La distruzione del patrimonio culturale nel diritto internazionale non costituisce una specifica violazione nonostante rientri tra i crimini internazionali
Il patrimonio culturale nel contesto del diritto internazionale
Prima di parlare di un caso recente e della distruzione del patrimonio culturale nel diritto penale internazionale bisogna fare una premessa storica. Nel 1874, su iniziativa dello Zar Alessandro II, i delegati di 15 Stati Europei si riunirono a Bruxelles per stipulare la Dichiarazione sulle leggi e i costumi di guerra[1]. Seppur non vincolante, tale atto è rilevante perché costituisce un elemento importante per lo sviluppo del diritto bellico. Va citato, in particolare, perché l’Articolo 8 della Dichiarazione offre un primo esempio – in forma embrionale – di protezione del patrimonio culturale nel diritto internazionale, secondo il quale il sequestro, la distruzione e il danneggiamento intenzionale dei “beni dei comuni, quelli delle istituzioni dedicate alla religione, alla carità e all’educazione, […] dei monumenti storici, delle opere d’arte e delle scienze deve essere oggetto di un’azione legale da parte delle autorità competenti”[2].
Il patrimonio culturale è dunque ancora ritenuto un “bene”, una proprietà. Tuttavia inizia a germogliare l’idea di un elemento umano nel patrimonio culturale – e dunque meritevole di protezione e salvaguardia, normativa in primis. Tale elemento prenderà una forma più delineata soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale, con conseguente necessità di definirne un reato in caso di devastazione o rovina, sancendo, inoltre, un nodo inestricabile tra patrimonio culturale e diritti umani[3].
A cominciare dal preambolo della Convenzione dell’Aia del 1954[4], patrocinata dall’UNESCO, dove viene confermata la drammaticità del danneggiamento di beni culturali come “un danno al patrimonio culturale di tutta l’umanità”[5], si sottolinea quell’elemento intrinsecamente umano dei beni culturali. Occorre citare anche la Convenzione sul patrimonio dell’umanità, adottata alla conferenza generale dell’UNESCO del 1972[6], che con ben 161 ratifiche, dimostra la rilevanza e la risonanza mondiale del patrimonio culturale. Risonanza che supera, non solo i confini territoriali, ma coinvolge l’umanità in tutta la sua esistenza, e dunque la salvaguardia del patrimonio culturale diviene un dovere per le generazioni attuali anche nei confronti delle generazioni future per poter tramandare “questa eredità comune”[7].
La protezione del patrimonio culturale nel diritto internazionale è dunque un concetto dalla florida tradizione, ma al tempo stesso irrisolto.
Nondimeno, consolidata questa retorica di salvaguardia dei beni culturali necessaria per il decorso dell’umanità, e accentuato quel legame con i diritti umani – come si legge nella Convenzione Faro del Consiglio d’Europa[8] – una possibile egida per questa “eredità comune” è rappresentata dal diritto penale internazionale, proprio in virtù di quell’elemento umano intrinsecamente custodito dal patrimonio culturale[9].
In particolare, lo strumento giuridico definito rientra nella responsabilità individuale sotto le categorie dei crimini internazionali di guerra e contro l’umanità.
La distruzione del patrimonio culturale nel diritto penale internazionale
Prima di entrare nello specifico delle categorie dei crimini di guerra e contro l’umanità, facendo riferimento alla distruzione del patrimonio culturale nel diritto internazionale, sorge spontaneo chiedersi perché venga omesso il crimine di genocidio: dopotutto, il danneggiamento o la distruzione intenzionali del patrimonio culturale possono essere interpretati come un attacco diretto ad uno specifico gruppo umano.
Per l’appunto, nella bozza della Convenzione sul Genocidio[10] era presente la nozione di genocidio culturale, ovvero la “distruzione sistematica di monumenti storici o religiosi o il loro dirottamento verso usi estranei [e la] dispersione di documenti e oggetti di valore storico, artistico o religioso e di oggetti utilizzati nel culto religioso”[11]. Concetto estromesso, non solo nella versione finale della Convenzione, ma anche da successivi trattati o dibattiti di organi e corti internazionali, come affermano la Corte Internazionale di Giustizia e la Commissione del Diritto Internazionale, seguendo la definizione della Convenzione, in base alla quale il crimine di genocidio è circoscritto alla distruzione fisica o biologica di un gruppo[12], escludendo quindi l’esistenza di una qualche forma di genocidio culturale.
Ne consegue che il danneggiamento e la distruzione del patrimonio culturale, nel contesto del diritto internazionale, rientrano limitatamente tra i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità per una mera questione di consuetudine interpretativa: si è sempre fatto così.
Considerando queste due categorie, lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (1998) include nella definizione di crimini di guerra – in caso di conflitto armato sia di carattere internazionale che non – qualsiasi “attacco intenzionalmente diretto contro edifici dedicati alla religione, all’istruzione, all’arte, alla scienza o a scopi caritatevoli, monumenti storici”[13].
La precisazione di un attacco “intenzionalmente diretto” porta conseguenze legali ben precise – come dimostrava il Tribunale Penale Internazionale per l’Ex-Jugoslavia[14] – per cui il danneggiamento del patrimonio culturale deve essere strettamente legato al conflitto armato in questione, e non trattarsi di attacchi sporadici o danni collaterali, logica basata sul semplice fatto che, di norma, i beni culturali non sono bersaglio diretto di attacchi[15].
Ad ogni modo, la correlazione tra distruzione del patrimonio culturale e crimini di guerra risulta più intuitiva, diversamente dal nesso con i crimini contro l’umanità, più complesso da dispiegare.
Il danneggiamento di beni culturali rientra nella dicitura dei crimini contro l’umanità dello Statuto della CPI come la “persecuzione contro qualsiasi gruppo o collettività identificabile per motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religioso, di genere, […] o per altri motivi universalmente riconosciuti o qualsiasi crimine di competenza della Corte e, riconosciuto nel diritto consuetudinario internazionale”[16].
Un’inclusione ambigua, considerata la necessaria esistenza di “altri crimini” di cui la Corte ha giurisdizione per dichiarare la distruzione del patrimonio culturale come crimine contro l’umanità. Particolare, se si tiene a mente la Convenzione dell’Aia del 1954, precedentemente citata, in base alla quale “danneggiare i beni culturali significa danneggiare il patrimonio culturale di tutta l’umanità”, e che dovrebbe dunque essere sufficiente per attestare la presunta violazione di un crimine contro l’umanità.
Tuttavia, l’elemento materiale per tale crimine è costituito da attacchi diffusi e sistematici diretti contro una popolazione civile[17], che, infatti, non richiede necessariamente l’esistenza di un conflitto armato, ma che legalmente risulta più complesso da accertare.
Per l’appunto, nel primo caso della CPI in materia di distruzione dei beni culturali, Al Mahdi, gli attacchi diretti agli edifici storico-religiosi di Timbuctu[18] nel 2012 vennero classificati dalla Corte soltanto come crimini di guerra[19].
Al Mahdi resta comunque una sentenza cardine per la Corte e per il diritto penale internazionale in generale, e per questo merita un approfondimento, quantomeno per comprenderne la portata storico-giuridica.
Il caso Al Mahdi: tante “prime volte”
Ahmed Al Faqi Al Mahdi ricopriva il ruolo di leader dell’hisbah[20] del gruppo islamista associato ad Al-Quaeda, Ansar Dine[21], reo della distruzione, tra giugno e luglio 2012, di nove mausolei e dell’ingresso della moschea Sidi Yahia di Timbuctu, risalenti al XV e XVI secolo, classificati patrimonio UNESCO, nonché “luoghi di pellegrinaggio per le popolazioni del Mali e dell’Africa Occidentale”[22].
Nel settembre del 2015, Al Mahdi veniva consegnato alla Corte Penale Internazionale dalle autorità nigerine con l’accusa di aver violato l’Articolo 8(2)(e)(iv) dello Statuto di Roma per la distruzione di beni culturali.
Per la prima volta un organo giudiziario penale internazionale persegue un individuo per una violazione di questa entità, per di più unicamente circoscritta a questo crimine, e per la prima volta asserita dinanzi alla CPI[23].
Tante “prime volte” per il diritto penale internazionale, le cui aspettative riguardavano il consolidamento e l’ampliamento delle norme inerenti alla protezione del patrimonio culturale[24].
Tuttavia, come anticipato nel paragrafo precedente, possiamo già individuare una carenza a principio della vicenda: Al Mahdi viene portato davanti alla Corte dell’Aia per la presunta violazione dell’Articolo 8, ovvero per crimini di guerra.
Secondo le analisi preliminari dell’accusa, in effetti, sarebbe stato possibile considerare anche la presunta violazione dell’Articolo 7 dello Statuto di Roma[25], e quindi la commissione di crimini contro l’umanità, vera novità per la prassi del diritto penale internazionale, e dall’impatto normativo più significativo. Ciononostante, nel rapporto finale emergeva l’assenza di informazioni necessarie per fornire una “base ragionevole per credere che siano stati commessi crimini contro l’umanità ai sensi dell’articolo 7 nella situazione in Mali”[26], con conseguente mandato di arresto solamente per la presunta commissione di crimini di guerra.
Nell’agosto 2016, dunque, Al Mahdi dichiara la propria colpevolezza – un’altra delle diverse “prime volte” che caratterizzano questo caso[27]. Il 27 del mese seguente, la Corte dell’Aia, condannando l’ex hisbah di Ansar Dine a 9 anni di reclusione.
Ancora, come se questa sentenza non bastasse a demarcare l’importanza di Al Mahdi e una prima vittoria per la protezione del patrimonio culturale, nell’agosto del 2017 la CPI ha emesso un’ordinanza sul risarcimento[28] per il crimine commesso, più precisamente, si parla di risarcimento alle vittime per “crimini contro il patrimonio culturale”[29], l’ennesima “prima volta” di questo memorabile caso.
La rilevanza in questo caso è dovuta a tutte le categorie di danni subiti dalle vittime presi in considerazione dalla Corte: economici, morali, collettivi e individuali[30]. In particolare, la CPI ha sottolineato il “dolore emotivo”[31] della comunità associato al “legame spirituale” dei luoghi distrutti, un elemento da non sottovalutare se si considera l’impatto sui possibili sviluppi in materia di protezione dei beni culturali.
L’eredità di Al Mahdi: quali orizzonti per la protezione del patrimonio culturale?
Tante “prime volte” in Al Mahdi e per il diritto penale internazionale, dal principio alla fine di questo caso: la consegna di Al Mahdi da parte delle autorità nigerine, l’accusa individuale per crimini di guerra dinanzi alla Corte Penale Internazionale per la “sola” distruzione di beni culturali, la dichiarazione di colpevolezza dell’accusato, l’ampia rosa di danni menzionati dall’Aia nell’ordinanza di risarcimento alle vittime.
Tante “prime volte” per questo pilastro della casistica del diritto penale internazionale, che infatti lascia intravedere orizzonti, se non splendenti, quantomeno luminosi per il futuro in materia di protezione dei beni culturali.
Al Mahdi rappresenta un precedente storico in materia di distruzione del patrimonio culturale nel diritto internazionale.
Va detto che l’inclusione dei crimini contro l’umanità tra i capi d’accusa avrebbe chiarito definitivamente l’idea che i beni culturali non siano meramente proprietà, possedimenti, un patrimonio in senso letterale degli Stati, e la cui distruzione dunque possa rimanere impunita. Tuttavia, specialmente grazie all’ordinanza di risarcimento, la Corte ha aperto la strada per questo concetto, per un significato di patrimonio culturale come di identità dei popoli e delle comunità, sancendo uno dei veri primi successi della Corte Penale Internazionale, a quasi vent’anni dalla sua creazione (1998).
In questo senso, quell’elemento intrinsecamente umano del patrimonio culturale diviene centrale per la sua protezione nel contesto del diritto penale internazionale, e, si spera, per prevenire futuri attacchi ai danni di questa nostra “eredità comune”.
Informazioni
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A. BROWDEN, “Emerging Voices: A Case of Firsts for the International Criminal Court: Destruction of Cultural Heritage as a War Crime, Islamic Extremism and a Guilty Plea” in Opinio Juris, http://opiniojuris.org/2016/08/09/emerging-voices-a-case-of-firsts-for-the-international-criminal-court-destruction-of-cultural-heritage-as-a-war-crime-islamic-extremism-and-a-guilty-plea/#.V2RPQ5MrLBI.
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H. J. DIJKSTAL, “Destruction of Cultural Heritage before the ICC: The Influence of Human Rights on Reparations Proceedings for Victims and the Accused”, Journal of International Criminal Justice, (2019)17(2), 391-412.
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R. O’KEEFE, “Cultural Heritage and International Criminal Law. Sustainable Development, International Criminal Justice, and Treaty Implementation” (Cambridge: Cambridge University, (2013).
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K. WIERCZYŃSKA, e A. JAKUBOWSKI, (2017). Individual Responsibility for Deliberate Destruction of Cultural Heritage: Contextualizing the ICC Judgment in the Al-Mahdi Case. Chinese Journal of International Law, 16(4), 695-721.
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/135.
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_07244.PDF.
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[1] https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/135.
[2] https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=BAB3FB2725F684E6C12563CD00515509.
[3] Ba, Oumar (2020). Contested Meanings: Timbuktu and the prosecution of destruction of cultural heritage as war crimes. African Studies Review, 63(4), p. 744.
[4] http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
[5] O’Keefe, R. (2013). Cultural Heritage and International Criminal Law. Sustainable Development, International Criminal Justice, and Treaty Implementation (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 120-150, p. 1.
[6] https://whc.unesco.org/en/conventiontext/.
[7] UNESCO, Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future, 1997, Articolo 7, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13178&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
[8] Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, 2005, https://rm.coe.int/1680083746.
[9] Per altre forme di violazione di norme relative alla protezione del patrimonio culturale si veda L. VENEZIA, “Chi sono i tombaroli?” in http://www.dirittoconsenso.it/2020/07/13/chi-sono-i-tombaroli/.
[10] La Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf.
[11] Supra O’Keefe, pp. 19-20.
[12] Ibidem, pp. 21-22.
[13] Articolo 8(2)(b)(ix) e Articolo 8(2)(e)(iv), https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf.
[14] Prosecutor v Akayesu, Appeals Chamber Judgment, Case No. ICTR-96-4-A, 1 June 2001, para. 444; Prosecutor v Rutaganda, Appeals Chamber Judgment, Case No. ICTR-96-3-A, 26 May 2003, paras 569-70; Prosecutor v Stakić, Appeals Chamber Judgment, Case No. IT-97-24-A, 22 March 2006, para. 342.
[15] Ibidem, O’Keefe, pp. 2-3, 8-10.
[16] Articolo 7(1)(h).
[17] Ivi, O’Keefe, p. 18.
[18] Per un totale di nove mausolei, Mausoleo di Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Aquit, Mausoleo di Sheikh Mohamed Mahmoud al-Arawani, Mausoleo di Sheikh Sidi el-Mokhtar Ben Sidi Muhammad Ben Sheikh Alkabir, Mausoleo di Alfa Moya, Mausoleo di Sidi Mahmoud Ben Amar, Mausoleo di Sheikh Muhammad El Micky, Mausoleo di Cheick Abdoul Kassim Attouaty, Mausoleo di Ahamed Fulane, Mausoleo di Bahaber Babadié.
[19] Caso Al-Mahdi, para. 11, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_07244.PDF.
[20] La cosiddetta “brigata della moralità” il cui compito era di far rispettare la Sharia nella sua interpretazione più estrema, prevenendo che i cittadini cedano ai vizi.
[21] https://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2012/08/14/who-are-ansar-dine/.
[22] Browden, A., “Emerging Voices: A Case of Firsts for the International Criminal Court: Destruction of Cultural Heritage as a War Crime, Islamic Extremism and a Guilty Plea”, Opinio Juris, http://opiniojuris.org/2016/08/09/emerging-voices-a-case-of-firsts-for-the-international-criminal-court-destruction-of-cultural-heritage-as-a-war-crime-islamic-extremism-and-a-guilty-plea/#.V2RPQ5MrLBI.
[23] Wierczyńska, K., & Jakubowski, A. (2017). Individual Responsibility for Deliberate Destruction of Cultural Heritage: Contextualizing the ICC Judgment in the Al-Mahdi Case. Chinese Journal of International Law, 16(4), 696-697.
[24] Brown, M., “Guest Post: Promising Development in Protecting Cultural Heritage at the ICC”, Opinio Juris, http://opiniojuris.org/2015/09/30/guest-post-promising-development-in-protecting-cultural-heritage-at-the-icc/.
[25] Dijkstal, H. J. (2019). Destruction of Cultural Heritage before the ICC: The Influence of Human Rights on Reparations Proceedings for Victims and the Accused. Journal of International Criminal Justice, 17(2), p. 398.
[26] ICC Situation in Mali, Art. 53(1) Report, 16 January 2013, para. 8, 128; Office of the Prosecutor, ‘Report on Preliminary Examination Activities 2012’ (2012), para. 181.
[27] Supra, Browden.
[28] https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_05117.PDF.
[29] Balta, A., “The Al-Mahdi Reparations Order at the ICC: A Step towards Justice for Victims of Crimes against Cultural Heritage”, Opinio Juris, http://opiniojuris.org/2017/08/25/the-al-mahdi-reparations-order-at-the-icc-a-step-towards-justice-for-victims-of-crimes-against-cultural-heritage/.
[30] Caso Al-Mahdi, para. 57-59.
[31] Ibidem, para. 89.

Viviana Gullo
Ciao, sono Viviana. Sono nata a Palermo nel 1996, e nel 2015 mi sono trasferita a Torino per studiare Scienze Internazionali, dello Sviluppo e della Cooperazione. Qui è nata la mia passione per il Diritto, in particolare per il Diritto Internazionale, guidando la mia scelta della Magistrale in European Legal Studies, di cui ho recentemente conseguito la laurea, con una tesi dal titolo "European Gender Equality Law Beyond Employment: Lessons From Scandinavia?". Avendo partecipato a diversi progetti di una delle Cliniche Legali della mia Università, ho approfondito i temi legati al diritto dei rifugiati e delle migrazioni, argomenti di cui vorrei continuare ad occuparmi, insieme a quelli inerenti agli studi di genere e, in generale, ai diritti umani.
Ho fatto parte di DirittoConsenso da giugno a dicembre 2021.