Il codice penale disciplina all’articolo 384 c.p. una duplice causa di non punibilità per i reati contro l’amministrazione della giustizia
Il contenuto dell’articolo 384 c.p.
All’interno della disciplina dei delitti contro l’amministrazione della giustizia (libro secondo, titolo III del codice penale)[1], che tutela il corretto svolgimento dell’attività giurisdizionale, il legislatore ha introdotto all’articolo 384 c.p. una duplice causa di non punibilità[2]:
- Il primo comma prevede la non punibilità per i reati di omessa denuncia, omissione di referto, rifiuto di uffici legalmente dovuti, autocalunnia, false dichiarazioni al pubblico ministero, false dichiarazioni al difensore, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, favoreggiamento personale se il soggetto li ha commessi “costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore”. Questa disposizione fa riferimento al fatto che l’eventuale inizio di un procedimento penale, ed il rischio di una condanna, costituiscono sicuramente un fatto lesivo del proprio onore e, potenzialmente, anche della propria libertà, ragion per cui il legislatore ha scelto di non punire chi abbia nuociuto allo svolgimento dell’attività giurisdizionale per tutelare sé stesso o un prossimo congiunto da tale pericolo.
- Il secondo comma prevede, invece, la non punibilità per i reati di false dichiarazioni al pubblico ministero, false dichiarazioni al difensore, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, se commessi da un soggetto che non avrebbe dovuto essere sentito come persona informata sui fatti o come testimone o incaricato di redigere perizia o eseguire interpretazione, o comunque non avrebbe dovuto essere obbligato a deporre o a redigere perizia o eseguire interpretazione.
La norma risponde alla medesima ratio da cui dipende il comma precedente e fa riferimento alla sua trasposizione processuale. Il codice di procedura penale, infatti, all’art. 199[3] prevede che, al momento di assumere informazioni da persone informate sui fatti o di escutere i testimoni, qualora essi siano prossimi congiunti dell’imputato devono essere avvertiti della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni e non possono esservi obbligati.
Con l’articolo 384, in sostanza, il legislatore ha scelto di fare un bilanciamento tra l’interesse a tutelare l’amministrazione della giustizia e la protezione della famiglia che è sancita anche all’art. 29 della Costituzione e dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU)[4].
Relativamente al primo comma dell’articolo 384, si sono sviluppati forti dibattiti fra dottrina e giurisprudenza: la questione sorta riguarda la possibilità di applicare la relativa disciplina analogicamente anche al convivente more uxorio, considerando che non è espressamente previsto un riferimento alle famiglie di fatto, che tuttavia costituiscono ormai una realtà che è parte integrante della nostra società. Nei prossimi paragrafi affronteremo gli sviluppi della questione.
Il problema della qualificazione giuridica ai fini dell’analogia: spiegazione sulle categorie di cause di non punibilità
Nel nostro ordinamento, in ossequio ai principii di tassatività e determinatezza, vige il divieto di analogia relativamente alle norme penali ed alle norme di natura eccezionale, come sancito dall’art. 14 delle Preleggi al codice civile. Nella prassi giurisprudenziale emergono frequentemente situazioni di fatto richiedenti tutela, ma caratterizzate da un vuoto normativo. Per questa ragione, gli interpreti generalmente ammettono la possibilità di applicare in via analogica favorevole le norme, fermo restando comunque il divieto di analogia “in malam partem” ossia sfavorevole al reo.
I presupposti per l’ammissibilità dell’analogia “in bonam partem”, quindi sono la non eccezionalità della norma da applicare e la non volontarietà della lacuna esistente, poiché non deve trattarsi di un’ipotesi appositamente esclusa dal legislatore.
Per capire se l’articolo 384 c.p. sia suscettibile di interpretazione analogica, bisogna preliminarmente stabilire esattamente a quale categoria di causa di non punibilità appartenga: alcune di esse, infatti, sono considerate di natura eccezionale e quindi incompatibili con l’analogia.
A tal proposito, il codice penale non introduce un discrimen fra le norme di questa tipologia, utilizzando sovente la generica espressione “non è punibile chi…”.
La dottrina[5], quindi, ha elaborato le categorie delle scusanti o cause di esclusione della colpevolezza, delle scriminanti o cause di giustificazione, e delle cause di non punibilità in senso stretto.
Le scusanti, o esimenti, costituiscono cause di esclusione della colpevolezza: ove queste sono riconosciute, cioè, non viene negata l’illiceità della condotta posta in essere dal reo, ma si esclude la sua volontà nella causazione dell’evento. In questo caso, cioè, il comportamento del reo è considerato inevitabile, poiché la condotta osservante del precetto si pone, allo stesso tempo, come inesigibile. È possibile trarre degli esempi di meccanismo dalle ipotesi di reato commessa per caso fortuito o forza maggiore, di cui all’art. 45 c.p., o compiuto sotto costringimento fisico, ai sensi dell’art. 46 c.p.: in simili fattispecie, l’illecito non è voluto dal soggetto agente, che si trova costretto a violare il precetto; il legislatore, quindi, in questa sede non ne esige il rispetto della disposizione penale, perché ciò andrebbe contro l’integrità della persona stessa.
La maggior parte della dottrina considera di natura eccezionale le norme che contengono esimenti, ed in quanto tali non suscettibili di interpretazione analogica[6].
Dalle scusanti si distinguono, invece, le cause di giustificazione, o scriminanti. Queste sono espressione di principi generali dell’ordinamento, come ad esempio la legittima difesa o lo stato di necessità, ragion per cui è direttamente esclusa la sussistenza del reato quando le condotte sono commesse in applicazione di tali principii. In quanto regole di portata generale, quindi, sono ritenute passibili di analogia; a livello codicistico, sono rappresentate dagli artt. 50 – 54 c.p.
Ulteriormente differente, poi, è la ratio sottesa dalle cause di non punibilità in senso stretto. Queste non escludono né la sussistenza del reato né la colpevolezza, ma rispondono ad una scelta del legislatore di non punire condotte commesse in determinate circostanze, come, ad esempio, i reati contro il patrimonio commessi a danno di congiunti, ai sensi dell’art. 649 comma 1 c.p.[7] . Anche in questo caso, le disposizioni hanno natura di eccezioni rispetto alle regole generali e sono, pertanto, insuscettibili di analogia.
Ciò premesso, negli anni la giurisprudenza ha oscillato nel qualificare l’articolo 384 c.p. ogni volta sotto una diversa categoria fra quelle appena analizzate.
Recentemente, le Sezioni Unite di Cassazione hanno posto fine alla diatriba.
Legge Cirinnà e conviventi more uxorio
Nell’individuazione dei soggetti che rientrano nel novero dei prossimi congiunti, occorre richiamare l’art. 307, comma 4 c.p., che introduce la causa di punibilità per coloro che abbiano assistito i partecipanti di banda armata o di cospirazione, qualora si sia trattato di prossimi congiunti, identificati come: ascendenti, discendenti, coniugi, fratelli o sorelle, affini nello stesso grado, zii, nipoti.
Recente modifica dell’articolo è intervenuta con il decreto legislativo 19 gennaio 2017 n. 6, attuativo della delega disposta dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, c.d. “Legge Cirinnà”, recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”[8].
Infatti, con riguardo alle cause di non punibilità, la citata legge ha inserito, negli articoli 307 e 649 c.p., apposito riferimento alla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, equiparata al coniuge ai fini di legge. La commissione dei citati reati per favorire la parte dell’unione civile, quindi, sarà non punibile al pari di quella a favore del coniuge[9].
Non è stato inserito, invece, riferimento alcuno al convivente more uxorio, poiché ciò non rientrava nel contenuto della delega legislativa. Relativamente alla convivenza, infatti, l’intervento della Legge Cirinnà ha comportato l’equiparazione tra coniugi e conviventi non in maniera globale, come per le unioni civili, ma solo nel settore dell’assistenza sanitaria, dell’impresa familiare, del diritto di visita previsto in ambito penitenziario, della gestione della casa di comune residenza.
Il perdurare del mancato riferimento al convivente ha destato, come anticipato sopra, numerose perplessità fra dottrina e giurisprudenza, che hanno formato due contrapposti orientamenti.
Gli orientamenti e l’interpretazione a favore del convivente more uxorio
- Il primo è sfavorevole all’estensione analogica dell’art. 384 a simili fattispecie. Esso dà risalto, in primo luogo, al tenore letterale delle disposizioni, osservando che in nessuna delle citate cause di non punibilità si menziona il convivente, laddove invece, operando un raffronto di tipo sistematico, in altre disposizioni penali è espressamente prevista anche tale figura. Per esempio, i reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, di cui rispettivamente agli articoli 572 e 612 bisp., sono punibili anche se commessi a danno di persona convivente; parimenti, tra le aggravanti del delitto di omicidio elencate dall’art. 577 c.p., dopo recente modifica, quella della commissione contro il convivente è contemplata insieme a quella contro il coniuge. In ambito processuale, inoltre, la facoltà di astensione dal rendere dichiarazioni rispetto ad un congiunto è riconosciuta anche al convivente, oltre che al coniuge, ai sensi dell’art. 199, comma 3, lettera a c.p.p. Seguendo il brocardo latino ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit, emergerebbe quindi che il legislatore non abbia tralasciato la tutela del convivente in qualunque tipo di disciplina, ma che l’abbia voluta prevedere espressamente solo rispetto ad alcuni istituti, omettendola quindi deliberatamente in altri casi, come per le cause di non punibilità[10].
- Il secondo orientamento, propende per l’applicabilità dell’art. 384 c.p. al convivente, proponendo una lettura teleologica della citata causa di non punibilità: è stato evidenziato, cioè, come il fine della norma sia di tutelare i soggetti e le loro relazioni affettive, non punendo condotte contro l’amministrazione della giustizia commesse proprio in dipendenza da tali legami, fra cui quindi andrebbe ricompresa anche la convivenza. Secondo una lettura sistematica, la previsione della facoltà di non rispondere anche per il convivente, ai sensi dell’art. 199 c.p.p., sarebbe dimostrazione di tale In una prospettiva evolutiva, inoltre, è stato osservato come i rapporti di convivenza abbiano raggiunto un peso e una diffusione sempre maggiori nella nostra società, rispetto al secolo scorso, e come quindi risulti “automatico” estendervi oggi la disciplina dell’articolo 384 c.p.: si opererebbe un bilanciamento di valori fra la necessità di tutela di tale formazione sociale e la protezione del corretto funzionamento dell’attività giudiziaria.
La giurisprudenza più recente propende per il secondo orientamento, come si vedrà nel prossimo paragrafo.
Il nuovo intervento delle Sezioni Unite
Da ultimo, con l’arresto decisivo delle Sezioni Unite nella sentenza del 16 marzo 2021, n. 10381[11], è stata affermata la natura di esimente dell’articolo 384 c.p., superando stavolta la tradizionale concezione di eccezionalità delle cause di esclusione della colpevolezza.
In questa sede, infatti, la Suprema Corte ha definitivamente collocato l’articolo 384 fra le cause di esclusione della colpevolezza, ritenendo che, in ossequio al valore innegabile della famiglia, sia inesigibile dall’individuo un comportamento che esponga un suo congiunto alla possibilità di essere sottoposto a procedimento penale e ad eventuali misure restrittive della libertà personale.
Per questo motivo, innovando l’interpretazione tradizionale dell’istituto che considerava le esimenti come cause eccezionali, è stato affermato che l’esimente dell’articolo 384 c.p. risponda ad un principio generale dell’ordinamento, cioè appunto quello di intangibilità dei rapporti familiari.
In aggiunta, l’esclusione operata dalla “Legge Cirinnà” è stata interpretata dalla Corte non come una scelta di sottrarre la famiglia di fatto allo stesso regime di tutela introdotto per le unioni civili. Ad avviso delle Sezioni Unite, infatti, il legislatore si sarebbe soffermato quantitativamente di meno sulla disciplina della famiglia di fatto, rispetto a quella delle unioni civili, solo perché essa costituisce già un istituto pienamente diffuso ed accolto nel nostro ordinamento: considerando quindi già indubbia la sua tutela, a differenza delle unioni tra persone dello stesso sesso che hanno costituito una totale novità da regolamentare “partendo da zero”.
Per questi motivi, dunque, la Corte ha ammesso con fermezza la possibilità e la necessità di applicare analogicamente l’articolo 384 c.p. anche al convivente more uxorio, in osservanza della forte incidenza di casi di questo tipo richiedenti tutela e della naturale propensione dell’uomo a proteggere sé stesso ed i propri congiunti.
Conclusioni
L’articolo 384 c.p. costituisce una causa di esclusione di colpevolezza che risponde ad un principio generale nel nostro ordinamento ed è ormai pacifica la sua estensibilità in analogia al convivente di fatto.
Non resta che attendere un ulteriore intervento del legislatore che modifichi la formulazione della norma in tal senso, fugando definitivamente ogni dubbio interpretativo.
Informazioni
Fratini M., Manuale sistematico di diritto penale, Accademia del Diritto, 2020
Garofoli R., Compendio di diritto penale – parte speciale, NelDiritto Editore, 2020
http://www.dirittoconsenso.it/2020/01/08/la-non-punibilita/
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
[1] Garofoli R., Compendio di diritto penale – parte speciale, NelDiritto Editore, 2020, pagg. 230-234.
[2] Per una riflessione critica sulle ipotesi di non punibilità previste dal legislatore, http://www.dirittoconsenso.it/2020/01/08/la-non-punibilita/ .
[3] I prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all’imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza coniugale o derivante da un’unione civile tra persone dello stesso sesso:
a) a chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
b) al coniuge separato dell’imputato;
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l’imputato.
[4] Per consultare il testo della Convenzione Europea dei Diritti Umani https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf. Art. 8: Diritto al rispetto della vita privata e familiare
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
[5] Fratini M., Manuale sistematico di diritto penale, Accademia del Diritto, 2020, pagg. 295-300.
[6] Non sarà possibile neanche l’estensione alll’eventuale correo. Resta aperta, peraltro, la possibilità di eventuale responsabilità civile per gli atti commessi, rispetto a chi ne abbia patito un danno ingiusto, dato che comunque l’antigiuridicità non ne è esclusa.
[7] Art. 649 comma 1 c.p.: Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:
1) del coniuge non legalmente separato;
1-bis) della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato;
3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
[8] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg
[9] L’assimilazione fra matrimonio ed unione civile agli effetti penali è espressamente prevista, altresì, dall’art. 574 ter c.p., introdotto dalla Legge 76 del 2016: “Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.”
[10] A tal proposito, la giurisprudenza di merito si è interrogata sulla legittimità della previsione rispetto agli artt. 2 e 3 della Costituzione. La Corte Costituzionale, in proposito, con la sentenza 4 maggio 2009, n. 140 ha dichiarato manifestamente infondata la questione, ritenendo la previsione del legislatore ragionevole e frutto di una legittima discrezionalità: infatti, il fondamento della tutela del coniuge e, dunque, della famiglia, si fonda sull’art. 29 della Costituzione, che non ricomprende però anche la convivenza; quest’ultima può trovare riconoscimento, al più, ai sensi dell’art. 2 Cost., come formazione sociale entro la quale si sviluppa la persona, che il legislatore può discrezionalmente scegliere come tutelare. https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do . A propria volta, anche la Corte europea dei diritti umani, nel caso Van der Heijden contro Paesi Bassi ha ritenuto la differenza di trattamento giuridico, fra coniugi e conviventi in ambito processualpenalistico, non irragionevole e non costituente violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110188
[11] Per consultare il testo della sentenza: https://www.sistemapenale.it/it/documenti/sezioni-unite-10381-2021-art-384-primo-comma-convivente-more-uxorio

Serena Sabatino
Ciao, sono Serena. Vivo a Palermo. Mi sono laureata nel 2017 con una tesi in diritto penale tributario, che mi interessa molto insieme al diritto dell’ambiente. Ho svolto tirocinio presso la Corte d’Appello penale di Palermo, adesso sono abilitata alla professione di avvocato e studio per il concorso in magistratura.
Ho fatto parte di DirittoConsenso da settembre 2021 a dicembre 2021.