Qual è la formula assolutoria più vantaggiosa per l’imputato? Le assoluzioni sono tutte uguali? Analisi della formula “il fatto non sussiste”

 

Il fatto non sussiste: i principi di base e l’art. 530 comma 1 c.p.p.

Il procedimento penale ha inizio con le indagini preliminari e termina con la sentenza emessa dal giudice. Se quest’ultima è favorevole all’imputato si parla di sentenza di assoluzione. Nell’ipotesi contraria, invece, si ha la sentenza di condanna. Quando una persona viene assolta è riconosciuta come innocente in virtù di una sentenza con cui il giudice ritiene non fondata la responsabilità dell’imputato. Ma non tutte le assoluzioni sono uguali!

Se è vero che per un penalista e per i suoi clienti è fondamentale raggiungere l’obiettivo dell’assoluzione, è anche vero che altrettanto fondamentale è la formula con cui la condanna è stata evitata.

L’art. 530, co. 1, c.p.p., rubricato “Sentenza di assoluzione”, recita:

Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo”.

 

Il legislatore ha esposto le formule assolutorie secondo un ordine logico: dalla più favorevole all’imputato a quella meno favorevole. La più vantaggiosa è, quindi, quella che riconosce l’insussistenza del fatto.

Il criterio utilizzato è quello del pregiudizio morale che può derivare all’imputato.

Il principio che si applica è quello del favor rei.

Ciò significa che quando è possibile applicare più formule, il giudice deve pronunciare la formula più ampiamente liberatoria.

La formula “il fatto non sussiste” nega il presupposto storico dell’accusa. Pertanto, rappresenta l’assoluzione più ampia.

 

Appellabilità della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste

Per le sentenze di proscioglimento[1] è prevista la generale impugnabilità da parte dell’imputato e del pubblico ministero. Tuttavia, sono previste delle eccezioni.

L’eccezione relativa all’argomento di questo articolo è quella che prevede la non impugnabilità delle sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso.

Di seguito un passo di una sentenza della Cassazione penale che chiarisce il motivo di tale eccezione:

Non sussiste l’interesse dell’imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, pronunciata ex art. 530, comma 2 – per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova – in quanto tale formulazione non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria né segnala residue perplessità sull’innocenza dell’imputato, né spiega minore valenza con riferimento ai giudizi civili, come comprovato dal tenore letterale degli art. 652 e 654; pertanto, essa non può in alcun modo essere equiparata all’assoluzione per insufficienza di prove prevista dal previgente codice di rito” (Sez. V, 49580/2014).

 

Esempi pratici

Di seguito illustro degli esempi in cui un soggetto, che nel nostro caso si chiamerà Tizio, potrebbe essere assolto con formula piena:

  • Tizio viene accusato di aver ucciso Caio. Dal dibattimento, però, risulta che Caio è morto per cause naturali;
  • Tizio viene accusato del furto di un rubino. In seguito si scopre che, in realtà, la pietra non è stata rubata, ma è andata smarrita.

 

In entrambi i casi Tizio verrà assolto perché il fatto non sussiste. La condotta criminosa ascritta all’imputato non è mai esistita, cioè non è mai stata compiuta da alcuno. Tizio è, quindi, estraneo a un fatto che non è neanche avvenuto.

Quando il giudice utilizza questa formula assolutoria presuppone che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa contestata risulti provato.

La formula assolutoria più favorevole all’imputato deve essere adottata quando il fatto di reato addebitato nell’imputazione non trova conforto nelle risultanze processuali, cioè quando mancano gli elementi oggettivi che dovrebbero integrare la condotta, l’evento o il rapporto di causalità.

Informazioni

Codice di procedura penale (edizione aggiornato)

Conso, Grevi, Bargis, Compendio di procedura penale, Cedam, 2020

Lozzi, Lezioni di procedura penale, 2020

[1] Per un approfondimento sulle sentenze di assoluzione si rinvia a: __