Breve disamina delle principali norme in materia di atto costitutivo di una società, con particolare attenzione agli elementi essenziali in esso contenuti
Che cosa si intende per atto costitutivo di una società?
L’atto costitutivo è l’atto mediante il quale si dà vita ad una società. Esso, infatti, è rappresentato da un documento in cui i futuri soci manifestano la volontà di costituire una società, tramite l’indicazione di una serie di elementi essenziali (costitutivi, appunto) della società stessa.
Sebbene nel nostro ordinamento vi siano una pluralità di modelli societari[1] è possibile individuare diversi punti di contatto tra ciascuno di essi nella redazione dell’atto costitutivo di una società.
Ad oggi, l’atto costitutivo di una società può presentarsi in una duplice forma:
- quella tradizionale del contratto sociale (ovvero il contratto plurilaterale con comunione di scopo con cui i soci esprimono la loro volontà in merito alla costituzione),
- quella con la forma dell’atto giuridico unilaterale[2].
Precisazione: l’atto costitutivo non coincide con lo statuto societario
Prima di passare ad una analisi più dettagliata degli elementi essenziali dell’atto costitutivo, occorre fare una precisazione: l’atto costitutivo di una società non va confuso con lo statuto della società stessa. Lo statuto infatti, avente la stessa natura negoziale dell’atto costitutivo, rappresenta un allegato dell’atto costitutivo e riproduce al suo interno molti elementi indicati nell’atto costitutivo stesso, dando luogo ad una sovrapposizione parziale dei contenuti[3].
Tuttavia, lo statuto ha una funzione ben precisa, essendo riportate al suo interno anche le regole di funzionamento della società.
Lo statuto quindi, “anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo.” (art. 2328 c.c.). Il codice civile oltretutto, sempre all’art. 2328, ha cura di precisare che in caso di contrasti tra le clausole dell’atto costitutivo e dello statuto prevalgono quelle di quest’ultimo.
A seguito di questo inquadramento introduttivo, passiamo ora ad una analisi degli elementi essenziali dell’atto costitutivo di una società.
Gli elementi essenziali dell’atto costitutivo
All’interno del codice civile vi sono diverse disposizioni che regolano la forma dell’atto costitutivo di una società, a seconda del modello societario cui esso è riferito.
In particolare, gli articoli di riferimento sono i seguenti.
L’art. 2251 c.c. per le società semplici
Per queste società non sono dettate specifiche disposizioni relative al contenuto dell’atto costitutivo, tenendo comunque conto che la loro costituzione deve essere improntata sulla massima semplicità formale e sostanziale. Il contratto di società semplice infatti può essere concluso anche verbalmente o per comportamenti concludenti[4].
L’art. 2295 c.c. per le società in nome collettivo
Per esse viene fornita una regolazione più dettagliata. Occorre qui fare una distinzione preliminare: le S.n.c. possono essere classificate in due categorie, ovvero in regolari (qualora l’atto costitutivo sia stato registrato, ossia la società risulti iscritta nel registro delle imprese) o irregolari (qualora l’atto costitutivo manchi o non sia stato registrato). L’atto costitutivo perciò non si presenta qui come condizione di esistenza della società, ma come condizione di regolarità della stessa.
L’articolo effettua una elencazione di elementi che devono figurare all’interno dell’atto costitutivo[5], ossia:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci;
2) la ragione sociale[6]
3) i soci che hanno l’amministrazione la rappresentanza della società;
4) la sede della società ed eventuali sedi secondarie;
5) l’oggetto sociale;
6) i conferimenti di ciascun socio, i valori ad essi attribuito e il modo di valutazione;
7) la prestazione a cui sono obbligati i soci d’opera;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata della società.
Relativamente alla pubblicazione dell’atto costitutivo, seguono disposizione all’art. 2296 c.c. Basti precisare in questa sede che ai fini della regolarità della società esso deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
L’art. 2316 c.c. per le società in accomandita semplice
Per questo tipo di società il codice si limita a precisare che l’atto costitutivo debba indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti[7], rifacendosi per il resto a quando disposto per le S.n.c.
L’art. 2328 c.c. per le società per azioni
Tale articolo dispone che l’atto costitutivo della S.p.a. debba essere redatto per atto pubblico. In questo caso la forma solenne è richiesta a pena di nullità della società stessa. L’atto dovrà indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie[8];
3) l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
4) l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
5) il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
12) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere[9].
L’art. 2463 c.c. per le società a responsabilità limitata
Anche per le S.r.l. l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve contenere:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
4) l’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
9) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
L’art. 2455 c.c. per le società in accomandita per azioni
Questa disposizione precisa solamente che nell’atto costitutivo siano indicati i soci accomandatari, i quali sono di diritto amministratori. A questo tipo societario sono poi applicabili le medesime norme della S.p.a., in quanto compatibili.
Conclusioni
Dall’analisi del paragrafo precedente emerge come diversi degli elementi richiesti dalla legge per la redazione dell’atto costitutivo di una società siano comuni tra i vari modelli societari. Tra questi annoveriamo:
- le generalità dei soci;
- la denominazione sociale, che può essere di fantasia o riferita ai nomi dei soci, consentendo così di identificare la società come un soggetto di diritto (nel caso delle S.n.c. la ragione sociale si compone di due elementi: il nome di un socio e l’indicazione di società in nome collettivo, o, in alternativa, della tradizionale formula “e compagni” o “e C.”[10]);
- la sede, la quale rileva sotto diversi aspetti tra cui quello di stabilire quale sia l’ufficio del registro delle imprese competente presso il quale provvedere all’iscrizione della società, o per determinare il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento. Per sede deve intendersi il luogo in cui vi è l’amministrazione della società, il quale può anche differire da quello della sede legale della società[11];
- l’oggetto sociale, ossia l’attività economica che sarà esercitata dalla società. Esso non può essere generico o indeterminato, ed è molto importante definirlo in quanto delimita l’operato degli amministratori che non potranno svolgere attività diverse da quelle contenute nell’oggetto sociale stesso;
- la durata.
Molto importante, nel caso delle S.p.a. e delle S.r.l., è anche l’indicazione del capitale sottoscritto e di quello versato, con la differenza che nel caso di S.r.l. si tratterà di quote e non di azioni. Nelle S.r.l., per giunta, il capitale sociale minimo richiesto è di diecimila euro, anche se in sede di costituzione può essere determinato anche in misura inferiore, ossia pari ad almeno un euro[12].
Un intervento legislativo di riforma, vale la pena precisare, ha eliminato per le S.r.l. il riferimento allo statuto. Ciò emerge proprio dal dettato dell’art. 2463 comma 2 n. 7 del codice, il quale prevede che nell’atto costitutivo debbano essere contenute anche le norme di funzionamento della società[13].
Informazioni
Atto costitutivo, dirittoprivatoinrete.it
Diritto commerciale 2, diritto delle società, G. F. Campobasso, nona edizione, Utet giuridica, Milano, 2018.
Diritto commerciale, le società, F. Galgano, diciottesima edizione, Zanichelli Bologna, 2013.
[1] In particolare, le società si dividono in società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) e società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni). Per quanto riguarda le società cooperative, non oggetto di trattazione in questo articolo, la normativa per la redazione dell’atto costitutivo ricalca in gran parte quella per le società per azioni, salvo alcune aggiunte specifiche.
[2] Se è vero che quella dell’atto giuridico unilaterale rappresenta una novità, è altrettanto vero che esso è applicabile solo qualora si sia in presenza di una S.r.l. o di una S.p.a., dato che le società di persone per la loro costituzione richiedono la pluripersonalità.
[3] Atto costitutivo, dirittoprivatoinrete.it.
[4] Quest’ultimo è il caso delle società di fatto. Diritto commerciale 2, diritto delle società, G. F. Campobasso, nona edizione, Utet giuridica, Milano, 2018, p.p. 56-57.
[5] Nonostante questa elencazione, non tutti i punti sono essenziali ai fini della registrazione, ossia i punti 3 e 8, la cui mancanza è supplita dalla legge. Diritto commerciale 2, diritto delle società, G. F. Campobasso, nona edizione, Utet giuridica, Milano, 2018, p. 58.
[6] Ai sensi dell’art. 2292 c.c. si fa riferimento con essa al nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale.
[7] Per approfondimenti riguardo la differenza tra soci accomandanti e soci accomandatari si rimanda all’articolo su DirittoConsenso.it di Lisa Montalti, La differenza tra soci nella S.a.s., 16.09.21, http://www.dirittoconsenso.it/2021/09/16/differenza-tra-soci-s-a-s/
[8] La sede sociale è il luogo dove risiedono l’organo amministrativo e gli uffici direttivi della società. Diritto commerciale 2, diritto delle società, G. F. Campobasso, nona edizione, Utet giuridica, Milano, 2018, p. 151.
[9] Può anche essere disposto che la società sia a tempo indeterminato.
[10] Diritto commerciale, le società, F. Galgano, diciottesima edizione, Zanichelli Bologna, 2013, p. 99.
[11] Diritto commerciale, le società, F. Galgano, diciottesima edizione, Zanichelli Bologna, 2013, p.100.
[12] Diritto commerciale 2, diritto delle società, G. F. Campobasso, nona edizione, Utet giuridica, Milano, 2018, p.558.
[13] Diritto commerciale 2, diritto delle società, G. F. Campobasso, nona edizione, Utet giuridica, Milano, 2018, p.558.

Lisa Montalti
Ciao, sono Lisa. Sono nata nel 1998 e vivo a Imola. Laureata con lode in Giurisprudenza all’Alma Mater Studiorum di Bologna, ho svolto il primo semestre di pratica forense anticipata presso uno Studio Legale, occupandomi prevalentemente di Diritto Civile. Attualmente sono praticante avvocato presso uno Studio Legale specializzato in Diritto Commerciale, in particolare mi occupo di Diritto Fallimentare e procedure concorsuali. Ho da sempre una passione per la scrittura e la lettura.