Quando è prevista l’assoluzione? La tipologia delle sentenze di assoluzione previste nel diritto processuale penale italiano

 

Le sentenze di proscioglimento: sentenze di assoluzione e sentenze di non doversi procedere

Nel diritto processuale penale si definisce “sentenza di proscioglimento”:

  • quella di assoluzione o
  • quella di non doversi procedere.

 

Quest’ultima non contiene un accertamento del fatto storico, ma si limita a statuire su aspetti processuali che impediscono tale accertamento. Si tratta, quindi, di una sentenza meramente processuale. Con la sentenza di assoluzione, invece, il giudice sviluppa un vero e proprio accertamento nel merito sulla base del materiale probatorio. L’assoluzione nel merito è più vantaggiosa per l’imputato rispetto alla sentenza di non doversi procedere.

Entrambe le tipologie di sentenze di proscioglimento contengono una formula conclusiva che riassume la motivazione della decisione che il giudice pronuncia[1].

Tali formule sono indicate tassativamente dalla legge e devono essere precisate dal giudice nel dispositivo.

 

Le formule conclusive

Le formule conclusive della sentenza di non doversi procedere sono:

  • sentenza di non doversi procedere perché l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (per esempio per carenza della condizione di procedibilità prevista dalla legge per quella determinata fattispecie incriminatrice oppure per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della relativa prova). In mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell’azione penale, quest’ultima perde la propria ragion d’essere.
  • sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato (amnistia, morte del reo ecc.). Nel caso in cui il giudice abbia un mero dubbio circa l’esistenza di una causa di estinzione del reato emana la sentenza di non doversi procedere, in applicazione del principio del favor rei.

 

Le formule terminative delle sentenze di assoluzione sono:

  • assoluzione perché il fatto non sussiste: in questo caso manca l’elemento oggettivo del reato (condotta, evento, nesso di causalità);
  • assoluzione perché l’imputato non ha commesso il fatto: il fatto sussiste sotto il profilo oggettivo, però è stato commesso da una persona diversa dall’imputato;
  • assoluzione perché il fatto non costituisce reato: in quest’ipotesi il fatto sussiste nei suoi elementi oggettivi ed è stato commesso dall’imputato, ma non integra un illecito penale per mancanza dell’elemento soggettivo, oppure per la sussistenza di una causa di giustificazione;
  • assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato: questo è il caso in cui la vicenda storica non rientra in alcuna fattispecie incriminatrice né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo;
  • assoluzione perché il reato è stato commesso da una persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione: il fatto è stato commesso ed è penalmente rilevante, ma l’imputato non è punibile in concreto (per es. perché minore degli anni 14, per infermità ecc.).

 

Queste formule assolutorie vengono applicate quando manca la prova circa la colpevolezza dell’imputato oppure quando le prove sono insufficienti o contraddittorie.

 

Quando avviene l’assoluzione piena?

Le formule di cui all’art. 530, co. 1, c.p.p. che portano a un’assoluzione piena sono:

  • il fatto non sussiste
  • l’imputato non lo ha commesso

 

Entrambe riconoscono la totale estraneità dell’imputato al crimine per cui si procede. Pertanto, il giudice ordina la liberazione dell’imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.

In tutti gli altri casi, invece, il reato è comunque riconducibile alla persona sottoposta a procedimento.

In caso di assoluzione per un reato perseguibile a querela con le formule “il fatto non sussiste” oppure “l’imputato non lo ha commesso” le conseguenze sono le seguenti:

  • il querelante deve sostenere le spese del procedimento anticipate dallo Stato;
  • il querelante viene condannato al risarcimento del danno a favore dell’imputato assolto e dell’eventuale responsabile civile.

 

Quando si assolve?

Prima di comprendere quando il giudice assolve l’imputato è necessario chiarire il contrario, ovvero quando deve condannarlo.

La Cassazione penale ha chiarito la questione con la sentenza n. 2548/2015, affermando che la regola di giudizio racchiusa nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” impone di pronunciare la condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, si pone al di fuori “dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana”.

Si deve quindi concludere che, anche quando residui una sola eventualità ritenuta probabile, il codice di rito impone al giudice di pronunciare la sentenza di assoluzione e di utilizzare una delle formule precedentemente illustrate.

Informazioni

Codice di procedura penale (edizione aggiornata)

Conso, Grevi, Bargis, Compendio di procedura penale, Cedam, 2020

Lozzi, Lezioni di procedura penale, 2020

[1] La sentenza rappresenta il momento finale del processo penale. Per un approfondimento sull’iter processuale si rimanda allo specifico articolo su DirittoConsenso: http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/17/uno-schema-pratico-del-processo-penale/