Le imprese transnazionali nell’ordinamento internazionale e la difficoltà di imputare loro la responsabilità per violazione dei diritti umani

 

Imprese transnazionali: nozione ed inquadramento generale

Per imprese transnazionali si intendono organizzazioni economiche che esercitano la propria attività produttiva in un numero considerevole di Stati mediante succursali dotate di autonoma personalità giuridica. Tuttavia tali ultime, situate prevalentemente in Paesi in via di sviluppo, seppur giuridicamente separate, sono accomunate da un unico vincolo di soggezione ad una società madre che ne fissa le strategie economiche comuni.

La prassi degli ultimi anni dimostra come le imprese transnazionali sono da considerarsi i principali attori degli investimenti internazionali. A tal riguardo, l’elemento che maggiormente preoccupa gli studiosi[1] è la difficoltà di imputare ad un unico Stato le attività poste in essere da tali organizzazioni. Ed invero, l’articolata e complessa struttura che informa le imprese transnazionali non consente di individuare un unico centro direzionale riconducibile alla casa madre, bensì crea una rete che rende immediata la riconducibilità delle azioni alle diverse nazioni con cui l’organizzazione presenta un collegamento.

Questa difficoltà sistematica viene accentuata soprattutto quando vi è il sentore che un’impresa transnazionale abbia posto in essere violazioni dei diritti umani, in ragione dell’elevato grado di protezione che questi diritti godono nell’ambito della comunità internazionale.

Lo scopo della trattazione, dunque, sarà quello di tracciare un possibile percorso logico-giuridico al fine di comprendere se ed eventualmente in che modo si possa giungere ad imputare allo Stato della casa madre ovvero delle succursali le violazioni dei diritti umani e se si possa configurare anche una responsabilità sociale della multinazionale.

 

La collocazione delle imprese transnazionali nell’ordinamento internazionale: i diritti …

Al fine di giungere all’obiettivo della trattazione, appare necessario – preliminarmente – indagare se è giuridicamente possibile qualificare le imprese transnazionali quali soggetti di diritto internazionale a carattere non statuale. Se così, eventualmente, fosse, nulla osterebbe ad individuare una loro responsabilità internazionale nel caso di violazioni dei diritti umani. Tuttavia, appare necessaria un’indagine molto approfondita, atteso che questo carattere soggettivo non è così evidente.

Ebbene, in primo luogo, occorre rilevare che le imprese transnazionali sono oggetto di diverse norme internazionali il cui rispetto si è progressivamente imposto ai “classici” soggetti di diritto internazionale, in primis gli Stati.

Si pensi al c.d. “potere bancario privato internazionale” che, in determinati settori finanziari, ha originato consuetudini[2] o principi di diritto i cui destinatari sono quegli enti statuali o privati bramosi di prendere parte a questi mercati.

Inoltre, le imprese transnazionali hanno concluso numerosi accordi internazionali con Stati o altre imprese, allo scopo di regolare i rapporti inerenti alla produzione di determinati beni o alla fornitura di servizi[3].

Ma vi è di più, in quanto la prassi internazionali consente anche alle persone giuridiche di accedere a sistemi di risoluzione delle controversie sul piano internazionale, attraverso meccanismi sia giudiziali sia stragiudiziali[4]. A tal riguardo, la Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo di Strasburgo ha, in più occasioni[5], riconosciuto le persone giuridiche quali titolari dei diritti disciplinati dalla CEDU e, come tali, legittimati a proporre ricorso ex art. 34 CEDU in caso di violazioni.

 

… e gli obblighi?

Premesso quanto sopra in ordine al riconoscimento dei diritti, l’indagine si fa più complessa riguardo alla possibilità di configurare degli obblighi giuridicamente vincolanti in capo alle imprese transnazionali.

Se è vero che vi sono – poche – convenzioni internazionali che impongono obblighi alle persone giuridiche, non si può, però, affermare che queste riguardano la tutela dei diritti umani: trattasi, infatti, della Convenzione sulla responsabilità civile per l’inquinamento da idrocarburi del 1969 e della Convenzione ONU sul diritto del mare.

Diversamente, la protezione dei diritti fondamentali dalle attività delle multinazionali non è – ancora – oggetto di alcuna norma giuridicamente vincolante. In verità, un tentativo in tal senso – poi fallito –  era stato fatto dalla Francia in occasione dei lavori per la redazione dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Rigettata tale proposta, gli unici strumenti che la Comunità internazionale conosce in questa materia sono solo di natura non vincolante.

Un importante atto di soft law, infatti, è il Global Compact, proposto nel 1999 dall’allora Segretario Generale della Nazioni Unite, il quale per la prima volta, rivolgendosi ai maggiori leader dell’economia mondiale in occasione del World Economic Forum di Davos, chiese l’impegno comune a sviluppare un modello di economia globale sostenibile. Al Global Compact hanno aderito diciottomila imprese ma rimane pur sempre uno strumento non vincolante.

Al pari, sono atti di soft law i Principi Guida su imprese e diritti umani, elaborati nel 2011 dalle Nazioni Unite, che si articolano in tre pilastri:

  1. duty to protect, obbligo per gli Stati di tutelare i diritti umani contro le violazioni delle imprese;
  2. responsibility to protect, responsabilità delle imprese di proteggere i diritti umani;
  3. access to remedy, obbligo per gli Stati di garantire l’accesso semplice ed immediato a meccanismi giurisdizionali e non di tutela.

 

Alla luce di quanto dedotto, se è possibile configurare la titolarità di diritti in capo alle imprese transnazionali, lo stesso non può dirsi per gli obblighi giuridicamente vincolanti.

Dunque, seppur dotate di effettività sul piano delle relazioni, le imprese transnazionali non godono di una piena soggettività giuridica internazionale. Tale condizione permarrà fin quando gli strumenti di soft law non si tramutino in strumenti di hard law. A questo fine, per ragioni di completezza, va segnalato che una commissione delle Nazioni Unite sta elaborando un progetto di trattato che regoli la responsabilità delle imprese transnazionali in caso di violazione dei diritti umani.

La mancanza di strumenti giuridicamente vincolanti sul piano internazionale, però, non esclude che le imprese transnazionali possano dotarsi internamente di codici di condotta la cui violazione determina una loro responsabilità meramente sociale che ha effetti immediati sul loro volume di investimenti.

 

La responsabilità degli Stati per le condotte delle imprese transnazionali

Non potendo imputare, come si è visto, la responsabilità direttamente alle imprese transnazionali per la violazione dei diritti umani, è possibile, al contrario, individuare forme di responsabilità internazionale per gli Stati nei quali esse agiscono. La complessità sta nel ricostruire l’impianto normativo al fine di imputare la responsabilità allo Stato della succursale dell’impresa transnazionale ovvero a quello della casa madre.

Come si è detto in apertura, le imprese sono spesso ospitate in Stati in via di sviluppo, dove prevalgono instabilità politiche ed economiche. Tali debolezze, a cui si aggiunge la convenienza dello Stato ospite a mantenere saldi rapporti commerciali con quello di origine della casa madre, determinano la sua difficoltà a garantire un efficace sistema di protezione dei diritti umani.

Allo stesso modo, appare difficile imputare la responsabilità allo Stato della casa madre. Per procedere in tal senso, infatti, occorrerebbe qualificare l’impresa transnazionale come organo dello Stato ovvero oggetto di controllo dello stesso. Queste verifiche sono assolutamente poco avvezze ad essere provate in giudizio data la conformazione delle norme di cui agli artt. 4 ed 8 del Progetto di Articoli sulla Responsabilità degli Stati.

In via residuale, la giurisprudenza internazionale ha riconosciuto – ma solo sporadicamente – la violazione della due diligence da parte degli Stati, ovverosia l’obbligo di prevenire e reprimere le violazioni dei diritti umani sul proprio territorio[6].

Ne discende, dunque, una difficoltà dei giudici internazionali nell’accertare la responsabilità degli Stati. Tuttavia, ciò non esclude che i giudici nazionali, secondo le leggi dello Stato, possano essere investiti della questione.

Se in tema di responsabilità civile non mancano i casi di condanna delle imprese per le violazioni commesse soprattutto negli Stati ospiti, lo stesso non può dirsi per il riconoscimento della responsabilità penale. Ed invero, gli ordinamenti di civil law fondano l’ordinamento giuridico sul principio societas delinquere non potest: ciò rende, dunque, difficile – se non impossibile – accertare la responsabilità penale delle imprese, sebbene ci siano nuovi strumenti in grado di mitigare questo valore giuridico di origine romana.

Informazioni

AA.VV., 2007, Economic globalisation and human rights, Cambridge.

CARREAU-MARRELLA, 2012, Diritto Internazionale, Giuffrè.

FOCARELLI, 2019, Diritto internazionale, Wolters Kluwer CEDAM

SINAGRA-BARGIACCHI, 2019, Lezioni di diritto internazionale pubblico, Giuffré Francis Lefebvre.

[1] Ex multis, CARREAU-MARRELLA, 2012, Diritto Internazionale, Giuffrè.

[2] Per approfondire in tema di consuetudine, si veda A. FEDERICO, “La consuetudine internazionale” al seguente link http://www.dirittoconsenso.it/2021/09/21/la-consuetudine-internazionale/

[3] Si pensi, a tal riguardo, ai contratti petroliferi con i Paesi OPEC.

[4] Si pensi all’ICSID.

[5] Cfr. CtEDU, Niemetz c. Germania, 1992; CtEDU, Dasemealti c. Turchia, 2010.

[6] Ex multis, CtEDU Giacomelli c. Italia, 2006; CtEDU Tratar c. Romania, 2009.