La prima riguarda la carenza nel nostro ordinamento costituzionale di una norma che tuteli direttamente il diritto allo sport, mentre ne viene tutelato espressamente l’ordinamento.

La seconda è la differente sorte delle Convenzioni internazionali:

  • il primo gruppo che comprende quelle settoriali ha portato ad un recepimento tramite leggi ordinarie per via degli interessi tutelati;
  • il secondo gruppo di Convenzioni non consente se non in via astratta, l’applicazione dell’articolo 11 della Costituzione per farle rientrare nel nostro ordinamento con il rango costituzionale, poiché trattasi di norme di cd soft law, che non hanno la stessa forza e vincolatività dei Trattati internazionali.

 

Una terza considerazione, che potrebbe consentire, una costituzionalizzazione del diritto allo sport è il riferimento all’articolo 165 T.F.U.E.[43] La disposizione consentirebbe anche uno spiraglio per un percorso uniforme di regolamentazione attraverso la valorizzazione del comma 4 dell’articolo 165 T.F.U.E.[44]. Lo sport, si ricorda che interessa enormi valori economici per i quali l’Unione trattiene già parte delle quote I.v.a. sulle operazioni. In aggiunta si tratta di una tematica che concerne tutti e quattro i pilastri dell’Unione, ovvero la libera circolazione delle persone, capitali, merci e servizi, già analizzati dalla Corte di giustizia a partire dal 1974 con la sentenza Walrave e Koch[45] e nel celebre caso Bosman[46] del 1995.

In tale modo per via dell’articolo 117 Cost. e della regolamentazione europea si avrebbe da un lato un aggancio costituzionale e dall’altro una disciplina uniforme anche nel nostro ordinamento se non integrale quantomeno per singoli settori.

Una quarta considerazione attiene all’autonomia e all’autogestione che i singoli sport si sono dati in carenza di una disciplina uniforme internazionale.

Una quinta ed ultima considerazione, connessa alla precedente, attiene all’organizzazione piramidale degli sport: il livello più basso e la base sono le federazioni nazionali, un livello intermedio è costituito dalle competizioni internazionali per poi giungere all’apice dell’evento olimpico, che comprende (quasi) tutte le nazioni del mondo.

Informazioni

L. Di Nella, E. Indraccolo, A. Lepore, Manuale di diritto dello sport, Edizioni Scientifiche Italiane, gennaio 2021

L. Colantuoni (Autore), F. Iudica (a cura di), I. Blackshaw (Prefazione), F. Capello (Prefazione), F. Delfini (Prefazione), G. Malagò (Prefazione), J. Tognon (Prefazione), Diritto sportivo, Giappichelli Editore 2020.

Per un costante aggiornamento si può-deve far riferimento alla Rivista Di Diritto Sportivo del C.O.N.I. consultabile al seguente link: https://rivistadirittosportivo.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo.html

[1] Si vedano gli articoli correlati in materia: http://www.dirittoconsenso.it/2021/10/29/il-fair-play-finanziario/   e http://www.dirittoconsenso.it/2021/01/09/contratto-di-merchandising/

[2]Si veda in proposito il testo consultabile sul sito istituzionale al seguente link: https://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0022430#PD .

[3] Si veda: https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1076904/index.html .

[4] Si ricorda sul punto il record di medaglie nelle recenti Olimpiadi di Tokyo 2021 e nelle successive paralimpiadi anche in settori del tutto marginali per il contesto italiano quali l’atletica. In aggiunta vanno ricordate le vittorie agli Europei femminili di pallavolo e quella della nazionale di calcio nella medesima competizione.

[5] Si veda per il testo: https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1098487/index.html .

[6] Art. 1 l. n. 280/2003 consultabile su: https://www.camera.it/parlam/leggi/03280l.htm .

[7] Si precisa che non è questa la sede di analisi della latitudine della suddetta autonomia, frutto anche di interventi chiarificatori della Corte Costituzionale.

[8] Si veda la l. n. 88/1958 sull’insegnamento scolastico consultabile su: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1958/03/06/058U0088/sg.

[9] Si veda tra tutti l’art. 15 del d. l. n. 185/2015 consultabile su: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/23/16A00514/sg

[10] Si veda a titolo esemplificativo: https://www.comune.parma.it/sport/Accreditamento–diritto-allo-sport.aspx e https://www.lombardianotizie.online/dote-sport-2021/.

[11] Si veda: https://www.calcioefinanza.it/2021/08/20/vezzali-sport-va-sostenuto-italia-produce-il-2-del-pil/  e https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/11-03-2020/sport-l-17percento-pil-l-impatto-sara-enorme-club-crisi-liquidita-3601639410335_preview.shtml

[12] Si veda quanto detto prima nella nota sub 9 in tema di contributi a fondo perduto.

[13] Cfr. ancora il d. l. n. 185/2015 e ss modificazioni e le agevolazioni volte al recupero degli impianti. Inoltre, i luoghi dell’agone sportivo potrebbero rientrare nella categoria di cui agli articoli 10 e seguenti del d. lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali). Sul punto si veda anche il webinar organizzato a febbraio di quest’anno dall’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli dal titolo: “Gli stadi di calcio in Italia: un patrimonio a rischio?”.

[14] Per tutte le iniziative e politiche europee sullo sport si indica: https://ec.europa.eu/info/strategy/sport_it  .

[15] Per un richiamo e una visione esaustiva: http://www.sport.governo.it/it/unione-europea/ .

[16] Vedi. l. n. 91/1981, abrogato dal d. lgs. 36/2021, che entrerà in vigore, forse il 01/01/2022. Si veda: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;91~art14 .

[17] L. n.389/1991 e art. 90 della l. n. 289/2002, consultabili qui: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289!vig= e https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-16;398!vig= . Le società sportive professionistiche sono, invece, società di capitali.

[18] D. lgs. n. 9/2008 consultabile qui: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-09;9!vig= .

[19] L. n. 376/2000 consultabile qui: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-16;376 .

[20] Celebre la l. n. 401/1989 e il d. l. n. 8/2007 con la quale è stato stabilito il cosiddetto D.A.S.P.O. Entrambe sono consultabili qui: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-12-13;401  e https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-02-08;8!vig= .

[21] https://www.coni.it/it/coni.html .

[22] Istituito espressamente con il d. lgs. n. 43/2017.

[23] Vedi sito istituzionale: http://www.sport.governo.it/it/ .

[24] Si veda tra tutti: F. R. Trabucco, I DIRITTI UMANI IN AMBITO SPORTIVO TRA DOVERI E SANZIONI, in Rivista giuridica Ambienteediritto.it, anno XX, fasc. n. 3/2020.

[25] Consultabile: http://www.sport.governo.it/it/attivita-istituzionale-e-internazionale/prevenzione-del-doping/normativa/ .

[26] Consultabile su: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a0f8?module=treaty-detail&treatynum=120 .

[27] Si veda: https://it.uefa.com/insideuefa/news/022f-0f8e2f5f6973-dddb5827d3bf-1000–nuova-convenzione-del-consiglio-d-europa-sulla-sicurezza-negli-/ .

[28] Si veda: http://www.sport.governo.it/it/attivita-istituzionale-e-internazionale/prevenzione-della-violenza-nello-sport/presentazione/ .

[29] Si veda: http://www.sport.governo.it/it/attivita-istituzionale-e-internazionale/contrasto-alla-manipolazione-dei-risultati-sportivi/presentazione/ .

[30] Si veda: https://www.figc-tutelaminori.it/2020/09/21/carta-olimpica/ .

[31] Per il testo integrale: https://www.coni.it/it/news-attivita-istituzionali/52-contenuti-statici/3677-note-doc-carta-europea.html. Si ricorda che ad oggi è stata oggetto di possibili modifiche. Si veda in tal senso: https://www.coe.int/it/web/portal/-/european-sports-charter-and-human-rights-in-sport-resolutions-adopted-at-conference-of-ministers .

[32] Consultabile qui: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409_ita .

[33] Si veda sul punto: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/143/sport nonché: https://ec.europa.eu/info/topics/sport_it .

[34] Per tutte le info si rimanda alla pagina istituzionale: https://ec.europa.eu/sport/week/ .

[35] L’equivalente della Champions League del calcio

[36] La Federazione Internazionale del Basket, che deriva dal francese: Fédération Internationale de Basketball Amateur.

[37] Si tratta della National Basketball Association, il massimo campionato cestistico americano.

[38] Si tratta dell’acronimo dal francese: Confédération Européenne de Volleyball.

[39] Si tratta della Federazione Internazionale dello sci.

[40] Si tratta dell’acronimo dal francese: Fédération internationale de natation.

[41] Si tratta dell’acronimo di Women’s Tennis Association.

[42] Si tratta dell’acronimo di Association Tennis Professional’s.

[43] Si veda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12008E165 .

[44] Ipotizzata recentemente in base all’articolo consultabile su: https://www.linkiesta.it/2021/10/parlamento-europeo-sport-ue/

[45] Consultabile su: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A61974CJ0036.

[46] Per una sintesi: https://www.calcioefinanza.it/2015/12/15/cosa-dice-la-sentenza-bosman/ . La sentenza integrale si può consultare qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61993CJ0415&qid=1636712156777&from=EN.